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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 73/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1572/2017, resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento n.
4270/2013 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso fino al 31.05.2021 dall'avv. Vincenzo Cirillo e dal 01.06.2021, in virtù
di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli avvocati Anna Lucia
Grivet Fojaja e Alfonso Navarra, presso i quali è elettivamente domiciliato in alla Pt_1
via Vittorio Veneto n. 15 c/o Palazzo Comunale 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – / Parte_1 Pt_2
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[...] APPELLANTE
contro
cf. , , cf. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, cf. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
, cf. tutti nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._4 [...]
, rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della comparsa Persona_1
di intervento volontario in primo grado dagli avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti,
presso i quali sono elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via L. Denza n 9
APPELLATI
nonchè
, cf. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di P.IVA_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Stefano Carnevale, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1572/2017, depositata il 31.05.2017 - con la quale il Tribunale di
Torre Annunziata, in accoglimento della domanda del danneggiato Persona_1
aveva accertato la responsabilità dell'ente comunale ex art. 2051 cc. e rigettato la Parte_1
domanda nei confronti della , condannando il al pagamento di €. CP_1 Pt_1 Parte_1
3.155,00 a titolo di danno biologico, comprensivo di danno morale, di €. 2.880,00 per ITT, di
€. 720,00 per ITP al 50%, di €. 360,00 per ITP al 25%, oltre accessori di legge ed infine di €.
790,00 per spese, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del danneggiato,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – Parte_6
+4
[...] compensando le spese tra le altre parti - ha interposto appello il , come in Parte_1
atti rappresentato, deducendo a sostegno due motivi.
2. Si sono costituiti in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
nella qualità di eredi di , chiedendo il rigetto del Parte_5 Persona_1
gravame e la vittoria delle spese di lite;
si è altresì costituita la società , chiedendo CP_1
il rigetto dell'impugnazione e la refusione delle spese.
3. Nonostante numerosi solleciti al Tribunale di provenienza, non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 31.05.2017;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 29.12.2017 a mezzo
Ufficiale Giudiziario a , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e mediante consegna di quattro copie a mani dell'avv. Luigi Delle Rose, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonché alla società mediante consegna di una copia CP_1
all'avv. Stefano Carnevale in data 29.12.2017 a mani dell'avv. Gennaro Trombetta, collega di studio.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2013 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema
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[...] della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 04.12.2003 conveniva in giudizio Persona_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il;
nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio l'attore affermava che in data 08.12.2010, verso le ore 10,30, mentre percorreva a piedi la via Roma in con direzione centro, giunto verso il civico 87 all'altezza della Pt_1
Caserma dei Carabinieri, inciampava in un tombino scoperto presente sul piano di calpestio della carreggiata, cadendo rovinosamente al suolo sul lato sinistro.
Precisava l'attore che il detto tombino scoperto, ricolmo d'acqua, non visibile, non segnalato e pertanto imprevedibile, si trovava su di una strada pubblica priva di marciapiedi e caratterizzata dalla presenza di strisce per il parcheggio a pettine delle vetture, ragion per cui il transito pedonale non poteva che avvenire verso l'interno della carreggiata.
Aggiungeva l'attore che, a seguito del sinistro, riportava ingenti lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare
di Stabia, dove riceveva la seguente diagnosi: “frattura testa e collo chirurgico omero sinistro
con distacco del trochite omerale”, con una prognosi inziale di giorni quaranta di malattia.
Costretto all'uso di un tutore fino al 22.01.2011, dopo ulteriori controlli radiografici, l'attore si sottoponeva infine a cinquanta sedute domiciliari di riabilitazione, eseguite dal fisiatra
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[...] dell' ; all'esito della guarigione, il decorso della malattia veniva quantificato Controparte_2
in una invalidità temporanea totale (ITT) di 45 gg, nonché in una invalidità temporanea parziale (ITP) di complessivi 50 gg., di cui 25 gg. al 50% e di 25 gg. al 25% con un residuo danno biologico da invalidità permanente stimato nella misura dell'8-9%, come da relazione medico legale del dr. Persona_2
Tanto ricostruito in fatto, chiedeva al Tribunale adito la condanna Persona_1
del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti nel sinistro occorsogli Parte_1
il data 08.12.2010.
