Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Siciliano, domiciliato digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto FASC. -OMISSIS- Area- I a firma del Vice Prefetto notificato il 27 gennaio 2016 con il quale veniva rigettato il ricorso presentato dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- n.-OMISSIS- Div, P.a.s. del 18 aprile 2015 notificato in data 20 aprile 2015 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame del Collegio sono gravati sia il decreto decisorio reiettivo del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente al Prefetto di -OMISSIS- (la relativa decisione è stata notificata al ricorrente il 27 gennaio 2016), sia l’atto già oggetto di ricorso amministrativo, ossia il diniego di porto di fucile ad uso sportivo emesso dalla Questura di -OMISSIS-, il 18 aprile 2015 e notificato il successivo 20 aprile.
Il diniego era stato motivato sulla base di una condanna penale ex art. 186 c. 7 codice della strada, per aver rifiutato il ricorrente il test dell’etilometro in occasione di un incidente stradale avvenuto nel 2010, nonché per essere figurato nel 2011 il ricorrente in un “elenco di assuntori di sostanze stupefacenti”, stilato dagli inquirenti nell’ambito di un’indagine effettuata in un procedimento penale per spaccio di stupefacenti a carico di terzi, aperto presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS-.
Le censure contenute nel ricorso all’esame sono parallele a quelle proposte in sede di ricorso amministrativo e sono sintetizzabili nella lesione del diritto difesa, per non essere stato accordato l’accesso agli atti richiesto nel procedimento amministrativo (in particolare l’accesso era stato caratterizzato inizialmente da un disguido relativo al numero del fascicolo penale, però successivamente le informazioni di interesse sono state acquisite dal ricorrente) e difetto dei presupposti previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in particolare artt. 11 e 43) per negare la licenza di porto di fucile.
L’Amministrazione in epigrafe si è costituita per resistere al ricorso difendendosi con documenti e relazione sui fatti di causa.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va rigettato per le seguenti ragioni.
Il provvedimento questorile di diniego si basa su due distinte e indipendenti motivazioni, tralasciando quella relativa alla questione stupefacenti, deve rilevarsi la sufficienza e adeguatezza dell’altra motivazione, relativa alla condanna per il reato ex art. 186 c. 7 codice della strada.
Se è vero che questo Tribunale ha, anche di recente (cfr. sent. n. 945/2025), affermato che il singolo, isolato episodio di guida in stato di ebbrezza sia insufficiente, da solo, a giustificare il diniego di porto di armi o il divieto di detenzione di armi, specie se il superamento del limite di legge non sia di rilevante entità, è altrettanto vero che il caso di specie è caratterizzato da elementi specifici che connotano il fatto avvenuto nel 2010 sopra citato. Infatti, devono qui considerarsi le peculiarità della causazione di un incidente stradale con necessità di cure mediche per lo stesso ricorrente e la mancata collaborazione alla effettuazione del test alcolemico, che ha reso impossibile accertare la percentuale di tale tasso.
Tali caratteristiche particolari nello specifico caso di guida in stato di ebbrezza qui in rilievo, giustificano lo scostamento dall’orientamento giurisprudenziale richiamato e caratterizzano il fatto in modo tale che le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione di Pubblica sicurezza, circa la fiducia nel buon uso delle armi, non appaiono irragionevoli. A giustificare il diniego, è, infatti, sufficiente che dalla condotta considerata emerga l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi. Non si tratta di un giudizio di pericolosità sociale, bensì di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi, in coerenza con il carattere preventivo della misura. L'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da comportamenti significativi, non necessariamente di natura penale, bensì anche relativi alle comuni regole di buona convivenza civile, tra le quali, per i profili di sicurezza pubblica coinvolti, rientrano anche le regole relative alla circolazione stradale dei veicoli. Sotto questo profilo la decisione di non sottoporsi ad alcol test (nell’ambito di un incidente stradale con lesioni), sebbene legittimo esercizio di un diritto, denota riluttanza alla collaborazione con l’autorità, in un campo rilevante sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Dunque la valutazione effettuata dall’Amministrazione, non appare illogica o arbitraria, fondandosi su una condotta materiale accertata, peraltro, anche in sede penale e, oltretutto, non particolarmente risalente nel tempo.
Dalle considerazioni che precedono e dalla natura di atto plurimotivato del diniego contestato (“ La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, al fine di rigettare l'intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, il provvedimento amministrativo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giudiziale” (cfr. tra le ultime, TAR Marche, Sez. I, n. 873/2024 e giurisprudenza ivi richiamata” , T.A.R. Marche sez. I, 6 dicembre 2025, n. 1010), deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR PP RE, Presidente
IO FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | FR PP RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.