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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 3847/2022, avente ad oggetto: divorzio
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Antonio Leone, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Vittorio Luigi Fucci, giusta procura in atti) CP_1
parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in data 20/6/2009 in Parte_1
Per_ PI (BN) con e che dall'unione sono nati i figli (2/8/2010) e CP_1 Per_1
(28/7/2013). Che in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il
Tribunale di BE ha omologato il 19/7/2021 la separazione tra le dette parti. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e
p. 1/8 sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e del diritto di visita, così come congiuntamente stabilito in sede di separazione, e, in modifica di quanto previamente e concordemente stabilito in sede di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori (precedentemente quantificato nella misura di €.500), in virtù dell'aggravio delle proprie disponibilità economiche ed infine, chiedeva, che non venisse disposto alcun assegno divorzile a suo carico nei confronti di Parte resistente si costituiva in CP_1
giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, si opponeva alla richiesta di riduzione del mantenimento nei confronti dei figli, chiedeva disporsi nella misura del 60% le spese straordinarie a carico di parte ricorrente in favore dei minori, l'assegnazione della casa coniugale, il pagamento per l'intero del mutuo a carico di parte ricorrente, previa rinegoziazione del relativo contratto al fine di escluderla dalla qualifica di cointestataria, e l'attribuzione di un assegno divorzile in suo favore, essendo all'attualità priva di reddito.
Con istanza depositata in data 29/5/2023 parte ricorrente, in seguito all'abbandono della casa coniugale da parte di trasferitasi altrove con l'attuale compagno a seguito di una CP_1
sua discussione con i figli che ha visto l'intervento dei Carabinieri, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, essendo rimasto ad occuparsi prevalentemente della crescita dei minori.
Con ordinanza del 4/7/2024 si provvedeva all'assegnazione della predetta abitazione in favore di parte ricorrente e veniva richiesto l'intervento dei servizi sociali, al fine di relazionare in merito alla situazione di fatto esistente, al rapporto dei minori con entrambi i genitori e alla loro idoneità genitoriale. In virtù di tali sopravvenienze, le parti hanno formulato domande differenti rispetto a quelle proposte nelle relative comparse di costituzione. In particolare, parte ricorrente ha chiesto: l'affido esclusivo dei minori;
la percezione per intero l'assegno unico familiare;
di non disporre alcun assegno divorzile a suo carico in favore di Parte CP_1
resistente ha, invece, domandato: l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale;
la predisposizione del suo esercizio del diritto di visita della prole secondo legge;
l'attribuzione di un assegno divorzile a carico di e la Parte_1
rinegoziazione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare al fine di escluderla come figura di garante e cointestataria.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la
p. 2/8 possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di BE i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in PI (BN) il
21/6/2009 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito all'affido dei minori, deve osservarsi quanto rilevato dai Servizi Sociali. In
particolare, dalla relativa relazione è, preliminarmente, emerso che dal mese di luglio Per_1
Per_ e vivono con il padre nella casa familiare, mentre vive presso l'abitazione del CP_1
compagno. Inoltre, con riferimento alle condizioni dei minori, si è riscontrato che: “ e Per_1
Per_
appaiono sereni, socievoli, loquaci e si relazionano positivamente con la figura dell'adulto con il
quale si confrontano e alla quale esprimono liberamente la loro opinione. Si presentano in ordine, puliti e
ben vestiti. I ragazzi sono regolarmente scolarizzati”. In merito al loro rapporto con la figura paterna, si è rilevato che: “da quanto riferito da entrambi la relazione padre-figli è caratterizzata da