Costituendosi in giudizio, il contestava ogni addebito, eccependo Parte_1
preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. della Campania n. 14/97 in virtù delle quali, a seguito dell'entrata in vigore il servizio idrico integrato gestito dalla società a Controparte_1
far tempo dal 01.01.2003 il non aveva più alcuna competenza e dunque Parte_1
alcuna responsabilità in ordine alle controversie relative al servizio idrico e fognario;
in subordine, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda, nonché l'ammontare dei danni richiesti, chiedendo pertanto il rigetto delle domande del e la vittoria delle spese Per_1
di lite.
Nel corso del giudizio veniva effettuata la chiamata in causa della a cura CP_1
dell'attore e in conseguenza del decesso di costui, avvenuto in data 14.02.2015, si costituivano volontariamente nel giudizio gli eredi, reiterando le istanze proposte dal loro dante causa.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni ammessi, il Tribunale, con la sentenza impugnata resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, rigettava la domanda contro la ed accoglieva le richieste degli eredi nei confronti del CP_1 Per_1 Controparte_3
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[...]
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[...] condannandolo al risarcimento della somma di €. 7.905, 00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese nei riguardi degli attori e compensando le spese tra il convenuto stesso e la società terza chiamata in causa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il , come in atti Parte_1
rappresentato.
6. Con il primo motivo l'ente appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto per apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonché per erroneità, ingiustizia ed illogicità nel merito, in fatto e in diritto.
Più in particolare, l'appellante sostiene che nel caso di specie la responsabilità ex art. 2051 c.c non sia configurabile per carenza dell'imprescindibile presupposto che la cosa sia causa diretta del danno;
poiché infatti il tombino asseritamente produttivo della caduta presenta un diametro di pochi centimetri, l'ente appellante ritiene inverosimile che il piede del sia rimasto Per_1
effettivamente incastrato nel tombino;
peraltro, poiché il teste escusso ha confermato che il tombino era scarsamente visibile perché ricolmo d'acqua, l'ente appellante ritiene incomprensibile che il , pur avendo avvistato una pozzanghera d'acqua, vi abbia Per_1
comunque appoggiato il piede, considerato oltretutto che il sinistro si è verificato alle ore
10,30 del mattino e dunque in un orario di piena visibilità.
Sostenendo pertanto che il chiusino, sebbene ricolmo d'acqua, sarebbe stato visibile ed evitabile adoperando l'ordinaria diligenza, l'appellante ribadisce che l'infortunio del Per_1
debba ritenersi conseguenza esclusiva di un comportamento disattento e/o imprudente del danneggiato stesso;
circostanza quest'ultima che, interrompendo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, impedisce di configurare in danno dell'appellante stesso ogni
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[...] responsabilità da cosa in custodia.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta altresì la violazione e la fasa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo della controversia;
ed infatti, affermando che il chiusino oggetto di causa costituisce parte integrante dell'impianto di distribuzione idrico gestito direttamente dalla , CP_1
l'ente appellante sostiene che ogni responsabilità per fatti dannosi collegati alla rete idrico-
fognaria, ove accertata, debba essere ascritta in via esclusiva alla detta società.
Più in concreto, sulla premessa che la gestione e la manutenzione del chiusino sferoidale sia di esclusiva competenza della , l'ente appellante sostiene che il Tribunale abbia CP_1
errato nell'escludere ogni responsabilità in capo a detta società, che rappresenta l'unico soggetto dotato per legge di un potere fisico sul chiusino oggetto di causa;
pertanto, in riforma della gravata sentenza, chiede l'esonero da ogni responsabilità nel sinistro e la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
8. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione
in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Al fine di verificare se la statuizione di condanna del resa dal giudice di Parte_1
prime cure sia stata correttamente pronunciata, prima di procedere alla disamina delle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, appare opportuna una breve premessa giurisprudenziale sulla responsabilità da cosa in custodia.
La Suprema Corte è costante nell'affermare che la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. è una responsabilità di tipo rigorosamente oggettivo, perchè fa capo ad un soggetto a prescindere da ogni valutazione circa eventuali profili di colpa del responsabile,
per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa che ha cagionato il danno verificatosi,
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[...] obbligandolo a risarcire il danno. In tale prospettiva, per conseguire il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato dal dover provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre resta completamente estraneo alla struttura della previsione normativa il profilo del comportamento del custode, il quale, dal canto suo, può sottrarsi alla responsabilità soltanto dimostrando di aver adottato tutte le cautele e tutta la diligenza idonea ad impedire l'evento. La presunzione di responsabilità che incombe sul custode e che riveste carattere oggettivo può essere tuttavia superata dimostrando in maniera rigorosa che l'evento dannoso si sia verificato per caso fortuito, ravvisabile sia quando nella sequenza degli eventi si inserisce un fattore di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso (cd. caso fortuito
autonomo), oppure nel caso in cui il danno sia stato prodotto direttamente dalla cosa in custodia, ma in conseguenza di un fattore esterno imprevedibile che abbia inciso sulla stessa
(cd. caso fortuito incidentale).
