TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 136
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 24 comma 7 e 8 D.lgs 286/1998

    Il Tribunale ha ritenuto che la durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non possa essere superiore a nove mesi e che il visto d'ingresso per lavoro stagionale permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici, al termine del quale il lavoratore extracomunitario deve rientrare nel proprio Stato. Nel caso specifico, il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia con un visto per lavoro stagionale e, al momento della presentazione dell'istanza, il visto era scaduto e aveva già soggiornato in Italia per oltre nove mesi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art 3 della Costituzione. Irragionevolezza, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento.

    Il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, inclusi quelli relativi alla violazione di principi costituzionali, poiché la decisione di rigetto si basava su chiare disposizioni normative riguardo la durata massima del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e la necessità di rientro nello Stato di provenienza.

  • Rigettato
    Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 6 lett a) L. 241/1990. Carenza di motivazione e di istruttoria.

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la necessità di una preventiva notifica del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato aveva contenuto vincolato, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990. Pertanto, la censura è stata respinta.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione della presentazione dell'istanza di conversione e ottenimento della quota

    Il Tribunale ha constatato che non risulta provata la presentazione dell'istanza di conversione da parte del ricorrente né l'ottenimento di una quota utile per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura di Lecce non ha registrato alcuna quota ottenuta dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 136
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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