CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO EDIFICI DI CULTO avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'Interno, Fondo Edifici di Culto (FEC), per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, impugna l'ordinanza in data 31/05/2022 con cui il G.i.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12031 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/12/2022 del Tribunale di Roma ha evaso un atto di opposizione proposto dal FEC con il seguente provvedimento: «si comunichi che questa sezione GIP non ha alcun atto, atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile». 2. Il ricorrente denuncia l'abnormità funzionale del provvedimento, perché provoca la stasi del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La migliore comprensione del caso pretende la ricostruzione della vicenda procedimentale, così come emergente dalla lettura degli atti messi a disposizione della Corte, esaminabili in ragione della natura processuale della questione dedotta. 1.1. Occorre -dunque- prendere le mosse dal sequestro di due sculture raffiguranti "Angeli con un fiocco in testa", epoca '600, risultate sottratte nel 1990 in Aversa, dall'altare della chiesa di San DO e trovate in possesso di ET TE. Tale sequestro veniva disposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen., con decreto in data 11 dicembre 2006, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24978/2005 R.G.N.R.. Si trattava -quindi- di un sequestro probatorio, eseguito dalla Polizia giudiziaria il 16 gennaio 2007, con contestuale nomina di custode, nella persona di ET TE. 1.2. Il procedimento iscritto al n. 24978/2005 r.g.n.r. -nel cui ambito veniva eseguito il sequestro- trovava esito nella sentenza n. 334 del 22/02/2011 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/05/2011, che decideva su quattro capi di imputazione, relativi ad altrettanti fatti di ricettazione. Il Tribunale, nel pronunciare detta sentenza (assolutoria), disponeva la restituzione di tutti i beni oggetto delle ricettazioni contestate ai capi di imputazione rubricati alle lettere a), b), c), e d). Tale ordine di restituzione, però, non ha riguardato e non poteva riguardare i beni oggi in esame, atteso che nessuna delle quattro ricettazioni giudicate dal Tribunale aveva a oggetto le due sculture raffiguranti "Angeli con un fiocco in testa", epoca '600, risultate sottratte nel 1990 in Aversa, dall'altare della chiesa di San DO e trovate in possesso di ET TE. 2. Va dunque annotato che il procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r. aveva in origine a oggetto sia i beni di cui alle ricettazioni contestate ai capi a), b), c), e d), sia i beni sottoposti al sequestro in esame;
che soltanto per i primi e non anche per questi ultimi veniva elevata una specifica imputazione ed esercitata l'azione penale. Non risulta, invece, che il Pubblico ministero abbia inoltrato una richiesta di 2 .,,A--kk) \--- -----, rinvio a giudizio in relazione a qualche forma di reato avente a oggetto tali beni, commesso da taluno. Né risulta una richiesta di archiviazione eventualmente accolta dal G.i.p.. Tanto fa emergere che il Pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale rispetto ai due angeli con fiocco di che trattasi, con la conseguenza che il procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r. -rispetto a essi- deve considerarsi - tutt'ora- formalmente pendente nella fase delle indagini preliminari. 2.1. Così individuati la natura del provvedimento (sequestro probatorio) e la fase del procedimento (indagini preliminari), è possibile rintracciare l'Autorità competente a disporre la restituzione (o il mantenimento) dei beni in sequestro, che è il Pubblico ministero, giacchè in presenza delle descritte condizioni trova applicazione l'art. 263, comma 4, cod.proc.pen., che così dispone: «nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato». Si può pertanto, stabilire il primo punto fermo nella vicenda in esame, potendosi affermare che l'autorità competente a decidere sulla restituzione dei beni oggetto del sequestro in esame è il Pubblico ministero e non il G.i.p.. 2.2. Alla luce di ciò, del tutto correttamente