Ad ogni modo, poiché la rilevanza esimente dal caso fortuito attiene al profilo strettamente causale con conseguente inversione dell'onere della prova, all'attore spetta - in ogni caso - la prova dell'esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra la cosa in custodia e il fatto lesivo,
mentre al custode che intenda liberarsi dalla responsabilità spetta la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che rivesta le caratteristiche del caso fortuito.
Di recente, pronunciandosi a Sezioni Unite in subiecta materia, la Suprema Corte ha ribadito i cardini su cui si fonda la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., precisando che essa ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal
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[...] punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. Un. ord. n. 20943 del 30.06.2022)
Sebbene la responsabilità ex art. 2051 cc abbia carattere oggettivo, non è dunque escluso che il comportamento dell'utente danneggiato assuma comunque un certo rilievo;
la condotta del danneggiato si atteggia infatti in maniera diversa a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione dell'art. 1227 comma 1 cc e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela;
per quanto innanzi, la giurisprudenza
è concorde nell'affermare che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro. (così Cass. 26/10/2022, n. 31702).
A tale proposito, nel pronunciarsi in materia di responsabilità ex art. 2051 cc. per insidia stradale, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in
corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità
deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del
caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale
potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai
sensi dell'art. 1227 comma 1 o 2 cc), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta
condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il
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[...] nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa
al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. 19.12.2022 n. 37059).
Riassunti così i principi di diritto posti a base della materia ed applicati alla controversia che ci occupa, emerge con evidenza che l'onere incombente al danneggiato di provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso risulta adeguatamente adempiuto, come peraltro indicato nella sentenza resa dal giudice di prime cure.
Le dichiarazioni dei testimoni e hanno infatti confermato Testimone_1 Tes_2
pienamente la dinamica del sinistro indicata dall'attore e mai contesta dall'ente convenuto,
rappresentata dalla caduta di costui a causa di un tombino non visibile, pieno d'acqua e non segnalato, riconosciuto dagli stessi testi in occasione dell'esibizione dei rilievi fotografici allegati in atti.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che l'assenza di marciapiedi sui margini della strada e la presenza di auto parcheggiate a pettine sui due lati avevano costretto il pedone a transitare nell'unico spazio possibile, ovvero nella parte centrale della sede stradale ove il non Per_1
si era avveduto - né avrebbe potuto avvedersi pur utilizzando la dovuta diligenza - dell'insidia posta al centro della carreggiata, rappresentata da un tombino scoperto posto nel mezzo di una pietra lavica costituente il manto stradale e non visibile perché ricoperto d'acqua.
Le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, riferite dall'attore e confermate dai testi nel corso dell'istruttoria, non hanno dunque evidenziato un comportamento imprevedibile ed eccezionale del danneggiato, tale da interrompere il nesso eziologico tra l'insidia e l'evento dannoso ed integrare il caso fortuito.
Acclarata la dinamica del sinistro patito dal ed adempiuto da parte di costui l'onere Per_1
di provare il nesso di causalità tra il fatto e l'evento lesivo, è necessario ora verificare se il
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[...] giudice di prime cure abbia correttamente ascritto la responsabilità esclusiva del fatto lesivo in capo all'ente comunale e non alla , partendo dall'incontrovertibile presupposto CP_1
che la colpa o l'assenza di colpa del custode restano del tutto irrilevanti ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. Sez. Un., ord. 30.06.2022 n. 20943)
A tale proposito si osserva che, pur a fronte di una dinamica del sinistro risultata incontestata tra le parti, il ha imputato in capo alla la responsabilità Parte_1 CP_1
della manutenzione dei tombini, mentre invece la società ha declinato ogni sua CP_1
responsabilità in ordine al sinistro oggetto di causa, dichiarandosi totalmente estranea alla manutenzione del manto stradale in quanto di competenza dell'ente territoriale.
In proposito si osserva che, poiché in tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, (ad es. possessore,
detentore qualificato ecc.) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che,
concretandosi in una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale,
costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. (così Cass. 02.12.2021- ord. n.
