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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8447 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 75570/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 19.12.24
TRA
C.F , difesa dall'Avv. Francesco Blasio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE E
, P.Iva: società costituita in base alla legge della Controparte_1 P.IVA_1
Repubblica della Lettonia, in persona del legale rapp. p.t., difesa dall'Avv. Maurizio Corain APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del pagina 1 di 4 giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiama, quindi, il contenuto degli atti di parte.
Sinteticamente, il giudizio di primo grado è stato introdotto dalla odierna parte appellante per ottenere la condanna della società appellata al pagamento della somma di euro 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/04, per il ritardo superiore alle 3 ore del volo Catania-Riga- San Pietroburgo del 19.8.18, nonché al risarcimento del danno per mancata assistenza, pari ad euro 200,00, e per danno esistenziale, pari ad ulteriori euro 400,00. Il GdP di Roma, con sentenza n.10238/2022 del 27.4.22, ha rigettato le domande di
, ritenendo non applicabile il Regolamento UE e non provato il danno. Pt_1
L'appellante ha impugnato la sentenza, reiterando le argomentazioni di primo grado e ritenendo erronee le valutazioni del primo giudice circa la non applicabilità del Regolamento UE 261/04, nonché sostenendo la omessa prova della ricorrenza di un evento eccezionale, tale da giustificare il ritardo, limitando la domanda alla condanna per compensazione pecuniaria di euro 400,00.
La parte appellata si è costituita, avversando le tesi di controparte e insistendo sulla sussistenza di un evento eccezionale per escludere la propria responsabilità nel ritardo. Ciò premesso, va, in primo luogo, specificato che l'appello sia ammissibile, in quanto la sentenza impugnata va ritenuta appellabile. Come è noto, l'art. 113, co. 2 c.p.c. fissa la regola in base alla quale il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause il cui valore non superi i 1.100 euro, mentre l'art. 339, co. 3 c.p.c. dichiara inappellabili le predette sentenze, salvo che si intenda far valere la violazione di talune, specifiche, categorie di norme ivi individuate, vale a dire l'inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie e, infine, dei principi regolatori della materia, in tal modo introducendo la figura del cd. appello a motivi limitati.
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace, in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano qualificate come pronunce secondo diritto o secondo equità, e a tal fine deve considerarsi il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n. 4890 del 2007; cfr. anche Cass. n. 3005/14 e n. 18064/22); in altri termini, l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione, individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando le norme di rango pagina 2 di 4 primario o comunitarie, nonché i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure. Nel caso di specie, parte appellante lamenta espressamente la violazione di una norma comunitaria, ossia la mancata applicazione del Regolamento comunitario n. 261/04. Ciò premesso, deve concordarsi con la parte appellata circa l'erronea esclusione della applicazione del Regolamento predetto, che, in base al chiaro tenore dell'art. 1 lett. a), si applica: “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”; la tratta complessiva prenotata con
[...]
da prevedeva la partenza da Catania e l'arrivo a San Pietroburgo, quindi, CP_2 Pt_1 il regolamento è applicabile, essendo irrilevante il fatto che il ritardo si sia verificato sulla seconda tratta, in partenza da Riga.
Tale ricostruzione è avallata dalla Giurisprudenza comunitaria, come rilevato in una Comunicazione della Commissione Europea del 25.9.24 n. 5687 sugli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti”; infatti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che: “Se il viaggio di un passeggero, dal luogo di partenza iniziale al luogo di destinazione finale, prevede più voli, tali voli sono considerati come un tutt'uno ai fini del regolamento se sono stati prenotati come un'unica unità o, in altri termini, se sono stati oggetto di un'unica prenotazione. Pertanto, nel determinare se si applica il regolamento (CE) n. 261/2004, occorre tenere conto del luogo di partenza iniziale e del luogo di destinazione finale dell'intero viaggio, a prescindere da eventuali scali o dagli aeroporti utilizzati durante il viaggio.” (Causa C-537/17, Wegener, ECLI:EU:C:2018:361, punto 18; causa C-191/19, Air Nostrum, ECLI:EU:C:2020:339, punto 26; causa C-451/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2022:123, punto 25; causa C-436/21, flightright, ECLI:EU:C: , punto P.IVA_2
20.). Va ricordato, poi, che interpretando il regolamento del 2004, la Corte di Giustizia UE
(Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07) ha sancito che anche il ritardo del volo è rilevante per ottenere la compensazione, se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3ore rispetto all'originario itinerario di viaggio previsto.
