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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
( , rappresentato e difeso dagli Avv. Gaudio Parte_1 C.F._1
Egidio e Labadessa Alessandra giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima; attore
e
(C.F.: in persona del NT P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paviglianiti Anna
Maria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, Via
Mons. G. Ferro n.1/B - ; NT
convenuta nonché nei confronti del
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Romano Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
terzo chiamato
e della
1 (C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
terza chiamata contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2020, ha evocato in giudizio la Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni occorsi ad un vasto NT
apprezzamento di terreno di sua proprietà, ubicato nel Comune di Bianco (RC), in località
Vescovado, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 19, particelle 133, 135, 292, 293, 294,
295, 296, 260.
A tali fini esponeva: che tale terreno è situato nelle immediate vicinanze dell'alveo del torrente
Vena; che “nelle particelle n.ri 260, 292, 293, 294, è presente un bergamotteto, che insiste su una superficie complessiva di ettari 00.50.00. La varietà dell'agrumeto è il "Fantastico" e il
"Femminello" e il prodotto ottenuto viene, in genere, ceduto all'industria di trasformazione”; che, nei giorni dell'11 e del 12 novembre 2019, a causa dell'esondazione del torrente Vena, il fondo subiva danni, descritti nella c.t.p. versata in atti;
che, tenuto conto della carenza di qualsivoglia intervento di manutenzione e/o di ripulitura del letto del torrente e del conseguente stato di incuria ed abbandono in cui versa l'alveo (“il quale si presenta, a tutt'oggi, completamente ostruito, perfino da alberi d'alto fusto che proliferano al suo interno, di guisa che risulta inevitabilmente compromesso il normale deflusso delle acque”), la responsabilità per l'occorso fosse da ascrivere alla convenuta in quanto custode del torrente;
che in passato, precisamente nei mesi di settembre ed ottobre 2015, il fondo aveva già riportato dei danni riconducibili all'esondazione del Torrente
Vena; che, nella presente vicenda, i tentativi volti ad ottenere in via stragiudiziale il risarcimento da parte della si erano rivelati infruttuosi, così come era rimasto inevaso NT
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, condotta di cui chiedeva al giudice di tener conto “ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, co.1 c.p.c. (art. 4, co. 1, D. L. 132/2014)”; che “i pregiudizi patiti dal fondo di proprietà del Sig.
possono, allo stato, quantificarsi, come si evince dalla allegata consulenza di Parte_1 parte, nella complessiva somma di Euro 23.580,77”.
2 Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della NT
, in persona del Sindaco/legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...] dell'evento dannoso de quo, determinato dalla omessa attività di manutenzione e pulizia del
Torrente “Vena”; 2) condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di Euro 23.580,77 (ventitrèmilacinquecentoottanta/77) o di quell'altra maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, anche a mezzo di apposita C. T. U., ed, in ogni caso, ritenuta di giustizia e/o equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, con rivalutazione monetaria e interessi di legge, maturati dal dì dell'evento sino a quello dell'effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2021, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente che, sulla scorta della NT
relazione prot. n. 85043 del 23.12.2020 emessa dal Parte_2
, “le particelle n.ri 133, 135, 292, 293, 294, 295 e 296 … risultano intestate ai
[...]
Sig.ri e , proprietari per ½ in regime di separazione dei beni, Parte_1 CP_4
mentre la particella n.260 risulta intestata ad altro soggetto (cfr. planimetria e visure catastali, allegato n.5), pertanto quest'ultima deve essere esclusa da un eventuale computo dei danni ed infatti della stessa non viene fatta menzione neppure nella predetta perizia di parte”; nel merito, premesso di aver dato riscontro alle richieste stragiudiziali formulate ex adverso (cfr. all. 6 e 7 alla comparsa), ha contestato le avverse pretese esponendo: che nelle date dell'11-12.11.2019 si erano verificati eventi metereologici particolarmente intensi (cfr. all. 9 e 10 alla comparsa), tali da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità dell'Ente; che, più a monte, non vi fosse prova in atti del nesso causale tra la res e i danni lamentati dall'attore; che, in ogni caso, la convenuta non è l'Ente responsabile della manutenzione del torrente, demandata al Comune di
, unitamente all'Azienda Calabria Verde ed ai Consorzi di Bonifica;
che, comunque, CP_2
l'attore ha omesso di realizzare le opere di difesa dal corso d'acqua in violazione dell'art. 12 co.3
R.D. 523/1904; che la quantificazione dei danni operata ex adverso era eccessiva. Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Adito: rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto nei confronti di
3 questa per i motivi addotti;
accertare e dichiarare la NT
mancanza di responsabilità dell'odierna convenuta per i danni lamentati da NT parte attrice nel giudizio de quo per i motivi sopra esposti”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13.01.2021, il procuratore di parte attrice precisava che “la particella n. 260 è stata erroneamente indicata (per mero errore di battitura) come di proprietà del sig. quindi la domanda deve intendersi riferita alle altre particelle indicate in Pt_1 citazione, ma non a quella n. 260”; chiedeva altresì, alla luce delle difese svolte dalla
[...]
, l'autorizzazione a chiamare in causa il e la e il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Giudice precedentemente titolare del procedimento concedeva la chiesta autorizzazione, fissando l'udienza del 26.05.2021 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2021, si è costituito in giudizio il contestando la domanda attorea in fatto e in diritto ed eccependo, in particolare, Controparte_2
di non aver mai ricevuto le risorse necessarie ad affrontare spese di manutenzione per come previsto dall'art. 18 L.R. 34/2002, nonché di non essere mai stato destinatario di doglianze da parte del relative alla manutenzione del torrente, del quale comunque, sulla scorta di Pt_1
accertamenti interni, non risultava proprietario (all. 4); ha quindi chiesto che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Adito: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto ed inammissibile nei confronti del per i motivi su Controparte_2
esposti; accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del convenuto Controparte_2 per i presunti danni subiti dal sig. , il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Pt_1
Benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la , che all'udienza del Controparte_3
26.05.2021 veniva dichiarata contumace.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'attore precisava la propria domanda riportandosi al verbale di prima udienza e specificando che la domanda risarcitoria dovesse intendersi riferita alle sole particelle n. 133, 135, 292, 293, 294, 295 e 296 del foglio di mappa n. 19 del Comune di
, chiedendo pertanto di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o per quanto CP_2
ad ognuno di propria spettanza, degli odierni convenuti nella causazione dei danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore, le cui particelle sono state meglio specificate nel verbale di udienza del 13.01.2021 e nella presente memoria;
2) condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido o per
4 quanto ad ognuno di propria spettanza, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di Euro 23.580,77 (…)”.
La causa è stata istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova testimoniale, nonché tramite apposita c.t.u., depositata in data 12.01.2024; all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024. Con decreto del 10.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 4.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 29.07.2024, comunicata alle parti il giorno seguente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre chiarire che l'attore ha tempestivamente precisato la propria domanda risarcitoria, specificando di essere proprietario delle sole particelle n. 133, 135, 292, 293, 294, 295
e 296 di cui al foglio di mappa 9 del Comune di (cfr. atto di compravendita e visure, in CP_2
atti).
Con riguardo alla legittimazione passiva della e del NT
, va chiarito che la questione verrà delibata infra, trattandosi di verificare – a Controparte_2
fronte delle eccezioni sollevate da entrambe le parti – la fondatezza della pretesa azionata dall'odierno attore nei loro confronti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo a detti enti, a fronte del pregiudizio lamentato ex adverso.
Giova tuttavia premettere che il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie in quanto, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Attiene, dunque, alla fondatezza o meno della pretesa attorea comprendere se, nella fattispecie, sia configurabile una responsabilità risarcitoria in capo alle parti convenute e/o chiamate in causa.
5 Tanto premesso, appare prodromico all'esame di tale questione di merito qualificare giuridicamente la fattispecie osservando che, sulla scorta della prospettazione di parte attrice,
l'evento lesivo dedotto in giudizio (ossia l'esondazione del torrente Vena, che avrebbe cagionato danni al terreno di sua proprietà) sarebbe stato determinato dallo stato di abbandono in cui versava l'alveo del torrente.
Ritiene questo giudicante che la vicenda debba essere inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
Tanto premesso, per delibare la suindicata questione preliminare, occorre verificare quale delle parti del giudizio possa essere ritenuta custode del torrente esondato, ferma restando la possibilità, in caso di unicità del fatto dannoso, di configurare la responsabilità concorrente e solidale ex art. 2055 c.c. a fronte di più condotte concorrenti alla produzione del danno (nello stesso senso cfr.
T.R.A.P. presso Corte d'Appello Napoli, n. 1258/2019).
A tal fine, appare utile preliminarmente procedere ad un riepilogo della normativa vigente in materia.
Il primo testo normativo, ancora in parte in vigore, in materia di gestione delle risorse idriche è il
R.D. 523/1904, che classifica le opere idrauliche ed il riparto di competenze per la realizzazione e la manutenzione delle stesse;
più di recente, con il D.Lgs. 112/1998 lo Stato ha delegato la gestione del demanio idrico alle Regioni e agli enti locali (art. 86); l'art. 89 del medesimo testo normativo ha poi disposto che “sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: … c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione
6 di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua …”.
La , con la L.R. n. 34/2002 ha provveduto al riordino delle funzioni nelle materie Controparte_3
disciplinate dal D.Lgs. 112/1998. Nello specifico, gli artt. 87 e ss. - relativi alle “risorse idriche e difesa del suolo” - differenziano le attribuzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, prevedendo, rispettivamente, l'art. 87 che “Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti: a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante
i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste”; l'art. 88 che “Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e
1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi
7 dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa
(…)” e l'art. 89 che “Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:
a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937,
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti (…)”.
Successivamente, l'art. 1 L.R. 22 giugno 2015, n. 14 - recante “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”
(ossia della c.d. Legge Delrio) - ha disposto che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 … nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le Controparte_3
funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
(Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii.”, lasciando alle Province soltanto le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.
8 Ancora, l'art. 1 L.R. 29 giugno 2016, n. 14 - recante “Primi interventi per favorire la costituzione della ” - ha statuito che “Al fine di favorire il processo di NT
costituzione della e nelle more dell'approvazione della NT
legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla CP_3
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa L.R. n. 14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria”.
Orbene, il legislatore regionale, con dette disposizioni, ha previsto che rimanessero assegnate alla sola Provincia di tutte le funzioni, comprese quelle che la rispetto alle NT CP_5
altre Province, aveva avocato a sé. Il chiaro intento è quello di consentire la successiva attribuzione di tali funzioni alla costituenda , nell'ambito di NT
una più generale riorganizzazione del sistema territoriale calabrese, al fine di attribuire alla stessa sia le funzioni proprie attribuite dalla c.d. legge Delrio, sia eventuali altre funzioni attribuite con legge regionale (nello stesso senso cfr. Tribunale Locri, n. 76/2023).
Così tratteggiato il quadro normativo di riferimento, merita osservarsi che la NT
ha negato la propria responsabilità nella manutenzione del torrente Vena,
[...] eccependo che la stessa fosse da ascrivere in capo al , ai sensi dell'art. 89 L.R. CP_2 CP_2
34/2002; invece, il ha eccepito che in difetto della delibera della Giunta regionale, CP_2 prescritta dall'art. 18 L.R. 34/2002, non si fosse verificato alcun trasferimento in capo a sé delle risorse finanziarie necessarie, sicché alcun comportamento omissivo era ascrivibile al CP_2
(comunque mai evocato neppure in via stragiudiziale dall'odierno attore per la risoluzione della vicenda de qua), rimanendo responsabili per la polizia idraulica anche i Consorzi di bonifica.
Sul punto, deve darsi conto della previsione dell'art. 18 L.R. 34/2002, ai sensi del quale “
1. La
Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della
Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola,
9 coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1. 3.
Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio (…)”.
Ritiene questo Giudice che, alla luce della normativa vigente in materia e del tenore delle difese delle parti, la possa essere qualificata custode del torrente NT
Vena.
Quest'ultima, infatti, non ha mai invocato l'operatività nella fattispecie de qua dell'art. 18 L.R.
