TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57800 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto
Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CAMEDDA STEFANO;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1
Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118, P.IVA:
, C.F. ; P.IVA_1 P.IVA_2
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del curatore Avv. Controparte_2
Barbara Pannuti, C.F.: , corrente in Roma, Largo Antonelli, 30 ; P.IVA_3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
- Accertati i reali rapporti esistenti fra le parti, per le causali in espositiva dichiarare la
in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1
Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118,
P.IVA: , C.F: , PEC: tenuta a P.IVA_1 C.F._1 Email_1 corrispondere al ricorrente nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], l'importo in linea capitale C.F._2 di € 22.000,00 in forza delle previsioni di cui alla polizza fideiussoria di cui all'allegato
02) della superiore espositiva.
- Per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante, corrente in Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118, P.IVA: , C.F: PEC: P.IVA_1 C.F._3 al pagamento in favore del ricorrente , nato Email_1 Parte_1
a Napoli il 01/05/1974, C.F.: , residente in [...] 23, dell'importo di € 22.000,00 in linea capitale, o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla data del 01/08/2022
(vedasi diffida allegato 08) al saldo.
- In tutti i casi con condanna del resistente al pagamento a favore del CP_1 ricorrente di spese e compensi, oltre Spese Generali 15%, CNPA 4%, IVA 22% o nella misura prevista dalla legge, anche in relazione alle spese e compensi sopportate e documentate del procedimento di mediazione e per la domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale della depositata in conseguenza del Controparte_2 comportamento della descritto in espositiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in cancelleria il 18.12.2023, il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], rappresentava di aver stipulato, in data 20/10/2021, con la
[...] società la polizza fideiussoria (allegata con mail di positivo Controparte_1 riscontro del 07/12/2021, all. 02) 02), sottoscritta dall'allora (poi divenuta ) CP_3 CP_2 quale contraente, a garanzia della caparra confirmatoria corrisposta a quest'ultima a seguito di proposta di acquisto di un immobile (con contestuale versamento di un acconto pari ad €
5.000,00) e successivo contratto preliminare (all.ti 03 e 04), con versamento di un premio totale a saldo pari ad € 875,00 a favore della predetta Mutua, di cui € 700,00 quale premio fideiussione ed
€ 175,00 per intermediazione assicurativa.
1.2. Precisava l'attore che la polizza era stata stipulata allo scopo di garantire la caparra confirmatoria, pari a complessivi € 22.000,00 (cfr. versamenti di € 5.000,00, all. 03, e di €
17.000,00, all. 05), corrisposti dal ricorrente a favore della società per l'acquisto CP_3 dell'immobile (di cui ai citati all .ti 03 e 04) la durata della copertura veniva prevista dal
14/10/2021 al 30/08/2022, pertanto, qualora si fossero verificate inadempienze da parte del contraente in tale periodo, sarebbe maturato per il beneficiario il diritto ad ottenere CP_3 Pt_1
l'indennizzo dell'importo garantito pari appunto ad € 22.000,00.
1.3. Avveniva, quindi, che sin dal 18/05/2022 (cfr. missiva in pari data con cartolina di ricevimento, all. 06), il ricorrente rendeva noto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della citata polizza come in data 11/05/2022 avesse ricevuto dalla società la proposta di CP_3 posticipare la data di stipula del rogito e che, a sua volta, avesse comunicato l'intenzione di non accettare alcun rinvio pena recesso dal contratto preliminare intercorso per inadempimento della
(contraente polizza) con formale richiesta di ottenere il doppio della caparra confirmatoria CP_3 versata, oggetto appunto della garanzia di cui sopra e di aver notiziato la resistente mutua dei fatti con plurime comunicazioni: missiva del 05/07/2022 con cartolina di ricevimento ed allegati
(all. 07); missiva del 01/08/2022 con cartolina di ricevimento (all. 08); missiva del 18/10/2022 con cartolina di ricevimento (all. 09) missiva del 09/12/2022 con cartolina di ricevimento (al l.
