Art. 3.
E' autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il denaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degli Impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 % di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.
Sara' pertanto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Scialoja.
E' autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il denaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degli Impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 % di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.
Sara' pertanto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.
EUGENIO DI SAVOJA
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Scialoja.