La compensazione viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, ovvero si presume in automatico che il ritardo aereo abbia causato disagi per il passeggero quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza, impegni di lavoro o il rientro a casa etc. etc.
In pratica, per aver diritto al risarcimento il passeggero deve solo provare la conclusione del contratto di trasporto, ossia di aver comprato il biglietto ed il ritardo prolungato del volo. pagina 3 di 4 L'indennizzo viene calcolato in maniera forfettaria nella seguente misura:
• € 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;
• € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km.
1.500 e 3.500;
• € 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
Nel giudizio di primo grado, la parte convenuta aveva eccepito che il ritardo era stato causato dal guasto di un radar al confine tra Estonia e Russia e che, dunque, ricorreva una circostanza eccezionale che avrebbe escluso il diritto alla compensazione.
Tuttavia, il GdP ha escluso il risarcimento, ritenendo applicabile la Convenzione di Montreal e non provato il danno da ritardo, mentre ha affermato che la convenuta non aveva fornito la prova del ritardo.
Tale motivazione non ha costituito oggetto di appello incidentale da parte della Compagnia appellata e, pertanto, deve ritenersi coperta da giudicato.
Quindi, ritenendosi applicabile il Regolamento UE e non essendo possibile alcun ulteriore accertamento sulla sussistenza o meno di una ipotesi di evento eccezionale, dovrà riformarsi la sentenza e riconoscersi la compensazione di euro 400,00 per il ritardo, trattandosi di tratta complessiva superiore ai 1.500 km. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per fase di studio, introduttiva e decisionale per il primo grado e minimi per il secondo grado per le analoghe fasi, stante la assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna la società appellata al pagamento di euro 400,00 in favore della parte appellante, come compensazione pecuniaria per il ritardo del volo in questione;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite dei due giudizi dell'appellante, che liquida ex DM 55/14 in euro 278,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge per il primo grado ed in euro 232,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori per il secondo grado, nonché euro 91,50 per spese.
Roma, 6.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 75570/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 19.12.24
TRA
C.F , difesa dall'Avv. Francesco Blasio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE E
, P.Iva: società costituita in base alla legge della Controparte_1 P.IVA_1
Repubblica della Lettonia, in persona del legale rapp. p.t., difesa dall'Avv. Maurizio Corain APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del pagina 1 di 4 giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Si richiama, quindi, il contenuto degli atti di parte.
Sinteticamente, il giudizio di primo grado è stato introdotto dalla odierna parte appellante per ottenere la condanna della società appellata al pagamento della somma di euro 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/04, per il ritardo superiore alle 3 ore del volo Catania-Riga- San Pietroburgo del 19.8.18, nonché al risarcimento del danno per mancata assistenza, pari ad euro 200,00, e per danno esistenziale, pari ad ulteriori euro 400,00. Il GdP di Roma, con sentenza n.10238/2022 del 27.4.22, ha rigettato le domande di
, ritenendo non applicabile il Regolamento UE e non provato il danno. Pt_1
L'appellante ha impugnato la sentenza, reiterando le argomentazioni di primo grado e ritenendo erronee le valutazioni del primo giudice circa la non applicabilità del Regolamento UE 261/04, nonché sostenendo la omessa prova della ricorrenza di un evento eccezionale, tale da giustificare il ritardo, limitando la domanda alla condanna per compensazione pecuniaria di euro 400,00.
La parte appellata si è costituita, avversando le tesi di controparte e insistendo sulla sussistenza di un evento eccezionale per escludere la propria responsabilità nel ritardo. Ciò premesso, va, in primo luogo, specificato che l'appello sia ammissibile, in quanto la sentenza impugnata va ritenuta appellabile. Come è noto, l'art. 113, co. 2 c.p.c. fissa la regola in base alla quale il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause il cui valore non superi i 1.100 euro, mentre l'art. 339, co. 3 c.p.c. dichiara inappellabili le predette sentenze, salvo che si intenda far valere la violazione di talune, specifiche, categorie di norme ivi individuate, vale a dire l'inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie e, infine, dei principi regolatori della materia, in tal modo introducendo la figura del cd. appello a motivi limitati.