10); missiva del 01/03/2023 (all. 11) alle quali la avrebbe replicato una volta sola CP_1 limitandosi a rammentare all'esponente che prima avrebbe dovuto comunque escutere il patrimonio del debitore per poi successivamente richiedere, in caso di incapienza o comunque di stato di crisi dello stesso, il pagamento dell'indennizzo alla stessa;
ovvero, ciò che il CP_1 ricorrente rappresentava di aver già fatto.
1.4. Ad abundantiam, parte ricorrente depositava la propria comparsa di costituzione e risposta Contr (all. 22) nel giudizio di opposizione a decreto in giuntivo a suo tempo promosso dal debitore
(all. 21, quarto documento) e successiva ordinanza di interruzione del processo del Tribunale
[...] di Cagliari (all. 23) vista la liquidazione giudiziale della dichiarata nelle more dal CP_2
Tribunale di Roma, ennesima conferma dell'ormai acclarato stato di decozione della predetta debitrice.
1.5 Prima di introdurre il presente giudizio parte resistente dichiarava di aver, da un lato, introdotto il procedimento di mediazione il cui invito a partecipare era stato rivolto oltre che alla anche il contraente poi , e dunque per quanto avvenuto e descritto (vedasi CP_1 CP_3 CP_2 in particolare decreto di liquidazione giudiziale, all. 21, terzo documento) la liquidazione giudiziale di (ovvero il contraente debitore), nella persona del curatore Avv. Barbara CP_2
Pannuti e, dall'altro, di aver chiesto l'ammissione allo stato passivo ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale di (all. 26) che otteneva positivo riscontro, come da CP_2 prospetto allegato in cui alla posizione nr. 106 il giudice delegato così disponeva : rilevata la mancata trasmissione di osservazioni o documentazione integrativa entro i termini di legge e concordando con la proposta del Curatore, che qui si abbia riportata e trascritta, ammette il credito per complessivi € 22.000,00 in via chirografaria, oltre interessi legali dalla data di pagamento sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
esclude per le restanti somme richieste, come da conclusioni del Curatore.
1.6. Fissata l'udienza di prima comparizione sostituita da note di trattazione scritta al 18/12/2024, parte ricorrente era rimessa in termini per la notificazione al debitore ,
[...]
e alla successiva udienza del 27.3.2025 parte ricorrente rappresentava Controparte_2 che i decreto di fissazione udienza, verbale di udienza del 18/12/2024, ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. e relata di notifica, come da nota depositata nel fascicolo telematico d'ufficio in data
20/01/2025 con relativi allegati erano stati ritualmente notificati a mezzo pec al litisconsorte nonché contraente – in data CO
10/01/2025 (ossia 40 giorni prima dell'udienza fissata).
1.7 Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente evidenziava come la resistente
[...]
– in persona del legale rappresentante, si fosse costituita nel Controparte_5 termine di 10 giorni prima dell'udienza del 18/12/2024 e neppure alla data delle suddette note.
Neppure il contraente e litisconsorte necessario CO
, in persona del curatore Avv. Barbara Pannuti, si era costituita 10 giorni prima
[...] dell'udienza del 27/03/2025 e neppure alla data delle suddette note.
1.8. Il ricorrente formulava pertanto istanza affinché il Tribunale adito dichiar asse la contumacia sia della società resistente in persona del legale rappresentante, sia del CP_1 litisconsorte necessario , in CO persona del curatore Avv. Barbara Pannuti, con tutte le conseguenze di legge del caso , quindi, stante la natura documentale della vertenza, la completezza delle produzioni comprovanti le ragioni di credito dell'esponente, il comportamento stragiudiziale e giudiziale della resistente insisteva affinché la causa sia tenuta a decisione, con l'accoglimento delle CP_1 conclusioni già formulate nel ricorso.