38089), ne consegue che dei danni riconducibili a un bene di proprietà del e dal Pt_1
medesimo gestiti, non può che risponderne l'ente locale stesso, la cui responsabilità risiede appunto nel cosiddetto “dovere di custodia”, ossia nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. ord. n. 25018/2020).
Invero, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle strade deriva da precise disposizioni normative che impongono agli enti territoriali
(Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse e delle aree
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[...] urbane calpestabili (piazze, marciapiedi ecc); la fonte primaria della suddetta responsabilità è
costituita dalla L. 20.03.1865 n. 2248 all. F, seguita dal R.D. 15.11.1923 n. 2056 e più di recente anche dal Codice della Strada che all'art. 14, comma 1, statuisce espressamente che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze ed alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Individuata nella legislazione statale la fonte generale della responsabilità degli enti pubblici territoriali in relazione ad eventi dannosi verificatisi sulle pubbliche vie, ne consegue che,
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - fatti salvi i casi di prova liberatoria più
innanzi richiamati - i danni derivati a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi di vigilanza e custodia da parte dell'ente custode vanno posti a carico del custode stesso.
In ottemperanza all'obbligo di vigilanza e custodia derivante dalla legge, l'ente territoriale è
dunque tenuto a prevenire le situazioni di pericolo per gli utenti delle vie pubbliche segnalando le insidie, rendendole facilmente ed immediatamente percepibili, impendendo il transito nelle zone circostanti qualora il transito pedonale o veicolare si riveli anche soltanto potenzialmente pericoloso;
pertanto, nei casi in cui l'omessa verifica delle condizioni di buon uso e buona conservazione delle pubbliche vie abbia causato danni agli utenti per la presenza di pavimentazione sconnessa, buche, avvallamenti, nonchè di chiusini, caditoie, pozzetti rotti,
scoperti, non allineati al piano di calpestio, ecc., la relativa responsabilità non potrà che ricadere sul soggetto pubblico che non ha svolto in maniera adeguata il suo dovere di custode del bene comune.
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[...] Poiché dunque l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
cc., dei sinistri riconducibili alle situazioni di “pericolo immanente connesse alla struttura ed
alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze” (così Cass. ord. 01.02.2018 n. 2481),
ne consegue la sostanziale irrilevanza dell'elemento materiale che di volta in volta ha dato origine al sinistro, ovvero un tombino, un pozzetto di ispezione del servizio gas, del servizio telefonico o dell'energia elettrica trattandosi di elementi che, pur svolgendo la funzione di punti di accesso ed ispezione ai rispettivi servizi allocati nel sottosuolo, rappresentano in ogni caso porzioni di superficie del manto stradale, alla cui sorveglianza e manutenzione è preposto per legge l'ente locale.
In tale ottica non può pertanto ravvisarsi alcuna responsabilità in capo alla in CP_1
qualità di “gestore” del servizio idrico, considerato oltretutto che la dedotta responsabilità
esclusiva del gestore nella manutenzione dei pozzetti, astrattamente ipotizzata dall'ente appellante, non ha trovato conforto né nel disciplinare di servizio depositato in atti, né è stata in alcun modo provata in giudizio.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere corretta e meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, che ha imputato al la Parte_1
responsabilità per omessa custodia in relazione al sinistro verificatosi in data 08.12.2010 ai danni di . Persona_1
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
La totale soccombenza dell'ente appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle parti appellate;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., nello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 e con applicazione dei valori medi per le fasi studio, introduttiva
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – / Parte_1 Pt_2
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[...] e decisionale del presente grado in favore degli eredi , con distrazione in favore degli Per_1
avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti, dichiaratisi anticipatari;
diversamente, la liquidazione viene eseguita in favore della , sempre nello scaglione di valore fino CP_1
ad €. 26.000,00 ma con applicazione dei valori minimi, trattandosi delle medesime argomentazioni già spese in primo grado, per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Carnevale, dichiaratosi anticipatario.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'ente appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1572/2017 resa dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna il , come in atti rappresentato, a pagare le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nella qualità in atti indicata, che liquida in €. 3.966,00
[...] Parte_5
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti, dichiaratisi anticipatari;
14
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – / Parte_1 Pt_2
+4
[...]
3- condanna il , come in atti rappresentato, a pagare le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della Controparte_1
come in atti rappresentata, che liquida in €. 1.984,00 per compensi professionali,
[...]
oltre 15% spese generali Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
Stefano Carnevale, dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che l'ente appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 23.10. 2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 73/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1572/2017, resa dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento n.