affetto e dialogo, da marzo c.a. si è rafforzata. si mostra attento ai bisogni dei suoi figli, si Parte_1
dichiara consapevole delle responsabilità e del proprio ruolo genitoriale. Ritiene, in pochi mesi di presenza
costante, anche grazie alla sua compagna di aver svolto un buon lavoro e racconta che subito Pt_2
dopo l'allontanamento dei ragazzi dalla madre, hanno richiesto un appuntamento con il team docente per
avere informazioni sull'andamento scolastico dei ragazzi”. Al contempo, in merito alla relazione con la madre, si è riscontrato che: “la relazione madre-figli si è interrotta da marzo 2024, a seguito del
litigio verificatosi tra la e il figlio minore culminato nell'affidamento di entrambi i ragazzi CP_1 Per_1
al padre . I minori riferiscono di non voler avere alcun contatto con la Il minore Parte_1 CP_1
riferisce che nel rapporto con la madre vi era poco dialogo, la stessa pretendeva di avere ragione Per_1
su ogni cosa ricorrendo all'uso delle mani per cercare di risolvere ogni questione. Appare che la modalità
comunicativa prevalentemente usata tra di loro era quella del litigio. Secondo la signora il rapporto CP_1
con i figli era caratterizzato da alti e bassi, molto dipendeva dall'accettazione o meno delle regole. […] La
si dichiara consapevole delle responsabilità e del proprio ruolo genitoriale, sottolinea gli sforzi e i CP_1
sacrifici sostenuti per crescerli e, allo stato attuale, la circostanza di non avere alcuna notizia la fa stare
male. La non può contattare i suoi figli poiché questi l'avrebbero bloccata anche su WhatsApp ed CP_1
p. 3/8 Per_ esprime il desiderio di voler riprendere la frequentazione almeno con la figlia . Da quanto riferito dai
ragazzi, quando vivevano con la madre, trascorrevano con lei massimo un'ora e mezza al giorno, il tempo
di prendere il cibo da asporto e li accompagnava a casa per poi andar via lasciandoli da soli per recarsi dal
fidanzato o a lavoro. Rientrava alle ventuno, anche ventuno e trenta, portava loro la pizza e usciva
nuovamente. passava tutto il tempo giocando con la Play-station fino a notte fonda. Il tempo Per_1
insieme alla mamma lo trascorreva o guardando il telefono o litigando”.
Su tali premesse, i Servizi Sociali hanno concluso che: “come è stato già rappresentato alle
parti, si dovranno comunque garantire e preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore e la
tutela del diritto alla bi-genitorialità e alla crescita equilibrata e serena dei ragazzi. La è disponibile CP_1
a partecipare attivamente alla realizzazione e partecipazione delle attività extra-scolastiche che con lei
facevano regolarmente”
Ciò posto, è stato puntualizzato dalla Suprema Corte che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., sent. nr. 21591/2012, risalente non smentito successivamente).
Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che non appare opportuno, anche alla luce di quanto espresso dai Servizi Sociali e dell'atteggiamento propositivo della madre di seguire i percorsi indicati nell'interesse della crescita dei ragazzi, disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, costituendo tale scelta eccezione limitata ai casi di manifesta carenza di un genitore, di un suo sostanziale disinteresse al figlio o di una sua obiettiva lontananza. Pertanto,
Per_ si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso di e , al fine di non pregiudicare Per_1
e/o deteriorare ulteriormente il rapporto di questi ultimi con la madre, con collocazione prevalente presso il padre.
Tuttavia, alla luce delle criticità emerse, con riferimento alle modalità di frequentazione con i minori da parte del genitore non affidatario, l'esigenza di preservare e rafforzare il rapporto madre-figli, evitando però ulteriori occasioni di conflitto che possano avere ricadute negative sulla prole stessa, induce a ritenere che, almeno per una fase iniziale, gli incontri con
Per_
e debbano avvenire con modalità protette, presso la sede dei Servizi Sociali del Per_1
Comune di Torrecuso (BN), previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi
p. 4/8 sociali, con cadenza quindicinale. o un suo familiare avrà cura di ivi Parte_1
accompagnarli e riprenderli all'esito della visita.