e legittimamente, il Pubblico ministero del procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r., con decreto datato 13/06/2008, disponeva il dissequestro dei beni in questione e la loro restituzione "all'avente diritto". Va precisato che tale provvedimento veniva emesso dal Pubblico ministero su sollecitazione di una nota (Nr. 90/1-28-26 di prot.11o, in data 11 giugno 2008) della Regione Carabinieri Lazio, Stazione di Roma Porta Cavalleggeri, con la quale i militari evidenziavano la necessità di ricollocare le due statue "nel sito originario ove furono asportate", ossia l'altare della Chiesa di San DO in Aversa. A tal fine i Carabinieri chiedevano al Pubblico ministero di emettere un provvedimento di dissequestro in favore del responsabile pro tempore della Chiesa di San DO, nominativamente indicato in Monsignor Ernesto Rascato. Da qui discende che il menzionato decreto di dissequestro deve intendersi disposto in favore della Chiesa di San DO di Aversa, nella persona del responsabile pro tempore. 2.3. Va tuttavia rilevato che tale provvedimento non veniva eseguito, tanto che circa tredici anni più tardi, con provvedimento in data 14/09/2021, il Pubblico ministero doveva emettere un ulteriore provvedimento, che così disponeva: «sia data esecuzione al provvedimento di dissequestro del 13.06.08 [...] e la restituzione dei beni, al responsabile pro tempore della chiesa San DO di Aversa, di proprietà del FEC». 3. A questo punto va rilevato come a partire dall'indomani di tale "ordine di 3 esecuzione" si registrano una serie di iniziative e di provvedimenti che hanno provocato una distorsione nell'andamento del procedimento, fino ad allora legittimamente seguito dagli organi coinvolti nella vicenda. Infatti, si osserva che: 3.1. Con istanza datata 24/09/2021, l'Avvocato Maria Concetta Marzo, nell'interesse di TE ET (nominato custode dei beni in sequestro) avanzava «Istanza di sospensione esecuzione dissequestro delle sculture "Angeli con fiocco in testa"e di accesso agli atti del relativo procedimento". 3.2. Il Pubblico ministero, con provvedimento datato 27/09/2021, accoglieva tale istanza e sospendeva l'esecuzione del provvedimento di dissequestro, "fino al 30.10.21". Con successivo provvedimento in data 02/11/2021 -sempre il Pubblico ministero- revocava il provvedimento in data 14/09/2021 con cui aveva ordinato l'esecuzione del dissequestro disposto con il decreto del 2008. 3.3. Ancora, con ulteriore provvedimento in data 2/11/2021, sempre il Pubblico ministero chiedeva al G.i.p. di rimettere al giudice civile la questione relativa alla proprietà dei beni, "poiché vi è controversia sul punto"; 3.4. Il G.i.p., in accoglimento di tale richiesta, con provvedimento in data 09/11/2021, così disponeva: «poiché vi è controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ne rimette la risoluzione al Tribunale Civile di Roma e mantiene il sequestro dei beni". 4. A fronte di tali provvedimenti e di tali iniziative, il 24/01/2022, l'Avvocatura dello Stato, nel frattempo venuta a conoscenza delle vicende descritte nei quattro punti del precedente paragrafo 3, inoltrava al G.i.p. del Tribunale di Roma un "Atto di opposizione - Istanza di modifica revoca provvedimento del 09.11.2021 - Istanza di restituzione di opere d'arte sequestrate - Istanza di nomina custode". Con tale istanza l'Avvocatura chiedeva al G.i.p. «di modificare/revocare il proprio provvedimento del 09/11/2021, assunto in assenza di contraddittorio con la difesa erariale e, per l'effetto: - si dichiari incompetente alla decisione sulle istanze, a qualunque titolo presentate, relative al dissequestro delle opere raffiguranti "Angeli con fiocco in testa" di cui al procedimento 24978/2015 R.G.N.R. 4.1. Con l'istanza l'Avvocatura dello Stato evidenziava, tra le altre cose, che la «restituzione era stata già disposta a favore dello Stato nel lontano 2008 (...) e mai eseguita. Lo Stato appare palesemente proprietario indiscusso dei beni in questione. Non è infatti sussistente alcuna controversia sulla proprietà di detti manufatti. Infatti, con atto del 14 settembre 2007, il Sig. ET conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma il Fondo Edifici di Culto, al fine di sentir accertare di avere acquistato la proprietà delle anzidette sculture, da lui acquistate 4 I1\. ad un'asta bandita dalla Casa d'Aste AR AT nel novembre 2004 (...). [...] Successivamente il giudizio instaurato in sede civile, recante RG 69043/2007 veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. con ordinanza 10/05/2011. In particolare, il Tribunale civile rilevava che "il carattere di res extra commercium dei putti in questione, derivante dall'essere gli stessi destinati al culto (art. 831 c.c.), osterebbe, giusto il disposto dell'art. 1145 c.c., secondo cui 'il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, all'acquisto della proprietà'. All'esito del procedimento penale, il ET non riassumeva il giudizio, con ciò abbandonando le difese». 4.2. L'atto di opposizione dell'Avvocatura dello Stato veniva evaso con il provvedimento oggi impugnato, del seguente tenore: «V°, si comunichi che questa sezione G.i.p. non ha alcun atto atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile», così -sostanzialmente- richiamando e ribadendo il provvedimento del 9/11/2021. 5. Ebbene, tale provvedimento è abnorme, in conseguenza della distorsione subita dal procedimento, così come sopra evocata. 5.1. Si è già detto, invero, che nella situazione processuale in cui versava il procedimento, l'Autorità competente a decidere sull'istanza di dissequestro era il Pubblico ministero e non anche il G.i.p.. Pubblico ministero che, in effetti, aveva disposto il dissequestro con il più volte menzionato decreto del 13/06/2008, che non è stato fatto oggetto di alcuna opposizione -come pure era possibile ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod.proc.pen.-, così consolidandosi. Ciononostante, il dissequestro rimaneva ineseguito. Vale la pena rimarcare -altresì- che tale decreto di dissequestro non è stato successivamente rimosso, in quanto i provvedimenti del Pubblico ministero datati 27/09/2021 e 02/11/2021 disponevano -rispettivamente- la sospensione e la revoca del provvedimento in data 14/09/2021 (con cui veniva disposta l'esecuzione del dissequestro), ma non anche del decreto (di dissequestro) del 13/06/2008 che, pertanto, risulta ancora oggi attivo (seppur ineseguito), otre che correttamente emesso dall'Autorità legittimata a prendere provvedimenti in ordine alla restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, in un procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari. 5.2. A fronte di ciò e in presenza di una situazione processuale rimasta immutata, il provvedimento in data 02/11/2021, con cui il Pubblico ministero investe dell'istanza di dissequestro il G.i.p., assume una funzione abdicativa delle proprie attribuzioni e dei propri poteri in favore del Giudice;
abdicazione che, però, non trova alcun sostegno normativo e che provoca una consistente divaricazione rispetto alla sequenza procedimentale disegnata e voluta dal legislatore. 5 Divaricazione tanto più ampia ove si rammenti che il dissequestro era già stato disposto dal Pubblico ministero ben tredici anni prima, con provvedimento non avversato da alcuna opposizione e della cui efficacia si dirà dappresso. Il frutto di tale divaricazione si è prodotto nel provvedimento in data 09/11/2021, con cui il G.i.p. ha rimesso gli atti al giudice civile per la risoluzione della ritenuta controversia. Tale provvedimento, invero, è stato preso dal G.i.p. senza che ne avesse alcuna competenza, per una pluralità di ragioni. La prima ragione è quella già più volte evidenziata, secondo cui, versandosi in tema di sequestro probatorio pendente nella fase delle indagini preliminari, l'autorità competente a decidere sulla restituzione dei beni in sequestro era il Pubblico ministero e non il G.i.p.. La seconda ragione si rinviene nella lettura dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen., che così dispone: «in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro». La semplice lettura della norma fa emergere come il presupposto per poter rimettere gli atti al giudice civile sia che vi siano dei beni in sequestro, per come si evince -anche- dall'inciso con cui la norma dispone che il