Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 418/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
Via della Fratellanza snc (Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Pace (Cod. Fisc. ), con domicilio digitale CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t. (CF. ) rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (cod. fisc. , con CP_1 P.IVA_2 domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale
Email_2
- convenuto -
E con sede a Roma via Controparte_2
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva subentrata a titolo universale a P.IVA_3 i sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con modifiche Controparte_3 dalla L. 106/2021, in persona del Procuratore Speciale nonché Responsabile Atti
Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per Procura Controparte_4
Speciale, autenticata per atto Notaio di Roma del 20 aprile 2023, Controparte_5
Rep. n. 179856 Racc. n. 12275, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panepinto,
( ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC CodiceFiscale_3
Email_3
- convenuto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato per via telematica il giorno 05/04/2023, il sig.
[...]
ha proposto opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 292 2022 Parte_1
90003818 87/000, notificata da il 09/03/2023 limitatamente all'importo oggetto CP_2 della cartella di pagamento n. 292 2017 00070347 26/000 pari ad € 30.675,05.
La cartella presupposta riguarda una sanzione di natura amministrativa (con relativi accessori), risalente ad una serie di ordinanze-ingiunzione [n. 16/0071, prot. n.
1
Con l'unico motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito sanzionatorio poiché tra la data di asserita notifica della cartella (11/12/2017) e quella dell'intimazione di pagamento (09/03/2023) sono decorsi più di cinque anni. Con Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, l' e si sono costituite CP_2 in giudizio, censurando la ricostruzione avversaria.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce dei documenti esibiti dalle parti. All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
3. Con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni (questo assetto vale anche per l'avviso di cui all'art. 50 c. 2 DPR 602/1973 che contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo di pagamento già contenuto nella cartella): a) l'opposizione di merito laddove di contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione riguardo della competenza e delle regole procedimentali dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio
(opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n.
9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 562).
4. In ragione dell'eccezione di prescrizione “successiva” sollevata in ricorso, l'azione attorea è qualificabile come opposizione all'esecuzione. La prescrizione sopravvenuta alla notificazione della cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere tramite opposizione ex art. 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo. Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016). Il thema decidendum della vicenda odierna investe unicamente la tematica della prescrizione. Parte ricorrente lamenta soltanto che l'intimazione opposta sia stata notificata a più di cinque anni di distanza dalla cartella presupposta, per cui la sanzione si è estinta e la stessa non è dovuta.
2 In materia di sanzioni amministrative, la Suprema Corte ha chiarito che <il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ne' sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, ne' sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. Tuttavia, in tale ipotesi, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione non spetta all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza, potendo nei confronti di questa essere proposta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma all'ente al quale spettano i proventi e all'esattore, quale soggetto dal quale proviene
l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione>> (Cass. 11926/2003).
Nella fattispecie in esame non è contestata l'omessa notifica delle ordinanze- ingiunzione.
Può ritenersi pacifico, dunque, che le ordinanze-ingiunzione siano state regolarmente notificate e siano pervenute nella sfera di conoscenza del ricorrente.
Pertanto, in sede di opposizione esattoriale, l'opponente non avrebbe potuto in alcun modo censurare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della estraneità del soggetto alla condotta sanzionata, né, ancor meno, sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, potendo soltanto contestare il credito fatto valere in via esecutiva.
A differenza della materia previdenziale (in cui le SU n. 7544/2022, laddove si faccia valere l'inesistenza del credito, hanno attribuito la legittimazione a contraddire al solo ente impositore), nei casi di opposizione a sanzioni amministrative sembra rintracciabile una legittimazione congiunta tra esattore ed ente impositore. Le conclusioni cui giungono le SU n. 7544/2022 muovono proprio dalla specificità della materia previdenziale: <detta specificità si coglie, […] ove si consideri che la materia è regolata da una disciplina apposita, che si rinviene negli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio n. 46 del 1999. In virtù di tale disciplina, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e in quella attinente alle sanzioni amministrative (art. 14 I. 24 novembre 1981 n. 689), la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento…>> (punto 11.2). Facendo leva su tali profili peculiari, le SU 7544/2022 evidenziano che <le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame>> (punto 12.3).
