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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3290/2017avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nata a [...] il [...] - codice fiscale: Parte_1
- residente in [...], in C.F._1
proprio quale fideiussore della partita iva: , corrente Parte_2 P.IVA_1
in Salerno alla via Strada Provinciale 417 Aversana, elett.te dom.ta in Salerno alla
Via A. Balzico n. 9 presso e nello studio dell'avv. Damiano Antonio Balestrieri –
codice fiscale: - che la rappr.ta e difende insieme all'Avv. C.F._2
Agostino Quaranta - codice fiscale: - per mandato sia C.F._3
congiunto che disgiunto in calce al presente atto.
- OPPONENTI –
CONTRO
, con sede in alla Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, partita iva: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via L. Cacciatore n. 21 presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato che la rappresenta e difende
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato il 29.03.2017,
ha proposto opposizione al D.I. n. 186 del 16.01.2017, con il Parte_1
quale il Tribunale di Salerno ingiungeva alla ed ai Controparte_2
garanti , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
, il pagamento, con il vincolo solidale tra loro, alla Parte_1
, della somma di € 145.418,10, oltre interessi Controparte_1
come richiesti, nonché spese e competenze della procedura monitoria, e,
pertanto, conveniva in giudizio l'opposta. Parte opponente formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per tutte la causali innanzi riportate, così provvedere: A) revocare ovvero sospendere immediatamente la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo
N.186/2017, ex art. 649 c.p.c., attesa l'evidente e documentata inesigibilità della pretesa monitoria, il danno ingiusto che ne deriva all'opponente e la verosimile fondatezza della presente opposizione, basata anche su prova scritta;
B) revocare integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo n.186/2017, in quanto infondato in fatto e diritto;
C) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
previa declaratoria di nullità delle clausole e/o condizioni illegittimamente applicate dall'opposto istituto di credito, così come in dettaglio innanzi illustrate,
voglia rideterminare i rapporti di dare e/o avere afferenti il c/c ordinario n.000011033017 ed il conto anticipi n.000011033072, alla luce delle poste a credito da riconoscersi obbligatoriamente al correntista accertando Controparte_2
l'effettivo saldo dei conti in oggetto e condannando l'opposto istituto di credito alla restituzione, in favore dell'opponente, di ogni eventuale somma ad essa spettante. D) in via subordinata, adottati i provvedimenti invocati al capo B,
voglia determinare il residuo importo a debito del correntista. E) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi direttamente nei confronti dei sottoscritti avvocati, in qualità di antistatari. In via istruttoria: si chiede 1) ordinarsi all'opposta l'esibizione di tutta la documentazione contabile relativa alle partite intercorse tra le parti;
2) ammettersi la consulenza tecnica
2 d'ufficio su tutte le partite e i rapporti intercorsi tra le parti, nonché sullo scorporo dell'ammortamento e la rideterminazione del capitale al netto degli interessi,
affinché, sulla scorta di quanto dedotto ed allegato con la presente opposizione e della documentazione versata in atti, si proceda ad una più esatta individuazione delle clausole e/o condizioni illegittimamente applicate dall'istituto di credito,
oltre che alla rideterminazione dei saldi afferenti al c/c ordinario n. 000011033017
ed al conto anticipi n.000011033072, così come innanzi richiesto.
In data 12.06.2017 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
che, impugnata ogni avversa deduzione e richiesta, così concludeva: In rito:
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del D. Lgs.
del 04.03.2010 n. 28, come modificata dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; In via
preliminare: Rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto perché irrituale ed inammissibile e, in ogni caso, quella di sospensione per carenza dei presupposti ex art. 649 cpc;
In via principale e nel merito: Reietta ogni avversa eccezione, richiesta e domanda, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza in fatto e diritto della proposta opposizione con la conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 186/201.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c, rigettate le richieste istruttorie, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all' udienza del
03.11.2021; il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. All'esito del deposito delle comparse e memorie di repliche ex art. 190 cpc, con ordinanza del 24.05.2022 il GU, ritenuta la necessità
disponeva CTU tecnico contabile nominando il dott. , e Persona_1
rimetteva la causa sul ruolo fissando apposita udienza per il conferimento dell'incarico. A seguito del deposito della CTU, il giudizio rinviato nuovamente per la precisazione delle conclusioni veniva riservato per la decisione in data
23.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
3 In parte iniziale di motivazione si da atto che parte opponente, pur avendo precisato le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta in data 15.10.2024, tuttavia non ha provveduto al deposito nè della comparsa conclusionale né della memoria di replica. Tale contegno processuale non implica abbandono della domanda avendo gli scritti difensivi valore meramente riepilogativo.
Preliminarmente è necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia
prestata dall'opponente al fine di stabilire se la stessa sia o meno legittimata a proporre le eccezioni relative al contratto di conto corrente per il quale sono state prestate le fideiussioni.
La AN opposta, al riguardo, eccepisce la natura autonoma della garanzia prestata, da cui discenderebbe la carenza della titolarità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito sul rilievo che i contratti recano l'impegno “a pagare
alla AN quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta”.
Ebbene, secondo questo Giudice tale locuzione non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” possono riferirsi “sia
a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie,
come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno
accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui
inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei
contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad
esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad
escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria” (Cass. Civ. n. 16825/2016). Non risulta, pertanto, “decisivo
l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la
relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di
garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di
4 garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che
viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al
debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945
cod. civ.” (Cass. Civ. 05/19300).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare “semplice richiesta
scritta”, nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita.
Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale. Su questi rilievi,
non può dirsi preclusa alla garante la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale.
Qualificata la garanzia come fideiussione anziché come contratto autonomo di garanzia, venendo al merito l'opposizione è parzialmente fondata e merita
accoglimento per quanto di ragione.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto
5 dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n.
24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50 TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50
d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss.
6 c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può
rilevarsi che l'opponente lamenta che l'opposta non avrebbe assolto all'onere della prova, su di essa gravante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere mediante ingiunzione.
Parte opposta ha in parte assolto il proprio onere probatorio depositando oltre al contratto di fideiussione, il contratto di adesione “conto impres@più Extralarge
n. 15277” del 26.10.2005, l' elenco movimenti del conto n. 15277/41 dal 05.09.2005
al 31.12.2006, gli estratti conto completi di scalari e prospetti di liquidazione dal
01 gennaio 2007 al 06 giugno 2016.
Parte opposta ha assolto l'onere probatorio depositando il contratto di conto corrente con le condizioni economiche e gli estratti conto dall'anno. Pertanto, il requisito della forma scritta prescritto dall'art. 3 l. n. 154/92, poi trasfuso nella disciplina del TUB, risulta essere stato osservato.
Ai sensi dell'art. 117 TUB comma 4, il requisito della forma scritta deve investire il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati. Il successivo comma 5 sancisce la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati,
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7 Deve altresì essere rigettata la domanda proposta da parte opponente volta alla declaratoria di nullità del contratto bancario monofirma . Infatti per giurisprudenza ormai costante “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti
bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca,
pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito
che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto
sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di
quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti.” ( cfr. Cassazione civile sez. I,30/06/2023,n.18590)
E' bene precisare che la somma ingiunta pari a euro 145.418,10 rinviene la sua fonte per euro 102.509,43 derivante da anticipi e per € 42.908,67 nel saldo debitore del conto corrente n.15277,41, acceso dalla società presso la filiale di
Salerno (Ag. 1) in data 26.10.2005 e chiuso in data 03.06.2016.
Per quanto attiene alla domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto, si osserva che nel caso in esame il contratto è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il
CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Dalle verifiche compiute dal consulente è emerso che nel corso del rapporto la banca ha applicato interessi difformi da quelli pattuiti;
pertanto il professionista ha provveduto a ricostruire il saldo del c/c applicando gli interessi convenzionali.
8 Per quanto riguarda la verifica del tasso effettivo medio globale e l'eventuale inclusione della CMS e la verifica del superamento del tasso soglia, si osserva che in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, prevede che a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta;
il comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), prevede che "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
Ebbene facendo applicazione di tali coordinate la cms deve essere inclusa nel calcolo del TEGM anche ai fini dell'eventuale rilevamento usurario. Tuttavia
correttamente il ctu ha espunto la CMS dal calcolo finale in quanto la commissione di massimo scoperto è sì menzionata nel prospetto delle condizioni economiche sottoscritto dal correntista e allegato al contratto di conto corrente ordinario stipulato dalle parti, ma senza indicazione in ordine al tasso applicabile. Ne consegue che nessun superamento del tasso soglia è stato rilevato.
Correttamente il consulente per la ricostruzione del conto corrente è partito dal saldo zero così come richiesto nei quesiti. Tale operazione contabile si è resa necessaria in considerazione del mancato assolvimento integrale dell'onere probatorio da parte dell'attore sostanziale ossia la banca che avrebbe dovuto depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto. Non risultando rispettato tale onere probatorio il professionista ha ricostruito il rapporto azzerando il primo estratto conto disponibile recante saldo negativo per la società. Infine il ctu ha applicato la capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013 e eliminato ogni forma di capitalizzazione per il periodo successivo poiché l'art. 120, comma 2,
9 t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è
da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
All'esito della ricostruzione il ctu ha rielaborato il saldo del c/c in euro 69.991,50
a favore della società correntista.
Per quanto riguarda il credito vantato dalla relativo agli anticipi non CP_1
rientrati e alle competenze relative al conto anticipazioni n. 08112771519 il consulente ha rilevato che: “ in riferimento al credito vantato dalla relativo agli CP_1
anticipi (n. 35, n. 1, n. 2; n. 3, n. 4 e n. 5) risultano versati in atti le distinte di
presentazione degli anticipi su fatture complete delle relative
ricevute, delle fatture oggetto dell'anticipazione e della richiesta di pagamento
dell'importo anticipato non rientrato nonché i regolamenti contrattuali relativi ai
rapporti “Anticipazioni contro cessione di credito” n. 73895414/38 e n.81127715/19
completi delle condizioni economiche pattuite;
inoltre dall'analisi degli estratti del conto
principale n. 15277/41 risultano (alle date valute indicate) gli accrediti delle
anticipazioni; in riferimento agli anticipi l'importo verificato risulta essere pari ad €
99.863,64 oltre gli interessi di mora alla data del ricorso per D.I. pari ad € 9.377,94 che
se riconosciuti dovuti dal Magistrato fanno sì che,
relativamente agli anticipi scaduti e non rientrati, il credito vantato dalla AN ammonti
ad € 109.241,58”
Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata la parte opponente a pagare la minor somma pari a euro 109.241,58 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. L'esito del giudizio comporta inevitabilmente il rigetto della domanda riconvenzionale risultando,
comunque, un credito della banca.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
10 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base del decisum
con riduzione nella misura del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) in euro 5.676,86.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro €
109.241,58 in favore di parte opposta, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 5.676,86 anziché euro 7.052 (di cui euro 1276
per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
5) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Salerno il 17.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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