1.9 Dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ora della causa all'odierna udienza.
2. Il ricorso è fondato.
3.1 Deve dirsi innanzitutto che tutte le affermazioni del ricorrente hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata che è stata citata nelle premesse al momento opportuno.
Sono in particolare presenti in atti, la prova del pagamento della caparra, la polizza fideiussoria, la corrispondenza intercorsa fra le parti, la tempestiva escussione del debitore, l'accertamento dello stato d'insolvenza di costui, stante l'apertura della procedura di liquidazione, l'ammissione allo stato passivo del credito nei confronti del debitore 'fallito' da parte del giudice delegato.
3.2 La fattispecie che ci occupa è certamente disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile, pur differenziandosi l 'istituto della polizza fideiussoria vista l'atipicità della garanzia resa rispetto alla cosiddetta fideiussione ordinaria (vedasi Sezioni Unite, Cass. Civ., sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010). Nel contratto intercorso tra le parti la (garante) ha garantito CP_1
l'adempimento nei confronti del beneficiario ( odierno ricorrente) degli accordi pattuiti Pt_1 da questi con il contraente ( poi posta in liquidazione giudiziale). Nella polizza de CP_3 CP_2 qua (all. 02) sono stati specificamente indicati l'importo garantito al beneficiario in caso di inadempimento (€ 22.000,00), la durata del contratto (dal 14/10/2021 al 30/08/2022), il premio relativo alla polizza (€ 875,00, regolarmente corrisposto).
3.3 Risulta altresì che si sia verificato quanto previsto nelle clausole 3,4,5,6,7 delle condizioni generali del contratto (vedasi sempre all. 02, pag. 6), ovvero quanto stabilito affinché maturasse per il ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno maturato in forza della garanzia di tipo reintegratorio indennitario resa dalla Ci si riferisce, cioè, agli inadempimenti CP_1 del contraente puntualmente segnalati alla (vedasi nello specifico gli all.ti 06,07,08, tutti CP_1 inviati e ricevuti entro la data di scadenza della polizza fissata per i l 30/08/2022) e più recentemente lo stato di crisi del debitore (all.ti 09,10,11).
3.4 Non risulta nel presente giudizio che quanto rappresentato dal ricorrente sia mai stato contestato da parte della in via stragiudiziale a seguito delle molteplici CP_1 comunicazioni e richieste formulate;
anzi a ben vedere nell'unico riscontro ricevuto (all. 18) la garante si limitava semplicemente a rammentare al beneficiario che avrebbe prima dovuto escutere infruttuosamente il patrimonio del debitore per poi da lei ottenere l'indennizzo pattuito.
Ebbene, non solo il ricorrente si adoperava scrupolosamente in tal senso (vedasi in particolare i richiamati all. ti 09,10,11, e gli ulteriori 20,21), ma come detto correttamente informava il garante dello stato di crisi del contraente debitore (ulteriore condizione verificatasi per ottenere il diritto all'indennizzo 15) Ad ulteriore riprova dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento dell'indennizzo pattuito in capo alla resistente da ultimo si evidenzia la mancata CP_1 partecipazione di quest'ultima al procedimento di mediazione, chiara conferma della indifferenza rispetto alle sorti del presente giudizio .
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: condanna la in persona del legale rappresentante, Controparte_1 corrente in Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre,
118, P.IVA: C.F: , al pagamento in favore del ricorrente P.IVA_1 P.IVA_4 Pt_1
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
Mentana, 23, dell'importo di € 22.000,00 in linea capitale, o in quell'altra somma maggiore o CP_ minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla data della diffida, dal
01/08/2022 al saldo;
condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente alla somma di € CP_1
3.397,00 per competenze professionali oltre Spese Generali 15%, CNPA 4%, IVA 22% ed € 48,80 per spese di mediazione.