34/2002 (soltanto menzionato nell'estratto di una pronuncia del T.R.A.P. presso la Corte
d'Appello di Napoli dalla stessa citato), limitandosi piuttosto a rilevare che, ai sensi dell'art. 89
L.R. 34/2002, la manutenzione del torrente fosse di competenza del Controparte_2
assegnatario delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di polizia idraulica e di pronto intervento, nonché ad evidenziare – ma solo con riferimento alle funzioni di cui all'art. 88 lett. b)
L.R. 34/2002 (e per suo stesso riconoscimento estranee alla vicenda in esame) – di agire su delega della solo previo trasferimento effettivo di risorse. CP_3
Invece, il ha espressamente rilevato di “non aver ricevuto i trasferimenti Controparte_2 necessari per poter affrontare delle spese di manutenzione che spettano ad altri enti”, invocando espressamente l'operatività dell'art.18 L.R. 34/2002.
Rileva questo giudicante che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca utilizzata dall'art. 18 L.R. 34/2002 (in tal senso, ex multis, cfr. T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, n. 4986/2024; 95/2024;
1085/2025).
Nella fattispecie, a fronte dell'espressa contestazione del , non è stata versata in Controparte_2 atti alcuna prova documentale dell'avvenuto trasferimento di risorse all'Ente comunale da parte della CP_3
10 Detto onere gravava sull'attore, in quanto la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. Un. n. 2951/2016).
Ne consegue che, in assenza della prova dell'avvenuto trasferimento delle funzioni dalle Regioni al , non può assumersi con certezza che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, fosse Controparte_2 effettivamente titolare delle funzioni delegategli dall'art. 89 L.R. n. 34/2002 (nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Reggio Calabria, n. 343/2024).
Né può ritenersi che il abbia curato una manutenzione di fatto del torrente Vena. CP_2
Al contrario, il ha eccepito che l'odierno attore non ha mai sollecitato l'Ente Controparte_2
comunale affinché provvedesse alla bonifica ed alla manutenzione del torrente e detta allegazione non è stata specificamente contestata dal Anzi, sulla scorta delle allegazioni e produzioni Pt_1
documentali da quest'ultimo effettuate, si evince che lo stesso in via stragiudiziale abbia rivolto le proprie doglianze esclusivamente alla , ritenendola custode NT
del torrente de quo.
Per tutte le ragioni che precedono, deve concludersi nel senso che custode del torrente Vena fosse ratione temporis la , titolare di attribuzioni in materia di NT
“polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933” (art. 88 lett. d) L.R. 34/2002).
Del resto, con un consolidato orientamento – cui questo giudice intende aderire – il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli ha in più occasioni affermato che “dovendo procedere all'interpretazione sistematica dei suindicati artt. 88 e 89 osserva preliminarmente il Tribunale che … la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore regionale calabrese crea un'oggettiva incertezza in ordine all'individuazione delle funzioni trasferite. In un simile contesto normativo deve ritenersi, ad avviso del Tribunale adito: le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 89 non comprendono ed escludono le competenze della
Provincia [ora ], potendosi al più ravvisare una concorrente responsabilità di NT
tali enti (come evincibile dalla maggiore ampiezza delle competenze provinciali in punto di
11 gestione del demanio idrico e di manutenzione delle opere idrauliche); laddove le norme in esame attribuiscono prima facie sia alla Provincia [ora ] sia al l'attività di NT CP_2
polizia idraulica deve ritenersi che il legislatore regionale abbia fatto riferimento ai diversi ambiti territoriali di competenza anche alla luce dell'estensione degli interventi da effettuare (come sostanzialmente evincibile dal fatto che vengono demandate al piccole manutenzioni all'interno del proprio territorio di competenza)” (cfr. T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, n.
1258/2019).
È da escludere, a parere di questo Giudice, una responsabilità concorrente della Controparte_3 per l'occorso, in quanto il tenore delle difese poste in essere dalla NT
induce a ritenere che il trasferimento delle risorse dalla all'Ente Locale, per lo
[...] CP_3 svolgimento delle funzioni di cui all'art. 88 lett. d) L.R. 34/2002, sia effettivamente avvenuto.
Del resto, detta conclusione appare in linea con l'intenzione del legislatore regionale che ha adottato la L.R. 34/2002 per dare attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118
Cost., nonché con la L.R. n. 14/2016 sopra richiamata, che ha attribuito alla sola Provincia di le funzioni che la aveva avocato a sé. NT CP_3
Infine, non essendo stato chiamato in causa come terzo alcun consorzio di bonifica, appare superfluo soffermarsi sulla sua eventuale corresponsabilità, essendo, in ogni caso, la
[...]
custode del torrente Vena ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le NT
ragioni suesposte.
Tanto considerato, occorre a questo punto soffermarsi sul criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo un consolidato e condivisibile approdo della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non
12 necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26086).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova: invero, in base ai consolidati principi relativi all'onus probandi in materia, incombe sul danneggiato la prova, oltre che del fatto lesivo e del danno conseguenza, del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res, mentre resta a carico del custode la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato e può sostanziarsi nella condotta colposa di questi, costituita da una carenza di diligenza e, quindi, di attenzione nell'utilizzo della res), imprevedibile ed eccezionale e con impulso causale autonomo
(cfr. in questo senso Tribunale Locri n. 76/2023).
Proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, avente ad oggetto l'esondazione di un fiume, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte per ribadire il consolidato orientamento secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
E' opportuno ancora precisare – con riguardo al profilo della causazione del danno da parte della res – che le Sezioni Unite, con le note sentenze di San Martino del 2008, hanno enunciato il principio per cui, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, devono trovare applicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale;
ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. pen., S.U., n. 30328/2002), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di
13 quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n.
16123/2010).
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ed esaminando le domande risarcitorie attoree alla luce delle risultanze processuali – ossia la documentazione versata in atti, le deposizioni testimoniali e gli esiti della c.t.u. – si osserva quanto segue.
In punto di fatto, è pacifico – per come dedotto dall'attore e non contestato dalle altre parti, nonché confermato dalla prova orale assunta in corso di causa – che nei giorni compresi tra l'11 e il 12 novembre 2019 si sia verificata l'esondazione del torrente Vena, che scorre in prossimità del fondo di proprietà del sito nel Comune di , in località Vescovado. Pt_1 CP_2
L'odierno attore, richiamando anche la c.t.p. versata in atti, ha dedotto che detta esondazione sia stata cagionata dalla mancata manutenzione da parte del custode dell'alveo del torrente “il quale si presenta, a tutt'oggi, completamente ostruito, perfino da alberi d'alto fusto che proliferano al suo interno, di guisa che risulta inevitabilmente compromesso il normale deflusso delle acque” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
La ha eccepito, tuttavia, il difetto di prova da parte NT
dell'attore in merito al nesso causale tra l'esondazione del torrente e i danni lamentati ex adverso, essendosi costui limitato “a sostenere che l'esondazione del torrente Vena si è verificata in conseguenza dell'omessa attività di manutenzione e pulizia da parte di questo Ente che non avrebbe mai provveduto alla pulitura ed alla rimozione di materiali e rifiuti accumulatisi, nel
[... corso degli anni, nel letto del torrente stesso”; inoltre, tanto la convenuta quanto il CP_2
hanno eccepito l'eccezionalità dell'evento meteopluviometrico verificatosi in quelle date, CP_2
tale da integrare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., nonché la mancata adozione da parte dell'attore di opere di difesa contro il corso d'acqua a protezione del proprio terreno, in violazione dell'art. 12, co. 3, R.D. n. 523/1904.
14 I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato lo stato di incuria in cui versa il torrente
Vena.
In particolare, il teste ha dichiarato: “posso confermare che il torrente è Testimone_1
letteralmente chiuso da una massa di detriti e di rifiuti che impediscono ormai il passaggio dell'acqua che in caso di pioggia, sfoga sui terreni adiacenti. Il ponte presente tocca oramai il terreno per quanto materiale occupa il letto del torrente. In tutto il tratto del torrente è presente un canneto talmente fitto che l'acqua non riesce a passare. Anche io ho avuto danni ma non ho avviato alcuna azione per tutelare i miei diritti. Più in avanti sul lato destro scendendo, per intenderci in prossimità del secondo ponte, la spalliera in cemento armato largo 50 cm e alto 2 mt. circa è crollato ed è al centro del letto del torrente. Ho personalmente chiamato per fare presente questa situazione ma nessuno ha mai provveduto. Quando ero giovane ricordo che il letto del torrente è stato pulito ma dopo di allora non ho visto più nessuno. Al centro del torrente oramai sono presenti alberi di alto fusto che ostacolano il defluire dell'acqua” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2022).
Il teste cognato di , ha dichiarato: “ricordo l'esondazione Testimone_2 Parte_1
che ha riguardato il Torrente Vena. In realtà ci sono stati diversi eventi del genere, nel 2016, nel
2019 e nel 2020. Il Torrente costeggia il fondo dell'attore. Tutti gli anni queste esondazioni causano danni, provocando la morte di diversi alberi per la troppa acqua. Il torrente è pieno di materiali, non è curato da nessuno e l'acqua non defluisce ed allaga i terreni limitrofi. Anche io ho un terreno vicino a quello dell'attore. E' vero che nel letto del torrente vi sono detriti, ma anche alberi di altezza media che ostruiscono il passaggio delle acque …”; parimenti, il teste
, nipote di , ha dichiarato: “ricordo l'esondazione che ha Testimone_3 Parte_1
riguardato il Torrente Vena. In realtà ci sono stati diversi eventi del genere, dal 2016 al 2019. Il
Torrente costeggia il fondo dell'attore … Il torrente è pieno di materiali, rifiuti e vegetazione;
non
è curato da nessuno e l'acqua non defluisce quando piove molto” (cfr. verbale d'udienza del
15.03.2023).
Con riferimento al nesso eziologico, inoltre, il c.t.u. nominato dal precedente giudicante, ing.
[...]
ha rappresentato che “le cause dell'esondazione sono sicuramente da identificarsi nella Per_1
mancanza di manutenzione ordinaria del torrente Vena. Come è evidente dalla documentazione fotografica allegata anche alla data del sopralluogo svoltasi in aprile, il torrente si presenta
15 sommerso dalla vegetazione sia a fusto erbaceo che non. Anche le immagini riportate dal consulente di parte mostrano una situazione vegetativa all'interno dell'alveo del torrente anomala per quella che dovrebbe essere. Infatti al fine di favorire il deflusso delle acque all'interno dell'alveo la vegetazione dovrebbe essere rimossa, in quanto aumentando il cosiddetto coefficiente di scabrosità, non fa altro che rallentare il deflusso e innalzare il livello del pelo libero. A ciò si aggiunge l'andamento planimetrico del torrente. Infatti, proprio in corrispondenza dell'attraversamento di Via Principale il torrente subisce una brusca variazione nel suo deflusso verso destra esponendo i terreni oggetto di causa ad un rischio maggiore di inondazione” (cfr. pag. 6 della relazione).
Le conclusioni del c.t.u. in merito alle cause dell'esondazione sono supportate da un valido metodo di indagine, nonché da argomentazioni puntuali, esaustive e prive di vizi logici e possono essere poste alla base della presente decisione.
Tanto premesso, l'attore ha allegato che detta esondazione, determinata dalla mancata manutenzione del torrente (come confermato dal c.t.u.), avrebbe cagionato danni al terreno di sua proprietà, rimandando – in merito alla descrizione dei danni – alla c.t.p. versata in atti in cui si legge che “i danni che il fondo rustico ha subito sono stati documentati in dettaglio da una serie di fotografie. Si evidenziano delle piante, circa cinquanta, spezzate al colletto mentre altre rovesciate su di un lato. A questo si aggiunge il deposito di materiale alluvionale formato da ramagli e da detriti di ogni tipo su una superficie di circa 1000 mq. A causa della saturazione idrica del suolo, le altre piante anche, se non danneggiate dalla forza dell'acqua, presentano segni di sofferenza dovuta al ristagno idrico” (cfr. pag. 3 della perizia di parte, all. 6); ha altresì precisato che nella quantificazione dei danni dovessero essere considerate anche “le spese di sostituzione delle piante distrutte, di pulizia del terreno, nonché per il ripristino della fertilità”.
Tali allegazioni hanno trovato un parziale riscontro nelle propalazioni del teste IM
, il quale ha dichiarato: “ricordo l'esondazione che ha riguardato il Torrente Vena nel
[...]
