CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA ET IN, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6083/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 21006-2019 IMU 2019
- sul ricorso n. 6090/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE 12947 ANNO 2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 6093/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-7219 ANNO 2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 6094/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE - 5599 ANNO 2022 IMU 2022 - sul ricorso n. 6096/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-2569 ANNO 2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva, le parti in epigrafe hanno impugnato cinque avvisi di Accertamento per omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta municipale propria relativa alle annualità d'imposta dal 2019 al 2023. Premettono le parti ricorrenti di essere comproprietari di un immobile sito in Milano, Indirizzo_1, loro giunto per successione, che è stato oggetto di varie vicende giudiziarie che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi autorizzatori ed alla emissione di un ordine di demolizione con conseguente inutilizzo dello stabile da molti anni: l'immobile, infatti, a partire quantomeno dall'anno 2017 (ossia il momento in cui il T.A.
R. ha confermato l'illegittimità dei titoli autorizzativi degli interventi edilizi previsti ma soprattutto la necessità di demolire l'immobile), era senz'altro anche formalmente inutilizzabile, essendo inutilizzato, nella sostanza, già dall'anno 2002.
Sostengono i ricorrenti l'illegittimità degli atti impugnati, in primo luogo per totale assenza di motivazione e per totale difetto dei presupposti previsti dal Regolamento comunale, il cui art. 3 dispone che:
- “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica”
(comma 1);
- “il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt
10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile” (comma 2);
- “ai sensi dell'art. 13, comma 3, 1ettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445” (comma 3);
- “… Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
… c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino” (comma 4).
Dunque, affermano i ricorrenti, i requisiti per l'imposizione non sono presenti nel caso di specie, atteso che sul fabbricato non sono mai stati ultimati i lavori, né gli stessi sono stati certificati ai sensi di legge (anzi); non si è, nell'anno di accertamento - e nemmeno per tutti gli anni precedenti a far data dal 2017 se non dal
2002- verificato il suo effettivo utilizzo;
non vi è la condizione di effettivo utilizzo, atteso anche che non vi sono consumi dei servizi indispensabili rilevabili, né di energia elettrica né di acqua potabile o altre utenze,
è da ritenersi, anzi, “inagibile o inabitabile” trovandosi nella condizione di edificio per il quale “è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino”.
Eccepiscono ancora il difetto di motivazione, atteso che l'accertamento non specifica i presupposti che hanno indotto il Comune di Milano ad agire, nè i parametri presi come riferimento che non trovano rispondenza nella situazione giuridica e di fatto dell'immobile, ben nota al comune.
Conrtestano poi la legittimità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della carenza del presupposto impositivo, trattandosi di un immobile privo di rendita, per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile, così come stabilito per i fabbricati collabenti, ritenuti non tassabili ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, e nemmeno come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
In punto di merito, contestano le parti ricorrenti le risultanze del calcolo dell'imposta, rielvando la erroneità della quantificazione del valore economico del fabbricato, non potendosi applicare ai fini della determinazione
IMU per l'anno 2019, un valore imponibile “determinato sulla base delle rendite catastali vigenti maggiorate del 5% e con applicazione dei coefficienti di legge” (come da nota nel prospetto riepilogativo degli immobili, parte integrante dell'accertamento), dato atto “che la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi 17 del comma 48, articolo 3, Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Modus procedendi che i ricorrenti ritengono violi i criteri normativamente determinati sia dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Concludono quindi i ricorrenti chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
Si è costituito il Comune di Milano, il quale ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati ed ha contestato le avverse deduzioni.
Ha precisato che le unità immobiliari accertate risultano dotate in catasto di un preciso classamento, circostanza che le rende chiaramente oggetto di imposizione, atteso che l'imposta in discussione attinge direttamente alle risultanze catastali per la determinazione della propria base imponibile e la quantificazione della imposta, giusto il disposto dell'art..2 comma 1, lett.a), D.Lgs.504/1992 che collega la qualifica di « fabbricato» come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione dell'immobile. Come conseguenza si ha che la dichiarazione con cui si iscrive in catasto l'unità immobiliare nei modi ordinari, anche nel caso in cui tale unità immobiliare non sia stata ancora ultimata, non è emendabile nei confronti del Comune in quanto le parti, ai fini fiscali, devono attenersi alle risultanze catastali, non avendo alcuna rilevanza la data di rilascio del certificato di abitabilità / agibilità edilizia, in quanto risulta irrilevante, ai fini dell'assoggettamento all'ICI/IMU, l'idoneità dell'immobile a produrre reddito, avendo rilievo solamente il possesso dell'immobile. Precisa ancora il Comune che l'istruttoria è stata svolta in maniera corretta tramite il riscontro delle risultanze catastali da cui emerge che gli immobili siano dotati di un loro classamento.