Si ritiene, inoltre, opportuno, alla luce delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali, che le parti si attivino, altresì ad avviare un percorso di sostegno psicologico per il minore e Per_1
un percorso di rafforzamento alla bi-genitorialità per la coppia genitoriale.
4. In merito al mantenimento dovuto da parte del genitore non collocatario in favore dei minori deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c. impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli. Secondo consolidato orientamento, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi e impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione,
per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.
Cass., sent. nr. 12283/2024). Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, non rileva, ai fini dell'esenzione di un tale onere la circostanza dedotta dalla parte ricorrente di essere,
all'attualità, priva di occupazione lavorativa, permanendo, comunque, il dovere della stessa di attivarsi nella ricerca di un impiego lavorativo. Tuttavia, in ragione della circostanza, accertata dai Servizi sociali, che nel mese di agosto 2024 era al quarto mese di gravidanza e CP_1
che, quindi, allo stato, ha un neonato da accudire, che oggettivamente è causa di un'impossibilità temporanea di attivarsi pienamente nella ricerca di un'occupazione lavorativa,
ritiene il Collegio di quantificare il mantenimento a carico di in favore dei figli CP_1
minori, nella misura complessiva di €.300 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di Parte_1
contribuzione al 40% delle spese straordinarie.
5. È meritevole di accoglimento la domanda la domanda di attribuzione del 100%
dell'assegno unico proposta dalla parte ricorrente, genitore presso cui sono collocati i minori, in quanto trattasi di misura finalizzata alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità. In tal senso, “in tema di provvedimenti
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione
integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
(Cassazione, Sez. I, sent. nr. 4672/2025).
6. In merito alla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla parte resistente, deve osservarsi che “per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova
p. 5/8 convivenza di fatto, instaurata dall'ex coniuge economicamente più debole al giudice di merito è, in primo
luogo, demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della
convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge,
è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in
primo luogo un accertamento giudiziale che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di
convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento
cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha
avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo
progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente
pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno” (Cass., Sez. I sent. nr.
2684/2023). Per l'accertamento di una tale situazione di fatto potrà farsi riferimento ad indici di stabilità in concreto (quali, ad esempio, la coabitazione, l'esistenza di figli della coppia).
Sotto altro e concorrente profilo, si osserva, secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che regolano la vicenda de qua, che ex art. 2697 c.c., sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine di non escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Ciò in quanto, in presenza di un legame di fatto stabile, si presume una contribuzione effettiva da parte dei conviventi al nuovo ménage familiare, contribuzione che viene ricondotta e fondata sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci che ne derivano inevitabilmente.
Applicando tali principi al caso di specie, non è contestata la circostanza dedotta dalla parte ricorrente, con istanza depositata in data 29/5/2024, che ha lasciato la casa CP_1
coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dell'attuale compagno situata nel Comune di Ponte
(BN) in via Maria De Mennato nr.
5. Così come è dato pacifico che da tale nuova relazione è
nato un bambino, avendo dato atto i Servizi Sociali con relazione del 29/8/2024 che CP_1
era al IV° mese di gravidanza.
Da tali elementi di fatto, deve, pertanto, trarsi la prova di una nuova formazione sociale familiare stabile in capo al coniuge economicamente più debole da cui dedurre un'effettiva contribuzione di ciascuno dei conviventi di fatto al ménage familiare, contribuzione che si fonda sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci che derivano da un tale rapporto.
p. 6/8 Residuerebbe, pertanto, nella determinazione dell'assegno divorzile la sola componente compensativa, che nel caso di specie non è in concreto liquidabile. In particolare, si osserva che
“la funzione perequativo - compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge
economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi
alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che
è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame,
mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in
seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di
reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice
opportunità economico – relazionale” (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18506).