2019, nel mese di novembre. Io sono della zona. Conosco il fondo dell'attore perché spesso svolgo lavori per suo conto, come ad esempio sistemazione delle macchine agricole. Il Torrente costeggia il fondo dell'attore. A causa dell'esondazione, il fondo del si è riempito di rifiuti. Ho visto Pt_1 il fondo dopo l'evento e c'era tutto il materiale ed i rifiuti portati dal torrente esondato. Non so dire se ci fossero danni agli alberi. Posso confermare che sono stati necessari dopo l'evento dei
16 lavori di ripristino del suolo perché era pieno di rifiuti ed erano stati creati danni al terreno stesso, l'acqua aveva creato dei canali sul fondo” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023). Inoltre, il teste sul punto ha dichiarato: “Ricordo che nel 2019 il fondo dell'attore si Testimone_2
è allagato e si è riempito di detriti. A domanda dell'avv. Romano: “circa 50 alberi erano stati danneggiati e sono stati ripiantati. Sono alberi che sono essiccati pian piano per la troppa acqua
a causa delle esondazioni dal 2016 al 2020” … A domanda dell'avv. Labadessa “certo, anche a seguito dell'inondazione del 2019 ci sono stati danni agli alberi””; il teste ha Testimone_3 riferito: “Ricordo che nel 2019 il fondo dell'attore si è allagato, l'acqua e i detriti hanno coperto più della metà del terreno, coltivato ad agrumeto. Il fondo si è riempito di detriti, sono stati sradicati diversi alberi, ma non so dire quanti, credo nell'ordine della decina” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023).
Pertanto, i testi escussi hanno confermato la presenza sul terreno del di rifiuti e detriti, Pt_1
nonché il danneggiamento di alcuni alberi e l'allagamento del fondo attoreo, riconducendoli eziologicamente all'esondazione del torrente Vena del 2019.
Tuttavia, con riferimento ai danni alle piante, deve osservarsi che le propalazioni dei testimoni appaiono non del tutto sovrapponibili: invero, il teste ha dichiarato di non saper dire se ci Tes_4
fossero stati danni agli alberi;
il teste ha sì confermato che a seguito Testimone_2 dell'inondazione del 2019 ci fossero “danni agli alberi”, limitandosi altresì a riferire genericamente che circa cinquanta alberi fossero stati danneggiati e ripiantati, senza tuttavia ricondurre detto evento dannoso univocamente all'episodio meteopluviometrico dell'11-
12.11.2019, bensì genericamente alle “esondazioni dal 2016 al 2020”. Infine, il teste Tes_3
ha riferito che nell'occasione oggetto di causa fossero stati sradicati “diversi alberi”,
[...] senza tuttavia saper dire quanti e limitandoli a stimarli orientativamente “nell'ordine della decina”.
Il c.t.u. ha dichiarato che dei danni descritti nella c.t.p. attorea “vi è evidenza oggettiva nelle foto allegate alla perizia, sia per ciò che riguarda l'abbattimento di alcune piante, che per la presenza di ramaglie. Non si ha evidenza della presenza di ristagni di acqua sui terreni ma al più di limo trasportato dalle acque. Da evidenziare che durante il sopralluogo effettuato, le piante che potrebbero aver subito i danni, in quanto sono state evidentemente sostituite sono esattamente 14
e quasi tutte, tranne 2 ricadenti nelle aree non di proprietà del Sig. … Circa la rottura Pt_1
17 del colletto laddove vi fosse stata non se n'è avuta evidenza in sede di sopralluogo avendo trovato piante in buona salute e prossime alla fruttificazione. Anche dalle foto allegate alla perizia di parte attrice, la quale non riporta una data di sopralluogo ma è datata 03/03/2020, non evidenzia danni per rottura del colletto” (cfr. pag.
4-5 della relazione).
Alla luce del complessivo quadro probatorio, ritiene questo Giudice sufficientemente dimostrato, sulla scorta del criterio del più probabile che non, che l'esondazione del torrente Vena nelle date dell'11-12.2019 sia stata la causa dei danni subiti dai terreni di proprietà del Pt_1
Né, d'altra parte, l'Amministrazione ha provato il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e i danni patiti.
In particolare, la (nonché, con difese sovrapponibili, il NT
, la cui responsabilità come custode è stata tuttavia esclusa per le ragioni ut Controparte_2
supra spiegate) ha eccepito che gli eventi metereologici verificatisi nella fattispecie, particolarmente intensi, integrerebbero il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente.
A sostegno dell'eccezione, l'Amministrazione ha prodotto l'allerta meteo diramata dalla
Protezione Civile “che ha lanciato, a partire dalle ore 13.30 dell'11 novembre 2019 fino alla mezzanotte del 12 novembre 2019, allarme rosso su tutta la fascia jonica regionale e nel reggino tirrenico ed arancione nel resto della Regione” (cfr. all. 9 alla comparsa), nonché il rapporto di evento per l'evento meteopluviometrico dell'11-13 novembre 2019 dell'ARPACAL - Centro
Regionale Funzionale Multirischi Sicurezza del Territorio (cfr. all. 10).
Tuttavia, proprio dalla portata della citata documentazione – in particolare nel rapporto dell'ARPACAL ove si legge che “l'evento meteorologico che ha interessato la nostra regione dall'11 al 13 novembre 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni intense e venti molto sostenuti. Le piogge si sono manifestate in modo prevalente sul versante jonico;
ha avuto inizio nella giornata dell'11 esaurendosi completamente nella mattinata del 13”, con indicazione di un livello di allerta “arancione” per il Comune di – non si può ravvisare nelle precipitazioni CP_2
appena descritte i caratteri della eccezionalità e, tantomeno, della imprevedibilità, connotanti il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, in conformità al pacifico indirizzo della Suprema Corte, l'evento può essere considerato eccezionale ed imprevedibile non sulla base di una mera valutazione amministrativa né sulla base
18 di criteri o parametri generici ma sulla base di dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e con riferimento ad un ampio lasso di tempo, atteso che per essere eccezionale l'evento deve avere tempi di ritorno molto elevati, deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Reggio Calabria, n.
829/2022; Cass. civ., Sez. 3, n. 4588/2022: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
Del resto, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio per cui “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 18856/2017; n. 5877/2016; cfr. anche la giurisprudenza di merito di questo Tribunale: sent. n. 76/2023; 975/2019; 599/2021).
Sul punto, peraltro, il c.t.u. ha ritenuto che “in merito all'eccezionalità dell'evento verificatosi non si ritiene esso possa definirsi appunto eccezionale. I dati pluviometrici delle due stazioni più prossime (Sant'Agata del Bianco e San Luca desunti dal portale del Centro Funzionale
Multirischi dell'ArpaCAL) mostrano un livello delle piogge avvenute nel novembre 2019 in linea se non ridotte rispetto ai dati pluviometrici delle piogge avvenute negli anni passati, senza che questi abbiano creato danni alle colture esistenti (Allegato 5 – Dati Pluviometrici). Per ciò che riguarda l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, data la non eccezionalità dello stesso, basta rammentare che la semplice pulizia dell'alveo del torrente, a chiunque essa fosse
19 demandata, avrebbe consentito un deflusso delle acque con un tirante idraulico ben minore di quello che probabilmente si è verificato” (cfr. pag. 6 della relazione).
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione volta a far valere una responsabilità dell'odierno attore per aver omesso di realizzare le opere di difesa dal corso d'acqua in violazione dell'art. 12 co.3
R.D. 523/1904, ai sensi del quale “sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua”.
Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che “i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n.
523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde” (Cass. civ., Sez. Un., n.
8588/1997).
Ne discende che la responsabilità connessa all'omessa manutenzione degli argini o degli alvei dei torrenti siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (nello stesso senso cfr. Tribunale Locri, n. 76/2023, cit.).
Nella fattispecie, peraltro, il teste su domanda del procuratore della Testimone_2 [...]
, ha dichiarato che “al confine tra il fondo ed il torrente non c'è una recinzione, ma CP_1
il muro che ora è a livello strada, ma se il torrente fosse pulito ci sarebbero circa 2 mt di altezza del muro” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023).
Ritiene quindi questo Giudice che, in difetto di qualsivoglia attività manutentiva all'interno dell'alveo del torrente Vena da parte dell'Amministrazione competente - imprescindibile per evitare l'innalzamento del letto del torrente ed assicurare il corretto deflusso delle acque - alcuna responsabilità possa ascriversi ai privati.
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni patiti dai terreni di proprietà del il c.t.u. Pt_1
ha rappresentato di aver effettuato le proprie valutazioni “sulla scorta delle risultanze dei rilievi eseguiti durante il sopralluogo e sulla scorta della documentazione presente in atti ed in
Per_ particolare la perizia di parte attrice, redatta dal CTP Dott. e quella Persona_3
redatta dal CTP di Parte Convenuta Dott. … Come già evidenziato Persona_4
20 precedentemente le piante che ricadono effettivamente nelle aree di proprietà del Sig. e Pt_1 che sono state estirpate dalle acque si annoverano in due. Ulteriori piante che all'interno del bergamotteto risultano state sostituite erano mancanti ben prima degli eventi alluvionali come dimostrato dall'analisi delle immagini satellitari storiche (Allegato 6 – Foto Google Maps e Street
View). Non si rilevano ristagni di acqua nella documentazione fotografica allegata alla documentazione prodotta. D'altronde, tenendo conto della natura del terreno che è caratterizzato da una tessitura media e composto da una frazione importante di sabbie, oltre che per la naturale acclività del terreno, il ristagno sulla parte sommitale dell'impianto sarebbe stata impossibile a meno di un'esondazione che avesse prodotto un tirante d'acqua di oltre 5 metri oltre il livello dell'attuale argine, cosa che avrebbe provocato danni ben più ingenti del semplice trasporto di ramaglie e sterpaglie, detriti o l'abbattimento di solo qualche pianta” (cfr. pag. 7 della relazione).
Pertanto, nel rispondere al quesito sub 4) posto dal precedente giudicante (“Quantifichi i danni accertati, determinando altresì, ove possibile, anche sulla scorta della documentazione in atti, il danno al fondo e alle colture”), il c.t.u. ha osservato che “in merito all'estensione dell'area interessata dalla presenza di dette ramaglie non vi può essere dato certo mancando oggettivamente dati da cui poter ricavare tale dato (piante georeferenziate corredate da foto o altro materiale oggettivamente valutabile). In tal senso, si ritiene opportuno valutare il danno considerando le curve di livello e il massimo tirante di acqua valutato in circa 1 m, tenendo ulteriormente conto che la maggior parte dei danni e avvenuta in aree non di proprietà del Sig.
su un'estensione di circa 250 mq”, concludendo nel senso che “sulla base degli atti di Pt_1
causa, i danni che è possibile riconoscere in sterpaglie e ramaglie, presenza di detriti e sostituzione di 2 piante di bergamotto” (cfr. pag. 9 della relazione).
Ancora, il c.t.u. ha risposto al quesito sub 5) (“Individui il costo delle attività necessarie per ricondurre i beni allo status quo ante”) rilevando che “alla data del sopralluogo il sottoscritto
CTU ha rilevato che gli eventuali danni causati dal torrente Vena siano stati rimossi e che le piante oggetto di sostituzione a seguito dell'esondazione effettivamente presenti sulle proprietà di
Parte Attrice siano solo 2. Inoltre, è stata stimata in circa 250 mq l'area con la presenza di ramaglie e detriti. Mancando prove oggettive di rottura del colletto o danni derivanti da asfissia delle piante, non sono stati presi in considerazione nella stima del costo per ripristino dello stato dei luoghi. Il prezziario utilizzato è quello della Regione Calabria Agricoltura del 2022. Come
21 riportato nel Computo metrico allegato (Allegato 7 – Computo Metrico Estimativo) la spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra ammonta a € 162,99. Non si è tenuto conto di eventuali oneri relativi ad apprestamenti ritenendo che data la natura delle opere, esse possano essere eseguite senza l'ausilio degli stessi. Quanto sopra determinato si considera relativo ai soli lavori da eseguire, al netto dell'IVA, delle spese tecniche e degli oneri propedeutici all'ottenimento delle idonee autorizzazioni all'esecuzione dei lavori” (cfr. relazione pag. 8).
La quantificazione di detti danni è stata contestata dal c.t.p. e dal procuratore dell'attore: nella specie, sono stati contestati sia l'omesso computo dei danni causati al fondo dai ristagni idrici, sia il fatto che il consulente non avesse tenuto conto “di alcuni imprescindibili elementi, seppure evidenziati nella consulenza di parte, ovvero il mancato reddito patito dall'attore, la diminuzione del valore economico del bene ed il calo di produzione anche negli anni successivi all'evento dannoso de quo. Difatti, il fondo ha subito contemporaneamente due tipi di danno: uno al patrimonio, inteso come diminuzione del valore ordinario del fondo stesso (danno emergente), ed uno al flusso di reddito atteso (lucro cessante). I danni materiali andrebbero valutati con il criterio del valore di produzione dei beni e di capitalizzazione dei redditi per quanto attiene ai mancati redditi. La stima del mancato reddito si concretizza considerando che le piante, a seguito degli stress idrici, hanno avuto sicuramento un calo di produzione per il biennio successivo all'evento pregiudizievole di almeno il 50%. Per la determinazione del reddito occorre acquisire una serie di dati riguardanti le rese, le produzioni, i prezzi di mercato del bene prodotto in condizioni di ordinarietà” (cfr. osservazioni alla c.t.u., pag. 3).