giudice, nell'assumere tale determinazione, "mantiene il sequestro". Tale presupposto manca nel caso in esame, dove i beni di che trattasi non possono considerarsi attualmente sottoposti ad ablazione, visto che sono stati dissequestrati dal Pubblico ministero con il decreto in data 13/06/2008, mai opposto ed emesso dall'Autorità legittimata a revocare il vincolo reale. Va infatti affermato che un bene sottoposto a sequestro deve intendersi liberato dal vincolo reale dal momento in cui il provvedimento di dissequestro si è consolidato perché non opposto nei termini di legge, a nulla rilevando la sua mancata esecuzione, atteso che la restituzione attiene a profili materiali che non incidono sull'efficacia formale del provvedimento. La validità di tale affermazione emerge in maniera piuttosto evidente nel caso in esame, dove si registra la ragguardevole distanza temporale di ben tredici anni tra il decreto di dissequestro e il provvedimento del G.i.p. che rimette gli atti al giudice civile sull'abbrivio della mancata restituzione delle statue alla Chiesa di San DO di Aversa. Provvedimento che, per di più, viene adottato dal G.i.p. per un'assunta controversia che -in realtà- risultava risoltasi già nel 2011 davanti al Tribunale Civile di Roma. 6. Quanto esposto risalta l'abnormità della decisione del G.i.p. in data 9/11/2021, sia sotto il profilo genetico, sia sotto quello funzionale. 6 2 5' ' Torna utile ricordare che i tratti caratterizzanti l'abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale;
ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Nel caso in esame si possono rinvenire entrambi i profili di abnormità. In primo luogo, infatti, il Giudice ha adottato un provvedimento strutturalmente esorbitante ed estraneo alle sue prerogative, perché incidente su di un bene non più sottoposto a sequestro e -perciò- formalmente (e incontestatamente) ritornato nelle mani dell'avente diritto e non più soggetto all'Autorità giudiziaria, così configurandosi un caso di abnormità genetica. In secondo luogo, il provvedimento di rimessione al giudice civile -così come disposto- provoca una paralisi della situazione procedimentale, atteso che nessuna riassunzione sarebbe possibile in presenza di una controversia che -in realtà- risulta già definita nel 2011, così che il procedimento risulta destinato a stasi, non essendo rinvenibile una qualche iniziativa o provvedimento utile a rimuovere la stasi provocata dalla combinazione del provvedimento del Pubblico ministero che si è spogliato delle proprie prerogative, del provvedimento del G.i.p. che -a sua volta- ha rimandato le parti al giudice civile per una controversia che non potrebbe essere riassunta davanti a quel giudice. 7. Occorrono da ultimo alcune ulteriori precisazioni. Questa Corte ha più volte affermato che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale rimette le parti davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen.. A fronte della inoppugnabilità del provvedimento del G.i.p. in data 2/11/2021, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di percorrere -con l'opposizione sopra menzionata- la strada della sollecitazione allo stesso G.i.p. della rivisitazione della propria determinazione, assunta in assenza di contraddittorio con il Fondo Edifici di Culto e in presenza di tutte le circostanze fin qui evidenziate. A fronte di tale istanza il G.i.p. ha emesso il provvedimento qui impugnato che si riporta nuovamente: «V°, si comunichi che questa sezione G.i.p. non ha alcun atto atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile». Tale determinazione sostanzialmente conferma il provvedimento in data 2/11/2021, che di fatto ribadisce con il richiamo all'avvenuta rimessione della 7 ./. .... \."... ---,, controversia al giudice civile. In tal guisa, il provvedimento oggi impugnato ha acquisito e perpetuato i profili di abnormità del provvedimento del 2/11/2021, così come sopra evidenziate. Tanto conduce al suo annullamento senza rinvio per abnormità. Gli atti vanno trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riguardo al provvedimento di dissequestro del 13/06/2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'Interno, Fondo Edifici di Culto (FEC), per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, impugna l'ordinanza in data 31/05/2022 con cui il G.i.p. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12031 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 07/12/2022 del Tribunale di Roma ha evaso un atto di opposizione proposto dal FEC con il seguente provvedimento: «si comunichi che questa sezione GIP non ha alcun atto, atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile». 2. Il ricorrente denuncia l'abnormità funzionale del provvedimento, perché provoca la stasi del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La migliore comprensione del caso pretende la ricostruzione della vicenda procedimentale, così come emergente dalla lettura degli atti messi a disposizione della Corte, esaminabili in ragione della natura processuale della questione dedotta. 1.1. Occorre -dunque- prendere le mosse dal sequestro di due sculture raffiguranti "Angeli con un fiocco in testa", epoca '600, risultate sottratte nel 1990 in Aversa, dall'altare della chiesa di San DO e trovate in possesso di ET TE. Tale sequestro veniva disposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen., con decreto in data 11 dicembre 2006, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24978/2005 R.G.N.R.. Si trattava -quindi- di un sequestro probatorio, eseguito dalla Polizia giudiziaria il 16 gennaio 2007, con contestuale nomina di custode, nella persona di ET TE. 1.2. Il procedimento iscritto al n. 24978/2005 r.g.n.r. -nel cui ambito veniva eseguito il sequestro- trovava esito nella sentenza n. 334 del 22/02/2011 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 10/05/2011, che decideva su quattro capi di imputazione, relativi ad altrettanti fatti di ricettazione. Il Tribunale, nel pronunciare detta sentenza (assolutoria), disponeva la restituzione di tutti i beni oggetto delle ricettazioni contestate ai capi di imputazione rubricati alle lettere a), b), c), e d). Tale ordine di restituzione, però, non ha riguardato e non poteva riguardare i beni oggi in esame, atteso che nessuna delle quattro ricettazioni giudicate dal Tribunale aveva a oggetto le due sculture raffiguranti "Angeli con un fiocco in testa", epoca '600, risultate sottratte nel 1990 in Aversa, dall'altare della chiesa di San DO e trovate in possesso di ET TE. 2. Va dunque annotato che il procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r. aveva in origine a oggetto sia i beni di cui alle ricettazioni contestate ai capi a), b), c), e d), sia i beni sottoposti al sequestro in esame;
che soltanto per i primi e non anche per questi ultimi veniva elevata una specifica imputazione ed esercitata l'azione penale. Non risulta, invece, che il Pubblico ministero abbia inoltrato una richiesta di 2 .,,A--kk) \--- -----, rinvio a giudizio in relazione a qualche forma di reato avente a oggetto tali beni, commesso da taluno. Né risulta una richiesta di archiviazione eventualmente accolta dal G.i.p.. Tanto fa emergere che il Pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale rispetto ai due angeli con fiocco di che trattasi, con la conseguenza che il procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r. -rispetto a essi- deve considerarsi - tutt'ora- formalmente pendente nella fase delle indagini preliminari. 2.1. Così individuati la natura del provvedimento (sequestro probatorio) e la fase del procedimento (indagini preliminari), è possibile rintracciare l'Autorità competente a disporre la restituzione (o il mantenimento) dei beni in sequestro, che è il Pubblico ministero, giacchè in presenza delle descritte condizioni trova applicazione l'art. 263, comma 4, cod.proc.pen., che così dispone: «nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato». Si può pertanto, stabilire il primo punto fermo nella vicenda in esame, potendosi affermare che l'autorità competente a decidere sulla restituzione dei beni oggetto del sequestro in esame è il Pubblico ministero e non il G.i.p.. 2.2. Alla luce di ciò, del tutto correttamente e legittimamente, il Pubblico ministero del procedimento penale n. 24978/2005 r.g.n.r., con decreto datato 