Parte resistente non ha adempiuto il proprio onere probatorio, atteso che non vi è prova delle aspettative professionali eventualmente sacrificate dalla resistente in costanza di matrimonio, né che la stessa non abbia lavorato per scelta impostale dal marito ovvero comunque condivisa legata alla sua dedizione prevalente alla cura della prole e della casa. Sul
punto, infatti, si osserva che non ha articolato, nemmeno sommariamente alcun CP_1
capitolo di prova, di modo che non è possibile trarre, anche solo in via presuntiva, quelle condizioni che giustificano l'attribuzione della componente compensativa dell'assegno divorzile.
7. È disattesa la domanda proposta dalla parte resistente circa l'assunzione dell'impregno da parte di di rinegoziazione del mutuo della casa coniugale al fine di escludere Parte_1
la stessa dal relativo contratto. Sul punto, infatti, si osserva che non è dato provvedere in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra le parti,
quali quelli relativi allo scioglimento della comunione e/o a pretese da esso derivanti, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
8. Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Pt_1
disattesa, così provvede:
p. 7/8 - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in PI (BN) il
21/6/2009 (Atto nr. 3, Parte II, Serie B, Anno 2009);
Per_
- dispone l'affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1
presso il padre, cui è assegnata la casa coniugale. La madre potrà esercitare il diritto di visita verso i minori secondo incontri protetti, presso la sede dei Servizi Sociali del
Comune di Torrecuso (BN), previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, con cadenza quindicinale. o un suo familiare avrà cura di Parte_1
ivi accompagnarli e riprenderli all'esito della visita. Si dispone, altresì che le parti si attivino, ad avviare un percorso di sostegno psicologico per il minore e un Per_1
percorso di rafforzamento alla bi-genitorialità per la coppia genitoriale.
- dispone a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1
Per_ favore dei figli e quantificato nella somma complessiva di €.300 mensili, Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di contribuzione al 30% delle spese straordinarie;
- attribuisce a il diritto a percepire per intero l'assegno unico;
Parte_1
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da CP_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torrecuso (BN);
- compensa le spese di lite.
BE, 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 3847/2022, avente ad oggetto: divorzio
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Antonio Leone, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Vittorio Luigi Fucci, giusta procura in atti) CP_1
parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. ha dedotto di aver contratto matrimonio civile in data 20/6/2009 in Parte_1
Per_ PI (BN) con e che dall'unione sono nati i figli (2/8/2010) e CP_1 Per_1
(28/7/2013). Che in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il
Tribunale di BE ha omologato il 19/7/2021 la separazione tra le dette parti. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e
p. 1/8 sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e del diritto di visita, così come congiuntamente stabilito in sede di separazione, e, in modifica di quanto previamente e concordemente stabilito in sede di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori (precedentemente quantificato nella misura di €.500), in virtù dell'aggravio delle proprie disponibilità economiche ed infine, chiedeva, che non venisse disposto alcun assegno divorzile a suo carico nei confronti di Parte resistente si costituiva in CP_1
giudizio, aderiva alla domanda di divorzio, si opponeva alla richiesta di riduzione del mantenimento nei confronti dei figli, chiedeva disporsi nella misura del 60% le spese straordinarie a carico di parte ricorrente in favore dei minori, l'assegnazione della casa coniugale, il pagamento per l'intero del mutuo a carico di parte ricorrente, previa rinegoziazione del relativo contratto al fine di escluderla dalla qualifica di cointestataria, e l'attribuzione di un assegno divorzile in suo favore, essendo all'attualità priva di reddito.
Con istanza depositata in data 29/5/2023 parte ricorrente, in seguito all'abbandono della casa coniugale da parte di trasferitasi altrove con l'attuale compagno a seguito di una CP_1
sua discussione con i figli che ha visto l'intervento dei Carabinieri, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, essendo rimasto ad occuparsi prevalentemente della crescita dei minori.