In questa situazione, può ritenersi che la legittimazione a contraddire in seno ai giudizi di opposizione relativi alla materia sanzionatoria (come quello di specie), Con competa sia all'esattore ( ) che all'ente impositore ( ), trattandosi del soggetto CP_2 creditore a cui spetterebbe incamerare i proventi.
5. Ciò posto, la vertenza può essere decisa sulla base della ragione assorbente della prescrizione della sanzione oggetto di causa, maturata nell'arco temporale compreso tra la notifica della cartella e la ricezione dell'intimazione qui opposta.
3 Giova rammentare che <L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali)>> (Cass. 28529/2018). L'art. 28 L. 689/1981 recita “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Orbene, la cartella di pagamento risulta notificata in data 11/12/2017 mentre l'intimazione oggi impugnata è stata ricevuta dal ricorrente in data 09/03/2023. Tra i due titoli stragiudiziali risulta decorso più di un quinquennio.
Va ricordato che <L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo
e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)>> (Cass. 14755/2018). Nella specie, non sono stati allegati né esibiti atti interruttivi pertinenti.
Le emergenze documentali, quindi, non offrono elementi per ritenere integrata la fattispecie interruttiva.
Inoltre, sembra doversi escludere che il decorso del termine prescrizionale sia stato interessato da periodi di sospensione collegati alla normativa emergenziale di derivazione pandemica. In particolare, le norme da esaminare sono contenute nell'art. 68 c. 1 e 4-bis DL 18/2020:
i) il primo comma stabilisce che <Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4 I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159>>;
ii) il comma 4-bis prevede che <
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate>>.
La norma citata sub i) contempla le ipotesi in cui la scadenza del termine (di pagamento) di 60 giorni dalla notifica dell'avviso o della cartella, ovvero di pagamento delle rate derivanti da rateizzazione in corso, ricada nell'arco temporale intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 20211. La sospensione della prescrizione e della decadenza opera in applicazione dell'art. 12 co. 1, d.lgs. n. 159/2015. In particolare, la previsione generale di cui al co. 1 dell'art. 12, affianca la sospensione della prescrizione e della decadenza alla sospensione dei pagamenti di cui al co. 1 dell'art. 68 citato.
Tale disposizione non sembra applicabile in questa fattispecie, poiché il termine di versamento discente dalla cartella presupposta (che risale al 2017) è ben anteriore alla finestra considerata dalla disciplina pandemica. Il precetto richiamato sub ii), invece, intercetta i casi in cui la data (non di scadenza dei pagamenti, ma) di affidamento ad (che era impossibilitata alle CP_2 notifiche ai sensi dell'art. 12 co. 3 D.Lgs 159/2015) dei carichi, ricada nel periodo 08/03/2020 – 31/12/2021. In questo caso, colui che chi intenda far valere tale causa di “proroga” dei termini, deve quanto meno dedurre, se non anche dimostrare, la data di affidamento del carico. Nessuna allegazione e nessun elemento di prova sono stati forniti al riguardo. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, l'opposizione va accolta. Deve dunque dichiararsi ex art. 615 c.p.c. la prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria portata dalla cartella n. 292 2017 00070347 26/000. Ne consegue l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 292 2022 90003818 87/000 - atto dell – in rapporto a detta cartella, perché - come osservato - l'annullamento CP_2 della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce effetto nei confronti del soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.
5 6. Quanto alle spese di lite, preme richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui <In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo>> (Cass. 1070/2017). Con In linea con la suddetta impostazione esegetica, l' e vanno condannati CP_2 in solido tra loro a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, spese liquidate applicando i valori tariffari minimi [in considerazione delle limitate e semplici questioni di diritto trattate] delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 26001 ed € 52000, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 292 2017 00070347 26/000, richiamata dall'intimazione di pagamento n. . 292 2022 90003818 87/000 per intervenuta prescrizione, e dispone il conseguente sgravio del ruolo;
Con ii) condanna l' e , in solido tra loro, a rifondere all'opponente le spese CP_2 di lite, spese che liquida nell'importo complessivo di € 3291, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
PACE FRANCESCO, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 17/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi circolare ADE 25/E del 2020: “In via preliminare occorre precisare che la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 [poi prorogato fino al 31.8.2021], disposta dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato prima dall'articolo 154 del Decreto e successivamente dall'articolo 99, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, è da intendersi riferita ai termini dei versamenti, anche rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all'agente della riscossione (come chiarito nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020)”.