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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3283/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2056/2021, deliberata il 10.6.2021 e pubblicata il 11.6.2021 (n. 2361/2009 RG); regolamento di confini – risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonio Battista (c.f. ) e dall'avv. Maria C.F._2
Giovanna Cafaro (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. _1 CodiceFiscale_4
1
[...] CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , Parte_2 C.F._5 difesi dall'avv. Raffaele Cocchiaro (c.f. e dall'avv. Claudia C.F._6
Cocchiaro (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_3
APPELLATI
E
c.f. , CP_2 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“… 2. Con citazione notificata il 27.4.2009 , proprietario di un terreno Parte_1 sito in Pastorano (foglio 6, p.lle 163 e 419), espone che il confinante _1
(proprietario con gli altri due convenuti del terreno individuato dalle p.lle 409, 410, 426
e 425) ha modificato la linea di confine, prima, nell'ottobre 2008 (allorchè appose una recinzione di paletti e rete metallica) e, poi, nell'aprile 2009 (allorchè ha sostituito la predetta recinzione con una in muretto di cemento armato e rete elettrosaldata), finendo in tal modo per appropriarsi di 30 mq. del terreno di esso attore, danneggiare i suoi ulivi
e recare intralcio al lavoro sul fondo. Pertanto ha chiesto di condannare i convenuti al rilascio del terreno occupato sine titulo, alla rimozione del muretto ed al risarcimento dei danni quantificati in € 3.000, segnalando altresì la pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti.
I tre convenuti si sono costituiti con l'avv. (che poi alla udienza Controparte_3 dell'8.1.2013 rinunciò all'incarico) eccependo che la recinzione di cui si duole l'attore è stata realizzata conformemente alla linea retta che unisce i due termini che, dalle opposte estremità, segnano il confine tra i fondi in questione;
pertanto contestando il preteso sconfinamento hanno concluso per il rigetto della domanda. …”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
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IV sezione civile
“1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti _1
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...] Parte_2 CP_2 patrimoniali in favore dell'attore che liquida in € 420, oltre interessi al tasso legale sull'importo di € 400 dall'8.4.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza e sull'importo di € 420 dalla pubblicazione al saldo;
2) rigetta il resto;
3) condanna i convenuti e in solido tra _1 Parte_2 CP_2 loro, al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'attore liquidando detta frazione in complessivi € 675, di cui € 65 per esborsi ed € 610 per compenso professionale oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario, con distrazione in favore dell'avv. Maria Cafaro che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
4) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico dell'attore nella misura di 1/3 ed a carico dei convenuti nella misura di 2/3.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“… condannare in solido e per le causali di cui in narrativa al rilascio del terreno occupato sine titulo, previa rimozione del muretto in cemento armato di recinzione e sottostante fondazione, e quindi ripristino dello status quo ante, sempre con vittoria di spese anche forfettarie e competenze di lite del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
e hanno resistito all'impugnazione, hanno _1 Parte_2 proposto appello incidentale, ed hanno concluso come segue:
“… la Corte di Appello voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza n. n.
2056/21, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Prima Sezione Civile, nella persona del G.O.P. Raffaele Mazzuoccolo, in data 10.06.2021, a definizione del procedimento contrassegnato dal n. R.G. 2361/2009, pubblicata il 1.06.2021 in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e comunque, in riforma della stessa sentenza, accogliere
l'appello incidentale per i motivi A) B) C) D) E) come innanzi trascritti e che abbiansi qui per ripetuti e trascritti integralmente per le motivazioni espressa con il rigetto delle domande proposte in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.3.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127
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IV sezione civile
ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non CP_2 si è costituito in questo giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello in rinnovazione, eseguita a mezzo raccomandata a.r. inviata il
31.10.2024, cui ha fatto seguito l'ulteriore raccomandata a.r. confermativa (cd.
“c.a.d.”), immessa in cassetta postale il 6.11.2024, con il rispetto del termine minimo di comparizione.
§ - IL CONFINE TRA I FONDI
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il confine tra la Parte_1 sua proprietà, riportata al NCT al foglio 6, particelle 163 e 419, e quella dei convenuti (foglio 6, particelle 409, 410, 426, 425), tutte collocate nel Comune di
Pastorano, località S. Rocco, era delimitato da termini lapidei e, precisamente, da un termine lapideo apposto agli inizi del '900, tra la proprietà Parte_1
e proprietà dei convenuti, e da un altro termine lapideo apposto nel
[...]
1983 tra la proprietà (p.lle 415,419) e quella di Parte_1 [...]
(p.lla 418), termini apposti a seguito di atto di donazione e Persona_1 successive, permute, vendite e cessioni. Inopinatamente, nell'ottobre 2008, il confinante aveva iniziato a modificare la linea di confine, _1 apponendo dei paletti con rete metallica, e, nell'aprile 2009, aveva sostituito i paletti e la rete metallica con un muretto in cemento armato con fondazione e sovrastante rete elettrosaldata, appropriandosi, in tal modo, sine titulo, di circa mq. 30 di terreno di proprietà di esso appellante.