Con ordinanza del 4/7/2024 si provvedeva all'assegnazione della predetta abitazione in favore di parte ricorrente e veniva richiesto l'intervento dei servizi sociali, al fine di relazionare in merito alla situazione di fatto esistente, al rapporto dei minori con entrambi i genitori e alla loro idoneità genitoriale. In virtù di tali sopravvenienze, le parti hanno formulato domande differenti rispetto a quelle proposte nelle relative comparse di costituzione. In particolare, parte ricorrente ha chiesto: l'affido esclusivo dei minori;
la percezione per intero l'assegno unico familiare;
di non disporre alcun assegno divorzile a suo carico in favore di Parte CP_1
resistente ha, invece, domandato: l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale;
la predisposizione del suo esercizio del diritto di visita della prole secondo legge;
l'attribuzione di un assegno divorzile a carico di e la Parte_1
rinegoziazione del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare al fine di escluderla come figura di garante e cointestataria.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la
p. 2/8 possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di BE i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in PI (BN) il
21/6/2009 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito all'affido dei minori, deve osservarsi quanto rilevato dai Servizi Sociali. In
particolare, dalla relativa relazione è, preliminarmente, emerso che dal mese di luglio Per_1
Per_ e vivono con il padre nella casa familiare, mentre vive presso l'abitazione del CP_1
compagno. Inoltre, con riferimento alle condizioni dei minori, si è riscontrato che: “ e Per_1
Per_
appaiono sereni, socievoli, loquaci e si relazionano positivamente con la figura dell'adulto con il
quale si confrontano e alla quale esprimono liberamente la loro opinione. Si presentano in ordine, puliti e
ben vestiti. I ragazzi sono regolarmente scolarizzati”. In merito al loro rapporto con la figura paterna, si è rilevato che: “da quanto riferito da entrambi la relazione padre-figli è caratterizzata da
affetto e dialogo, da marzo c.a. si è rafforzata. si mostra attento ai bisogni dei suoi figli, si Parte_1
dichiara consapevole delle responsabilità e del proprio ruolo genitoriale. Ritiene, in pochi mesi di presenza
costante, anche grazie alla sua compagna di aver svolto un buon lavoro e racconta che subito Pt_2
dopo l'allontanamento dei ragazzi dalla madre, hanno richiesto un appuntamento con il team docente per
avere informazioni sull'andamento scolastico dei ragazzi”. Al contempo, in merito alla relazione con la madre, si è riscontrato che: “la relazione madre-figli si è interrotta da marzo 2024, a seguito del
litigio verificatosi tra la e il figlio minore culminato nell'affidamento di entrambi i ragazzi CP_1 Per_1
al padre . I minori riferiscono di non voler avere alcun contatto con la Il minore Parte_1 CP_1
riferisce che nel rapporto con la madre vi era poco dialogo, la stessa pretendeva di avere ragione Per_1
su ogni cosa ricorrendo all'uso delle mani per cercare di risolvere ogni questione. Appare che la modalità
comunicativa prevalentemente usata tra di loro era quella del litigio. Secondo la signora il rapporto CP_1
con i figli era caratterizzato da alti e bassi, molto dipendeva dall'accettazione o meno delle regole. […] La
si dichiara consapevole delle responsabilità e del proprio ruolo genitoriale, sottolinea gli sforzi e i CP_1
sacrifici sostenuti per crescerli e, allo stato attuale, la circostanza di non avere alcuna notizia la fa stare
male. La non può contattare i suoi figli poiché questi l'avrebbero bloccata anche su WhatsApp ed CP_1
p. 3/8 Per_ esprime il desiderio di voler riprendere la frequentazione almeno con la figlia . Da quanto riferito dai
ragazzi, quando vivevano con la madre, trascorrevano con lei massimo un'ora e mezza al giorno, il tempo
di prendere il cibo da asporto e li accompagnava a casa per poi andar via lasciandoli da soli per recarsi dal
fidanzato o a lavoro. Rientrava alle ventuno, anche ventuno e trenta, portava loro la pizza e usciva
nuovamente. passava tutto il tempo giocando con la Play-station fino a notte fonda. Il tempo Per_1
insieme alla mamma lo trascorreva o guardando il telefono o litigando”.