Contesta la fondatezza della eccezione di carenza di motivazione, atteso che la parte è stata messa delle condizioni di conoscere la natura della pretesa nonché la determinazione dell'imposta accertata. In relazione alle ragioni giuridiche, si trovano in ciascun atto impugnato le indicazioni relative alle fonti normative da cui origina il potere di accertamento dell'Ufficio, tra tutte: il D.lgs. 147/2013, l'articolo 1 comma 161 della legge
296/2006, il decreto legislativo 472/1997.
Evidenzia ancora che sia nella parte iniziale che in quella finale dei ricorsi, i ricorrenti contestano in modo specifico e particolareggiato la pretesa tributaria di merito. E ciò in ragione del fatto che tutti gli avvisi di accertamento esecutivo individuano chiaramente il percorso seguito dall'ufficio nella sua attività e motivano, in modo puntuale, la richiesta dell'ufficio.
Ribadisce la correttezza della quantificazione della imposta, calcolata sulla base dei dati catastali, come per legge – le unità sono accatastate in categoria A3-e contesta la fondatezza dei richiami normativi operati dai ricorrenti, anche in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno ottemperato all'ordine di demolizione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che è circostanza comprovata dalla documentazione versata in atti dal Comune che gli immobili di cui all'avviso di accertamento qui impugnato, siano regolarmente accatastati in categoria A3, circostanza che rende gli immobili imponibili ai fini IMU, imponibilità che persiste sino a che il fabbricato esiste ed è accatastato come fabbricato, a nulla rilevando la presenza di un ordine di demolizione, fino alla sua concreta esecuzione.
L'imposta è quindi dovuta e, quanto alle eccezioni sollevate dai ricorrenti, segnatamente la nullità per carenza di motivazione ed il calcolo errato della imposta, rileva il giudice monocratico la loro infondatezza.
Nel primo caso, gli atti impugnati hanno consentito ai ricorrenti di comprendere appieno la pretesa tributarla e di articolare compiuti atti di opposizione, così confermandosi il raggiungimento dello scopo principale della motivazione, consistente proprio nel consentire al contribuente una piena articolazione del proprio diritto di difesa.
Quanto al secondo vizio eccepito, trattandosi di immobili regolarmente accatastati e dotati di rendita, il calcolo della imposta è stato fatto sulla base di tali risultanze, come previsto per legge.
Gli atti impugnati vanno quindi confermati.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice Monocratico che, in considerazione delle concrete vicende di causa, sia equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA ET IN, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6083/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3RE 21006-2019 IMU 2019
- sul ricorso n. 6090/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE 12947 ANNO 2020 IMU 2020
- sul ricorso n. 6093/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-7219 ANNO 2021 IMU 2021
- sul ricorso n. 6094/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE - 5599 ANNO 2022 IMU 2022 - sul ricorso n. 6096/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE-2569 ANNO 2023 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva, le parti in epigrafe hanno impugnato cinque avvisi di Accertamento per omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta municipale propria relativa alle annualità d'imposta dal 2019 al 2023. Premettono le parti ricorrenti di essere comproprietari di un immobile sito in Milano, Indirizzo_1, loro giunto per successione, che è stato oggetto di varie vicende giudiziarie che hanno portato all'annullamento dei titoli edilizi autorizzatori ed alla emissione di un ordine di demolizione con conseguente inutilizzo dello stabile da molti anni: l'immobile, infatti, a partire quantomeno dall'anno 2017 (ossia il momento in cui il T.A.
R. ha confermato l'illegittimità dei titoli autorizzativi degli interventi edilizi previsti ma soprattutto la necessità di demolire l'immobile), era senz'altro anche formalmente inutilizzabile, essendo inutilizzato, nella sostanza, già dall'anno 2002.
Sostengono i ricorrenti l'illegittimità degli atti impugnati, in primo luogo per totale assenza di motivazione e per totale difetto dei presupposti previsti dal Regolamento comunale, il cui art. 3 dispone che:
- “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica”
(comma 1);
- “il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt
10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile” (comma 2);
- “ai sensi dell'art. 13, comma 3, 1ettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445” (comma 3);
- “… Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
… c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino” (comma 4).
Dunque, affermano i ricorrenti, i requisiti per l'imposizione non sono presenti nel caso di specie, atteso che sul fabbricato non sono mai stati ultimati i lavori, né gli stessi sono stati certificati ai sensi di legge (anzi); non si è, nell'anno di accertamento - e nemmeno per tutti gli anni precedenti a far data dal 2017 se non dal
2002- verificato il suo effettivo utilizzo;
non vi è la condizione di effettivo utilizzo, atteso anche che non vi sono consumi dei servizi indispensabili rilevabili, né di energia elettrica né di acqua potabile o altre utenze,
è da ritenersi, anzi, “inagibile o inabitabile” trovandosi nella condizione di edificio per il quale “è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino”.