4270/2013 in materia di: lesioni personali, promossa da:
, cf. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso fino al 31.05.2021 dall'avv. Vincenzo Cirillo e dal 01.06.2021, in virtù
di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dagli avvocati Anna Lucia
Grivet Fojaja e Alfonso Navarra, presso i quali è elettivamente domiciliato in alla Pt_1
via Vittorio Veneto n. 15 c/o Palazzo Comunale 1
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[...] APPELLANTE
contro
cf. , , cf. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, cf. , C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
, cf. tutti nella qualità di eredi di Parte_5 C.F._4 [...]
, rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine della comparsa Persona_1
di intervento volontario in primo grado dagli avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti,
presso i quali sono elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via L. Denza n 9
APPELLATI
nonchè
, cf. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di P.IVA_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Stefano Carnevale, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1572/2017, depositata il 31.05.2017 - con la quale il Tribunale di
Torre Annunziata, in accoglimento della domanda del danneggiato Persona_1
aveva accertato la responsabilità dell'ente comunale ex art. 2051 cc. e rigettato la Parte_1
domanda nei confronti della , condannando il al pagamento di €. CP_1 Pt_1 Parte_1
3.155,00 a titolo di danno biologico, comprensivo di danno morale, di €. 2.880,00 per ITT, di
€. 720,00 per ITP al 50%, di €. 360,00 per ITP al 25%, oltre accessori di legge ed infine di €.
790,00 per spese, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del danneggiato,
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[...] compensando le spese tra le altre parti - ha interposto appello il , come in Parte_1
atti rappresentato, deducendo a sostegno due motivi.
2. Si sono costituiti in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
nella qualità di eredi di , chiedendo il rigetto del Parte_5 Persona_1
gravame e la vittoria delle spese di lite;
si è altresì costituita la società , chiedendo CP_1
il rigetto dell'impugnazione e la refusione delle spese.
3. Nonostante numerosi solleciti al Tribunale di provenienza, non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 31.05.2017;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 29.12.2017 a mezzo
Ufficiale Giudiziario a , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e mediante consegna di quattro copie a mani dell'avv. Luigi Delle Rose, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonché alla società mediante consegna di una copia CP_1
all'avv. Stefano Carnevale in data 29.12.2017 a mani dell'avv. Gennaro Trombetta, collega di studio.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2013 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema
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[...] della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 04.12.2003 conveniva in giudizio Persona_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il;
nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio l'attore affermava che in data 08.12.2010, verso le ore 10,30, mentre percorreva a piedi la via Roma in con direzione centro, giunto verso il civico 87 all'altezza della Pt_1
Caserma dei Carabinieri, inciampava in un tombino scoperto presente sul piano di calpestio della carreggiata, cadendo rovinosamente al suolo sul lato sinistro.
Precisava l'attore che il detto tombino scoperto, ricolmo d'acqua, non visibile, non segnalato e pertanto imprevedibile, si trovava su di una strada pubblica priva di marciapiedi e caratterizzata dalla presenza di strisce per il parcheggio a pettine delle vetture, ragion per cui il transito pedonale non poteva che avvenire verso l'interno della carreggiata.
Aggiungeva l'attore che, a seguito del sinistro, riportava ingenti lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso e trasportato presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare
di Stabia, dove riceveva la seguente diagnosi: “frattura testa e collo chirurgico omero sinistro
con distacco del trochite omerale”, con una prognosi inziale di giorni quaranta di malattia.
Costretto all'uso di un tutore fino al 22.01.2011, dopo ulteriori controlli radiografici, l'attore si sottoponeva infine a cinquanta sedute domiciliari di riabilitazione, eseguite dal fisiatra
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[...] dell' ; all'esito della guarigione, il decorso della malattia veniva quantificato Controparte_2
in una invalidità temporanea totale (ITT) di 45 gg, nonché in una invalidità temporanea parziale (ITP) di complessivi 50 gg., di cui 25 gg. al 50% e di 25 gg. al 25% con un residuo danno biologico da invalidità permanente stimato nella misura dell'8-9%, come da relazione medico legale del dr. Persona_2
Tanto ricostruito in fatto, chiedeva al Tribunale adito la condanna Persona_1
del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti nel sinistro occorsogli Parte_1
il data 08.12.2010.
Costituendosi in giudizio, il contestava ogni addebito, eccependo Parte_1
preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. della Campania n. 14/97 in virtù delle quali, a seguito dell'entrata in vigore il servizio idrico integrato gestito dalla società a Controparte_1
far tempo dal 01.01.2003 il non aveva più alcuna competenza e dunque Parte_1
alcuna responsabilità in ordine alle controversie relative al servizio idrico e fognario;
in subordine, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda, nonché l'ammontare dei danni richiesti, chiedendo pertanto il rigetto delle domande del e la vittoria delle spese Per_1
di lite.