Su tali premesse, i Servizi Sociali hanno concluso che: “come è stato già rappresentato alle
parti, si dovranno comunque garantire e preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore e la
tutela del diritto alla bi-genitorialità e alla crescita equilibrata e serena dei ragazzi. La è disponibile CP_1
a partecipare attivamente alla realizzazione e partecipazione delle attività extra-scolastiche che con lei
facevano regolarmente”
Ciò posto, è stato puntualizzato dalla Suprema Corte che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., sent. nr. 21591/2012, risalente non smentito successivamente).
Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che non appare opportuno, anche alla luce di quanto espresso dai Servizi Sociali e dell'atteggiamento propositivo della madre di seguire i percorsi indicati nell'interesse della crescita dei ragazzi, disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, costituendo tale scelta eccezione limitata ai casi di manifesta carenza di un genitore, di un suo sostanziale disinteresse al figlio o di una sua obiettiva lontananza. Pertanto,
Per_ si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso di e , al fine di non pregiudicare Per_1
e/o deteriorare ulteriormente il rapporto di questi ultimi con la madre, con collocazione prevalente presso il padre.
Tuttavia, alla luce delle criticità emerse, con riferimento alle modalità di frequentazione con i minori da parte del genitore non affidatario, l'esigenza di preservare e rafforzare il rapporto madre-figli, evitando però ulteriori occasioni di conflitto che possano avere ricadute negative sulla prole stessa, induce a ritenere che, almeno per una fase iniziale, gli incontri con
Per_
e debbano avvenire con modalità protette, presso la sede dei Servizi Sociali del Per_1
Comune di Torrecuso (BN), previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi
p. 4/8 sociali, con cadenza quindicinale. o un suo familiare avrà cura di ivi Parte_1
accompagnarli e riprenderli all'esito della visita.
Si ritiene, inoltre, opportuno, alla luce delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali, che le parti si attivino, altresì ad avviare un percorso di sostegno psicologico per il minore e Per_1
un percorso di rafforzamento alla bi-genitorialità per la coppia genitoriale.
4. In merito al mantenimento dovuto da parte del genitore non collocatario in favore dei minori deve osservarsi che l'art. 337 ter c.c. impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli. Secondo consolidato orientamento, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi e impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione,
per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.
Cass., sent. nr. 12283/2024). Ciò posto, applicando tali principi al caso di specie, non rileva, ai fini dell'esenzione di un tale onere la circostanza dedotta dalla parte ricorrente di essere,
all'attualità, priva di occupazione lavorativa, permanendo, comunque, il dovere della stessa di attivarsi nella ricerca di un impiego lavorativo. Tuttavia, in ragione della circostanza, accertata dai Servizi sociali, che nel mese di agosto 2024 era al quarto mese di gravidanza e CP_1
che, quindi, allo stato, ha un neonato da accudire, che oggettivamente è causa di un'impossibilità temporanea di attivarsi pienamente nella ricerca di un'occupazione lavorativa,
ritiene il Collegio di quantificare il mantenimento a carico di in favore dei figli CP_1
minori, nella misura complessiva di €.300 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di Parte_1
contribuzione al 40% delle spese straordinarie.
5. È meritevole di accoglimento la domanda la domanda di attribuzione del 100%
dell'assegno unico proposta dalla parte ricorrente, genitore presso cui sono collocati i minori, in quanto trattasi di misura finalizzata alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità. In tal senso, “in tema di provvedimenti
economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione
integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
(Cassazione, Sez. I, sent. nr. 4672/2025).
6. In merito alla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla parte resistente, deve osservarsi che “per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova
p. 5/8 convivenza di fatto, instaurata dall'ex coniuge economicamente più debole al giudice di merito è, in primo
luogo, demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della
convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge,
è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in
primo luogo un accertamento giudiziale che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di
convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento
cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha
avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo
progetto di vita avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente
pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno” (Cass., Sez. I sent. nr.