Roma, lì 02/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57800 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto
Fideiussione - Polizza fideiussoria decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CAMEDDA STEFANO;
Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1
Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118, P.IVA:
, C.F. ; P.IVA_1 P.IVA_2
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del curatore Avv. Controparte_2
Barbara Pannuti, C.F.: , corrente in Roma, Largo Antonelli, 30 ; P.IVA_3
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
- Accertati i reali rapporti esistenti fra le parti, per le causali in espositiva dichiarare la
in persona del legale rappresentante, corrente in Controparte_1
Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118,
P.IVA: , C.F: , PEC: tenuta a P.IVA_1 C.F._1 Email_1 corrispondere al ricorrente nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], l'importo in linea capitale C.F._2 di € 22.000,00 in forza delle previsioni di cui alla polizza fideiussoria di cui all'allegato
02) della superiore espositiva.
- Per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante, corrente in Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre, 118, P.IVA: , C.F: PEC: P.IVA_1 C.F._3 al pagamento in favore del ricorrente , nato Email_1 Parte_1
a Napoli il 01/05/1974, C.F.: , residente in [...] 23, dell'importo di € 22.000,00 in linea capitale, o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla data del 01/08/2022
(vedasi diffida allegato 08) al saldo.
- In tutti i casi con condanna del resistente al pagamento a favore del CP_1 ricorrente di spese e compensi, oltre Spese Generali 15%, CNPA 4%, IVA 22% o nella misura prevista dalla legge, anche in relazione alle spese e compensi sopportate e documentate del procedimento di mediazione e per la domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale della depositata in conseguenza del Controparte_2 comportamento della descritto in espositiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in cancelleria il 18.12.2023, il Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], rappresentava di aver stipulato, in data 20/10/2021, con la
[...] società la polizza fideiussoria (allegata con mail di positivo Controparte_1 riscontro del 07/12/2021, all. 02) 02), sottoscritta dall'allora (poi divenuta ) CP_3 CP_2 quale contraente, a garanzia della caparra confirmatoria corrisposta a quest'ultima a seguito di proposta di acquisto di un immobile (con contestuale versamento di un acconto pari ad €
5.000,00) e successivo contratto preliminare (all.ti 03 e 04), con versamento di un premio totale a saldo pari ad € 875,00 a favore della predetta Mutua, di cui € 700,00 quale premio fideiussione ed
€ 175,00 per intermediazione assicurativa.
1.2. Precisava l'attore che la polizza era stata stipulata allo scopo di garantire la caparra confirmatoria, pari a complessivi € 22.000,00 (cfr. versamenti di € 5.000,00, all. 03, e di €
17.000,00, all. 05), corrisposti dal ricorrente a favore della società per l'acquisto CP_3 dell'immobile (di cui ai citati all .ti 03 e 04) la durata della copertura veniva prevista dal
14/10/2021 al 30/08/2022, pertanto, qualora si fossero verificate inadempienze da parte del contraente in tale periodo, sarebbe maturato per il beneficiario il diritto ad ottenere CP_3 Pt_1
l'indennizzo dell'importo garantito pari appunto ad € 22.000,00.
1.3. Avveniva, quindi, che sin dal 18/05/2022 (cfr. missiva in pari data con cartolina di ricevimento, all. 06), il ricorrente rendeva noto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della citata polizza come in data 11/05/2022 avesse ricevuto dalla società la proposta di CP_3 posticipare la data di stipula del rogito e che, a sua volta, avesse comunicato l'intenzione di non accettare alcun rinvio pena recesso dal contratto preliminare intercorso per inadempimento della
(contraente polizza) con formale richiesta di ottenere il doppio della caparra confirmatoria CP_3 versata, oggetto appunto della garanzia di cui sopra e di aver notiziato la resistente mutua dei fatti con plurime comunicazioni: missiva del 05/07/2022 con cartolina di ricevimento ed allegati
(all. 07); missiva del 01/08/2022 con cartolina di ricevimento (all. 08); missiva del 18/10/2022 con cartolina di ricevimento (all. 09) missiva del 09/12/2022 con cartolina di ricevimento (al l.