Nel corso del giudizio veniva effettuata la chiamata in causa della a cura CP_1
dell'attore e in conseguenza del decesso di costui, avvenuto in data 14.02.2015, si costituivano volontariamente nel giudizio gli eredi, reiterando le istanze proposte dal loro dante causa.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni ammessi, il Tribunale, con la sentenza impugnata resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, rigettava la domanda contro la ed accoglieva le richieste degli eredi nei confronti del CP_1 Per_1 Controparte_3
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[...]
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[...] condannandolo al risarcimento della somma di €. 7.905, 00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese nei riguardi degli attori e compensando le spese tra il convenuto stesso e la società terza chiamata in causa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il , come in atti Parte_1
rappresentato.
6. Con il primo motivo l'ente appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto per apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonché per erroneità, ingiustizia ed illogicità nel merito, in fatto e in diritto.
Più in particolare, l'appellante sostiene che nel caso di specie la responsabilità ex art. 2051 c.c non sia configurabile per carenza dell'imprescindibile presupposto che la cosa sia causa diretta del danno;
poiché infatti il tombino asseritamente produttivo della caduta presenta un diametro di pochi centimetri, l'ente appellante ritiene inverosimile che il piede del sia rimasto Per_1
effettivamente incastrato nel tombino;
peraltro, poiché il teste escusso ha confermato che il tombino era scarsamente visibile perché ricolmo d'acqua, l'ente appellante ritiene incomprensibile che il , pur avendo avvistato una pozzanghera d'acqua, vi abbia Per_1
comunque appoggiato il piede, considerato oltretutto che il sinistro si è verificato alle ore
10,30 del mattino e dunque in un orario di piena visibilità.
Sostenendo pertanto che il chiusino, sebbene ricolmo d'acqua, sarebbe stato visibile ed evitabile adoperando l'ordinaria diligenza, l'appellante ribadisce che l'infortunio del Per_1
debba ritenersi conseguenza esclusiva di un comportamento disattento e/o imprudente del danneggiato stesso;
circostanza quest'ultima che, interrompendo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, impedisce di configurare in danno dell'appellante stesso ogni
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[...] responsabilità da cosa in custodia.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta altresì la violazione e la fasa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo della controversia;
ed infatti, affermando che il chiusino oggetto di causa costituisce parte integrante dell'impianto di distribuzione idrico gestito direttamente dalla , CP_1
l'ente appellante sostiene che ogni responsabilità per fatti dannosi collegati alla rete idrico-
fognaria, ove accertata, debba essere ascritta in via esclusiva alla detta società.
Più in concreto, sulla premessa che la gestione e la manutenzione del chiusino sferoidale sia di esclusiva competenza della , l'ente appellante sostiene che il Tribunale abbia CP_1
errato nell'escludere ogni responsabilità in capo a detta società, che rappresenta l'unico soggetto dotato per legge di un potere fisico sul chiusino oggetto di causa;
pertanto, in riforma della gravata sentenza, chiede l'esonero da ogni responsabilità nel sinistro e la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
8. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione
in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Al fine di verificare se la statuizione di condanna del resa dal giudice di Parte_1
prime cure sia stata correttamente pronunciata, prima di procedere alla disamina delle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, appare opportuna una breve premessa giurisprudenziale sulla responsabilità da cosa in custodia.
La Suprema Corte è costante nell'affermare che la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. è una responsabilità di tipo rigorosamente oggettivo, perchè fa capo ad un soggetto a prescindere da ogni valutazione circa eventuali profili di colpa del responsabile,
per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa che ha cagionato il danno verificatosi,
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[...] obbligandolo a risarcire il danno. In tale prospettiva, per conseguire il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato dal dover provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre resta completamente estraneo alla struttura della previsione normativa il profilo del comportamento del custode, il quale, dal canto suo, può sottrarsi alla responsabilità soltanto dimostrando di aver adottato tutte le cautele e tutta la diligenza idonea ad impedire l'evento. La presunzione di responsabilità che incombe sul custode e che riveste carattere oggettivo può essere tuttavia superata dimostrando in maniera rigorosa che l'evento dannoso si sia verificato per caso fortuito, ravvisabile sia quando nella sequenza degli eventi si inserisce un fattore di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso (cd. caso fortuito
autonomo), oppure nel caso in cui il danno sia stato prodotto direttamente dalla cosa in custodia, ma in conseguenza di un fattore esterno imprevedibile che abbia inciso sulla stessa
(cd. caso fortuito incidentale).
Ad ogni modo, poiché la rilevanza esimente dal caso fortuito attiene al profilo strettamente causale con conseguente inversione dell'onere della prova, all'attore spetta - in ogni caso - la prova dell'esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra la cosa in custodia e il fatto lesivo,
mentre al custode che intenda liberarsi dalla responsabilità spetta la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che rivesta le caratteristiche del caso fortuito.
Di recente, pronunciandosi a Sezioni Unite in subiecta materia, la Suprema Corte ha ribadito i cardini su cui si fonda la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., precisando che essa ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal
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[...] punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. Un. ord. n. 20943 del 30.06.2022)
Sebbene la responsabilità ex art. 2051 cc abbia carattere oggettivo, non è dunque escluso che il comportamento dell'utente danneggiato assuma comunque un certo rilievo;
la condotta del danneggiato si atteggia infatti in maniera diversa a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione dell'art. 1227 comma 1 cc e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela;
per quanto innanzi, la giurisprudenza
è concorde nell'affermare che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro. (così Cass. 26/10/2022, n. 31702).
A tale proposito, nel pronunciarsi in materia di responsabilità ex art. 2051 cc. per insidia stradale, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di responsabilità civile per danni da
cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in
corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità
deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del
caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale
potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai
sensi dell'art. 1227 comma 1 o 2 cc), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta
condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il
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[...] nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa
al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. ord. 19.12.2022 n. 37059).
Riassunti così i principi di diritto posti a base della materia ed applicati alla controversia che ci occupa, emerge con evidenza che l'onere incombente al danneggiato di provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso risulta adeguatamente adempiuto, come peraltro indicato nella sentenza resa dal giudice di prime cure.
Le dichiarazioni dei testimoni e hanno infatti confermato Testimone_1 Tes_2
pienamente la dinamica del sinistro indicata dall'attore e mai contesta dall'ente convenuto,
rappresentata dalla caduta di costui a causa di un tombino non visibile, pieno d'acqua e non segnalato, riconosciuto dagli stessi testi in occasione dell'esibizione dei rilievi fotografici allegati in atti.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che l'assenza di marciapiedi sui margini della strada e la presenza di auto parcheggiate a pettine sui due lati avevano costretto il pedone a transitare nell'unico spazio possibile, ovvero nella parte centrale della sede stradale ove il non Per_1
si era avveduto - né avrebbe potuto avvedersi pur utilizzando la dovuta diligenza - dell'insidia posta al centro della carreggiata, rappresentata da un tombino scoperto posto nel mezzo di una pietra lavica costituente il manto stradale e non visibile perché ricoperto d'acqua.
Le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, riferite dall'attore e confermate dai testi nel corso dell'istruttoria, non hanno dunque evidenziato un comportamento imprevedibile ed eccezionale del danneggiato, tale da interrompere il nesso eziologico tra l'insidia e l'evento dannoso ed integrare il caso fortuito.
Acclarata la dinamica del sinistro patito dal ed adempiuto da parte di costui l'onere Per_1
di provare il nesso di causalità tra il fatto e l'evento lesivo, è necessario ora verificare se il
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[...] giudice di prime cure abbia correttamente ascritto la responsabilità esclusiva del fatto lesivo in capo all'ente comunale e non alla , partendo dall'incontrovertibile presupposto CP_1
che la colpa o l'assenza di colpa del custode restano del tutto irrilevanti ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. Sez. Un., ord. 30.06.2022 n. 20943)
A tale proposito si osserva che, pur a fronte di una dinamica del sinistro risultata incontestata tra le parti, il ha imputato in capo alla la responsabilità Parte_1 CP_1
della manutenzione dei tombini, mentre invece la società ha declinato ogni sua CP_1
responsabilità in ordine al sinistro oggetto di causa, dichiarandosi totalmente estranea alla manutenzione del manto stradale in quanto di competenza dell'ente territoriale.
In proposito si osserva che, poiché in tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, (ad es. possessore,
detentore qualificato ecc.) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che,
concretandosi in una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale,
costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. (così Cass. 02.12.2021- ord. n.
