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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38382 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Angelo Emo, n. Parte_1
147, presso lo studio degli avv.ti Aldo SIPALA, Mario MASSIDDA e Federi- ca CAVALCANTI, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boccea, n. 709, presso lo studio degli avv.ti Monica MERLIN e Barbara TASSISTRO, che la rappre- sentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTA
N O N C H É
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_2 feso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito notaio repertorio n. 37875 del 22.3.2024, elettiva- Persona_1
mente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura
Metropolitana di Roma
1 CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: pagamento differenze retributive
Gli avv.ti A. Sipala, M. Massidda e F. Cavalcanti, per il ricorrente: “…A) Con riferimento al periodo di lavoro per cui è causa (dal 02/12/2022 al
30/06/2023), condannare la società al pagamento in Controparte_1
favore del Sig. , per i titoli ed i motivi sopra specificati, della Parte_1 somma di €11.926,55 di cui al conteggio, o comunque di quella maggiore o minor somma che apparirà dovuta in base alle risultanze di fatto e di diritto del presente procedimento, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivaluta dalla maturazione dei singoli crediti. B)
Condannare la società convenuta al pagamento dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Gli avv.ti M. Merlin e B. Tassistro, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
L'avv. G. Iandolo, per l' : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni CP_2 eventuale domanda, eccezione e deduzione proposta nei confronti dell'Istituto, ove accertata la fondatezza del ricorso, condannare il datore di lavoro al pa- gamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege previsti”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023, ha esposto Parte_1
che ha lavorato alle dipendenze della soc. dal 2 di- Controparte_1
cembre 2022 al 30 giugno 2023 (data in cui il rapporto è cessato in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo), in virtù di contratto a tempo determinato più volte prorogato, inquadrato nel 2° livello del c.c.n.l. Edilizia
Piccola e Media Industria;
che, nel periodo dal 23 gennaio 2023 al 25 maggio
2023, è stato distaccato presso la soc. GSM Continental Lavori e Servizi S.r.l. presso un cantiere ubicato in Milano;
che dalla data di assunzione fino al 22
2 gennaio 2023 ha invece lavorato presso un cantiere ubicato ad Ostia;
che dal
26 maggio al 9 giugno 2023 è stato assente per malattia;
che ha svolto man- sioni di muratore e pavimentatore;
che era impegnato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì; che, a settimane alterne, a
Milano, lavorava anche il sabato;
che colà alloggiava presso un capannone in- sieme con altri operai;
che ha sostenuto le spese di viaggio tra Roma e Milano ammontanti almeno ad €50,00 per ogni tratta;
che ha ricevuto il rimborso delle spese per i pranzi fino al 31 marzo 2023, mentre nulla ha mai ricevuto per le cene;
e che ha percepito soltanto acconti per complessivi €7.549,00.
Tanto premesso, ha sostenuto che non ha percepito i giusti emolumenti per retribuzione ordinaria, festività, indennità contrattuale per riposi annui, la- voro straordinario, trattamento di malattia e trattamento di fine rapporto;
che, inoltre, non avendo la società effettuato i prescritti accantonamenti presso la
, gli stessi devono essere a lui versati direttamente;
che, inoltre, in Parte_2
conformità alle disposizioni contrattuali, ha diritto al rimborso delle spese per i viaggi e per i pasti;
e che, complessivamente, il suo credito ammonta ad
€11.926,55 secondo conteggio analitico allegato al ricorso.
Ha, pertanto, formulato le conclusioni sopra trascritte.
La soc. costituitasi con memoria depositata il Controparte_1
3 somma complessiva di €7.590,00 laddove “le sue buste paga ammontano ad euro 10.500”.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi il 9 settembre 2024 a seguito di ordine di integrazio- CP_2
ne del contraddittorio del 4 giugno 2024, richiamata la disciplina relativa al pagamento dell'indennità di malattia, ha evidenziato che nel presente caso non
è previsto il pagamento della stessa direttamente da parte di esso . Ha CP_3
poi dedotto che, ove sia accolta la domanda del lavoratore di pagamento di dif- ferenze retributive, ciò comporta l'obbligo per il datore di lavoro di versare i corrispondenti contributi, oltre le ulteriori somme aggiuntive dovute per san- zioni civili ed interessi di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si osserva che sono circostanze pacifiche la durata effettiva del rap- porto di lavoro, interrottosi il 9 giugno 2023 dopo il periodo di malattia,
l'inquadramento nel 2° livello secondo il CCNL indicato in ricorso, la presta- zione di attività dapprima in Roma fino al 22 gennaio 2023 e poi a Milano.
