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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA OP in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente OGGETTO: Opposizione SENTENZA
Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.881/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiunzione art.22.bis da
L..689/81 e Art.6
di in Parte_1 Pt_2 D.Lgs 150/11
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'
avv. Bartolo Ravenna, mandato in atti
Ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del Legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato in cancelleria la
[...]
di in persona del Parte_1 Pt_2
legale rappresentante pro-tempore adiva questo Tribunale per sentir pronunciare, previa sospensione, l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione
n.476/2023 prot. 0494029 del 19.09.2023 della
[...]
[...]
Controparte_2
prodotti agro - alimentari del
[...] [...]
) notificata via pec il Controparte_3
10/01/2024 con cui è stato ingiunto al Dott. quale Parte_3
responsabile della violazione e responsabile della struttura di controllo della 2
CCIAA di (qualificato trasgressore) e alla di Pt_2 Parte_1
(quale obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81) di pagare la somma di Pt_2
euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1
D. Lgs. 297/2004; - il verbale di contestazione amministrativa e notifica n.2016/737 del 6 febbraio 2019 dei funzionari dell CP_4 [...]
) Controparte_5 CP_6
richiamato nell'Ingiunzione di pagamento impugnata;
- ogni altro atto
[...]
presupposto, connesso e consequenziale se, ed in quanto lesivo, dei diritti della CCIAA di richiamato negli atti impugnati. Pt_2
Il Controparte_1
rimaneva contumace.
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 02.04.2025 per la discussione dove veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisone
La domanda attorea merita accoglimento e pertanto deve essere accolta.
Ed invero occorre premettere che con il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si introduce un ordinario giudizio di cognizione, seppure regolato dagli artt.6 e 7 del D.Lgs n.150/11, nel quale spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza della violazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Nella specie il convenuto, non costituendosi in giudizio ha omesso CP_1
di assolvere all'onere probatorio che su di esso incombeva , rinunciando a fornire “fatti costitutivi” in grado di confermare la pretesa punitiva contestata dall'opponente e quindi la prova di quanto violando e riportato nell'opposto verbale di contestazione. 3
Alla luce di quanto sopra è evidente che le ordinanza ingiunzione deve ritenersi illegittima e quindi della stessa va dichiarata la nullità.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico . definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa cosi dispone:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e per lo effetto dichiara nulla l' Ordinanza
Ingiunzione n.476/2023 del 19.09.2023 notificata via pec. il 10.01.2025
2) Condanna Il resistente alla rifusione delle spese legali in favore CP_1
della ricorrente che si liquidano in €. 1.250,00 di cui €.250,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,02.04,2025
Il G.O.T.
MA OP
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA OP in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente OGGETTO: Opposizione SENTENZA
Ordinanza
nella causa civile iscritta al n.881/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiunzione art.22.bis da
L..689/81 e Art.6
di in Parte_1 Pt_2 D.Lgs 150/11
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'
avv. Bartolo Ravenna, mandato in atti
Ricorrente
contro
Controparte_1
in persona del Legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato in cancelleria la
[...]
di in persona del Parte_1 Pt_2
legale rappresentante pro-tempore adiva questo Tribunale per sentir pronunciare, previa sospensione, l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione
n.476/2023 prot. 0494029 del 19.09.2023 della
[...]
[...]
Controparte_2
prodotti agro - alimentari del
[...] [...]
) notificata via pec il Controparte_3
10/01/2024 con cui è stato ingiunto al Dott. quale Parte_3
responsabile della violazione e responsabile della struttura di controllo della 2
CCIAA di (qualificato trasgressore) e alla di Pt_2 Parte_1
(quale obbligata in solido ex art. 6 L. 689/81) di pagare la somma di Pt_2
euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1
D. Lgs. 297/2004; - il verbale di contestazione amministrativa e notifica n.2016/737 del 6 febbraio 2019 dei funzionari dell CP_4 [...]
) Controparte_5 CP_6
richiamato nell'Ingiunzione di pagamento impugnata;
- ogni altro atto
[...]
presupposto, connesso e consequenziale se, ed in quanto lesivo, dei diritti della CCIAA di richiamato negli atti impugnati. Pt_2
Il Controparte_1
rimaneva contumace.
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 02.04.2025 per la discussione dove veniva decisa con la lettura del dispositivo.
Motivi della decisone
La domanda attorea merita accoglimento e pertanto deve essere accolta.
Ed invero occorre premettere che con il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si introduce un ordinario giudizio di cognizione, seppure regolato dagli artt.6 e 7 del D.Lgs n.150/11, nel quale spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza della violazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Nella specie il convenuto, non costituendosi in giudizio ha omesso CP_1
di assolvere all'onere probatorio che su di esso incombeva , rinunciando a fornire “fatti costitutivi” in grado di confermare la pretesa punitiva contestata dall'opponente e quindi la prova di quanto violando e riportato nell'opposto verbale di contestazione. 3
Alla luce di quanto sopra è evidente che le ordinanza ingiunzione deve ritenersi illegittima e quindi della stessa va dichiarata la nullità.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico . definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa cosi dispone:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e per lo effetto dichiara nulla l' Ordinanza
Ingiunzione n.476/2023 del 19.09.2023 notificata via pec. il 10.01.2025
2) Condanna Il resistente alla rifusione delle spese legali in favore CP_1
della ricorrente che si liquidano in €. 1.250,00 di cui €.250,00 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,02.04,2025
Il G.O.T.
MA OP