Eccepiscono ancora il difetto di motivazione, atteso che l'accertamento non specifica i presupposti che hanno indotto il Comune di Milano ad agire, nè i parametri presi come riferimento che non trovano rispondenza nella situazione giuridica e di fatto dell'immobile, ben nota al comune.
Conrtestano poi la legittimità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della carenza del presupposto impositivo, trattandosi di un immobile privo di rendita, per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile, così come stabilito per i fabbricati collabenti, ritenuti non tassabili ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, e nemmeno come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.
In punto di merito, contestano le parti ricorrenti le risultanze del calcolo dell'imposta, rielvando la erroneità della quantificazione del valore economico del fabbricato, non potendosi applicare ai fini della determinazione
IMU per l'anno 2019, un valore imponibile “determinato sulla base delle rendite catastali vigenti maggiorate del 5% e con applicazione dei coefficienti di legge” (come da nota nel prospetto riepilogativo degli immobili, parte integrante dell'accertamento), dato atto “che la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi 17 del comma 48, articolo 3, Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Modus procedendi che i ricorrenti ritengono violi i criteri normativamente determinati sia dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Concludono quindi i ricorrenti chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
Si è costituito il Comune di Milano, il quale ha ribadito la piena legittimità degli atti impugnati ed ha contestato le avverse deduzioni.
Ha precisato che le unità immobiliari accertate risultano dotate in catasto di un preciso classamento, circostanza che le rende chiaramente oggetto di imposizione, atteso che l'imposta in discussione attinge direttamente alle risultanze catastali per la determinazione della propria base imponibile e la quantificazione della imposta, giusto il disposto dell'art..2 comma 1, lett.a), D.Lgs.504/1992 che collega la qualifica di « fabbricato» come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione dell'immobile. Come conseguenza si ha che la dichiarazione con cui si iscrive in catasto l'unità immobiliare nei modi ordinari, anche nel caso in cui tale unità immobiliare non sia stata ancora ultimata, non è emendabile nei confronti del Comune in quanto le parti, ai fini fiscali, devono attenersi alle risultanze catastali, non avendo alcuna rilevanza la data di rilascio del certificato di abitabilità / agibilità edilizia, in quanto risulta irrilevante, ai fini dell'assoggettamento all'ICI/IMU, l'idoneità dell'immobile a produrre reddito, avendo rilievo solamente il possesso dell'immobile. Precisa ancora il Comune che l'istruttoria è stata svolta in maniera corretta tramite il riscontro delle risultanze catastali da cui emerge che gli immobili siano dotati di un loro classamento.
Contesta la fondatezza della eccezione di carenza di motivazione, atteso che la parte è stata messa delle condizioni di conoscere la natura della pretesa nonché la determinazione dell'imposta accertata. In relazione alle ragioni giuridiche, si trovano in ciascun atto impugnato le indicazioni relative alle fonti normative da cui origina il potere di accertamento dell'Ufficio, tra tutte: il D.lgs. 147/2013, l'articolo 1 comma 161 della legge
296/2006, il decreto legislativo 472/1997.
Evidenzia ancora che sia nella parte iniziale che in quella finale dei ricorsi, i ricorrenti contestano in modo specifico e particolareggiato la pretesa tributaria di merito. E ciò in ragione del fatto che tutti gli avvisi di accertamento esecutivo individuano chiaramente il percorso seguito dall'ufficio nella sua attività e motivano, in modo puntuale, la richiesta dell'ufficio.
Ribadisce la correttezza della quantificazione della imposta, calcolata sulla base dei dati catastali, come per legge – le unità sono accatastate in categoria A3-e contesta la fondatezza dei richiami normativi operati dai ricorrenti, anche in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno ottemperato all'ordine di demolizione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che è circostanza comprovata dalla documentazione versata in atti dal Comune che gli immobili di cui all'avviso di accertamento qui impugnato, siano regolarmente accatastati in categoria A3, circostanza che rende gli immobili imponibili ai fini IMU, imponibilità che persiste sino a che il fabbricato esiste ed è accatastato come fabbricato, a nulla rilevando la presenza di un ordine di demolizione, fino alla sua concreta esecuzione.
L'imposta è quindi dovuta e, quanto alle eccezioni sollevate dai ricorrenti, segnatamente la nullità per carenza di motivazione ed il calcolo errato della imposta, rileva il giudice monocratico la loro infondatezza.
Nel primo caso, gli atti impugnati hanno consentito ai ricorrenti di comprendere appieno la pretesa tributarla e di articolare compiuti atti di opposizione, così confermandosi il raggiungimento dello scopo principale della motivazione, consistente proprio nel consentire al contribuente una piena articolazione del proprio diritto di difesa.
Quanto al secondo vizio eccepito, trattandosi di immobili regolarmente accatastati e dotati di rendita, il calcolo della imposta è stato fatto sulla base di tali risultanze, come previsto per legge.
Gli atti impugnati vanno quindi confermati.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice Monocratico che, in considerazione delle concrete vicende di causa, sia equa la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese di lite.