10); missiva del 01/03/2023 (all. 11) alle quali la avrebbe replicato una volta sola CP_1 limitandosi a rammentare all'esponente che prima avrebbe dovuto comunque escutere il patrimonio del debitore per poi successivamente richiedere, in caso di incapienza o comunque di stato di crisi dello stesso, il pagamento dell'indennizzo alla stessa;
ovvero, ciò che il CP_1 ricorrente rappresentava di aver già fatto.
1.4. Ad abundantiam, parte ricorrente depositava la propria comparsa di costituzione e risposta Contr (all. 22) nel giudizio di opposizione a decreto in giuntivo a suo tempo promosso dal debitore
(all. 21, quarto documento) e successiva ordinanza di interruzione del processo del Tribunale
[...] di Cagliari (all. 23) vista la liquidazione giudiziale della dichiarata nelle more dal CP_2
Tribunale di Roma, ennesima conferma dell'ormai acclarato stato di decozione della predetta debitrice.
1.5 Prima di introdurre il presente giudizio parte resistente dichiarava di aver, da un lato, introdotto il procedimento di mediazione il cui invito a partecipare era stato rivolto oltre che alla anche il contraente poi , e dunque per quanto avvenuto e descritto (vedasi CP_1 CP_3 CP_2 in particolare decreto di liquidazione giudiziale, all. 21, terzo documento) la liquidazione giudiziale di (ovvero il contraente debitore), nella persona del curatore Avv. Barbara CP_2
Pannuti e, dall'altro, di aver chiesto l'ammissione allo stato passivo ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale di (all. 26) che otteneva positivo riscontro, come da CP_2 prospetto allegato in cui alla posizione nr. 106 il giudice delegato così disponeva : rilevata la mancata trasmissione di osservazioni o documentazione integrativa entro i termini di legge e concordando con la proposta del Curatore, che qui si abbia riportata e trascritta, ammette il credito per complessivi € 22.000,00 in via chirografaria, oltre interessi legali dalla data di pagamento sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
esclude per le restanti somme richieste, come da conclusioni del Curatore.
1.6. Fissata l'udienza di prima comparizione sostituita da note di trattazione scritta al 18/12/2024, parte ricorrente era rimessa in termini per la notificazione al debitore ,
[...]
e alla successiva udienza del 27.3.2025 parte ricorrente rappresentava Controparte_2 che i decreto di fissazione udienza, verbale di udienza del 18/12/2024, ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. e relata di notifica, come da nota depositata nel fascicolo telematico d'ufficio in data
20/01/2025 con relativi allegati erano stati ritualmente notificati a mezzo pec al litisconsorte nonché contraente – in data CO
10/01/2025 (ossia 40 giorni prima dell'udienza fissata).
1.7 Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente evidenziava come la resistente
[...]
– in persona del legale rappresentante, si fosse costituita nel Controparte_5 termine di 10 giorni prima dell'udienza del 18/12/2024 e neppure alla data delle suddette note.
Neppure il contraente e litisconsorte necessario CO
, in persona del curatore Avv. Barbara Pannuti, si era costituita 10 giorni prima
[...] dell'udienza del 27/03/2025 e neppure alla data delle suddette note.
1.8. Il ricorrente formulava pertanto istanza affinché il Tribunale adito dichiar asse la contumacia sia della società resistente in persona del legale rappresentante, sia del CP_1 litisconsorte necessario , in CO persona del curatore Avv. Barbara Pannuti, con tutte le conseguenze di legge del caso , quindi, stante la natura documentale della vertenza, la completezza delle produzioni comprovanti le ragioni di credito dell'esponente, il comportamento stragiudiziale e giudiziale della resistente insisteva affinché la causa sia tenuta a decisione, con l'accoglimento delle CP_1 conclusioni già formulate nel ricorso.
