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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1951/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.12.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in P.ZZA NICOLA AMORE 81035 ROCCAMON- P.IVA_1 FINA, presso lo studio dell'Avv. FUSCO VINCENZO (c.f.: ) e C.F._1 dell'Avv. FUMO GIANCARLO ( ) Indirizzo Telematico, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
M.DELLA CORTE,3 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. D'AMATO LU-
AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La esponeva di essere proprietaria di un Parte_1 complesso immobiliare sito alla Via Balzico di Cava dei Tirreni, civici 42-52 costituito da di- versi piani oltre il pian terreno ed il sottotetto;
che in data 05 giugno 1992 l'Ente Pt_1
(oggi stipulò un contratto di lo-
[...] Parte_1 cazione con il sig. avente ad oggetto un locale al grezzo, parte del predetto CP_1 complesso immobiliare, ubicato a piano terra, con accesso dalla Via Balzico, 42, di circa 70 mq composto di vani 2 ad uso esclusivo di garage privato, distinto in catasto al fol.24 prt.39 sub.23; che il sig. non ha mai eseguito i lavori necessari, non ha registrato il contratto, CP_1 neanche alla sua naturale scadenza, così come per tutte le scadenze successive;
che, pertanto, tale immobile risulta occupato sine titulo dal sig. , il quale versa mensilmente CP_1 alla l'importo di € 340,00, somma trattenuta dall'Ente a titolo di indennità di oc- Parte_1 cupazione salvo indennizzo per le maggiori somme dovute;
che l'omessa registrazione com- porta infatti la nullità insanabile dell'atto, determinando il venir meno di tutti gli effetti da es- so prodotto, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare per le causali di cui in premessa la nullità del contratto di locazione stipulato tra (Oggi Controparte_2 Parte_1 [...]
ed il sig. in data 5.06.1992; per l'effetto, ac- Parte_1 CP_1 certare e dichiarare, la detenzione sine titulo, del locale sito in Cava dei Tirreni ubicato a pian
Pag. 2 di 4 terreno con accesso dalla Via Balzico, 42, composto di vani 2 esteso mq. 70 cica, con annesse pertinenze, distinto in catasto al fol.24 part.39 sub.23; condannare il medesimo sig. Parte_2
al rilascio immediato del predetto immobile, in favore della
[...] Parte_1
.
[...]
Si costituiva in giudizio eccependo l'erroneità del rito utilizzato dall'attore (ri- CP_1 to ordinario anziché rito lavoro) e l'infondatezza delle domande.
Mutato il rito con ordinanza del 10.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2025.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 5.6.1992 ed avente ad oggetto il fitto di un garage (come tale soggetto alla disciplina del codice civile di cui agli artt. 1571 e seg. C.c) non è nullo per difetto di registrazione.
Invero, detto contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria
2005 (art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004) che prevede la nullità dei contratti di locazione, comunque stipulati, qualora non siano registrati.
Orbene, è consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'orientamento in base al quale la previsione di cui all'art. 1, comma 346, cit., si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusto il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso
(Cass. n. 27169/2016; Cass., S.U., n. 18213/2015; Cass. n. 8148/2009).
Pertanto, la domanda di nullità del contratto di locazione in oggetto per difetto di registrazione va rigettata, in quanto non prevista dalla legge al momento della conclusione del contratto medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell'avv. Luciano D'Amato, difensore del convenuto dichiarato- si antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 19/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.12.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott. Stefa- nia Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle locazioni , pendente
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in P.ZZA NICOLA AMORE 81035 ROCCAMON- P.IVA_1 FINA, presso lo studio dell'Avv. FUSCO VINCENZO (c.f.: ) e C.F._1 dell'Avv. FUMO GIANCARLO ( ) Indirizzo Telematico, dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
M.DELLA CORTE,3 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. D'AMATO LU-
AN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La esponeva di essere proprietaria di un Parte_1 complesso immobiliare sito alla Via Balzico di Cava dei Tirreni, civici 42-52 costituito da di- versi piani oltre il pian terreno ed il sottotetto;
che in data 05 giugno 1992 l'Ente Pt_1
(oggi stipulò un contratto di lo-
[...] Parte_1 cazione con il sig. avente ad oggetto un locale al grezzo, parte del predetto CP_1 complesso immobiliare, ubicato a piano terra, con accesso dalla Via Balzico, 42, di circa 70 mq composto di vani 2 ad uso esclusivo di garage privato, distinto in catasto al fol.24 prt.39 sub.23; che il sig. non ha mai eseguito i lavori necessari, non ha registrato il contratto, CP_1 neanche alla sua naturale scadenza, così come per tutte le scadenze successive;
che, pertanto, tale immobile risulta occupato sine titulo dal sig. , il quale versa mensilmente CP_1 alla l'importo di € 340,00, somma trattenuta dall'Ente a titolo di indennità di oc- Parte_1 cupazione salvo indennizzo per le maggiori somme dovute;
che l'omessa registrazione com- porta infatti la nullità insanabile dell'atto, determinando il venir meno di tutti gli effetti da es- so prodotto, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare per le causali di cui in premessa la nullità del contratto di locazione stipulato tra (Oggi Controparte_2 Parte_1 [...]
ed il sig. in data 5.06.1992; per l'effetto, ac- Parte_1 CP_1 certare e dichiarare, la detenzione sine titulo, del locale sito in Cava dei Tirreni ubicato a pian
Pag. 2 di 4 terreno con accesso dalla Via Balzico, 42, composto di vani 2 esteso mq. 70 cica, con annesse pertinenze, distinto in catasto al fol.24 part.39 sub.23; condannare il medesimo sig. Parte_2
al rilascio immediato del predetto immobile, in favore della
[...] Parte_1
.
[...]
Si costituiva in giudizio eccependo l'erroneità del rito utilizzato dall'attore (ri- CP_1 to ordinario anziché rito lavoro) e l'infondatezza delle domande.
Mutato il rito con ordinanza del 10.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2025.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 5.6.1992 ed avente ad oggetto il fitto di un garage (come tale soggetto alla disciplina del codice civile di cui agli artt. 1571 e seg. C.c) non è nullo per difetto di registrazione.
Invero, detto contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria
2005 (art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004) che prevede la nullità dei contratti di locazione, comunque stipulati, qualora non siano registrati.
Orbene, è consolidato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'orientamento in base al quale la previsione di cui all'art. 1, comma 346, cit., si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusto il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso
(Cass. n. 27169/2016; Cass., S.U., n. 18213/2015; Cass. n. 8148/2009).
Pertanto, la domanda di nullità del contratto di locazione in oggetto per difetto di registrazione va rigettata, in quanto non prevista dalla legge al momento della conclusione del contratto medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell'avv. Luciano D'Amato, difensore del convenuto dichiarato- si antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Nocera Inferiore, 19/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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