2684/2023). Per l'accertamento di una tale situazione di fatto potrà farsi riferimento ad indici di stabilità in concreto (quali, ad esempio, la coabitazione, l'esistenza di figli della coppia).
Sotto altro e concorrente profilo, si osserva, secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che regolano la vicenda de qua, che ex art. 2697 c.c., sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine di non escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Ciò in quanto, in presenza di un legame di fatto stabile, si presume una contribuzione effettiva da parte dei conviventi al nuovo ménage familiare, contribuzione che viene ricondotta e fondata sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci che ne derivano inevitabilmente.
Applicando tali principi al caso di specie, non è contestata la circostanza dedotta dalla parte ricorrente, con istanza depositata in data 29/5/2024, che ha lasciato la casa CP_1
coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dell'attuale compagno situata nel Comune di Ponte
(BN) in via Maria De Mennato nr.
5. Così come è dato pacifico che da tale nuova relazione è
nato un bambino, avendo dato atto i Servizi Sociali con relazione del 29/8/2024 che CP_1
era al IV° mese di gravidanza.
Da tali elementi di fatto, deve, pertanto, trarsi la prova di una nuova formazione sociale familiare stabile in capo al coniuge economicamente più debole da cui dedurre un'effettiva contribuzione di ciascuno dei conviventi di fatto al ménage familiare, contribuzione che si fonda sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci che derivano da un tale rapporto.
p. 6/8 Residuerebbe, pertanto, nella determinazione dell'assegno divorzile la sola componente compensativa, che nel caso di specie non è in concreto liquidabile. In particolare, si osserva che
“la funzione perequativo - compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge
economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi
alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che
è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame,
mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in
seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di
reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice
opportunità economico – relazionale” (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18506).
Parte resistente non ha adempiuto il proprio onere probatorio, atteso che non vi è prova delle aspettative professionali eventualmente sacrificate dalla resistente in costanza di matrimonio, né che la stessa non abbia lavorato per scelta impostale dal marito ovvero comunque condivisa legata alla sua dedizione prevalente alla cura della prole e della casa. Sul
punto, infatti, si osserva che non ha articolato, nemmeno sommariamente alcun CP_1
capitolo di prova, di modo che non è possibile trarre, anche solo in via presuntiva, quelle condizioni che giustificano l'attribuzione della componente compensativa dell'assegno divorzile.
7. È disattesa la domanda proposta dalla parte resistente circa l'assunzione dell'impregno da parte di di rinegoziazione del mutuo della casa coniugale al fine di escludere Parte_1
la stessa dal relativo contratto. Sul punto, infatti, si osserva che non è dato provvedere in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra le parti,
quali quelli relativi allo scioglimento della comunione e/o a pretese da esso derivanti, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
8. Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Pt_1
disattesa, così provvede:
p. 7/8 - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in PI (BN) il
21/6/2009 (Atto nr. 3, Parte II, Serie B, Anno 2009);
Per_
- dispone l'affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1
presso il padre, cui è assegnata la casa coniugale. La madre potrà esercitare il diritto di visita verso i minori secondo incontri protetti, presso la sede dei Servizi Sociali del
Comune di Torrecuso (BN), previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi servizi sociali, con cadenza quindicinale. o un suo familiare avrà cura di Parte_1
ivi accompagnarli e riprenderli all'esito della visita. Si dispone, altresì che le parti si attivino, ad avviare un percorso di sostegno psicologico per il minore e un Per_1
percorso di rafforzamento alla bi-genitorialità per la coppia genitoriale.
- dispone a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1
Per_ favore dei figli e quantificato nella somma complessiva di €.300 mensili, Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere a entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di contribuzione al 30% delle spese straordinarie;
- attribuisce a il diritto a percepire per intero l'assegno unico;
Parte_1
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da CP_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torrecuso (BN);
- compensa le spese di lite.
BE, 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 8/8