Articolo 3 della Legge 28 giugno 1866, n. 3050
Articolo 2
Versione
4 agosto 1866
Art. 3.

E' autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il denaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degli Impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 % di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.

Sara' pertanto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

Scialoja.

Entrata in vigore il 4 agosto 1866