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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2048/2023 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (p. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatro Riccardo Ternullo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona al Lungadige
Cangrande 6
APPELLANTE
contro
:
(p. Iva ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Bastianello ed Eleonora Ferrarese, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Verona alla Via dei Mutilati 8
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1913/2023 del
Tribunale di Verona, depositata in data 9 ottobre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona adito dalla società che ha opposto Parte_2
il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso della società
[...]
per il pagamento della somma di € 7.068,61 a titolo di Parte_1
corrispettivo di una fornitura di pavimento in legno ed ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 34.631,66 a titolo di corrispettivo di varie forniture di serramenti, nell'effettivo contraddittorio dell'opposta ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse per poi deciderla accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo, nonché accogliendo integralmente la domanda riconvenzionale, e ponendo a carico dell'opposta le spese di lite nel grado.
L'appellante società ha impugnato innanzi a questa Parte_1
Corte la detta pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
La società appellata ha resistito all'impugnazione instando per il suo rigetto e la conferma della pronuncia gravata.
Con ordinanza del 26 marzo 2024, al cui contenuto si rimanda, la Corte ha fissato l'udienza del 14 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 352 cpc per le rispettive attività difensive. Con atto depositato in data 2 luglio 2025 il difensore dell'appellante, nell'interesse di questa, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione dichiarando altresì di accettare la rinuncia formulata dall'appellata.
Con atto depositato in data 1 luglio 2025 i difensori dell'appellata, nell'interesse di questa, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione dichiarando di accettare la rinuncia formulata dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che ricorrono le condizioni per l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 comma primo cpc, operando gli effetti estintivi ipso iure al momento del perfezionarsi della rinuncia e dell'accettazione.
Il difensore della società appellante risulta munito della procura speciale datata 28 settembre 2022, rilasciata per ogni fase e grado del giudizio, con la quale la società gli ha conferito potere di rinuncia e Parte_1
di accettazione della rinuncia delle controparti.
Altrettanto i difensori della società appellata sono muniti della procura speciale datata 25 gennaio 2024, rilasciata per il grado d'appello, con la quale la società ha conferito loro potere di rinuncia e di Parte_2
accettazione della rinuncia delle controparti.
Ciò posto, la Corte osserva che le vicendevoli dichiarazioni di rinuncia e la corrispondenti accettazioni sono state regolarmente formalizzate, avendone i rispettivi difensori il relativo potere, né sono insorte contestazioni sul punto.
Ulteriormente la Corte rileva che i diritti in contesa sono nella piena disponibilità delle parti.
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, tenuto conto che entrambe le parti in lite hanno dichiarato la loro rinuncia all'azione, se ne deve disporre l'integrale compensazione (cfr. Cass. 12953/2014).
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1913/2023 del Tribunale di Verona, depositata in data 9 ottobre 2023, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Venezia, li 4 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2048/2023 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (p. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatro Riccardo Ternullo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona al Lungadige
Cangrande 6
APPELLANTE
contro
:
(p. Iva ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Bastianello ed Eleonora Ferrarese, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Verona alla Via dei Mutilati 8
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1913/2023 del
Tribunale di Verona, depositata in data 9 ottobre 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona adito dalla società che ha opposto Parte_2
il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso della società
[...]
per il pagamento della somma di € 7.068,61 a titolo di Parte_1
corrispettivo di una fornitura di pavimento in legno ed ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 34.631,66 a titolo di corrispettivo di varie forniture di serramenti, nell'effettivo contraddittorio dell'opposta ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse per poi deciderla accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo, nonché accogliendo integralmente la domanda riconvenzionale, e ponendo a carico dell'opposta le spese di lite nel grado.
L'appellante società ha impugnato innanzi a questa Parte_1
Corte la detta pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
La società appellata ha resistito all'impugnazione instando per il suo rigetto e la conferma della pronuncia gravata.
Con ordinanza del 26 marzo 2024, al cui contenuto si rimanda, la Corte ha fissato l'udienza del 14 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 352 cpc per le rispettive attività difensive. Con atto depositato in data 2 luglio 2025 il difensore dell'appellante, nell'interesse di questa, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione dichiarando altresì di accettare la rinuncia formulata dall'appellata.
Con atto depositato in data 1 luglio 2025 i difensori dell'appellata, nell'interesse di questa, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione dichiarando di accettare la rinuncia formulata dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che ricorrono le condizioni per l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 comma primo cpc, operando gli effetti estintivi ipso iure al momento del perfezionarsi della rinuncia e dell'accettazione.
Il difensore della società appellante risulta munito della procura speciale datata 28 settembre 2022, rilasciata per ogni fase e grado del giudizio, con la quale la società gli ha conferito potere di rinuncia e Parte_1
di accettazione della rinuncia delle controparti.
Altrettanto i difensori della società appellata sono muniti della procura speciale datata 25 gennaio 2024, rilasciata per il grado d'appello, con la quale la società ha conferito loro potere di rinuncia e di Parte_2
accettazione della rinuncia delle controparti.
Ciò posto, la Corte osserva che le vicendevoli dichiarazioni di rinuncia e la corrispondenti accettazioni sono state regolarmente formalizzate, avendone i rispettivi difensori il relativo potere, né sono insorte contestazioni sul punto.
Ulteriormente la Corte rileva che i diritti in contesa sono nella piena disponibilità delle parti.
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, tenuto conto che entrambe le parti in lite hanno dichiarato la loro rinuncia all'azione, se ne deve disporre l'integrale compensazione (cfr. Cass. 12953/2014).
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1913/2023 del Tribunale di Verona, depositata in data 9 ottobre 2023, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Venezia, li 4 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni