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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13123/2024 promossa da
Parte_1 con l'avv. Elena Maria Marchetti
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. Simone Taschin
CONVENUTA
Con l'intervento del PM – sede
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per_ 1. affidarsi le figlie ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_2 prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione Per_ naturale e le aspirazioni di ed Per_2
2. In ordine al diritto di visita in favore del sig. , le parti convengono, anche ai Parte_1 fini delle determinazioni di merito, che il padre veda e tenga con sé le figlie minori tre pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 fino alle 20.00 quando dopo cena le riporterà dalla madre e a fine settimana alternati dal sabato prima di pranzo fino alla domenica sera alle 20.00 quando le riporterà dalla madre dopo cena;
salvo diverso accordo tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi in ogni caso con congruo preavviso;
festività e vacanze come da provvedimenti temporanei di cui all'ordinanza depositata in data 10.02.2025;
3. Si precisa che qualsiasi modifica degli orari e/o giorni andrà comunicata previo preavviso di almeno un giorno prima alla madre, a meno che non si tratti di una contingente necessità di emergenza. In caso di malattia delle figlie, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse delle figlie.
4. La sig.ra d il sig. si impegnano a non far entrare le figlie in contatto CP_1 Parte_1 con terze persone cui abbiano ad accompagnarsi.
5. Riconoscere integralmente a carico della sig.ra l'assegno unico a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per la stessa e per le figlie minori.
6. Sulle condizioni economiche le parti si accordano nel senso che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie, nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso di sé; le spese straordinarie per le minori saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; le spese per la mensa scolastica – documentate – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'AUF per le minori sarà percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
fermi affidamento CP_2 condiviso delle minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui per l'effetto resta assegnata la casa familiare.
7. Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di proprietà che resterà Pt_1 assegnata alla madre e alle figlie minori.
8. Le parti dichiarano, alla luce della propria indipendenza ed autonomia economica, di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
9. Spese legali compensate
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 19/12/2016) Per_1 ed il 10/09/2019), ad oggi entrambi minorenni. Per_2
Parte ricorrente ha agito avanti a codesto Tribunale nel procedimento avente n. R.G. 3203/2022 v.g. per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori, definito con decreto del 15/12/2022; in ragione delle mutate circostanze di fatto, parte ricorrente ha agito in questa sede per ottenere la parziale modifica delle suddette condizioni, nei termini e per le ragioni di cui al proprio atto introduttivo.
In seguito all'udienza del 21/01/2025, in cui è comparso il solo ricorrente, il Giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio in data 11/06/2025, ha formulato proprie e diverse conclusioni, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva. All'udienza del 12/06/2025, le parti sono addivenute ad un accordo sia in punto di diritto di visita del genitore non collocatario sia in punto di condizioni economiche.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa in ordine alla definizione congiunta della procedura, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, il quale, stante l'assenza dell'intervento del PM, rimetteva la causa in istruttoria, fissando nuova udienza.
Nelle more della celebrazione della predetta udienza è intervenuto il PM, il quale altresì ha precisato le proprie conclusioni.
Si ritiene di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, come da note scritte da ultimo depositate in data 24.11.2025, su diritto di visita e mantenimento delle figlie ed Per_1 in quanto conformi all'interesse morale e materiale delle stesse;
atteso il carattere congiunto Per_2 delle conclusioni che la riguardano, va ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole.
Le spese vanno compensate attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
a modifica del decreto n. 1598/2022 dep. il 27/12/2022 reso inter partes dal Tribunale di Venezia, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta del 24.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affidarsi le figlie ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ed Per_1 Per_2
2. In ordine al diritto di visita in favore del sig. , le parti convengono, anche ai fini Parte_1 delle determinazioni di merito, che il padre veda e tenga con sé le figlie minori tre pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 fino alle 20.00 quando dopo cena le riporterà dalla madre e a fine settimana alternati dal sabato prima di pranzo fino alla domenica sera alle 20.00 quando le riporterà dalla madre dopo cena;
salvo diverso accordo tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi in ogni caso con congruo preavviso;
festività e vacanze come da provvedimenti temporanei di cui all'ordinanza depositata in data 10.02.2025;
3. Si precisa che qualsiasi modifica degli orari e/o giorni andrà comunicata previo preavviso di almeno un giorno prima alla madre, a meno che non si tratti di una contingente necessità di emergenza. In caso di malattia delle figlie, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse delle figlie.
4. La sig.ra ed il sig. si impegnano a non far entrare le figlie in contatto CP_1 Parte_1 con terze persone cui abbiano ad accompagnarsi.
5. Riconoscere integralmente a carico della sig.ra l'assegno unico a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per la stessa e per le figlie minori.
6. Sulle condizioni economiche le parti si accordano nel senso che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie, nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso di sé; le spese straordinarie per le minori saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; le spese per la mensa scolastica – documentate – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'AUF per CP_2 le minori sarà percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
fermi affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui per l'effetto resta assegnata la casa familiare.
7. Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di proprietà che resterà assegnata Pt_1 alla madre e alle figlie minori.