A dette osservazioni ha sufficientemente controdedotto il c.t.u., rappresentando “in merito al primo punto … che il ristagno d'acqua, laddove fosse avvenuto per un periodo superiore a quello sufficiente al trasporto di ramaglie, materiale leggero per il quale è sufficiente un basso tirante di acqua, è avvenuto durante il periodo non vegetativo della pianta (autunno-inverno). In tale periodo il formarsi di un ristagno di acqua seppur di qualche ora non può causare alcun danno alle piante. Ciò è rafforzato dal fatto che il terreno in oggetto presenta naturalmente una pendenza nel verso del torrente con la conseguenza che le piante più prossime allo stesso siano quelle che naturalmente accusano il maggior passaggio di acqua per ruscellamento. Poiché il tratto più prossimo all'argine del torrente si presenta in piano, durante eventi meteorici di qualsiasi intensità l'acqua ristagnerà sulle piante prossime alle testate dei filari. Ne consegue che
22 non vi è alcun danno derivante dal ristagno idrico, che, ripetendo, è un fenomeno naturale durante i periodi di pioggia, come è normale prassi, a seguito delle piogge (periodo primaverile) effettuare lavorazioni e concimazioni che restituiscano al terreno i nutrimenti necessari alla fioritura e vegetazione delle colture (fresatura, concimazione, ecc), non rendendoli pratica eccezionale a seguito di un evento piovoso, di particolare intensità o meno”.
Con riguardo alla mancata valutazione del calo di produzione, il c.t.u. ha osservato che “non si riscontra nella documentazione allegata, neppure alle ultime osservazioni, documentazione che comprovi il calo della produzione (contabilità o bilanci che dimostrino che la produzione è calata) supportata dai dati degli anni precedenti all'evento alluvionale. In mancanza di tale documentazione a supporto della stima delle produzioni in condizioni di ordinarietà e di eccezionalità non è possibile fare alcuna considerazione se non puramente accademica, ma non applicabile al bergamotteto in oggetto, poiché ai criteri menzionati nelle deduzioni andrebbero sempre applicati coefficienti di riduzione che tengano conto dell'età del bergamotteto, della correttezza delle lavorazioni effettuate, dello storico degli stress subiti dalle piante (precedenti danneggiamenti del a seguito di grandine, parassiti, funghi, ecc)”. Parte_3
Infine, con riguardo alla stima della superficie interessata, il c.t.u. ha ribadito “quanto indicato nella relazione peritale stessa, ovvero la mancanza di dati oggettivi forniti dal consulente di parte circa l'effettiva estensione e ubicazione delle aree interessate. Inoltre la distribuzione delle piante di nuovo impianto riscontrate in loco (14) si discosta di molto da quanto lamentato dall'attore nella richiesta di risarcimento danni (50 piante), pertanto non si ritiene ingiustificata l'estensione di 250 mq stimata dal sottoscritto CTU”.
Questo Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
In particolare, dall'esame dell'intero compendio probatorio in atti è emerso che gli unici danni effettivamente dimostrati dall'attore sono quelli riscontrati dal c.t.u. – ossia la rimozione di sterpaglie, ramaglie e detriti, nonché la sostituzione di due piante di bergamotto – per i quali è stato stimato un costo pari ad € 162,99 (cfr. computo metrico allegato alla c.t.u.).
Merita infatti osservarsi che l'allegazione del in merito alla circostanza che cinquanta Pt_1 piante fossero state “spezzate al colletto” mentre altre “rovesciate su di un lato” non ha trovato alcun riscontro probatorio;
del resto, né il c.t.p. né il procuratore dell'odierno attore hanno
23 contestato la conclusione cui è pervenuto il c.t.u., ossia che soltanto due delle piante di bergamotto danneggiate insistessero sul terreno di proprietà del Pt_1
Ancora, nessuna prova – ad esempio fotografica – è stata fornita in relazione all'allegato ristagno d'acqua sui terreni de quibus.
Sul punto, nella perizia di parte in atti, il c.t.p. si è limitato ad allegare genericamente che “a causa della saturazione idrica del suolo, le altre piante anche, se non danneggiate dalla forza dell'acqua, presentano segni di sofferenza dovuta al ristagno idrico”, concludendo peraltro nel senso che “per quantificare il danno in modo attendibile su quest'ultima superficie bisogna attendere la ripresa vegetativa delle colture, di certo è che il ristagno causa stress alle piante da asfissia radicale”. L'ulteriore allegazione del c.t.p., ossia che “nonostante sia un terreno di medio impasto tendenzialmente sciolto, si è avuta una completa saturazione da parte dell'acqua, come dimostrano le foto allegate alla presente” non ha invero trovato riscontro nelle foto, peraltro non datate, allegate alla perizia di parte.
Si appalesa del tutto priva di supporto probatorio l'allegazione contenuta nelle osservazioni alla bozza di c.t.u., ossia che “sembra chiaro che se vi è materiale alluvionale tra le piante di bergamotto è perché è stato trasportato dalle acque del torrente e, di conseguenza, se si è depositato tra le piante del signor è perché l'acqua è ristagnata proprio lì”, non Pt_1 potendosi desumere dalla mera presenza di materiale alluvionale il ristagno d'acqua, quanto meno nella misura e per un tempo sufficiente ad arrecare nocumento alle piante.
Ed invero, come compiutamente osservato dal c.t.u., non si rilevano ristagni di acqua nella documentazione fotografica allegata da parte attrice. In ogni caso, nessun riscontro probatorio è stato offerto dall'odierno attore rispetto al dedotto pregiudizio da ristagno idrico, non essendo stata offerta neppure una fotografia atta a dimostrare il marciume degli apparati radicali delle piante di bergamotto e/o segni dello stesso sull'apparato fogliare. Del resto, lo stesso perito di parte si era espresso in maniera dubitativa in merito ai (possibili) danni alle piante di bergamotto (cfr. pag. 4 della c.t.p.: “Ancora non si ha una quantificazione certa del danno subito dalle piante poiché probabilmente si manifesterà alla ripresa vegetativa delle piante, ma è certo che non sarà esiguo”).
Del tutto tardiva – oltre che indimostrata – si appalesa l'allegazione attorea contenuta nelle note sostitutive dell'udienza del 17.01.2024, in forza della quale “l'ambiente anossico creatosi ha
24 ridotto l'assorbimento degli elementi nutritivi, determinando la cascola dei frutti, oltre a tutti gli altri danni descritti nella consulenza di parte”, non essendo mai stata precedentemente allegata la circostanza che il dedotto (e non provato) ristagno idrico avesse determinato la caduta precoce dei frutti.
Pertanto, non essendo stato fornito alcun riscontro probatorio al lamentato danno da ristagno idrico e considerata la genericità delle allegazioni attoree sul punto, si sarebbe rivelato del tutto esplorativo, oltre che contrario al principio di economia processuale, disporre sul punto la rinnovazione della c.t.u. mediante la nomina di un agronomo, non potendo la consulenza d'ufficio sopperire ai deficit di allegazione e prova da parte del soggetto gravato del relativo onere.
Per tutte le ragioni che precedono, in ordine alla quantificazione del ristoro del danno emergente arrecato ai terreni di proprietà dell'attore, questo Giudice ritiene di potersi uniformare alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in quanto basate su valide argomentazioni di carattere logico e tecnico-scientifico, anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni attoree.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno da mancato guadagno, l'attore – nel riportarsi alla stima operata dal proprio perito – ha invocato l'operatività del metodo della capitalizzazione dei redditi “consistente nella:
1. determinazione del reddito annuo ritraibile;
2. calcolo dell'accumulazione iniziale del reddito annuo ritraibile”, stimando che, a seguito degli stress idrici imposti alle piante, le stesse nel biennio successivo avrebbero avuto un calo di produzione del 50%.
Detto criterio non appare condivisibile in quanto eccessivamente generico ed astratto dalla singola realtà fattuale.
Sul punto, merita innanzitutto osservarsi che l'attore si è limitato ad allegare che “la varietà dell'agrumeto è il "Fantastico" e il "Femminello" e il prodotto ottenuto viene, in genere, ceduto all'industria di trasformazione”; inoltre, nella perizia di parte si legge che “per la determinazione del reddito si è provveduto, dopo un'indagine di carattere tecnico-economico, ad acquisire una serie di dati inerenti le rese, le produzioni, i prezzi di mercato del frutto di bergamotto, in condizioni di ordinarietà, applicando per l'anno seguente all'evento una resa decurtata del 50%”, così ricavando la “produzione lorda vendibile annua ritraibile dalle coltivazioni agrumicole”, da cui sottrarre le spese non sostenute.
25 Ad avviso di questo giudicante, il danno da mancato guadagno avrebbe dovuto essere piuttosto provato mediante l'allegazione di documenti (come ad esempio le fatture o le autofatture), idonei a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi (nello stesso senso cfr. presso la Corte d'Appello di Napoli, n. Pt_4
4986/2024; cfr. anche l'orientamento di merito di questo Tribunale, sent. n. 263/2021; n.
284/2021).
Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'esondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti, nonché di determinare la differenza tra i ricavi e i costi.
A detta carenza probatoria non è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento: ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n. 31546/2018).
Nella fattispecie, per come rilevato ut supra, ben avrebbe potuto la parte attrice fornire prova documentale del mancato guadagno, sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Per tutte le ragioni che precedono, non può essere riconosciuto alcun importo a titolo di danno da mancato guadagno, bensì soltanto quello stimato dal c.t.u. a titolo di danno emergente (calcolato utilizzando il prezzario della Regione Calabria Agricoltura 2022), somma che deve essere espressa in moneta attuale, risultando così globalmente pari ad € 188,10.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente
26 calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Infine, con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Controparte_2
in comparsa conclusionale, va rilevato che la parte ha omesso di specificare di quale ipotesi di responsabilità aggravata chieda l'applicazione. Se dovesse ritenersi che l'istanza sia formulata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., la stessa non potrebbe trovare accoglimento, in difetto di prova sia del danno lamentato (neppure allegato), sia dell'elemento soggettivo del dolo o della mala fede in capo all'attore, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità de qua (cfr. Cass. civ., sez. II,
15/12/2023, n. 35188: “la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare
d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”).
La succitata richiesta è da respingere anche qualora la si volesse intendere formulata ex art. 96, co.
3, c.p.c. in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti, anche l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie, benché la domanda del sia stata respinta nei confronti Pt_1
del non si rintraccia nella sua condotta processuale un atteggiamento colposo tale da CP_2 integrare un abuso del processo, né una violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., sicché la relativa domanda di condanna per lite temeraria deve essere respinta.
27 Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché:
a) nei rapporti tra l'attore e la , quest'ultima deve NT
essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti del primo, da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
b) nei rapporti tra l'attore e il l'attore deve essere condannato al Controparte_2
pagamento delle spese di lite nei confronti del;
Controparte_2
c) nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la Regione di
Reggio Calabria, rimasta contumace.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, in base al decisum (fino a € 1.100,00, parametri medi), nel seguente modo: € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 662,00, oltre € 309,75 per esborsi.
Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono definitivamente poste a carico della . NT
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per l'esondazione del torrente Vena verificatasi nelle date dell'11-12.11.2019 è da imputare alla NT
;
[...]
b) condanna la in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice della somma di
€ 188,10 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi per come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del e della;
Controparte_2 Controparte_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal;
Controparte_2
- condanna la , in persona del legale rappresentante NT
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore, da distrarsi in favore
28 dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 662,00 per compensi ed €
309,75 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge
(se dovuti);
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti del , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovuti);
- nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra l'attore e la Regione di Reggio Calabria, rimasta contumace;
- pone definitivamente, nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. a carico della
[...]
. NT
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
( , rappresentato e difeso dagli Avv. Gaudio Parte_1 C.F._1
Egidio e Labadessa Alessandra giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima; attore
e
(C.F.: in persona del NT P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paviglianiti Anna
Maria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, Via
Mons. G. Ferro n.1/B - ; NT
convenuta nonché nei confronti del
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Romano Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
terzo chiamato
e della
1 (C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
terza chiamata contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2020, ha evocato in giudizio la Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni occorsi ad un vasto NT
apprezzamento di terreno di sua proprietà, ubicato nel Comune di Bianco (RC), in località
Vescovado, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 19, particelle 133, 135, 292, 293, 294,
295, 296, 260.