Dai documenti prodotti dal ricorrente risulta che il è stato assunto Pt_1
a tempo determinato dal 2 dicembre 2022 con scadenza fissata inizialmente al
31 dicembre 2022 e poi prorogata dapprima al 31 marzo 2023 ed indi al 30 settembre 2023. La cessazione è stata formalizzata con licenziamento per giu- stificato motivo oggettivo il 30 giugno 2023.
Risulta, inoltre, che il lavoratore è stato distaccato/comandato dal 23 gennaio 2023 presso la ditta GSM Continental Lavori e Servizi S.r.l. operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali con sede in Milano, largo dei Gelsomini, n. 3.
Il distacco è disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 10/09/2003, n. 276, i cui primi tre commi così recitano:
“
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a
4 disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività la- vorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del tratta- mento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibi- to, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organiz- zative, produttive o sostitutive”.
Pertanto, considerato che la convenuta non ha contestato i conteggi quan- to alla loro rispondenza ai valori stabiliti dal contratto collettivo per lavoratori inquadrati nel 2° livello, né i criteri di computo, deve riconoscersi quale som- ma spettante a titolo di retribuzioni l'importo complessivo di €10.575,87.
E' dovuta anche la somma di €878,77 a titolo di trattamento economico delle festività come disciplinato dall'art. 17 del CCNL.
Spettano inoltre il trattamento di ammontante ad €2.119,13, Parte_2
ovvero quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare presso la Pt_2
affinché poi questa elargisse al lavoratore il trattamento retributivo per le ferie e la gratifica natalizia, e la somma di €567,01 a titolo di permessi individuali
(art. 5 del CCNL).
Non può invece riconoscersi interamente il credito di €1.068,33 a titolo di compensi per lavoro straordinario.
Si ricorda che la prova della prestazione di lavoro straordinario deve es- sere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve pro- vare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equi- tativo (v., ex multis, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150; Tribuna- le Taranto sez. lav., 29/09/2021, n. 2136).
Nella specie, non vi è prova che il ricorrente abbia regolarmente lavorato la giornata del sabato a settimane alterne.
5 Il teste , che ha conosciuto il ricorrente a Milano sul luo- Testimone_1
go di lavoro, avendo anch'egli lavorato per circa tre mesi alle dipendenze della convenuta, assunto come manovale ed addetto a lavori di preparazione per im- pianti elettrici ed idraulici, e che lavorava da lunedì a venerdì per non meno di otto ore al giorno, nonché qualche volta anche il sabato, quanto al ricorrente ha dichiarato: “io ho lavorato anche il sabato, quasi tutti, qualche sabato è saltato;
di solito quando lavoravamo il sabato non andavamo a pranzo e smet- tevamo di lavorare verso le 14/14:30; ADR: quando io ho lavorato il sabato a volte ci stava anche il . Pt_1
Il teste , che pure ha lavorato nel medesimo cantiere Testimone_2
all'incirca da febbraio ad agosto, ha affermato di non aver mai lavorato il sa- bato né la domenica, precisando che il fine settimana il cantiere era fermo per assicurare il riposo degli abitanti delle palazzine interessate dai lavori di ri- strutturazione.
Se, quindi, potrebbe anche ammettersi che vi siano state occasioni in cui il abbia reso attività nella giornata del sabato, non vi sono elementi certi Pt_1
per indicare né quante volte ciò sia accaduto né per quante ore in ciascuna oc- casione.
Tuttavia, come osservato dal ricorrente nelle note difensive, poiché dalla busta paga di marzo 2023 prodotta dalla convenuta risulta il credito di €338,58
a titolo di compenso per 24 ore di lavoro straordinario, deve riconoscersi il compenso per lavoro straordinario nei limiti di detta somma.
Non è possibile riconoscere interamente neppure il credito di €2.150,00 quale rimborso di spese di trasferta.
Se la società si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, di aver cor- risposto ogni mese in contanti a tutti gli operai una somma anche maggiore di quanto sarebbe loro spettato a titolo di indennità di trasferta, d'altro lato il ri- corrente chiede il rimborso di spese che avrebbe sostenuto per viaggi in treno tra Roma e Milano ma non ha fornito alcuna prova delle spese sostenute e,
d'altro canto, il teste ha solo riferito che il , come anche altri Tes_1 Pt_1
6 colleghi, qualche volta nel fine settimana era tornato a Roma ma non ha saputo dire se con il treno o con altro mezzo, mentre il teste ha riferito che egli, Tes_2
come gli altri operai, per tornare a casa circa ogni quindici giorni utilizzava un furgone dell'azienda.
