Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2301 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cabras nello studio dell'avv. Paola Obinu, che C.F._2
li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 02.07.2024, e coniugatisi in Parte_1 Parte_2
Cabras con rito civile il 12.02.2016, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione non erano nati figli;
(ii) di svolgere, rispettivamente, le attività di insegnante presso una scuola materna paritaria e di istruttore sportivo e di essere pienamente indipendenti sul piano economico;
(iii) che la casa familiare, di proprietà del ricorrente nella misura di 1/6, per i restanti 5/6 era stata loro concessa in comodato d'uso gratuito dagli altri titolari pro quota (ossia, la madre e altri congiunti del;
Pt_2
(iv) di essere comproprietari, nella misura di un mezzo a testa, di un immobile a uso abitativo sito in
1
(v) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, cessata nel maggio 2024.
2. La volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nel ricorso – comprensive fra l'altro, ai fini della composizione della crisi coniugale, di un accordo, a efficacia traslativa, concernente la cessione di quote di immobili – è stata confermata innanzi al giudice delegato per l'istruzione all'udienza del 04.12.2024.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa, e dalla volontà di ottenere la pronuncia di separazione personalmente confermata all'udienza del 04.12.2024, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno interrotto la convivenza da quasi un anno in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti esclusivamente diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione del giudizio,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cabras di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 1 – Parte I – Serie – anno 2016, le annotazioni di legge;
3. omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, già trasfuse nel verbale dell'udienza del 04.12.2024, che testualmente si trascrivono:
“1) disporre che i coniugi e , unitisi in matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Cabras il 12.02.2016, in regime patrimoniale di comunione dei beni (Atto n. 1 – Parte 1 – anno
2016), vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) dare atto che i coniugi e , poiché essenziale per la Parte_1 Parte_2
soluzione della crisi familiare, convengono di definire transattivamente il complesso dei rapporti economici e patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale e fino alla data odierna, ivi compresi quelli derivanti dallo scioglimento della comunione legale, immediata e differita, e quelli reciproci di debito-credito finora sorti tra loro, come da seguenti accordi.
4) (c.f. ) dichiara di cedere e trasferire, come con il Parte_2 CodiceFiscale_3
presente atto cede e trasferisce, a (c.f. ), che accetta e Parte_1 CodiceFiscale_4
2 acquista, la quota ideale pari ad 1/2 (un mezzo) pro indiviso del diritto di piena proprietà del seguente immobile in Comune di CABRAS (in Catasto Comune di Cabras - Sezione di Cabras -
Codice catastale B314A), Via Messina civico 47 e precisamente:
- fabbricato ad uso civile abitazione sito alla predetta Via Messina civico 47, di vecchia costruzione, disposto interamente al piano terreno, della consistenza di 8 (otto) vani catastali, composto da ingresso, tre camere da letto, ripostiglio, disimpegno, pranzo, cucina, due cantine e bagno;
del quale costituiscono pertinenza esclusiva una tettoia, un cortile retrostante il fabbricato medesimo sul quale insistono due locali sgombero;
il tutto confinante con la detta Via Messina, con il mappale 5256, con altra proprietà (sub. 8), e con il mappale 443, salvo altri.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 44 (quarantaquattro), mappale 5255 (cinquemiladuecentocinquantacinque), subalterno 10
(dieci), Via Messina n. 47, Piano T, Zona Censuaria 1, Cat. A/4, Cl. 2, vani 8 (otto), Superficie
Catastale Totale 217 (duecentodiciassette) mq., Totale escluse aree scoperte 195
(centonovantacinque) mq., RC Euro 413,17 (quattrocentotredici virgola diciassette).
Quanto trasferito risulta meglio identificato nella sua reale consistenza nella planimetria che, previa visione ed approvazione delle parti, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritta come per legge.
Conformità catastale: Ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 numero 52, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria conferma, che la planimetria depositata in Catasto, già allegata al presente atto sotto la lettera "A" ed i dati catastali relativi all'immobile oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto dello stesso, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che, comunque, non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria catastale.
Le parti dichiarano che l'unità immobiliare è esattamente intestata a e Parte_1 [...]
, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, per la quota di 1/2 pro indiviso della Pt_2
piena proprietà ciascuno, per aver autonomamente preso visione e individuato gli intestatari catastali e verificato la loro conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da responsabilità del Giudice e del Cancelliere.
Il trasferimento immobiliare viene effettuato senza corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando nella più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della loro separazione personale e quale negozio essenziale per la risoluzione della crisi familiare, funzionale alla complessiva sistemazione solutoria di tutti i loro rapporti di contenuto economico-patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
3 Le parti dichiarano che per la stipulazione del presente accordo non si sono avvalsi dell'opera di un mediatore.
Quanto oggetto di trasferimento viene ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto a , con tutti gli annessi e connessi, Parte_1
diritti, azioni e ragioni, accessori ed accessioni, dipendenze e pertinenze, quote comuni ai sensi di legge, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato.
La parte cedente manleva sin da ora la parte cessionaria da ogni onere e/o obbligazione, anche di natura fiscale, o relativi alle utenze, che dovessero ancora sussistere alla data odierna, obbligandosi sin da ora a tenere indenne la parte cessionaria, in proporzione alla quota oggetto di cessione, da qualunque pretesa possa essere vantata da terzi se inerente a fatti o eventi verificatisi in momento antecedente alla stipula del presente accordo.
Provenienza: La parte cedente dichiara di essere piena e legittima proprietaria di quanto oggi trasferito per essere alla medesima pervenuto in virtù di giusti e legittimi titoli, quali:
- l'atto di compravendita a rogito del dottor , Notaio residente in [...], in data 09 Persona_1
febbraio 2024, Repertorio numero 7688 Raccolta numero 6339, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Nuoro - in data 20 febbraio 2024 al numero 646 Serie 1T, trascritto nei Registri
Immobiliari della Conservatoria di Oristano in data 21 febbraio 2024 al numero 1126 di Registro
Generale ed al numero 971 di Registro Particolare.
Garanzie: La parte cedente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto oggetto di trasferimento, nonché la sua libertà da persone e cose, pesi, vincoli, oneri reali, privilegi, anche fiscali, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e la parte cessionaria conferma di aver autonomamente verificato le risultanze dei Registri Immobiliari e l'assenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, con espresso esonero da responsabilità del Giudice e del Cancelliere.
La parte cedente dichiara, inoltre, che quanto oggetto di trasferimento è attualmente libero, immediatamente disponibile, che sul medesimo non grava alcun diritto di prelazione, sia personale che legale, che non sussiste alcun contratto di locazione relativamente al medesimo e che lo stesso non è oggetto di cause attualmente in corso o già portate a decisione.
Urbanistica: Ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, ed in particolare ai sensi dell'articolo 40 della Legge n. 47/1985 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,
consapevole delle sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazioni false, Parte_2
reticenti e non rispondenti al vero, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:
- che i lavori di costruzione dell'immobile oggetto del presente atto sono stati iniziati in data anteriore al primo settembre 1967;
4 - che, successivamente, detto immobile non è stato oggetto di lavori tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi;
- che l'immobile oggetto del presente atto è conforme alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale;
- che non sono stati emanati provvedimenti sanzionatori, né sanzioni pecuniarie ai sensi della
Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
prende atto che l'immobile in oggetto è sprovvisto del certificato di agibilità e Parte_1
dichiara che provvederà essa stessa, a sue totali cure e spese, ad ottenerne il rilascio da parte delle competenti autorità, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità al riguardo.
Prestazione energetica: Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 numero 192, e successive modifiche ed integrazioni, dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente: Parte_1
- le informazioni in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione in oggetto, con particolare riferimento ai dati relativi alla sua efficienza energetica, ai valori di riferimento, alla classe di prestazione energetica di appartenenza ed all'indicazione circa gli interventi da eseguire per migliorare le prestazioni;
- tutta la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'abitazione, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Geom. in data 22 Persona_2
gennaio 2024, che la parte cedente dichiara essere ancora efficace per non essersi verificate cause di decadenza di detto documento e pertanto in corso di validità, dal quale risulta che l'abitazione ricade nella classe energetica "F".