38089), ne consegue che dei danni riconducibili a un bene di proprietà del e dal Pt_1
medesimo gestiti, non può che risponderne l'ente locale stesso, la cui responsabilità risiede appunto nel cosiddetto “dovere di custodia”, ossia nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (così Cass. ord. n. 25018/2020).
Invero, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle strade deriva da precise disposizioni normative che impongono agli enti territoriali
(Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse e delle aree
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[...] urbane calpestabili (piazze, marciapiedi ecc); la fonte primaria della suddetta responsabilità è
costituita dalla L. 20.03.1865 n. 2248 all. F, seguita dal R.D. 15.11.1923 n. 2056 e più di recente anche dal Codice della Strada che all'art. 14, comma 1, statuisce espressamente che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze ed alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Individuata nella legislazione statale la fonte generale della responsabilità degli enti pubblici territoriali in relazione ad eventi dannosi verificatisi sulle pubbliche vie, ne consegue che,
diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - fatti salvi i casi di prova liberatoria più
innanzi richiamati - i danni derivati a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi di vigilanza e custodia da parte dell'ente custode vanno posti a carico del custode stesso.
In ottemperanza all'obbligo di vigilanza e custodia derivante dalla legge, l'ente territoriale è
dunque tenuto a prevenire le situazioni di pericolo per gli utenti delle vie pubbliche segnalando le insidie, rendendole facilmente ed immediatamente percepibili, impendendo il transito nelle zone circostanti qualora il transito pedonale o veicolare si riveli anche soltanto potenzialmente pericoloso;
pertanto, nei casi in cui l'omessa verifica delle condizioni di buon uso e buona conservazione delle pubbliche vie abbia causato danni agli utenti per la presenza di pavimentazione sconnessa, buche, avvallamenti, nonchè di chiusini, caditoie, pozzetti rotti,
scoperti, non allineati al piano di calpestio, ecc., la relativa responsabilità non potrà che ricadere sul soggetto pubblico che non ha svolto in maniera adeguata il suo dovere di custode del bene comune.
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[...] Poiché dunque l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051
cc., dei sinistri riconducibili alle situazioni di “pericolo immanente connesse alla struttura ed
alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze” (così Cass. ord. 01.02.2018 n. 2481),
ne consegue la sostanziale irrilevanza dell'elemento materiale che di volta in volta ha dato origine al sinistro, ovvero un tombino, un pozzetto di ispezione del servizio gas, del servizio telefonico o dell'energia elettrica trattandosi di elementi che, pur svolgendo la funzione di punti di accesso ed ispezione ai rispettivi servizi allocati nel sottosuolo, rappresentano in ogni caso porzioni di superficie del manto stradale, alla cui sorveglianza e manutenzione è preposto per legge l'ente locale.
In tale ottica non può pertanto ravvisarsi alcuna responsabilità in capo alla in CP_1
qualità di “gestore” del servizio idrico, considerato oltretutto che la dedotta responsabilità
esclusiva del gestore nella manutenzione dei pozzetti, astrattamente ipotizzata dall'ente appellante, non ha trovato conforto né nel disciplinare di servizio depositato in atti, né è stata in alcun modo provata in giudizio.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere corretta e meritevole di conferma la statuizione del giudice di prime cure, che ha imputato al la Parte_1
responsabilità per omessa custodia in relazione al sinistro verificatosi in data 08.12.2010 ai danni di . Persona_1
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
La totale soccombenza dell'ente appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore delle parti appellate;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., nello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 e con applicazione dei valori medi per le fasi studio, introduttiva
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[...] e decisionale del presente grado in favore degli eredi , con distrazione in favore degli Per_1
avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti, dichiaratisi anticipatari;
diversamente, la liquidazione viene eseguita in favore della , sempre nello scaglione di valore fino CP_1
ad €. 26.000,00 ma con applicazione dei valori minimi, trattandosi delle medesime argomentazioni già spese in primo grado, per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Carnevale, dichiaratosi anticipatario.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'ente appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1572/2017 resa dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna il , come in atti rappresentato, a pagare le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nella qualità in atti indicata, che liquida in €. 3.966,00
[...] Parte_5
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Luigi Delle Rose e Tiziana Lamberti, dichiaratisi anticipatari;
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[...]
3- condanna il , come in atti rappresentato, a pagare le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della Controparte_1
come in atti rappresentata, che liquida in €. 1.984,00 per compensi professionali,
[...]
oltre 15% spese generali Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
Stefano Carnevale, dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che l'ente appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 23.10. 2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – Parte_6
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 73/2018 R.G. – / Parte_1 Pt_2
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