Invece, considerato che è pacifico che il lavoro è stato eseguito a Milano dal 23 gennaio al 25 maggio 2023, dove il ricorrente, insieme con altri operai, era ospitato in locali di cui disponeva la società, può riconoscersi un rimborso per le spese del vitto nella misura giornaliera indicata in ricorso di €10,00 (non oggetto di contestazione), sicché, a titolo di rimborso, può determinarsi equita- tivamente il credito di complessivi €1.350,00, di cui €400,00 per i pranzi di aprile e maggio 2023 ed €950,00 per le cene dell'intero periodo di distacco.
Infine, è dovuto il TFR ammontante, giusta conteggi allegati al ricorso, ad €1.057,60.
Per quanto riguarda la complessiva richiesta di €1.058,74 quale “indenni- tà di malattia”, poiché è pacifico oltre che documentalmente provato mediante certificazione sanitaria il periodo di malattia dal 26 maggio al 9 giugno 2023, deve riconoscersi a carico dell' e con obbligo di anticipo da parte della CP_2
società – salvo conguaglio con contributi ed altre somme da corrispondere all' (v. Cass. civ. sez. lav., 22/01/2015, n. 1172) – il diritto del lavorato- CP_3 re di percepire l'indennità di malattia quantificata, in assenza di contestazioni sull'analitico conteggio allegato al ricorso, in €460,76. Mentre è a carico esclusivo e diretto della società, in relazione al medesimo periodo di malattia, il trattamento speciale previsto dal contratto collettivo computato in €597,98.
Complessivamente, la somma spettante è pari ad €17.485,04. Da questa deve detrarsi quanto la società ha provato di aver versato ovvero €7.549,00, per cui il credito del ricorrente ammonta ad €9.936,04.
La convenuta ha affermato che dalle buste paga risultano somme a credi- to del lavoratore per €10.500,00 ma non ha offerto alcuna prova del relativo pagamento.
7 Avendo la società corrisposto, in corso di causa, la somma di €750,00 (v. verbale del 30 aprile 2024), deve condannarsi la società convenuta al paga- mento della somma di €9.186,04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi le- gali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
2. - Deve altresì accogliersi la domanda dell' di condanna generica CP_2
della società al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni civili, sulle somme dovute al ricorrente a titolo retributivo.
3. - Quanto al rapporto tra il ricorrente e la società, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, detraendo da quanto spettante la somma di
€500,00 già corrisposta ai legali del ricorrente, come dichiarato all'udienza del
30 aprile 2024.
Le spese di lite tra l' e la società, parimenti, seguono la soccomben- CP_2
za.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (per controversie di valo- re compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00 relativamente al rapporto tra il ricor- rente e la società e per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed
€52.000,00, utile anche per la cause di valore indeterminato o indeterminabile, quanto al rapporto tra l' e la società), stante la mancanza di complesse CP_2
questioni di fatto e di diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 30 novembre 2023, così provvede: Parte_1
1. - condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di €9.186,04#, oltre rivalutazione monetaria ed Pt_3
interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna la soc. ad anticipare il pagamento, a Controparte_1
favore di , della somma di €460,76#, salvo conguaglio della Parte_1
stessa con contributi ed altre somme dovute all;
CP_2
3. - condanna la soc. al pagamento, a favore Controparte_1
dell' , dei contributi e delle relative sanzioni civili, sulle somme do- CP_2
vute al ricorrente a titolo retributivo;
4. - liquidate le spese di lite in complessivi €3.098,00#, di cui €404,00# per spese generali ed €2.694,00# per compensi, oltre IVA e CPA, condanna la soc. al pagamento, in favore degli avv.ti Aldo Controparte_1
SIPALA, Mario MASSIDDA e Federica CAVALCANTI, procuratori antistatari, della somma di €2.598,34# oltre IVA e CPA;
5. - condanna la soc. al pagamento, a favore Controparte_1
dell' , delle spese di lite che liquida in complessivi €3.784,00# di cui CP_2
€494,00 per spese generali ed €3.290,00# per compensi, oltre IVA e
CPA;
6. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 gennaio 2024, ha affermato che il ricorrente, quando è stato assunto, sapeva che la sede di lavoro poteva essere anche in una città diversa da quella della sede legale di essa società; che ha lavorato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì; che essa convenuta ha provveduto all'alloggio, al vitto ed al trasporto;
e che tutti gli operai presenti in cantiere, ogni mese, hanno ricevuto in contanti somme superiori a quelle cui avrebbero avuto diritto a titolo di trasferte e spese di viaggio.
La convenuta ha dedotto che il ricorrente, sapendo che avrebbe lavorato anche in altri luoghi, non aveva diritto a trattamento di trasferta;
che non ha provato di aver sostenuto spese di viaggio;
e che afferma di aver percepito la