A tali fini esponeva: che tale terreno è situato nelle immediate vicinanze dell'alveo del torrente
Vena; che “nelle particelle n.ri 260, 292, 293, 294, è presente un bergamotteto, che insiste su una superficie complessiva di ettari 00.50.00. La varietà dell'agrumeto è il "Fantastico" e il
"Femminello" e il prodotto ottenuto viene, in genere, ceduto all'industria di trasformazione”; che, nei giorni dell'11 e del 12 novembre 2019, a causa dell'esondazione del torrente Vena, il fondo subiva danni, descritti nella c.t.p. versata in atti;
che, tenuto conto della carenza di qualsivoglia intervento di manutenzione e/o di ripulitura del letto del torrente e del conseguente stato di incuria ed abbandono in cui versa l'alveo (“il quale si presenta, a tutt'oggi, completamente ostruito, perfino da alberi d'alto fusto che proliferano al suo interno, di guisa che risulta inevitabilmente compromesso il normale deflusso delle acque”), la responsabilità per l'occorso fosse da ascrivere alla convenuta in quanto custode del torrente;
che in passato, precisamente nei mesi di settembre ed ottobre 2015, il fondo aveva già riportato dei danni riconducibili all'esondazione del Torrente
Vena; che, nella presente vicenda, i tentativi volti ad ottenere in via stragiudiziale il risarcimento da parte della si erano rivelati infruttuosi, così come era rimasto inevaso NT
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, condotta di cui chiedeva al giudice di tener conto “ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, co.1 c.p.c. (art. 4, co. 1, D. L. 132/2014)”; che “i pregiudizi patiti dal fondo di proprietà del Sig.
possono, allo stato, quantificarsi, come si evince dalla allegata consulenza di Parte_1 parte, nella complessiva somma di Euro 23.580,77”.
2 Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della NT
, in persona del Sindaco/legale rappresentante pro tempore, nella causazione
[...] dell'evento dannoso de quo, determinato dalla omessa attività di manutenzione e pulizia del
Torrente “Vena”; 2) condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di Euro 23.580,77 (ventitrèmilacinquecentoottanta/77) o di quell'altra maggiore o minore che verrà provata in corso di causa, anche a mezzo di apposita C. T. U., ed, in ogni caso, ritenuta di giustizia e/o equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, con rivalutazione monetaria e interessi di legge, maturati dal dì dell'evento sino a quello dell'effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.01.2021, si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente che, sulla scorta della NT
relazione prot. n. 85043 del 23.12.2020 emessa dal Parte_2
, “le particelle n.ri 133, 135, 292, 293, 294, 295 e 296 … risultano intestate ai
[...]
Sig.ri e , proprietari per ½ in regime di separazione dei beni, Parte_1 CP_4
mentre la particella n.260 risulta intestata ad altro soggetto (cfr. planimetria e visure catastali, allegato n.5), pertanto quest'ultima deve essere esclusa da un eventuale computo dei danni ed infatti della stessa non viene fatta menzione neppure nella predetta perizia di parte”; nel merito, premesso di aver dato riscontro alle richieste stragiudiziali formulate ex adverso (cfr. all. 6 e 7 alla comparsa), ha contestato le avverse pretese esponendo: che nelle date dell'11-12.11.2019 si erano verificati eventi metereologici particolarmente intensi (cfr. all. 9 e 10 alla comparsa), tali da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità dell'Ente; che, più a monte, non vi fosse prova in atti del nesso causale tra la res e i danni lamentati dall'attore; che, in ogni caso, la convenuta non è l'Ente responsabile della manutenzione del torrente, demandata al Comune di
, unitamente all'Azienda Calabria Verde ed ai Consorzi di Bonifica;
che, comunque, CP_2
l'attore ha omesso di realizzare le opere di difesa dal corso d'acqua in violazione dell'art. 12 co.3
R.D. 523/1904; che la quantificazione dei danni operata ex adverso era eccessiva. Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice Adito: rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto nei confronti di
3 questa per i motivi addotti;
accertare e dichiarare la NT
mancanza di responsabilità dell'odierna convenuta per i danni lamentati da NT parte attrice nel giudizio de quo per i motivi sopra esposti”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13.01.2021, il procuratore di parte attrice precisava che “la particella n. 260 è stata erroneamente indicata (per mero errore di battitura) come di proprietà del sig. quindi la domanda deve intendersi riferita alle altre particelle indicate in Pt_1 citazione, ma non a quella n. 260”; chiedeva altresì, alla luce delle difese svolte dalla
[...]
, l'autorizzazione a chiamare in causa il e la e il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Giudice precedentemente titolare del procedimento concedeva la chiesta autorizzazione, fissando l'udienza del 26.05.2021 per la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2021, si è costituito in giudizio il contestando la domanda attorea in fatto e in diritto ed eccependo, in particolare, Controparte_2
di non aver mai ricevuto le risorse necessarie ad affrontare spese di manutenzione per come previsto dall'art. 18 L.R. 34/2002, nonché di non essere mai stato destinatario di doglianze da parte del relative alla manutenzione del torrente, del quale comunque, sulla scorta di Pt_1
accertamenti interni, non risultava proprietario (all. 4); ha quindi chiesto che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Adito: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto ed inammissibile nei confronti del per i motivi su Controparte_2
esposti; accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del convenuto Controparte_2 per i presunti danni subiti dal sig. , il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Pt_1
Benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio la , che all'udienza del Controparte_3
26.05.2021 veniva dichiarata contumace.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., l'attore precisava la propria domanda riportandosi al verbale di prima udienza e specificando che la domanda risarcitoria dovesse intendersi riferita alle sole particelle n. 133, 135, 292, 293, 294, 295 e 296 del foglio di mappa n. 19 del Comune di
, chiedendo pertanto di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o per quanto CP_2
ad ognuno di propria spettanza, degli odierni convenuti nella causazione dei danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore, le cui particelle sono state meglio specificate nel verbale di udienza del 13.01.2021 e nella presente memoria;
2) condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido o per
4 quanto ad ognuno di propria spettanza, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di Euro 23.580,77 (…)”.
La causa è stata istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova testimoniale, nonché tramite apposita c.t.u., depositata in data 12.01.2024; all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024. Con decreto del 10.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 4.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 29.07.2024, comunicata alle parti il giorno seguente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda attorea risulta fondata nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente occorre chiarire che l'attore ha tempestivamente precisato la propria domanda risarcitoria, specificando di essere proprietario delle sole particelle n. 133, 135, 292, 293, 294, 295
e 296 di cui al foglio di mappa 9 del Comune di (cfr. atto di compravendita e visure, in CP_2
atti).
Con riguardo alla legittimazione passiva della e del NT
, va chiarito che la questione verrà delibata infra, trattandosi di verificare – a Controparte_2
fronte delle eccezioni sollevate da entrambe le parti – la fondatezza della pretesa azionata dall'odierno attore nei loro confronti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo a detti enti, a fronte del pregiudizio lamentato ex adverso.
Giova tuttavia premettere che il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie in quanto, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Attiene, dunque, alla fondatezza o meno della pretesa attorea comprendere se, nella fattispecie, sia configurabile una responsabilità risarcitoria in capo alle parti convenute e/o chiamate in causa.
5 Tanto premesso, appare prodromico all'esame di tale questione di merito qualificare giuridicamente la fattispecie osservando che, sulla scorta della prospettazione di parte attrice,
l'evento lesivo dedotto in giudizio (ossia l'esondazione del torrente Vena, che avrebbe cagionato danni al terreno di sua proprietà) sarebbe stato determinato dallo stato di abbandono in cui versava l'alveo del torrente.
Ritiene questo giudicante che la vicenda debba essere inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
Tanto premesso, per delibare la suindicata questione preliminare, occorre verificare quale delle parti del giudizio possa essere ritenuta custode del torrente esondato, ferma restando la possibilità, in caso di unicità del fatto dannoso, di configurare la responsabilità concorrente e solidale ex art. 2055 c.c. a fronte di più condotte concorrenti alla produzione del danno (nello stesso senso cfr.
T.R.A.P. presso Corte d'Appello Napoli, n. 1258/2019).
A tal fine, appare utile preliminarmente procedere ad un riepilogo della normativa vigente in materia.
Il primo testo normativo, ancora in parte in vigore, in materia di gestione delle risorse idriche è il
R.D. 523/1904, che classifica le opere idrauliche ed il riparto di competenze per la realizzazione e la manutenzione delle stesse;
più di recente, con il D.Lgs. 112/1998 lo Stato ha delegato la gestione del demanio idrico alle Regioni e agli enti locali (art. 86); l'art. 89 del medesimo testo normativo ha poi disposto che “sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: … c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione
6 di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua …”.
La , con la L.R. n. 34/2002 ha provveduto al riordino delle funzioni nelle materie Controparte_3
disciplinate dal D.Lgs. 112/1998. Nello specifico, gli artt. 87 e ss. - relativi alle “risorse idriche e difesa del suolo” - differenziano le attribuzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, prevedendo, rispettivamente, l'art. 87 che “Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti: a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante
i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste”; l'art. 88 che “Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e
1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi
7 dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa
(…)” e l'art. 89 che “Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:
a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937,
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti (…)”.
Successivamente, l'art. 1 L.R. 22 giugno 2015, n. 14 - recante “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”
(ossia della c.d. Legge Delrio) - ha disposto che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 … nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le Controparte_3
funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
(Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii.”, lasciando alle Province soltanto le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.
8 Ancora, l'art. 1 L.R. 29 giugno 2016, n. 14 - recante “Primi interventi per favorire la costituzione della ” - ha statuito che “Al fine di favorire il processo di NT
costituzione della e nelle more dell'approvazione della NT
legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla CP_3
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa L.R. n. 14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria”.
Orbene, il legislatore regionale, con dette disposizioni, ha previsto che rimanessero assegnate alla sola Provincia di tutte le funzioni, comprese quelle che la rispetto alle NT CP_5
altre Province, aveva avocato a sé. Il chiaro intento è quello di consentire la successiva attribuzione di tali funzioni alla costituenda , nell'ambito di NT
una più generale riorganizzazione del sistema territoriale calabrese, al fine di attribuire alla stessa sia le funzioni proprie attribuite dalla c.d. legge Delrio, sia eventuali altre funzioni attribuite con legge regionale (nello stesso senso cfr. Tribunale Locri, n. 76/2023).
Così tratteggiato il quadro normativo di riferimento, merita osservarsi che la NT
ha negato la propria responsabilità nella manutenzione del torrente Vena,
[...] eccependo che la stessa fosse da ascrivere in capo al , ai sensi dell'art. 89 L.R. CP_2 CP_2
34/2002; invece, il ha eccepito che in difetto della delibera della Giunta regionale, CP_2 prescritta dall'art. 18 L.R. 34/2002, non si fosse verificato alcun trasferimento in capo a sé delle risorse finanziarie necessarie, sicché alcun comportamento omissivo era ascrivibile al CP_2
(comunque mai evocato neppure in via stragiudiziale dall'odierno attore per la risoluzione della vicenda de qua), rimanendo responsabili per la polizia idraulica anche i Consorzi di bonifica.
Sul punto, deve darsi conto della previsione dell'art. 18 L.R. 34/2002, ai sensi del quale “
1. La
Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della
Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola,
9 coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1. 3.
Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio (…)”.
Ritiene questo Giudice che, alla luce della normativa vigente in materia e del tenore delle difese delle parti, la possa essere qualificata custode del torrente NT
Vena.
Quest'ultima, infatti, non ha mai invocato l'operatività nella fattispecie de qua dell'art. 18 L.R.
34/2002 (soltanto menzionato nell'estratto di una pronuncia del T.R.A.P. presso la Corte
d'Appello di Napoli dalla stessa citato), limitandosi piuttosto a rilevare che, ai sensi dell'art. 89
L.R. 34/2002, la manutenzione del torrente fosse di competenza del Controparte_2
assegnatario delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di polizia idraulica e di pronto intervento, nonché ad evidenziare – ma solo con riferimento alle funzioni di cui all'art. 88 lett. b)
L.R. 34/2002 (e per suo stesso riconoscimento estranee alla vicenda in esame) – di agire su delega della solo previo trasferimento effettivo di risorse. CP_3
Invece, il ha espressamente rilevato di “non aver ricevuto i trasferimenti Controparte_2 necessari per poter affrontare delle spese di manutenzione che spettano ad altri enti”, invocando espressamente l'operatività dell'art.18 L.R. 34/2002.