1.9 Dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ora della causa all'odierna udienza.
2. Il ricorso è fondato.
3.1 Deve dirsi innanzitutto che tutte le affermazioni del ricorrente hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata che è stata citata nelle premesse al momento opportuno.
Sono in particolare presenti in atti, la prova del pagamento della caparra, la polizza fideiussoria, la corrispondenza intercorsa fra le parti, la tempestiva escussione del debitore, l'accertamento dello stato d'insolvenza di costui, stante l'apertura della procedura di liquidazione, l'ammissione allo stato passivo del credito nei confronti del debitore 'fallito' da parte del giudice delegato.
3.2 La fattispecie che ci occupa è certamente disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile, pur differenziandosi l 'istituto della polizza fideiussoria vista l'atipicità della garanzia resa rispetto alla cosiddetta fideiussione ordinaria (vedasi Sezioni Unite, Cass. Civ., sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010). Nel contratto intercorso tra le parti la (garante) ha garantito CP_1
l'adempimento nei confronti del beneficiario ( odierno ricorrente) degli accordi pattuiti Pt_1 da questi con il contraente ( poi posta in liquidazione giudiziale). Nella polizza de CP_3 CP_2 qua (all. 02) sono stati specificamente indicati l'importo garantito al beneficiario in caso di inadempimento (€ 22.000,00), la durata del contratto (dal 14/10/2021 al 30/08/2022), il premio relativo alla polizza (€ 875,00, regolarmente corrisposto).
3.3 Risulta altresì che si sia verificato quanto previsto nelle clausole 3,4,5,6,7 delle condizioni generali del contratto (vedasi sempre all. 02, pag. 6), ovvero quanto stabilito affinché maturasse per il ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno maturato in forza della garanzia di tipo reintegratorio indennitario resa dalla Ci si riferisce, cioè, agli inadempimenti CP_1 del contraente puntualmente segnalati alla (vedasi nello specifico gli all.ti 06,07,08, tutti CP_1 inviati e ricevuti entro la data di scadenza della polizza fissata per i l 30/08/2022) e più recentemente lo stato di crisi del debitore (all.ti 09,10,11).
3.4 Non risulta nel presente giudizio che quanto rappresentato dal ricorrente sia mai stato contestato da parte della in via stragiudiziale a seguito delle molteplici CP_1 comunicazioni e richieste formulate;
anzi a ben vedere nell'unico riscontro ricevuto (all. 18) la garante si limitava semplicemente a rammentare al beneficiario che avrebbe prima dovuto escutere infruttuosamente il patrimonio del debitore per poi da lei ottenere l'indennizzo pattuito.
Ebbene, non solo il ricorrente si adoperava scrupolosamente in tal senso (vedasi in particolare i richiamati all. ti 09,10,11, e gli ulteriori 20,21), ma come detto correttamente informava il garante dello stato di crisi del contraente debitore (ulteriore condizione verificatasi per ottenere il diritto all'indennizzo 15) Ad ulteriore riprova dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento dell'indennizzo pattuito in capo alla resistente da ultimo si evidenzia la mancata CP_1 partecipazione di quest'ultima al procedimento di mediazione, chiara conferma della indifferenza rispetto alle sorti del presente giudizio .
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: condanna la in persona del legale rappresentante, Controparte_1 corrente in Napoli, Centro Direzionale Isola F 10, unità operativa in Roma, Via XX Settembre,
118, P.IVA: C.F: , al pagamento in favore del ricorrente P.IVA_1 P.IVA_4 Pt_1
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
Mentana, 23, dell'importo di € 22.000,00 in linea capitale, o in quell'altra somma maggiore o CP_ minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla data della diffida, dal
01/08/2022 al saldo;
condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente alla somma di € CP_1
3.397,00 per competenze professionali oltre Spese Generali 15%, CNPA 4%, IVA 22% ed € 48,80 per spese di mediazione.
Roma, lì 02/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo