TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3276/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3276/2024 promossa da:
nata il [...] a Monte ER (Argentina), in [...] e insieme al di lei Parte_1
figlio nato il [...] a [...]- Argentina), Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avvocato Eduardo Daniel DROMI, C.F. che li rappresenta e difende C.F._1
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente:” accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri e sono Parte_1 Persona_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai propri discendenti, e nello specifico ai summenzionati ricorrenti, la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caluso (TO), quale comune di nascita dell'avo emigrato italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione ed istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 12.2.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti del cittadino italiano RS
, nato il [...] a [...], figlio di e (doc. 1). L'avo
[...] Persona_3 Parte_2
emigrava in Argentina e a Monte ER (Provincia di Corrientes- Argentina) contraeva matrimonio con (doc. 2) in data 13.5.1893, non rinunciando mai alla cittadinanza italiana in favore Persona_4
di quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino;
infatti il suo nominativo non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia in data 23.8.1903 a Monte Persona_5
ER (Provincia di Corrientes- Argentina) (doc. 4), la quale si coniugava con , Persona_6
cittadino argentino, in data 20.12.1928 a Monte ER (Provincia di Corrientes- Argentina) (doc. 5);
- dal matrimonio tra e nasceva nella stessa città, in data Persona_5 Persona_6
9.9.1932, , come da relativo atto di nascita (doc. 6); Parte_3
- il Sig. in data 23.10.1964 a Monte ER contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
come da atto di matrimonio (doc. 7) e da tale matrimonio nasceva, nella stessa Persona_7
località, in data 28.12.1964 , odierna ricorrente, come da atto di nascita (doc. 8); Parte_1
- in data 4.7.1997, a Monte ER, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_8
come da atto di matrimonio (doc. 9) e, dalla loro unione, nasceva, in data 10.1.2000, a RI
[...]
GO (Provincia di Santa Cruz- Argentina), , odierno ricorrente (doc. 10); Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 13.12.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017,
pagina 2 di 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita pagina 3 di 6 dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
*****
È comprovata l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di
[...]
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal certificato di RS
non naturalizzazione del Sig. , rilasciato agli eredi (doc. 3), RS
prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che risulta all'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camera Nacional Electoral), che “nell'Anagrafe
Elettorale,..........non è registrato/a fino a oggi il Signor o o Per_2 Per_2
o nato il 09.09.1861, in Italia, Torino, Caluso.” (doc. Persona_9 Per_1
3).
Poi all'annotazione inserita nell'atto di nascita della figlia , nata a [...] Persona_5
ER, in data 23.08.1903 in cui è “……italiano, 40 anni..,,,” Per_2 RS
(doc. 4).
Allora , all'epoca cittadino italiano, trasmetteva iure sanguinis RS
la cittadinanza alla , la quale si sposava il 20.12.1928 con (doc. Persona_5 Persona_6
5).
Dalla precedente unione nasceva in data 9.9.1932 (doc. 6), il quale in data Parte_3
23.10.1964 contraeva matrimonio con (doc. 7) e da tale matrimonio Persona_7
nasceva in data 28.12.1964 , odierna ricorrente (doc. 8). Parte_1
pagina 4 di 6 In data 4.7.1997 contraeva matrimonio con (doc. 9) e, dalla Parte_1 Persona_8
loro unione, nasceva, in data 10.1.2000 , odierno ricorrente (doc. 10). Persona_1
La trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano RS
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
[...]
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_5
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia di cittadino Persona_5
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio nato il [...] e anche ai Parte_3
relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in
pagina 5 di 6 ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessita della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata in [...] il Parte_1
28.12.1964 e al di lei figlio , nato in [...] il [...], stante la sussistenza Persona_1
dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10 gennaio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3276/2024 promossa da:
nata il [...] a Monte ER (Argentina), in [...] e insieme al di lei Parte_1
figlio nato il [...] a [...]- Argentina), Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avvocato Eduardo Daniel DROMI, C.F. che li rappresenta e difende C.F._1
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Conclusioni di parte ricorrente:” accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri e sono Parte_1 Persona_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai propri discendenti, e nello specifico ai summenzionati ricorrenti, la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caluso (TO), quale comune di nascita dell'avo emigrato italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza della ricorrente;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione ed istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 12.2.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti del cittadino italiano RS
, nato il [...] a [...], figlio di e (doc. 1). L'avo
[...] Persona_3 Parte_2
emigrava in Argentina e a Monte ER (Provincia di Corrientes- Argentina) contraeva matrimonio con (doc. 2) in data 13.5.1893, non rinunciando mai alla cittadinanza italiana in favore Persona_4
di quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino;
infatti il suo nominativo non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva la figlia in data 23.8.1903 a Monte Persona_5
ER (Provincia di Corrientes- Argentina) (doc. 4), la quale si coniugava con , Persona_6
cittadino argentino, in data 20.12.1928 a Monte ER (Provincia di Corrientes- Argentina) (doc. 5);
- dal matrimonio tra e nasceva nella stessa città, in data Persona_5 Persona_6
9.9.1932, , come da relativo atto di nascita (doc. 6); Parte_3
- il Sig. in data 23.10.1964 a Monte ER contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
come da atto di matrimonio (doc. 7) e da tale matrimonio nasceva, nella stessa Persona_7
località, in data 28.12.1964 , odierna ricorrente, come da atto di nascita (doc. 8); Parte_1
- in data 4.7.1997, a Monte ER, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_8
come da atto di matrimonio (doc. 9) e, dalla loro unione, nasceva, in data 10.1.2000, a RI
[...]
GO (Provincia di Santa Cruz- Argentina), , odierno ricorrente (doc. 10); Persona_1
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 13.12.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017,
pagina 2 di 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita pagina 3 di 6 dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
*****
È comprovata l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di
[...]
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal certificato di RS
non naturalizzazione del Sig. , rilasciato agli eredi (doc. 3), RS
prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che risulta all'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camera Nacional Electoral), che “nell'Anagrafe
Elettorale,..........non è registrato/a fino a oggi il Signor o o Per_2 Per_2
o nato il 09.09.1861, in Italia, Torino, Caluso.” (doc. Persona_9 Per_1
3).
Poi all'annotazione inserita nell'atto di nascita della figlia , nata a [...] Persona_5
ER, in data 23.08.1903 in cui è “……italiano, 40 anni..,,,” Per_2 RS
(doc. 4).
Allora , all'epoca cittadino italiano, trasmetteva iure sanguinis RS
la cittadinanza alla , la quale si sposava il 20.12.1928 con (doc. Persona_5 Persona_6
5).
Dalla precedente unione nasceva in data 9.9.1932 (doc. 6), il quale in data Parte_3
23.10.1964 contraeva matrimonio con (doc. 7) e da tale matrimonio Persona_7
nasceva in data 28.12.1964 , odierna ricorrente (doc. 8). Parte_1
pagina 4 di 6 In data 4.7.1997 contraeva matrimonio con (doc. 9) e, dalla Parte_1 Persona_8
loro unione, nasceva, in data 10.1.2000 , odierno ricorrente (doc. 10). Persona_1
La trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano RS
sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una
[...]
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Persona_5
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia di cittadino Persona_5
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio nato il [...] e anche ai Parte_3
relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in
pagina 5 di 6 ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura necessita della procedura sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata in [...] il Parte_1
28.12.1964 e al di lei figlio , nato in [...] il [...], stante la sussistenza Persona_1
dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10 gennaio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6