8. Le parti dichiarano, alla luce della propria indipendenza ed autonomia economica, di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13123/2024 promossa da
Parte_1 con l'avv. Elena Maria Marchetti
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. Simone Taschin
CONVENUTA
Con l'intervento del PM – sede
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per_ 1. affidarsi le figlie ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_2 prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione Per_ naturale e le aspirazioni di ed Per_2
2. In ordine al diritto di visita in favore del sig. , le parti convengono, anche ai Parte_1 fini delle determinazioni di merito, che il padre veda e tenga con sé le figlie minori tre pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 fino alle 20.00 quando dopo cena le riporterà dalla madre e a fine settimana alternati dal sabato prima di pranzo fino alla domenica sera alle 20.00 quando le riporterà dalla madre dopo cena;
salvo diverso accordo tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi in ogni caso con congruo preavviso;
festività e vacanze come da provvedimenti temporanei di cui all'ordinanza depositata in data 10.02.2025;
3. Si precisa che qualsiasi modifica degli orari e/o giorni andrà comunicata previo preavviso di almeno un giorno prima alla madre, a meno che non si tratti di una contingente necessità di emergenza. In caso di malattia delle figlie, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse delle figlie.
4. La sig.ra d il sig. si impegnano a non far entrare le figlie in contatto CP_1 Parte_1 con terze persone cui abbiano ad accompagnarsi.
5. Riconoscere integralmente a carico della sig.ra l'assegno unico a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per la stessa e per le figlie minori.
6. Sulle condizioni economiche le parti si accordano nel senso che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie, nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso di sé; le spese straordinarie per le minori saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; le spese per la mensa scolastica – documentate – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'AUF per le minori sarà percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
fermi affidamento CP_2 condiviso delle minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui per l'effetto resta assegnata la casa familiare.
7. Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di proprietà che resterà Pt_1 assegnata alla madre e alle figlie minori.
8. Le parti dichiarano, alla luce della propria indipendenza ed autonomia economica, di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
9. Spese legali compensate
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nate le figlie (il 19/12/2016) Per_1 ed il 10/09/2019), ad oggi entrambi minorenni. Per_2
Parte ricorrente ha agito avanti a codesto Tribunale nel procedimento avente n. R.G. 3203/2022 v.g. per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori, definito con decreto del 15/12/2022; in ragione delle mutate circostanze di fatto, parte ricorrente ha agito in questa sede per ottenere la parziale modifica delle suddette condizioni, nei termini e per le ragioni di cui al proprio atto introduttivo.
In seguito all'udienza del 21/01/2025, in cui è comparso il solo ricorrente, il Giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio in data 11/06/2025, ha formulato proprie e diverse conclusioni, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva. All'udienza del 12/06/2025, le parti sono addivenute ad un accordo sia in punto di diritto di visita del genitore non collocatario sia in punto di condizioni economiche.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa in ordine alla definizione congiunta della procedura, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio, il quale, stante l'assenza dell'intervento del PM, rimetteva la causa in istruttoria, fissando nuova udienza.
Nelle more della celebrazione della predetta udienza è intervenuto il PM, il quale altresì ha precisato le proprie conclusioni.
Si ritiene di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, come da note scritte da ultimo depositate in data 24.11.2025, su diritto di visita e mantenimento delle figlie ed Per_1 in quanto conformi all'interesse morale e materiale delle stesse;
atteso il carattere congiunto Per_2 delle conclusioni che la riguardano, va ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole.
Le spese vanno compensate attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
a modifica del decreto n. 1598/2022 dep. il 27/12/2022 reso inter partes dal Tribunale di Venezia, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta del 24.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affidarsi le figlie ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di ed Per_1 Per_2
2. In ordine al diritto di visita in favore del sig. , le parti convengono, anche ai fini Parte_1 delle determinazioni di merito, che il padre veda e tenga con sé le figlie minori tre pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 fino alle 20.00 quando dopo cena le riporterà dalla madre e a fine settimana alternati dal sabato prima di pranzo fino alla domenica sera alle 20.00 quando le riporterà dalla madre dopo cena;
salvo diverso accordo tra le parti in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, da comunicarsi in ogni caso con congruo preavviso;
festività e vacanze come da provvedimenti temporanei di cui all'ordinanza depositata in data 10.02.2025;
3. Si precisa che qualsiasi modifica degli orari e/o giorni andrà comunicata previo preavviso di almeno un giorno prima alla madre, a meno che non si tratti di una contingente necessità di emergenza. In caso di malattia delle figlie, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse delle figlie.
4. La sig.ra ed il sig. si impegnano a non far entrare le figlie in contatto CP_1 Parte_1 con terze persone cui abbiano ad accompagnarsi.
5. Riconoscere integralmente a carico della sig.ra l'assegno unico a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per la stessa e per le figlie minori.
6. Sulle condizioni economiche le parti si accordano nel senso che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie, nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso di sé; le spese straordinarie per le minori saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; le spese per la mensa scolastica – documentate – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
l'AUF per CP_2 le minori sarà percepito da entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
fermi affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui per l'effetto resta assegnata la casa familiare.
7. Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo della casa di proprietà che resterà assegnata Pt_1 alla madre e alle figlie minori.
8. Le parti dichiarano, alla luce della propria indipendenza ed autonomia economica, di non pretendere nulla l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente Dott.ssa Lisa Micochero