Rileva questo giudicante che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca utilizzata dall'art. 18 L.R. 34/2002 (in tal senso, ex multis, cfr. T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, n. 4986/2024; 95/2024;
1085/2025).
Nella fattispecie, a fronte dell'espressa contestazione del , non è stata versata in Controparte_2 atti alcuna prova documentale dell'avvenuto trasferimento di risorse all'Ente comunale da parte della CP_3
10 Detto onere gravava sull'attore, in quanto la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. Un. n. 2951/2016).
Ne consegue che, in assenza della prova dell'avvenuto trasferimento delle funzioni dalle Regioni al , non può assumersi con certezza che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, fosse Controparte_2 effettivamente titolare delle funzioni delegategli dall'art. 89 L.R. n. 34/2002 (nello stesso senso cfr. Corte d'Appello Reggio Calabria, n. 343/2024).
Né può ritenersi che il abbia curato una manutenzione di fatto del torrente Vena. CP_2
Al contrario, il ha eccepito che l'odierno attore non ha mai sollecitato l'Ente Controparte_2
comunale affinché provvedesse alla bonifica ed alla manutenzione del torrente e detta allegazione non è stata specificamente contestata dal Anzi, sulla scorta delle allegazioni e produzioni Pt_1
documentali da quest'ultimo effettuate, si evince che lo stesso in via stragiudiziale abbia rivolto le proprie doglianze esclusivamente alla , ritenendola custode NT
del torrente de quo.
Per tutte le ragioni che precedono, deve concludersi nel senso che custode del torrente Vena fosse ratione temporis la , titolare di attribuzioni in materia di NT
“polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933” (art. 88 lett. d) L.R. 34/2002).
Del resto, con un consolidato orientamento – cui questo giudice intende aderire – il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli ha in più occasioni affermato che “dovendo procedere all'interpretazione sistematica dei suindicati artt. 88 e 89 osserva preliminarmente il Tribunale che … la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore regionale calabrese crea un'oggettiva incertezza in ordine all'individuazione delle funzioni trasferite. In un simile contesto normativo deve ritenersi, ad avviso del Tribunale adito: le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 89 non comprendono ed escludono le competenze della
Provincia [ora ], potendosi al più ravvisare una concorrente responsabilità di NT
tali enti (come evincibile dalla maggiore ampiezza delle competenze provinciali in punto di
11 gestione del demanio idrico e di manutenzione delle opere idrauliche); laddove le norme in esame attribuiscono prima facie sia alla Provincia [ora ] sia al l'attività di NT CP_2
polizia idraulica deve ritenersi che il legislatore regionale abbia fatto riferimento ai diversi ambiti territoriali di competenza anche alla luce dell'estensione degli interventi da effettuare (come sostanzialmente evincibile dal fatto che vengono demandate al piccole manutenzioni all'interno del proprio territorio di competenza)” (cfr. T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, n.
1258/2019).
È da escludere, a parere di questo Giudice, una responsabilità concorrente della Controparte_3 per l'occorso, in quanto il tenore delle difese poste in essere dalla NT
induce a ritenere che il trasferimento delle risorse dalla all'Ente Locale, per lo
[...] CP_3 svolgimento delle funzioni di cui all'art. 88 lett. d) L.R. 34/2002, sia effettivamente avvenuto.
Del resto, detta conclusione appare in linea con l'intenzione del legislatore regionale che ha adottato la L.R. 34/2002 per dare attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118
Cost., nonché con la L.R. n. 14/2016 sopra richiamata, che ha attribuito alla sola Provincia di le funzioni che la aveva avocato a sé. NT CP_3
Infine, non essendo stato chiamato in causa come terzo alcun consorzio di bonifica, appare superfluo soffermarsi sulla sua eventuale corresponsabilità, essendo, in ogni caso, la
[...]
custode del torrente Vena ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le NT
ragioni suesposte.
Tanto considerato, occorre a questo punto soffermarsi sul criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo un consolidato e condivisibile approdo della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non
12 necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26086).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova: invero, in base ai consolidati principi relativi all'onus probandi in materia, incombe sul danneggiato la prova, oltre che del fatto lesivo e del danno conseguenza, del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res, mentre resta a carico del custode la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato e può sostanziarsi nella condotta colposa di questi, costituita da una carenza di diligenza e, quindi, di attenzione nell'utilizzo della res), imprevedibile ed eccezionale e con impulso causale autonomo
(cfr. in questo senso Tribunale Locri n. 76/2023).
Proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, avente ad oggetto l'esondazione di un fiume, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte per ribadire il consolidato orientamento secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
E' opportuno ancora precisare – con riguardo al profilo della causazione del danno da parte della res – che le Sezioni Unite, con le note sentenze di San Martino del 2008, hanno enunciato il principio per cui, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, devono trovare applicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale;
ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. pen., S.U., n. 30328/2002), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di
13 quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n.
16123/2010).
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ed esaminando le domande risarcitorie attoree alla luce delle risultanze processuali – ossia la documentazione versata in atti, le deposizioni testimoniali e gli esiti della c.t.u. – si osserva quanto segue.
In punto di fatto, è pacifico – per come dedotto dall'attore e non contestato dalle altre parti, nonché confermato dalla prova orale assunta in corso di causa – che nei giorni compresi tra l'11 e il 12 novembre 2019 si sia verificata l'esondazione del torrente Vena, che scorre in prossimità del fondo di proprietà del sito nel Comune di , in località Vescovado. Pt_1 CP_2
L'odierno attore, richiamando anche la c.t.p. versata in atti, ha dedotto che detta esondazione sia stata cagionata dalla mancata manutenzione da parte del custode dell'alveo del torrente “il quale si presenta, a tutt'oggi, completamente ostruito, perfino da alberi d'alto fusto che proliferano al suo interno, di guisa che risulta inevitabilmente compromesso il normale deflusso delle acque” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
La ha eccepito, tuttavia, il difetto di prova da parte NT
dell'attore in merito al nesso causale tra l'esondazione del torrente e i danni lamentati ex adverso, essendosi costui limitato “a sostenere che l'esondazione del torrente Vena si è verificata in conseguenza dell'omessa attività di manutenzione e pulizia da parte di questo Ente che non avrebbe mai provveduto alla pulitura ed alla rimozione di materiali e rifiuti accumulatisi, nel
[... corso degli anni, nel letto del torrente stesso”; inoltre, tanto la convenuta quanto il CP_2
hanno eccepito l'eccezionalità dell'evento meteopluviometrico verificatosi in quelle date, CP_2
tale da integrare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., nonché la mancata adozione da parte dell'attore di opere di difesa contro il corso d'acqua a protezione del proprio terreno, in violazione dell'art. 12, co. 3, R.D. n. 523/1904.
14 I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato lo stato di incuria in cui versa il torrente
Vena.
In particolare, il teste ha dichiarato: “posso confermare che il torrente è Testimone_1
letteralmente chiuso da una massa di detriti e di rifiuti che impediscono ormai il passaggio dell'acqua che in caso di pioggia, sfoga sui terreni adiacenti. Il ponte presente tocca oramai il terreno per quanto materiale occupa il letto del torrente. In tutto il tratto del torrente è presente un canneto talmente fitto che l'acqua non riesce a passare. Anche io ho avuto danni ma non ho avviato alcuna azione per tutelare i miei diritti. Più in avanti sul lato destro scendendo, per intenderci in prossimità del secondo ponte, la spalliera in cemento armato largo 50 cm e alto 2 mt. circa è crollato ed è al centro del letto del torrente. Ho personalmente chiamato per fare presente questa situazione ma nessuno ha mai provveduto. Quando ero giovane ricordo che il letto del torrente è stato pulito ma dopo di allora non ho visto più nessuno. Al centro del torrente oramai sono presenti alberi di alto fusto che ostacolano il defluire dell'acqua” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2022).
Il teste cognato di , ha dichiarato: “ricordo l'esondazione Testimone_2 Parte_1
che ha riguardato il Torrente Vena. In realtà ci sono stati diversi eventi del genere, nel 2016, nel
2019 e nel 2020. Il Torrente costeggia il fondo dell'attore. Tutti gli anni queste esondazioni causano danni, provocando la morte di diversi alberi per la troppa acqua. Il torrente è pieno di materiali, non è curato da nessuno e l'acqua non defluisce ed allaga i terreni limitrofi. Anche io ho un terreno vicino a quello dell'attore. E' vero che nel letto del torrente vi sono detriti, ma anche alberi di altezza media che ostruiscono il passaggio delle acque …”; parimenti, il teste
, nipote di , ha dichiarato: “ricordo l'esondazione che ha Testimone_3 Parte_1
riguardato il Torrente Vena. In realtà ci sono stati diversi eventi del genere, dal 2016 al 2019. Il
Torrente costeggia il fondo dell'attore … Il torrente è pieno di materiali, rifiuti e vegetazione;
non
è curato da nessuno e l'acqua non defluisce quando piove molto” (cfr. verbale d'udienza del
15.03.2023).
Con riferimento al nesso eziologico, inoltre, il c.t.u. nominato dal precedente giudicante, ing.
[...]
ha rappresentato che “le cause dell'esondazione sono sicuramente da identificarsi nella Per_1
mancanza di manutenzione ordinaria del torrente Vena. Come è evidente dalla documentazione fotografica allegata anche alla data del sopralluogo svoltasi in aprile, il torrente si presenta
15 sommerso dalla vegetazione sia a fusto erbaceo che non. Anche le immagini riportate dal consulente di parte mostrano una situazione vegetativa all'interno dell'alveo del torrente anomala per quella che dovrebbe essere. Infatti al fine di favorire il deflusso delle acque all'interno dell'alveo la vegetazione dovrebbe essere rimossa, in quanto aumentando il cosiddetto coefficiente di scabrosità, non fa altro che rallentare il deflusso e innalzare il livello del pelo libero. A ciò si aggiunge l'andamento planimetrico del torrente. Infatti, proprio in corrispondenza dell'attraversamento di Via Principale il torrente subisce una brusca variazione nel suo deflusso verso destra esponendo i terreni oggetto di causa ad un rischio maggiore di inondazione” (cfr. pag. 6 della relazione).
Le conclusioni del c.t.u. in merito alle cause dell'esondazione sono supportate da un valido metodo di indagine, nonché da argomentazioni puntuali, esaustive e prive di vizi logici e possono essere poste alla base della presente decisione.
Tanto premesso, l'attore ha allegato che detta esondazione, determinata dalla mancata manutenzione del torrente (come confermato dal c.t.u.), avrebbe cagionato danni al terreno di sua proprietà, rimandando – in merito alla descrizione dei danni – alla c.t.p. versata in atti in cui si legge che “i danni che il fondo rustico ha subito sono stati documentati in dettaglio da una serie di fotografie. Si evidenziano delle piante, circa cinquanta, spezzate al colletto mentre altre rovesciate su di un lato. A questo si aggiunge il deposito di materiale alluvionale formato da ramagli e da detriti di ogni tipo su una superficie di circa 1000 mq. A causa della saturazione idrica del suolo, le altre piante anche, se non danneggiate dalla forza dell'acqua, presentano segni di sofferenza dovuta al ristagno idrico” (cfr. pag. 3 della perizia di parte, all. 6); ha altresì precisato che nella quantificazione dei danni dovessero essere considerate anche “le spese di sostituzione delle piante distrutte, di pulizia del terreno, nonché per il ripristino della fertilità”.
Tali allegazioni hanno trovato un parziale riscontro nelle propalazioni del teste IM
, il quale ha dichiarato: “ricordo l'esondazione che ha riguardato il Torrente Vena nel
[...]