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace, in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili, salva la specifica allegazione della violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia, tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano qualificate come pronunce secondo diritto o secondo equità, e a tal fine deve considerarsi il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n. 4890 del 2007; cfr. anche Cass. n. 3005/14 e n. 18064/22); in altri termini, l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione, individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando le norme di rango pagina 2 di 4 primario o comunitarie, nonché i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure. Nel caso di specie, parte appellante lamenta espressamente la violazione di una norma comunitaria, ossia la mancata applicazione del Regolamento comunitario n. 261/04. Ciò premesso, deve concordarsi con la parte appellata circa l'erronea esclusione della applicazione del Regolamento predetto, che, in base al chiaro tenore dell'art. 1 lett. a), si applica: “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”; la tratta complessiva prenotata con
[...]
da prevedeva la partenza da Catania e l'arrivo a San Pietroburgo, quindi, CP_2 Pt_1 il regolamento è applicabile, essendo irrilevante il fatto che il ritardo si sia verificato sulla seconda tratta, in partenza da Riga.
Tale ricostruzione è avallata dalla Giurisprudenza comunitaria, come rilevato in una Comunicazione della Commissione Europea del 25.9.24 n. 5687 sugli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti”; infatti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che: “Se il viaggio di un passeggero, dal luogo di partenza iniziale al luogo di destinazione finale, prevede più voli, tali voli sono considerati come un tutt'uno ai fini del regolamento se sono stati prenotati come un'unica unità o, in altri termini, se sono stati oggetto di un'unica prenotazione. Pertanto, nel determinare se si applica il regolamento (CE) n. 261/2004, occorre tenere conto del luogo di partenza iniziale e del luogo di destinazione finale dell'intero viaggio, a prescindere da eventuali scali o dagli aeroporti utilizzati durante il viaggio.” (Causa C-537/17, Wegener, ECLI:EU:C:2018:361, punto 18; causa C-191/19, Air Nostrum, ECLI:EU:C:2020:339, punto 26; causa C-451/20, Airhelp, ECLI:EU:C:2022:123, punto 25; causa C-436/21, flightright, ECLI:EU:C: , punto P.IVA_2
20.). Va ricordato, poi, che interpretando il regolamento del 2004, la Corte di Giustizia UE
(Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07) ha sancito che anche il ritardo del volo è rilevante per ottenere la compensazione, se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3ore rispetto all'originario itinerario di viaggio previsto.
La compensazione viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, ovvero si presume in automatico che il ritardo aereo abbia causato disagi per il passeggero quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza, impegni di lavoro o il rientro a casa etc. etc.
In pratica, per aver diritto al risarcimento il passeggero deve solo provare la conclusione del contratto di trasporto, ossia di aver comprato il biglietto ed il ritardo prolungato del volo. pagina 3 di 4 L'indennizzo viene calcolato in maniera forfettaria nella seguente misura:
• € 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;
• € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km.
1.500 e 3.500;
• € 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
Nel giudizio di primo grado, la parte convenuta aveva eccepito che il ritardo era stato causato dal guasto di un radar al confine tra Estonia e Russia e che, dunque, ricorreva una circostanza eccezionale che avrebbe escluso il diritto alla compensazione.
Tuttavia, il GdP ha escluso il risarcimento, ritenendo applicabile la Convenzione di Montreal e non provato il danno da ritardo, mentre ha affermato che la convenuta non aveva fornito la prova del ritardo.
Tale motivazione non ha costituito oggetto di appello incidentale da parte della Compagnia appellata e, pertanto, deve ritenersi coperta da giudicato.
Quindi, ritenendosi applicabile il Regolamento UE e non essendo possibile alcun ulteriore accertamento sulla sussistenza o meno di una ipotesi di evento eccezionale, dovrà riformarsi la sentenza e riconoscersi la compensazione di euro 400,00 per il ritardo, trattandosi di tratta complessiva superiore ai 1.500 km. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per fase di studio, introduttiva e decisionale per il primo grado e minimi per il secondo grado per le analoghe fasi, stante la assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna la società appellata al pagamento di euro 400,00 in favore della parte appellante, come compensazione pecuniaria per il ritardo del volo in questione;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite dei due giudizi dell'appellante, che liquida ex DM 55/14 in euro 278,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge per il primo grado ed in euro 232,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori per il secondo grado, nonché euro 91,50 per spese.
Roma, 6.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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