13/06/2008, disponeva il dissequestro dei beni in questione e la loro restituzione "all'avente diritto". Va precisato che tale provvedimento veniva emesso dal Pubblico ministero su sollecitazione di una nota (Nr. 90/1-28-26 di prot.11o, in data 11 giugno 2008) della Regione Carabinieri Lazio, Stazione di Roma Porta Cavalleggeri, con la quale i militari evidenziavano la necessità di ricollocare le due statue "nel sito originario ove furono asportate", ossia l'altare della Chiesa di San DO in Aversa. A tal fine i Carabinieri chiedevano al Pubblico ministero di emettere un provvedimento di dissequestro in favore del responsabile pro tempore della Chiesa di San DO, nominativamente indicato in Monsignor Ernesto Rascato. Da qui discende che il menzionato decreto di dissequestro deve intendersi disposto in favore della Chiesa di San DO di Aversa, nella persona del responsabile pro tempore. 2.3. Va tuttavia rilevato che tale provvedimento non veniva eseguito, tanto che circa tredici anni più tardi, con provvedimento in data 14/09/2021, il Pubblico ministero doveva emettere un ulteriore provvedimento, che così disponeva: «sia data esecuzione al provvedimento di dissequestro del 13.06.08 [...] e la restituzione dei beni, al responsabile pro tempore della chiesa San DO di Aversa, di proprietà del FEC». 3. A questo punto va rilevato come a partire dall'indomani di tale "ordine di 3 esecuzione" si registrano una serie di iniziative e di provvedimenti che hanno provocato una distorsione nell'andamento del procedimento, fino ad allora legittimamente seguito dagli organi coinvolti nella vicenda. Infatti, si osserva che: 3.1. Con istanza datata 24/09/2021, l'Avvocato Maria Concetta Marzo, nell'interesse di TE ET (nominato custode dei beni in sequestro) avanzava «Istanza di sospensione esecuzione dissequestro delle sculture "Angeli con fiocco in testa"e di accesso agli atti del relativo procedimento". 3.2. Il Pubblico ministero, con provvedimento datato 27/09/2021, accoglieva tale istanza e sospendeva l'esecuzione del provvedimento di dissequestro, "fino al 30.10.21". Con successivo provvedimento in data 02/11/2021 -sempre il Pubblico ministero- revocava il provvedimento in data 14/09/2021 con cui aveva ordinato l'esecuzione del dissequestro disposto con il decreto del 2008. 3.3. Ancora, con ulteriore provvedimento in data 2/11/2021, sempre il Pubblico ministero chiedeva al G.i.p. di rimettere al giudice civile la questione relativa alla proprietà dei beni, "poiché vi è controversia sul punto"; 3.4. Il G.i.p., in accoglimento di tale richiesta, con provvedimento in data 09/11/2021, così disponeva: «poiché vi è controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ne rimette la risoluzione al Tribunale Civile di Roma e mantiene il sequestro dei beni". 4. A fronte di tali provvedimenti e di tali iniziative, il 24/01/2022, l'Avvocatura dello Stato, nel frattempo venuta a conoscenza delle vicende descritte nei quattro punti del precedente paragrafo 3, inoltrava al G.i.p. del Tribunale di Roma un "Atto di opposizione - Istanza di modifica revoca provvedimento del 09.11.2021 - Istanza di restituzione di opere d'arte sequestrate - Istanza di nomina custode". Con tale istanza l'Avvocatura chiedeva al G.i.p. «di modificare/revocare il proprio provvedimento del 09/11/2021, assunto in assenza di contraddittorio con la difesa erariale e, per l'effetto: - si dichiari incompetente alla decisione sulle istanze, a qualunque titolo presentate, relative al dissequestro delle opere raffiguranti "Angeli con fiocco in testa" di cui al procedimento 24978/2015 R.G.N.R. 4.1. Con l'istanza l'Avvocatura dello Stato evidenziava, tra le altre cose, che la «restituzione era stata già disposta a favore dello Stato nel lontano 2008 (...) e mai eseguita. Lo Stato appare palesemente proprietario indiscusso dei beni in questione. Non è infatti sussistente alcuna controversia sulla proprietà di detti manufatti. Infatti, con atto del 14 settembre 2007, il Sig. ET conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma il Fondo Edifici di Culto, al fine di sentir accertare di avere acquistato la proprietà delle anzidette sculture, da lui acquistate 4 I1\. ad un'asta bandita dalla Casa d'Aste AR AT nel novembre 2004 (...). [...] Successivamente il giudizio instaurato in sede civile, recante RG 69043/2007 veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. con ordinanza 10/05/2011. In particolare, il Tribunale civile rilevava che "il carattere di res extra commercium dei putti in questione, derivante dall'essere gli stessi destinati al culto (art. 831 c.c.), osterebbe, giusto il disposto dell'art. 1145 c.c., secondo cui 'il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, all'acquisto della proprietà'. All'esito del procedimento penale, il ET non riassumeva il giudizio, con ciò abbandonando le difese». 4.2. L'atto di opposizione dell'Avvocatura dello Stato veniva evaso con il provvedimento oggi impugnato, del seguente tenore: «V°, si comunichi che questa sezione G.i.p. non ha alcun atto atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile», così -sostanzialmente- richiamando e ribadendo il provvedimento del 9/11/2021. 5. Ebbene, tale provvedimento è abnorme, in conseguenza della distorsione subita dal procedimento, così come sopra evocata. 5.1. Si è già detto, invero, che nella situazione processuale in cui versava il procedimento, l'Autorità competente a decidere sull'istanza di dissequestro era il Pubblico ministero e non anche il G.i.p.. Pubblico ministero che, in effetti, aveva disposto il dissequestro con il più volte menzionato decreto del 13/06/2008, che non è stato fatto oggetto di alcuna opposizione -come pure era possibile ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod.proc.pen.-, così consolidandosi. Ciononostante, il dissequestro rimaneva ineseguito. Vale la pena rimarcare -altresì- che tale decreto di dissequestro non è stato successivamente rimosso, in quanto i provvedimenti del Pubblico ministero datati 27/09/2021 e 02/11/2021 disponevano -rispettivamente- la sospensione e la revoca del provvedimento in data 14/09/2021 (con cui veniva disposta l'esecuzione del dissequestro), ma non anche del decreto (di dissequestro) del 13/06/2008 che, pertanto, risulta ancora oggi attivo (seppur ineseguito), otre che correttamente emesso dall'Autorità legittimata a prendere provvedimenti in ordine alla restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, in un procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari. 5.2. A fronte di ciò e in presenza di una situazione processuale rimasta immutata, il provvedimento in data 02/11/2021, con cui il Pubblico ministero investe dell'istanza di dissequestro il G.i.p., assume una funzione abdicativa delle proprie attribuzioni e dei propri poteri in favore del Giudice;
abdicazione che, però, non trova alcun sostegno normativo e che provoca una consistente divaricazione rispetto alla sequenza procedimentale disegnata e voluta dal legislatore. 5 Divaricazione tanto più ampia ove si rammenti che il dissequestro era già stato disposto dal Pubblico ministero ben tredici anni prima, con provvedimento non avversato da alcuna opposizione e della cui efficacia si dirà dappresso. Il frutto di tale divaricazione si è prodotto nel provvedimento in data 09/11/2021, con cui il G.i.p. ha rimesso gli atti al giudice civile per la risoluzione della ritenuta controversia. Tale provvedimento, invero, è stato preso dal G.i.p. senza che ne avesse alcuna competenza, per una pluralità di ragioni. La prima ragione è quella già più volte evidenziata, secondo cui, versandosi in tema di sequestro probatorio pendente nella fase delle indagini preliminari, l'autorità competente a decidere sulla restituzione dei beni in sequestro era il Pubblico ministero e non il G.i.p.. La seconda ragione si rinviene nella lettura dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen., che così dispone: «in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro». La semplice lettura della norma fa emergere come il presupposto per poter rimettere gli atti al giudice civile sia che vi siano dei beni in sequestro, per come si evince -anche- dall'inciso con cui la norma dispone che il giudice, nell'assumere tale determinazione, "mantiene il sequestro". Tale presupposto manca nel caso in esame, dove i beni di che