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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 120/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
ZZ DE TE ES (C.F. PZZ MTF 74H03
I628P), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresento e difeso dall'avv. Silvano Sacchi del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bolgare (BG), via delle Rose n. 6
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 25.03.2025 da ZZ DE
TE ES (C.F. [...]), nato a [...] il
03.06.1964, residente in [...] per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]di Mezzate (BG), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
in proposito occorre rilevare che sebbene i debiti derivino dall'attività di società di persone di cui il ricorrente era socio, la stessa risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 10.02.2023 di tal che non risulta più assoggettabile a liquidazione giudiziale;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. ZZ EL AT risulta avere debiti di importo pari ad euro 347.940,50, per lo più derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
ZZ EL AT TE ES non risulta proprietario nè di beni immobili, né di beni mobili registrati: in proposito, risulta dalla relazione del gestore della crisi che il ricorrente ha alienato nel 2022 i 6/8 di beni immobili ereditati al nipote per l'importo di euro 17.500,00 senza ricevere il pagamento dei medesimi;
si demanda sin d'ora il liquidatore a svolgere accertamenti più approfonditi sulla predetta cessione, sia sotto il profilo della sua effettività sia sotto il profilo della congruità dell'importo indicato come contro valore sia sotto il profilo della recuperabilità del relativo credito;
considerato, ancora, che il sig. ZZ EL AT è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta AESYS S.r.l., e che percepisce per effetto di tale impiego una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.600,00;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie e da una figlia minorenne, in euro 1.640,00 effettuata dal ricorrente, deve ritenersi congrua;
rilevato in ogni caso che il ricorrente ha tenuto conto, nella determinazione della quota di spese su di sé gravante, del lavoro svolto dalla moglie, a sua volta dipendente come operaia presso la Pedroli S.p.a., cosicchè l'importo necessario per il sig. ZZ
2 EL AT è stato individuato nel 50% delle spese necessarie per la famiglia, e pertanto in euro 820,00; ritenuto pertanto che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 840,00, oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Antonio Giovanni Grassi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII e in applicazione del principio di rotazione degli incarichi quale liquidatore possa essere nominato il dott. Fabio Montevecchio, con studio in Dalmine (BG), via Giacomo Puccini n. 14;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ZZ DE TE ES (C.F. PZZ MTF 74H03
I628P), nato a [...] il [...], residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Fabio Montevecchio, con studio in Dalmine (BG), via
Giacomo Puccini n. 14; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3 assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.878,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di TE ES ZO Delprato;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 26.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 120/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
ZZ DE TE ES (C.F. PZZ MTF 74H03
I628P), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresento e difeso dall'avv. Silvano Sacchi del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bolgare (BG), via delle Rose n. 6
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 25.03.2025 da ZZ DE
TE ES (C.F. [...]), nato a [...] il
03.06.1964, residente in [...] per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]di Mezzate (BG), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
in proposito occorre rilevare che sebbene i debiti derivino dall'attività di società di persone di cui il ricorrente era socio, la stessa risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 10.02.2023 di tal che non risulta più assoggettabile a liquidazione giudiziale;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. ZZ EL AT risulta avere debiti di importo pari ad euro 347.940,50, per lo più derivanti da pendenze con l'Erario;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
ZZ EL AT TE ES non risulta proprietario nè di beni immobili, né di beni mobili registrati: in proposito, risulta dalla relazione del gestore della crisi che il ricorrente ha alienato nel 2022 i 6/8 di beni immobili ereditati al nipote per l'importo di euro 17.500,00 senza ricevere il pagamento dei medesimi;
si demanda sin d'ora il liquidatore a svolgere accertamenti più approfonditi sulla predetta cessione, sia sotto il profilo della sua effettività sia sotto il profilo della congruità dell'importo indicato come contro valore sia sotto il profilo della recuperabilità del relativo credito;
considerato, ancora, che il sig. ZZ EL AT è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta AESYS S.r.l., e che percepisce per effetto di tale impiego una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.600,00;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie e da una figlia minorenne, in euro 1.640,00 effettuata dal ricorrente, deve ritenersi congrua;
rilevato in ogni caso che il ricorrente ha tenuto conto, nella determinazione della quota di spese su di sé gravante, del lavoro svolto dalla moglie, a sua volta dipendente come operaia presso la Pedroli S.p.a., cosicchè l'importo necessario per il sig. ZZ
2 EL AT è stato individuato nel 50% delle spese necessarie per la famiglia, e pertanto in euro 820,00; ritenuto pertanto che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 840,00, oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Antonio Giovanni Grassi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII e in applicazione del principio di rotazione degli incarichi quale liquidatore possa essere nominato il dott. Fabio Montevecchio, con studio in Dalmine (BG), via Giacomo Puccini n. 14;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ZZ DE TE ES (C.F. PZZ MTF 74H03
I628P), nato a [...] il [...], residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Fabio Montevecchio, con studio in Dalmine (BG), via
Giacomo Puccini n. 14; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3 assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.878,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di TE ES ZO Delprato;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 26.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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