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 19 agosto 2005 numero 192, e successive modifiche ed integrazioni, detto Attestato di Prestazione Energetica si allega, in copia cartacea firmata dal detto
Geom. , al presente atto sotto la lettera "B" sottoscritto come per legge. Persona_2
Possesso: Il possesso giuridico e materiale di quanto oggetto del presente trasferimento viene dato da oggi, e da tale data, quindi, diritti ed oneri saranno, rispettivamente, a profitto e carico di
. Parte_1
Rinuncia Ipoteca legale: La parte cedente rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.
Regime tributario: Ai sensi della Legge n. 74 del 1987, articolo 19, e della sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, le parti dichiarano che il presente trasferimento immobiliare, essenziale ai fini della risoluzione della crisi familiare, è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e/o tributo.
5 Le parti dichiarano inoltre che il presente trasferimento immobiliare non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” di cui alla nota II - bis) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131 (TUR), da loro fruite per l'acquisto insieme dell'immobile, con l'atto di compravendita a rogito del dottor , Notaio residente in [...]
Nuoro, in data 09 febbraio 2024, Repertorio numero 7688 Raccolta numero 6339, Registrato a
Nuoro il 20.02.2024 al n. 646 Serie 1T, trascritto a Oristano il 21.02.2024 – Reg. Gen. 1126 – Reg.
Part. 971 (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 09 settembre 2019 n. 80).
Trascrizione: Le parti prendono atto che il Tribunale raccoglie le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento immobiliare di cui al presente atto ed esonerano espressamente da responsabilità il
Giudice e il Cancelliere. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU. n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., dichiarano di obbligarsi a richiedere autonomamente la trascrizione del presente accordo con effetti traslativi al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari, esonerandolo da ogni eventuale responsabilità al riguardo, nonché a comunicare alla
Cancelleria del Tribunale di Oristano – Sezione Civile – l'esecuzione della formalità, i cui costi verranno sostenuti dalle parti per pari quota di ½ ciascuna.
Diritto di famiglia: Ai sensi della Legge 19 maggio 1975 n. 151 e per gli effetti dell'art. 2659 cod. civ., i signori e dichiarano di essere tra loro coniugati in regime Parte_1 Parte_2
di comunione legale dei beni.
Trattamento dati personali: Le parti preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 G.D.P.R., dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente atto.
5) dare atto che i coniugi, a completamento dell'accordo essenziale per la risoluzione della crisi familiare e volto alla complessiva sistemazione di tutti i pendenti rapporti di contenuto economico-patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale, ivi compresi quelli derivanti dallo scioglimento della comunione legale, oltre a quanto stabilito al punto 4) che precede delle condizioni di separazione, hanno altresì convenuto in via transattiva quanto segue:
- le somme depositate e presenti sui conti correnti bancari e/o postali a ciascuno dei coniugi singolarmente intestati sono di proprietà piena ed esclusiva del rispettivo intestatario. I coniugi inoltre riconoscono reciprocamente di aver provveduto concordemente ad estinguere il conto corrente bancario n. 70329448 intestato ad entrambi presso il Banco di Sardegna, Filiale di
Cabras, con attribuzione a della proprietà piena ed esclusiva della somma di Parte_2
denaro costituente il saldo attivo di tale conto corrente bancario;
6 - attribuzione a della proprietà piena ed esclusiva dell'autovettura Toyota Parte_1
Yaris tg. DP676ND, numero di immatricolazione A003969OR18, acquistata in costanza di convivenza matrimoniale e intestata alla medesima;
Parte_1
- attribuzione a della proprietà piena ed esclusiva degli arredi presenti Parte_2
nell'abitazione in Cabras, Via Genova n. 34, i quali permarranno nella detenzione a titolo gratuito di fino alla data in cui la stessa rilascerà tale abitazione, secondo i tempi e le Parte_1
condizioni dai coniugi concordati con separata scrittura.
6) dare atto che i coniugi dichiarano che in forza degli accordi di cui ai punti 3), 4) e 5) che precedono hanno definitivamente e completamente regolato ogni rapporto e questione patrimoniale tra loro pendente, compresi quelli derivanti dallo scioglimento della comunione legale, immediata e differita, valutati i rispettivi diritti e le reciproche pretese, anche di natura creditoria, per cui dichiarano che nulla hanno più da reciprocamente pretendere a qualsivoglia titolo o ragione;
7) dare atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio entro il termine di trenta giorni;
8) con ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione;
9) integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.”.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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