2019, nel mese di novembre. Io sono della zona. Conosco il fondo dell'attore perché spesso svolgo lavori per suo conto, come ad esempio sistemazione delle macchine agricole. Il Torrente costeggia il fondo dell'attore. A causa dell'esondazione, il fondo del si è riempito di rifiuti. Ho visto Pt_1 il fondo dopo l'evento e c'era tutto il materiale ed i rifiuti portati dal torrente esondato. Non so dire se ci fossero danni agli alberi. Posso confermare che sono stati necessari dopo l'evento dei
16 lavori di ripristino del suolo perché era pieno di rifiuti ed erano stati creati danni al terreno stesso, l'acqua aveva creato dei canali sul fondo” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023). Inoltre, il teste sul punto ha dichiarato: “Ricordo che nel 2019 il fondo dell'attore si Testimone_2
è allagato e si è riempito di detriti. A domanda dell'avv. Romano: “circa 50 alberi erano stati danneggiati e sono stati ripiantati. Sono alberi che sono essiccati pian piano per la troppa acqua
a causa delle esondazioni dal 2016 al 2020” … A domanda dell'avv. Labadessa “certo, anche a seguito dell'inondazione del 2019 ci sono stati danni agli alberi””; il teste ha Testimone_3 riferito: “Ricordo che nel 2019 il fondo dell'attore si è allagato, l'acqua e i detriti hanno coperto più della metà del terreno, coltivato ad agrumeto. Il fondo si è riempito di detriti, sono stati sradicati diversi alberi, ma non so dire quanti, credo nell'ordine della decina” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023).
Pertanto, i testi escussi hanno confermato la presenza sul terreno del di rifiuti e detriti, Pt_1
nonché il danneggiamento di alcuni alberi e l'allagamento del fondo attoreo, riconducendoli eziologicamente all'esondazione del torrente Vena del 2019.
Tuttavia, con riferimento ai danni alle piante, deve osservarsi che le propalazioni dei testimoni appaiono non del tutto sovrapponibili: invero, il teste ha dichiarato di non saper dire se ci Tes_4
fossero stati danni agli alberi;
il teste ha sì confermato che a seguito Testimone_2 dell'inondazione del 2019 ci fossero “danni agli alberi”, limitandosi altresì a riferire genericamente che circa cinquanta alberi fossero stati danneggiati e ripiantati, senza tuttavia ricondurre detto evento dannoso univocamente all'episodio meteopluviometrico dell'11-
12.11.2019, bensì genericamente alle “esondazioni dal 2016 al 2020”. Infine, il teste Tes_3
ha riferito che nell'occasione oggetto di causa fossero stati sradicati “diversi alberi”,
[...] senza tuttavia saper dire quanti e limitandoli a stimarli orientativamente “nell'ordine della decina”.
Il c.t.u. ha dichiarato che dei danni descritti nella c.t.p. attorea “vi è evidenza oggettiva nelle foto allegate alla perizia, sia per ciò che riguarda l'abbattimento di alcune piante, che per la presenza di ramaglie. Non si ha evidenza della presenza di ristagni di acqua sui terreni ma al più di limo trasportato dalle acque. Da evidenziare che durante il sopralluogo effettuato, le piante che potrebbero aver subito i danni, in quanto sono state evidentemente sostituite sono esattamente 14
e quasi tutte, tranne 2 ricadenti nelle aree non di proprietà del Sig. … Circa la rottura Pt_1
17 del colletto laddove vi fosse stata non se n'è avuta evidenza in sede di sopralluogo avendo trovato piante in buona salute e prossime alla fruttificazione. Anche dalle foto allegate alla perizia di parte attrice, la quale non riporta una data di sopralluogo ma è datata 03/03/2020, non evidenzia danni per rottura del colletto” (cfr. pag.
4-5 della relazione).
Alla luce del complessivo quadro probatorio, ritiene questo Giudice sufficientemente dimostrato, sulla scorta del criterio del più probabile che non, che l'esondazione del torrente Vena nelle date dell'11-12.2019 sia stata la causa dei danni subiti dai terreni di proprietà del Pt_1
Né, d'altra parte, l'Amministrazione ha provato il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e i danni patiti.
In particolare, la (nonché, con difese sovrapponibili, il NT
, la cui responsabilità come custode è stata tuttavia esclusa per le ragioni ut Controparte_2
supra spiegate) ha eccepito che gli eventi metereologici verificatisi nella fattispecie, particolarmente intensi, integrerebbero il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente.
A sostegno dell'eccezione, l'Amministrazione ha prodotto l'allerta meteo diramata dalla
Protezione Civile “che ha lanciato, a partire dalle ore 13.30 dell'11 novembre 2019 fino alla mezzanotte del 12 novembre 2019, allarme rosso su tutta la fascia jonica regionale e nel reggino tirrenico ed arancione nel resto della Regione” (cfr. all. 9 alla comparsa), nonché il rapporto di evento per l'evento meteopluviometrico dell'11-13 novembre 2019 dell'ARPACAL - Centro
Regionale Funzionale Multirischi Sicurezza del Territorio (cfr. all. 10).
Tuttavia, proprio dalla portata della citata documentazione – in particolare nel rapporto dell'ARPACAL ove si legge che “l'evento meteorologico che ha interessato la nostra regione dall'11 al 13 novembre 2019 è stato caratterizzato da precipitazioni intense e venti molto sostenuti. Le piogge si sono manifestate in modo prevalente sul versante jonico;
ha avuto inizio nella giornata dell'11 esaurendosi completamente nella mattinata del 13”, con indicazione di un livello di allerta “arancione” per il Comune di – non si può ravvisare nelle precipitazioni CP_2
appena descritte i caratteri della eccezionalità e, tantomeno, della imprevedibilità, connotanti il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, in conformità al pacifico indirizzo della Suprema Corte, l'evento può essere considerato eccezionale ed imprevedibile non sulla base di una mera valutazione amministrativa né sulla base
18 di criteri o parametri generici ma sulla base di dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e con riferimento ad un ampio lasso di tempo, atteso che per essere eccezionale l'evento deve avere tempi di ritorno molto elevati, deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Reggio Calabria, n.
829/2022; Cass. civ., Sez. 3, n. 4588/2022: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata
(cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane”).
Del resto, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio per cui “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 18856/2017; n. 5877/2016; cfr. anche la giurisprudenza di merito di questo Tribunale: sent. n. 76/2023; 975/2019; 599/2021).
Sul punto, peraltro, il c.t.u. ha ritenuto che “in merito all'eccezionalità dell'evento verificatosi non si ritiene esso possa definirsi appunto eccezionale. I dati pluviometrici delle due stazioni più prossime (Sant'Agata del Bianco e San Luca desunti dal portale del Centro Funzionale
Multirischi dell'ArpaCAL) mostrano un livello delle piogge avvenute nel novembre 2019 in linea se non ridotte rispetto ai dati pluviometrici delle piogge avvenute negli anni passati, senza che questi abbiano creato danni alle colture esistenti (Allegato 5 – Dati Pluviometrici). Per ciò che riguarda l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, data la non eccezionalità dello stesso, basta rammentare che la semplice pulizia dell'alveo del torrente, a chiunque essa fosse
19 demandata, avrebbe consentito un deflusso delle acque con un tirante idraulico ben minore di quello che probabilmente si è verificato” (cfr. pag. 6 della relazione).
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione volta a far valere una responsabilità dell'odierno attore per aver omesso di realizzare le opere di difesa dal corso d'acqua in violazione dell'art. 12 co.3
R.D. 523/1904, ai sensi del quale “sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua”.
Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che “i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n.
523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde” (Cass. civ., Sez. Un., n.
8588/1997).
Ne discende che la responsabilità connessa all'omessa manutenzione degli argini o degli alvei dei torrenti siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (nello stesso senso cfr. Tribunale Locri, n. 76/2023, cit.).
Nella fattispecie, peraltro, il teste su domanda del procuratore della Testimone_2 [...]
, ha dichiarato che “al confine tra il fondo ed il torrente non c'è una recinzione, ma CP_1
il muro che ora è a livello strada, ma se il torrente fosse pulito ci sarebbero circa 2 mt di altezza del muro” (cfr. verbale d'udienza del 15.03.2023).
Ritiene quindi questo Giudice che, in difetto di qualsivoglia attività manutentiva all'interno dell'alveo del torrente Vena da parte dell'Amministrazione competente - imprescindibile per evitare l'innalzamento del letto del torrente ed assicurare il corretto deflusso delle acque - alcuna responsabilità possa ascriversi ai privati.
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni patiti dai terreni di proprietà del il c.t.u. Pt_1
ha rappresentato di aver effettuato le proprie valutazioni “sulla scorta delle risultanze dei rilievi eseguiti durante il sopralluogo e sulla scorta della documentazione presente in atti ed in
Per_ particolare la perizia di parte attrice, redatta dal CTP Dott. e quella Persona_3
redatta dal CTP di Parte Convenuta Dott. … Come già evidenziato Persona_4
20 precedentemente le piante che ricadono effettivamente nelle aree di proprietà del Sig. e Pt_1 che sono state estirpate dalle acque si annoverano in due. Ulteriori piante che all'interno del bergamotteto risultano state sostituite erano mancanti ben prima degli eventi alluvionali come dimostrato dall'analisi delle immagini satellitari storiche (Allegato 6 – Foto Google Maps e Street
View). Non si rilevano ristagni di acqua nella documentazione fotografica allegata alla documentazione prodotta. D'altronde, tenendo conto della natura del terreno che è caratterizzato da una tessitura media e composto da una frazione importante di sabbie, oltre che per la naturale acclività del terreno, il ristagno sulla parte sommitale dell'impianto sarebbe stata impossibile a meno di un'esondazione che avesse prodotto un tirante d'acqua di oltre 5 metri oltre il livello dell'attuale argine, cosa che avrebbe provocato danni ben più ingenti del semplice trasporto di ramaglie e sterpaglie, detriti o l'abbattimento di solo qualche pianta” (cfr. pag. 7 della relazione).
Pertanto, nel rispondere al quesito sub 4) posto dal precedente giudicante (“Quantifichi i danni accertati, determinando altresì, ove possibile, anche sulla scorta della documentazione in atti, il danno al fondo e alle colture”), il c.t.u. ha osservato che “in merito all'estensione dell'area interessata dalla presenza di dette ramaglie non vi può essere dato certo mancando oggettivamente dati da cui poter ricavare tale dato (piante georeferenziate corredate da foto o altro materiale oggettivamente valutabile). In tal senso, si ritiene opportuno valutare il danno considerando le curve di livello e il massimo tirante di acqua valutato in circa 1 m, tenendo ulteriormente conto che la maggior parte dei danni e avvenuta in aree non di proprietà del Sig.
su un'estensione di circa 250 mq”, concludendo nel senso che “sulla base degli atti di Pt_1
causa, i danni che è possibile riconoscere in sterpaglie e ramaglie, presenza di detriti e sostituzione di 2 piante di bergamotto” (cfr. pag. 9 della relazione).
Ancora, il c.t.u. ha risposto al quesito sub 5) (“Individui il costo delle attività necessarie per ricondurre i beni allo status quo ante”) rilevando che “alla data del sopralluogo il sottoscritto
CTU ha rilevato che gli eventuali danni causati dal torrente Vena siano stati rimossi e che le piante oggetto di sostituzione a seguito dell'esondazione effettivamente presenti sulle proprietà di
Parte Attrice siano solo 2. Inoltre, è stata stimata in circa 250 mq l'area con la presenza di ramaglie e detriti. Mancando prove oggettive di rottura del colletto o danni derivanti da asfissia delle piante, non sono stati presi in considerazione nella stima del costo per ripristino dello stato dei luoghi. Il prezziario utilizzato è quello della Regione Calabria Agricoltura del 2022. Come
21 riportato nel Computo metrico allegato (Allegato 7 – Computo Metrico Estimativo) la spesa necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra ammonta a € 162,99. Non si è tenuto conto di eventuali oneri relativi ad apprestamenti ritenendo che data la natura delle opere, esse possano essere eseguite senza l'ausilio degli stessi. Quanto sopra determinato si considera relativo ai soli lavori da eseguire, al netto dell'IVA, delle spese tecniche e degli oneri propedeutici all'ottenimento delle idonee autorizzazioni all'esecuzione dei lavori” (cfr. relazione pag. 8).
La quantificazione di detti danni è stata contestata dal c.t.p. e dal procuratore dell'attore: nella specie, sono stati contestati sia l'omesso computo dei danni causati al fondo dai ristagni idrici, sia il fatto che il consulente non avesse tenuto conto “di alcuni imprescindibili elementi, seppure evidenziati nella consulenza di parte, ovvero il mancato reddito patito dall'attore, la diminuzione del valore economico del bene ed il calo di produzione anche negli anni successivi all'evento dannoso de quo. Difatti, il fondo ha subito contemporaneamente due tipi di danno: uno al patrimonio, inteso come diminuzione del valore ordinario del fondo stesso (danno emergente), ed uno al flusso di reddito atteso (lucro cessante). I danni materiali andrebbero valutati con il criterio del valore di produzione dei beni e di capitalizzazione dei redditi per quanto attiene ai mancati redditi. La stima del mancato reddito si concretizza considerando che le piante, a seguito degli stress idrici, hanno avuto sicuramento un calo di produzione per il biennio successivo all'evento pregiudizievole di almeno il 50%. Per la determinazione del reddito occorre acquisire una serie di dati riguardanti le rese, le produzioni, i prezzi di mercato del bene prodotto in condizioni di ordinarietà” (cfr. osservazioni alla c.t.u., pag. 3).
A dette osservazioni ha sufficientemente controdedotto il c.t.u., rappresentando “in merito al primo punto … che il ristagno d'acqua, laddove fosse avvenuto per un periodo superiore a quello sufficiente al trasporto di ramaglie, materiale leggero per il quale è sufficiente un basso tirante di acqua, è avvenuto durante il periodo non vegetativo della pianta (autunno-inverno). In tale periodo il formarsi di un ristagno di acqua seppur di qualche ora non può causare alcun danno alle piante. Ciò è rafforzato dal fatto che il terreno in oggetto presenta naturalmente una pendenza nel verso del torrente con la conseguenza che le piante più prossime allo stesso siano quelle che naturalmente accusano il maggior passaggio di acqua per ruscellamento. Poiché il tratto più prossimo all'argine del torrente si presenta in piano, durante eventi meteorici di qualsiasi intensità l'acqua ristagnerà sulle piante prossime alle testate dei filari. Ne consegue che
22 non vi è alcun danno derivante dal ristagno idrico, che, ripetendo, è un fenomeno naturale durante i periodi di pioggia, come è normale prassi, a seguito delle piogge (periodo primaverile) effettuare lavorazioni e concimazioni che restituiscano al terreno i nutrimenti necessari alla fioritura e vegetazione delle colture (fresatura, concimazione, ecc), non rendendoli pratica eccezionale a seguito di un evento piovoso, di particolare intensità o meno”.
Con riguardo alla mancata valutazione del calo di produzione, il c.t.u. ha osservato che “non si riscontra nella documentazione allegata, neppure alle ultime osservazioni, documentazione che comprovi il calo della produzione (contabilità o bilanci che dimostrino che la produzione è calata) supportata dai dati degli anni precedenti all'evento alluvionale. In mancanza di tale documentazione a supporto della stima delle produzioni in condizioni di ordinarietà e di eccezionalità non è possibile fare alcuna considerazione se non puramente accademica, ma non applicabile al bergamotteto in oggetto, poiché ai criteri menzionati nelle deduzioni andrebbero sempre applicati coefficienti di riduzione che tengano conto dell'età del bergamotteto, della correttezza delle lavorazioni effettuate, dello storico degli stress subiti dalle piante (precedenti danneggiamenti del a seguito di grandine, parassiti, funghi, ecc)”. Parte_3
Infine, con riguardo alla stima della superficie interessata, il c.t.u. ha ribadito “quanto indicato nella relazione peritale stessa, ovvero la mancanza di dati oggettivi forniti dal consulente di parte circa l'effettiva estensione e ubicazione delle aree interessate. Inoltre la distribuzione delle piante di nuovo impianto riscontrate in loco (14) si discosta di molto da quanto lamentato dall'attore nella richiesta di risarcimento danni (50 piante), pertanto non si ritiene ingiustificata l'estensione di 250 mq stimata dal sottoscritto CTU”.
Questo Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
In particolare, dall'esame dell'intero compendio probatorio in atti è emerso che gli unici danni effettivamente dimostrati dall'attore sono quelli riscontrati dal c.t.u. – ossia la rimozione di sterpaglie, ramaglie e detriti, nonché la sostituzione di due piante di bergamotto – per i quali è stato stimato un costo pari ad € 162,99 (cfr. computo metrico allegato alla c.t.u.).
Merita infatti osservarsi che l'allegazione del in merito alla circostanza che cinquanta Pt_1 piante fossero state “spezzate al colletto” mentre altre “rovesciate su di un lato” non ha trovato alcun riscontro probatorio;
del resto, né il c.t.p. né il procuratore dell'odierno attore hanno
23 contestato la conclusione cui è pervenuto il c.t.u., ossia che soltanto due delle piante di bergamotto danneggiate insistessero sul terreno di proprietà del Pt_1
Ancora, nessuna prova – ad esempio fotografica – è stata fornita in relazione all'allegato ristagno d'acqua sui terreni de quibus.
Sul punto, nella perizia di parte in atti, il c.t.p. si è limitato ad allegare genericamente che “a causa della saturazione idrica del suolo, le altre piante anche, se non danneggiate dalla forza dell'acqua, presentano segni di sofferenza dovuta al ristagno idrico”, concludendo peraltro nel senso che “per quantificare il danno in modo attendibile su quest'ultima superficie bisogna attendere la ripresa vegetativa delle colture, di certo è che il ristagno causa stress alle piante da asfissia radicale”. L'ulteriore allegazione del c.t.p., ossia che “nonostante sia un terreno di medio impasto tendenzialmente sciolto, si è avuta una completa saturazione da parte dell'acqua, come dimostrano le foto allegate alla presente” non ha invero trovato riscontro nelle foto, peraltro non datate, allegate alla perizia di parte.
Si appalesa del tutto priva di supporto probatorio l'allegazione contenuta nelle osservazioni alla bozza di c.t.u., ossia che “sembra chiaro che se vi è materiale alluvionale tra le piante di bergamotto è perché è stato trasportato dalle acque del torrente e, di conseguenza, se si è depositato tra le piante del signor è perché l'acqua è ristagnata proprio lì”, non Pt_1 potendosi desumere dalla mera presenza di materiale alluvionale il ristagno d'acqua, quanto meno nella misura e per un tempo sufficiente ad arrecare nocumento alle piante.
Ed invero, come compiutamente osservato dal c.t.u., non si rilevano ristagni di acqua nella documentazione fotografica allegata da parte attrice. In ogni caso, nessun riscontro probatorio è stato offerto dall'odierno attore rispetto al dedotto pregiudizio da ristagno idrico, non essendo stata offerta neppure una fotografia atta a dimostrare il marciume degli apparati radicali delle piante di bergamotto e/o segni dello stesso sull'apparato fogliare. Del resto, lo stesso perito di parte si era espresso in maniera dubitativa in merito ai (possibili) danni alle piante di bergamotto (cfr. pag. 4 della c.t.p.: “Ancora non si ha una quantificazione certa del danno subito dalle piante poiché probabilmente si manifesterà alla ripresa vegetativa delle piante, ma è certo che non sarà esiguo”).
Del tutto tardiva – oltre che indimostrata – si appalesa l'allegazione attorea contenuta nelle note sostitutive dell'udienza del 17.01.2024, in forza della quale “l'ambiente anossico creatosi ha
24 ridotto l'assorbimento degli elementi nutritivi, determinando la cascola dei frutti, oltre a tutti gli altri danni descritti nella consulenza di parte”, non essendo mai stata precedentemente allegata la circostanza che il dedotto (e non provato) ristagno idrico avesse determinato la caduta precoce dei frutti.
Pertanto, non essendo stato fornito alcun riscontro probatorio al lamentato danno da ristagno idrico e considerata la genericità delle allegazioni attoree sul punto, si sarebbe rivelato del tutto esplorativo, oltre che contrario al principio di economia processuale, disporre sul punto la rinnovazione della c.t.u. mediante la nomina di un agronomo, non potendo la consulenza d'ufficio sopperire ai deficit di allegazione e prova da parte del soggetto gravato del relativo onere.
Per tutte le ragioni che precedono, in ordine alla quantificazione del ristoro del danno emergente arrecato ai terreni di proprietà dell'attore, questo Giudice ritiene di potersi uniformare alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, in quanto basate su valide argomentazioni di carattere logico e tecnico-scientifico, anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni attoree.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno da mancato guadagno, l'attore – nel riportarsi alla stima operata dal proprio perito – ha invocato l'operatività del metodo della capitalizzazione dei redditi “consistente nella:
1. determinazione del reddito annuo ritraibile;
2. calcolo dell'accumulazione iniziale del reddito annuo ritraibile”, stimando che, a seguito degli stress idrici imposti alle piante, le stesse nel biennio successivo avrebbero avuto un calo di produzione del 50%.
Detto criterio non appare condivisibile in quanto eccessivamente generico ed astratto dalla singola realtà fattuale.
Sul punto, merita innanzitutto osservarsi che l'attore si è limitato ad allegare che “la varietà dell'agrumeto è il "Fantastico" e il "Femminello" e il prodotto ottenuto viene, in genere, ceduto all'industria di trasformazione”; inoltre, nella perizia di parte si legge che “per la determinazione del reddito si è provveduto, dopo un'indagine di carattere tecnico-economico, ad acquisire una serie di dati inerenti le rese, le produzioni, i prezzi di mercato del frutto di bergamotto, in condizioni di ordinarietà, applicando per l'anno seguente all'evento una resa decurtata del 50%”, così ricavando la “produzione lorda vendibile annua ritraibile dalle coltivazioni agrumicole”, da cui sottrarre le spese non sostenute.
25 Ad avviso di questo giudicante, il danno da mancato guadagno avrebbe dovuto essere piuttosto provato mediante l'allegazione di documenti (come ad esempio le fatture o le autofatture), idonei a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi (nello stesso senso cfr. presso la Corte d'Appello di Napoli, n. Pt_4
4986/2024; cfr. anche l'orientamento di merito di questo Tribunale, sent. n. 263/2021; n.
284/2021).
Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'esondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti, nonché di determinare la differenza tra i ricavi e i costi.
A detta carenza probatoria non è possibile rimediare con una liquidazione equitativa del risarcimento: ed invero, “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. civ., Sez. 3, n. 31546/2018).
Nella fattispecie, per come rilevato ut supra, ben avrebbe potuto la parte attrice fornire prova documentale del mancato guadagno, sicché deve ritenersi che, in difetto, il Giudice non possa sostituirsi alla parte che non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Per tutte le ragioni che precedono, non può essere riconosciuto alcun importo a titolo di danno da mancato guadagno, bensì soltanto quello stimato dal c.t.u. a titolo di danno emergente (calcolato utilizzando il prezzario della Regione Calabria Agricoltura 2022), somma che deve essere espressa in moneta attuale, risultando così globalmente pari ad € 188,10.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente
26 calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995 e Cass.
Civ., sez. 3, n. 2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Infine, con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Controparte_2
in comparsa conclusionale, va rilevato che la parte ha omesso di specificare di quale ipotesi di responsabilità aggravata chieda l'applicazione. Se dovesse ritenersi che l'istanza sia formulata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., la stessa non potrebbe trovare accoglimento, in difetto di prova sia del danno lamentato (neppure allegato), sia dell'elemento soggettivo del dolo o della mala fede in capo all'attore, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità de qua (cfr. Cass. civ., sez. II,
15/12/2023, n. 35188: “la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare
d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”).
La succitata richiesta è da respingere anche qualora la si volesse intendere formulata ex art. 96, co.
3, c.p.c. in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti, anche l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie, benché la domanda del sia stata respinta nei confronti Pt_1
del non si rintraccia nella sua condotta processuale un atteggiamento colposo tale da CP_2 integrare un abuso del processo, né una violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., sicché la relativa domanda di condanna per lite temeraria deve essere respinta.
27 Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché:
a) nei rapporti tra l'attore e la , quest'ultima deve NT
essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti del primo, da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari;
b) nei rapporti tra l'attore e il l'attore deve essere condannato al Controparte_2
pagamento delle spese di lite nei confronti del;
Controparte_2
c) nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la Regione di
Reggio Calabria, rimasta contumace.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, in base al decisum (fino a € 1.100,00, parametri medi), nel seguente modo: € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria, € 200,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 662,00, oltre € 309,75 per esborsi.
Le spese di c.t.u., ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u., sono definitivamente poste a carico della . NT
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda attorea e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che la responsabilità per l'esondazione del torrente Vena verificatasi nelle date dell'11-12.11.2019 è da imputare alla NT
;
[...]
b) condanna la in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice della somma di
€ 188,10 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi per come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del e della;
Controparte_2 Controparte_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal;
Controparte_2
- condanna la , in persona del legale rappresentante NT
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attore, da distrarsi in favore
28 dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 662,00 per compensi ed €
309,75 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge
(se dovuti);
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti del , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovuti);
- nulla sulle spese in ordine ai rapporti tra l'attore e la Regione di Reggio Calabria, rimasta contumace;
- pone definitivamente, nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u. a carico della
[...]
. NT
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/03/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
29