Ha lamentato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur avendo accertato lo sconfinamento, con la sentenza impugnata, ha erroneamente rigettato la domanda di restituzione del terreno occupato sine titulo e di demolizione del muro di recinzione e, quindi di ripristino dello status quo ante, avendo altrettanto erroneamente inquadrato la domanda sotto la specie di cui all'art. 936 comma IV cod. civ.
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Ha sostenuto che il Tribunale ha ravvisato una buona fede, in realtà insussistente e neanche allegata e provata da parte di , _1 Pt_2
ed , nel costruire la recinzione in cemento armato. Infatti,
[...] CP_2 esso aveva sempre chiesto, già nell'immediatezza dei fatti ed Parte_1 in ogni modo (sia verbalmente che con raccomandate a/r), che quell'opera venisse rimossa, manifestando la sua opposizione sin dal momento in cui aveva avuto conoscenza dell'iniziativa e ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad applicare l'art. 936 comma I cod. civ. e ad ordinare la rimessione in pristino.
Ha ribadito che , ed , nel _1 Parte_2 CP_2 costruire il muretto in cemento, avevano inglobato interamente il termine lapideo ivi esistente, la cui apposizione, unitamente a quella di altri termini lapidei, era stata confermata dai testi escussi.
Ha rimarcato che il c.t.u. ha effettivamente accertato uno sconfinamento di mq. 4, in danno del fondo di esso . Parte_1
e hanno proposto appello incidentale con il _1 Parte_2 quale hanno dedotto che:
- i termini lapidei sono unicamente quelli posti a nord-est e sud, apposti secondo l'atto notar del 29.11.1983 e la dividente da cui partire per il Per_2 frazionamento deve muovere da questi.
- il termine individuato al centro ed indicato con la lettera C era stato apposto dai fratelli senza che vi avesse partecipato o la sua dante Pt_1 _1 causa.
- i termini lapidei A e B sono interamente posti sul fondo di e _1 CP_2
e la loro presenza avrebbe dovuto far desistere il c.t.u. dal Parte_2 ricorrere ai rilievi strumentali satellitari, perché superflui, ed indurlo invece ad individuare il confine solo ed esclusivamente mediante una lenza che congiungesse le estremità dei termini A e B.
Hanno deplorato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, tenendo in debito conto i rilievi su menzionati, avrebbe dovuto concludere per l'assenza dello sconfinamento e per la mancanza di prova da parte dell'appellante, atteso l'errore del consulente.
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I contrapposti motivi attengono alla medesima questione –
l'individuazione della linea di confine – e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi di impugnazione articolati da meritano Parte_1 accoglimento, mentre, per converso, vanno disattesi quelli contrapposti introdotti da e . _1 Parte_2
ha richiesto, in primo grado, la demolizione del muretto Parte_1 in cemento armato, realizzato da , ed _1 Parte_2 CP_2
, quale conseguenza della domanda di accertamento del confine tra i
[...] contrapposti fondi e dello sconfinamento del manufatto predetto, in ragione dell'effetto recuperatorio insito nell'azione di regolamento dei confini (art. 950 cod. civ.). Il Tribunale avrebbe dovuto correttamente inquadrare la domanda in tale fattispecie normativa, piuttosto che in quella delle opere fatte dal terzo con materiali propri (art. 936 cod. civ.).
La domanda avanzata da è scaturita dall'incertezza del Parte_1 confine tra il suo fondo e quello dei convenuti, del quale egli ha chiesto prioritariamente l'accertamento, e, solo, in via conseguenziale, ha riguardato la demolizione del muro di confine realizzato da , ed _1 Parte_2
, che, nella prospettazione, è andato ad invadere il predio di CP_2 esso istante. In altri termini, l'attore ha invocato l'esatta individuazione della linea di demarcazione tra le contrapposte aree rurali, al fine di ottenere la rimozione della recinzione sconfinante e non la mera rimozione della costruzione fatta dai convenuti.
L'art. 936 cod. civ. regolamenta l'acquisto della proprietà per accessione, mentre giammai ha richiesto di acquisire il diritto sul muro in Parte_1 cemento, nella parte sconfinante sul proprio suolo, ma ne ha invocato la demolizione, allo scopo di rientrare in possesso del sedime sottrattogli.
L'actio finium regundorum ha connotazione di azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine reale tra due fondi, anche il rilascio di aree occupate dal vicino, che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (Cass. n. 7911/1987; v. anche Cass. n.
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4703/1997; Cass. n. 12139/1997; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 5899/2001; Cass. n.
3101/2005; Cass. n. 13986/2010).
Nel caso di specie, in definitiva, si tratta di actio finium regundorum (art. 950 cod. civ.) e non di azione di esercizio dello ius tollendi (art. 936 cod. civ.), quest'ultima erroneamente ritenuta sussistente dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Su tale necessaria premessa, va considerato che, in esito alle operazioni del c.t.u., geom. , che si è avvalso di rilievi strumentali e dei termini Persona_3 lapidei rinvenuti sul posto, si è individuato l'esatto confine tra le p.lle 163 e 419
( ) e le p.lle 410, 409, 425 e 425 ( , ed Parte_1 _1 Parte_2
), lungo tutto lo sviluppo lineare di m. 46,30 che le delimita. Il CP_2
c.t.u., infatti, ha accertato la posizione del confine sia rilevando strumentalmente punti certi non contestati che i termini lapidei rinvenuti in loco
e che di fatto delimitano le particelle. Ha accertato, dunque, che poiché il muro in cemento realizzato da , ed ha _1 Parte_2 CP_2
“… inglobato il ceppo lapideo a sud-ovest invece di restarne in aderenza, il muro dei convenuti invada la proprietà dell'attore per una quantità misurata in cm. 19 …” ed ha concluso che lo sconfinamento si è verificato e che “… la superficie di terreno occupata dai convenuti nella proprietà attrice è pari a mq. 4,00 circa derivante dal calcolo dell'area del triangolo di sconfinamento (lunghezza del confine mt. 46,30 x mt.
0,19 / 2 …”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata nella parte attinta dall'impugnazione di Parte_1
e, conseguentemente, il confine tra le limitrofe estensioni di suolo di proprietà di quest'ultimo (fol. 6, p.lle 163 e 419) e quelle di proprietà di , _1
ed (fol. 6, p.lle.410, 409, 426, 425) va individuato Parte_2 CP_2 in conformità a quanto stabilito dal c.t.u., geom. , nella relazione e Persona_3 nei grafici allegati. Va pronunciata condanna di , _1 Parte_2 ed alla restituzione della superficie di circa mq. 4,00, come CP_2 sopra determinata, mediante la demolizione del muro in cemento che insiste sopra di essa.
Per le medesime ragioni vanno disattese le contrarie richieste avanzate da e mediante appello incidentale. _1 Parte_2
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La rimozione del muretto comporta necessariamente la revoca della condanna di , ed al pagamento _1 Parte_2 CP_2 della somma di € 420,00, oltre interessi, corrispondente al valore del suolo occupato (mq. 4), atteso che tale porzione viene ad essere restituita alla libera disponibilità di . Parte_1
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno compensate per metà e poste per l'altra metà a carico di , _1 Pt_2
ed , per effetto della parziale soccombenza, tenuto conto
[...] CP_2 che l'accoglimento della domanda di è rimasto limitato allo Parte_1 sconfinamento di circa mq. 4, a fronte dei circa mq. 30 lamentati con l'originario atto di citazione avanti al Tribunale, e che è risultata infondata la sua domanda di risarcimento danni. Le spese e gli onorari vanno attribuiti all'avv. Antonio
Battista ed all'avv. Maria Giovanna Cafaro, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa è corrispondente a quello del suolo occupato ed oggetto di controversia
(circa mq. 4,00), determinato dal c.t.u. in € 100,00/mq., quindi in totale € 400,00,
e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 0,01 ad €
1.100,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, restano definitivamente a carico di tutte le parti, in
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IV sezione civile solido, trattandosi di elaborato predisposto nell'interesse di tutti i contendenti al fine di identificare il confine.
A questa pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, consegue l'obbligo di e di versare un ulteriore importo, a titolo di _1 Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2056/2021, deliberata il 10.6.2021 e pubblicata il 11.6.2021 (n. 2361/2009
RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della predetta sentenza,
3) accerta che il confine tra la proprietà di (fol. 6, p.lle 163 Parte_1
e 419) e quella di , ed (fol. 6, _1 Parte_2 CP_2
p.lle.410, 409, 426, 425) va individuato in conformità a quanto stabilito dal c.t.u., geom. , nella relazione e nei grafici allegati;
Persona_3
4) condanna , ed alla _1 Parte_2 CP_2 restituzione della superficie di circa mq. 4,00, come sopra determinata, mediante la demolizione del muro in cemento che la occupa;
5) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
_1 Parte_2
6) compensa tra le parti le spese del giudizio per metà e condanna _1
, ed , in solido, al pagamento per
[...] Parte_2 CP_2
l'altra metà, che liquida,
- per il primo grado, in € 331,00 per 1/2 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 87,00 per 1/2 di esborsi ed € 336,50 per 1/2 di onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- il tutto con attribuzione all'avv. Antonio Battista ed all'avv. Maria
Giovanna Cafaro;
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IV sezione civile
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, a carico di tutte le parti in solido;
8) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e , per il versamento _1 Parte_2 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 1 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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