Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Bray, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 29 novembre 2024, notificato il 17 dicembre 2024, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentata dall’extracomunitario ricorrente presso la Questura di Lecce il 10 maggio 2024, contenente il contestuale avviso al medesimo cittadino straniero che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA RO e uditi per le parti i difensori Avv. G. Bray per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, il cittadino tunisino ricorrente impugna (oltre ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale) il decreto n. -OMISSIS- emesso in data 29.11.2024 dalla Questura di Lecce, notificato il 17/12/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale dallo stesso presentata, contenente l’invito a lasciare il territorio nazionale.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 24 comma 7 e 8 D.lgs 286/1998.
II. Violazione dell’art 3 della Costituzione. Irragionevolezza, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento.
III. Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 6 lett a) L. 241/1990. Carenza di motivazione e di istruttoria.
1.1. Il 21 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
1.2. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, pronunciata a seguito dell’udienza in Camera di Consiglio del 12 marzo 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto: - risulta per tabulas che l’extracomunitario odierno ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 13 agosto 2023, munito di visto d’ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido per 270 giorni, con conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale);- ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 3-bis lett. a) e 24 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza;- nella fattispecie concreta dedotta in giudizio,l’extracomunitario ricorrente - che avrebbe potuto svolgere attività lavorativa stagionale immediatamente (fin dal momento del suo ingresso in Italia) e che poi ha effettivamente svolto (al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) aveva già effettivamente soggiornato in Italia per oltre nove mesi;
- nessuna rilevanza - ai fini di causa - ha l’affermazione inerente la possibile presentazione da parte del medesimo ricorrente di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario, anche perché non risulta che il suo datore di lavoro o il ricorrente abbiano chiesto alla Prefettura di Lecce (e tantomeno ottenuto) una quota utile (decreto Flussi) per la predetta conversione, che nella specie risulta, invece, inesistente dagli elenchi della Prefettura di Lecce.”
Con decreto n.-OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente nel giudizio avverso il provvedimento in premessa.
Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere integralmente respinto.
2.1. Invero, il Collegio ritiene (meditatamente) di dover confermare - anche in questa sede di merito - i rilievi contenuti della citata ordinanza cautelare della Sezione n. -OMISSIS-, con la quale si è ritenuta l’infondatezza dell’istanza cautelare presentata con il ricorso.
2.2. Sono, infatti, infondati i plurimi motivi di ricorso proposti dal ricorrente, che possono essere trattati unitariamente.
Ritiene fondamentale il Collegio richiamare la normativa applicabile al caso de quo.
In particolare l’art. 5 comma 3 bis, lett. a) prevede che: “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni”.
Inoltre l’art. 24 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, stabilisce al comma 7 che: “Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” e, al comma 8 che: “Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.”.
Dalla normativa richiamata si evince, chiaramente, che la durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere superiore a nove mesi e il nulla osta/visto di ingresso per lavoro stagionale permette lo svolgimento immediato di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici, al termine del quale il lavoratore extracomunitario deve fare rientro nello Stato di provenienza, a meno che non sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Nel caso de quo il lavoratore ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 13 agosto 2023, con visto d’ingresso “di tipo D” per lavoro stagionale, con validità per 150 giorni, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale).
2.3. Pertanto, in data 12 novembre 2024, quando il ricorrente si è recato presso la Questura di Lecce per l’acquisizione dell’istanza, il visto in suo possesso risultava essere già scaduto di validità, motivo per il quale la Questura di Lecce ha provveduto al rigetto dell’istanza presentata con il decreto questorile n.-OMISSIS- impugnato. D’altronde, il cittadino extracomunitario odierno ricorrente, nel mese di maggio 2024, decorsi i nove mesi dall’ingresso (270 giorni), avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.
2.4. Quanto all’asserita maturazione dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non risulta provata la effettiva presentazione da parte del medesimo ricorrente di tale istanza di conversione e, comunque della domanda di ottenimento di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
La conversione, infatti, non può che avvenire nei limiti delle quote di cui all’art. 4 comma 3” (art. 24 c. 10 del D. Lgs. 286/1998).
Infatti, il legislatore con il Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145, all’art. 1 lett f) n. 6 ha soppresso le parole: «nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4» ma, al comma 2, ha precisato che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023”. Ebbene, nel caso in esame, dalla Relazione depositata in atti dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, “consultati gli elenchi forniti dalla Prefettura di Lecce - Sportello Unico Immigrazione”, “Sportello Unico Immigrazione - risulta che l’odierno ricorrente non ha ottenuto alcuna quota per la conversione, tra quelle annualmente stanziate con apposito decreto (Flussi), e che pertanto non ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
2.5. Infine, osserva il Collegio che non merita accoglimento neppure la censura relativa alla mancata preventiva notificazione del c.d. “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., atteso che il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato (cfr. art. 21 octies, comma 2, Legge n. 241/1990).
2.6. Pertanto, l’impugnato provvedimento diniego della Questura resistente, nella specie è legittimo in ragione dell’assenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini del rilascio del predetto permesso di soggiorno, senza che residui in capo all'Amministrazione alcun margine di apprezzamento discrezionale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto e conseguentemente confermato il rigetto di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui le condizioni economico-sociali del ricorrente) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando il rigetto di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RO, Presidente, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.