trattasi non possono considerarsi attualmente sottoposti ad ablazione, visto che sono stati dissequestrati dal Pubblico ministero con il decreto in data 13/06/2008, mai opposto ed emesso dall'Autorità legittimata a revocare il vincolo reale. Va infatti affermato che un bene sottoposto a sequestro deve intendersi liberato dal vincolo reale dal momento in cui il provvedimento di dissequestro si è consolidato perché non opposto nei termini di legge, a nulla rilevando la sua mancata esecuzione, atteso che la restituzione attiene a profili materiali che non incidono sull'efficacia formale del provvedimento. La validità di tale affermazione emerge in maniera piuttosto evidente nel caso in esame, dove si registra la ragguardevole distanza temporale di ben tredici anni tra il decreto di dissequestro e il provvedimento del G.i.p. che rimette gli atti al giudice civile sull'abbrivio della mancata restituzione delle statue alla Chiesa di San DO di Aversa. Provvedimento che, per di più, viene adottato dal G.i.p. per un'assunta controversia che -in realtà- risultava risoltasi già nel 2011 davanti al Tribunale Civile di Roma. 6. Quanto esposto risalta l'abnormità della decisione del G.i.p. in data 9/11/2021, sia sotto il profilo genetico, sia sotto quello funzionale. 6 2 5' ' Torna utile ricordare che i tratti caratterizzanti l'abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale;
ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Nel caso in esame si possono rinvenire entrambi i profili di abnormità. In primo luogo, infatti, il Giudice ha adottato un provvedimento strutturalmente esorbitante ed estraneo alle sue prerogative, perché incidente su di un bene non più sottoposto a sequestro e -perciò- formalmente (e incontestatamente) ritornato nelle mani dell'avente diritto e non più soggetto all'Autorità giudiziaria, così configurandosi un caso di abnormità genetica. In secondo luogo, il provvedimento di rimessione al giudice civile -così come disposto- provoca una paralisi della situazione procedimentale, atteso che nessuna riassunzione sarebbe possibile in presenza di una controversia che -in realtà- risulta già definita nel 2011, così che il procedimento risulta destinato a stasi, non essendo rinvenibile una qualche iniziativa o provvedimento utile a rimuovere la stasi provocata dalla combinazione del provvedimento del Pubblico ministero che si è spogliato delle proprie prerogative, del provvedimento del G.i.p. che -a sua volta- ha rimandato le parti al giudice civile per una controversia che non potrebbe essere riassunta davanti a quel giudice. 7. Occorrono da ultimo alcune ulteriori precisazioni. Questa Corte ha più volte affermato che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale rimette le parti davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod.proc.pen.. A fronte della inoppugnabilità del provvedimento del G.i.p. in data 2/11/2021, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di percorrere -con l'opposizione sopra menzionata- la strada della sollecitazione allo stesso G.i.p. della rivisitazione della propria determinazione, assunta in assenza di contraddittorio con il Fondo Edifici di Culto e in presenza di tutte le circostanze fin qui evidenziate. A fronte di tale istanza il G.i.p. ha emesso il provvedimento qui impugnato che si riporta nuovamente: «V°, si comunichi che questa sezione G.i.p. non ha alcun atto atteso che la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate è stata rimessa al giudice civile». Tale determinazione sostanzialmente conferma il provvedimento in data 2/11/2021, che di fatto ribadisce con il richiamo all'avvenuta rimessione della 7 ./. .... \."... ---,, controversia al giudice civile. In tal guisa, il provvedimento oggi impugnato ha acquisito e perpetuato i profili di abnormità del provvedimento del 2/11/2021, così come sopra evidenziate. Tanto conduce al suo annullamento senza rinvio per abnormità. Gli atti vanno trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso del procedimento, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riguardo al provvedimento di dissequestro del 13/06/2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore