Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/05/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
51/2024 r.g. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione lavoro, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello promossa con atto ricorso depositato il 16/10/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 51/2024 r.g. lavoro promossa da
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., corrente in Arco (TN), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del
27 novembre 2023, dall'avv. Andrea Dalponte (C.F.
) del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio sito in Riva del Garda (TN);
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso – congiuntamente e disgiuntamente – dagli Avv.ti Marco SA
(C.F. ) e Manuel Zanella (C.F. C.F._3
presso il loro studio in Trento;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danno
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE: ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 16/2024 del 18 aprile 2024, pubblicata il successivo 19 aprile, resa dal Tribunale di Rovereto – sez. lavoro, non notificata: nel merito, anche in via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata la condotta illecita assunta dal signor CP_1
nel corso del rapporto di lavoro nonché accertati e dichiarati i
[...]
danni cagionati a considerato l'avvenuto Parte_1
pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo nella more del presente giudizio, condannare il signor al pagamento di € CP_1
27.928,88, o alla diversa maggior o minor somma risultante di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al deposito del presente atto di citazione in opposizione, nonché interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal momento del deposito del presente ricorso in opposizione al saldo;
- di conseguenza, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito avversario oggetto del decreto ingiuntivo n. 70/2023 del 9 novembre 2023,
Tribunale di Rovereto e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo detto decreto;
in ogni caso:
- con vittoria delle competenze e delle spese del presente procedimento, oltre ad accessori di legge (i.v.a. 22%, c.n.p.a. 4%, spese generali 15%); in via istruttoria: omissis APPELLATO:
Nel merito, in via principale: respingere l'appello promosso dalla
[...]
avverso la Sentenza del Tribunale di Rovereto – Parte_2
Sez. Lavoro n. 16/2024 recante data 18.04.2024, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della decisione gravata per i capi ex adverso impugnati;
- Nel merito, in via d'appello incidentale, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Rovereto – Sez. Lavoro n. 16/2024 recante data
18.04.2024, condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore del signor dei compensi di lite nella misura indicata nella nota spese Controparte_1
depositata nel precorso grado di giudizio in data 08.04.2024 (€ 11.238,00= oltre ad accessori di legge) o comunque – in subordine - in misura non inferiore ai parametri minimi previsti, per lo scaglione di riferimento
(“cause di lavoro” – controversie ricomprese tra € 26.001,00= ed €
52.000,00=) dal D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- In via istruttoria: si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni già esplicitate sia in seno agli atti processuali del precorso grado di giudizio sia nel presente atto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche della presente fase di giudizio, da liquidarsi secondo la parametrazione vigente all'epoca della pronuncia, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a ed I.V.A. di legge su detti CP_2
imponibili, se ed in quanto dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
già dipendente di Controparte_1 Parte_2
ottenne contro tale società, dal tribunale di Rovereto quale giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per € 10.270,47 a titolo di t.f.r. non corrisposto. si oppose al decreto ingiuntivo e ne chiese Parte_2
la revoca nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'ingiungente a pagarle la somma di € 17.658,41, pari alla differenza tra quanto ingiunto e il credito vantato nei confronti di a titolo di risarcimento del danno. CP_1
L'ingiunta vantava tale credito nei confronti del suo ex dipendente sull'assunto che costui era passato a lavorare presso altra ditta CP_1
operante nello stesso settore, mentre era ancora alle sue Controparte_3
dipendenze, come era stato accertato con l'intervento di un investigatore privato ed aveva così sviato verso il nuovo datore di lavoro un importante cliente, Il danno esposto era quindi quantificato con Parte_3
riferimento al fatturato della cliente perduta, Parte_3
Con la resistenza di che contestò gli assunti dell'opponente, CP_1
negando di aver lavorato per quando era dipendente di CP_3 [...]
e di aver sviato la cliente il giudice adito respinse Parte_2 Parte_3
l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il monitorio opposto.
Avverso la sentenza, resa il 18/4/2024, ha proposto appello
[...]
Parte_2
A fondamento del gravame ha posto un unico motivo, in cui ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze processuali, l'erroneità, perplessità e/o illogicità della motivazione e l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dato ingresso alle istanze istruttorie della stessa appellante.
Ha concluso come in epigrafe, riproponendo espressamente le richieste di prova orale non accolte in primo grado. si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto, assumendo la piena correttezza della sentenza impugnata. Ha inoltre proposto appello incidentale lamentando la liquidazione delle spese processuali al di sotto del minimo, in misura non corrispondente allo scaglione di valore della causa, in base alla quale era stata presentata la nota spese.
All'udienza dell'8/5/2025 l'appello è stato deciso con dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella prima parte del suo unico motivo di appello,
[...]
ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver Parte_2
ritenuto il primo giudice provato il rapporto di lavoro tra Controparte_1
ed quando il primo era ancora alle sue dipendenze ed ha Controparte_3
insistito affinché siano sentiti ulteriori testi ed acquisita tutta la documentazione inerente al rapporto di lavoro tra e Controparte_3
. Controparte_1
Tale aspetto non è concludente rispetto all'accoglimento della domanda risarcitoria disattesa in primo grado. Come affermato dal primo giudice, infatti, l'eventuale prestazione di lavoro da parte di CP_1
in favore dell'impresa concorrente, in costanza di rapporto di
[...]
lavoro, in quanto condotta confliggente con i doveri di lealtà e fedeltà facenti capo al dipendente, sarebbe stata eventualmente punibile con un sanzione giuslavoristica, in ipotesi anche con il licenziamento, ma la dimostrazione di una condotta siffatta non sarebbe stata sufficiente per l'accoglimento della domanda risarcitoria, occorrendo a tal fine la dimostrazione che dalla condotta era scaturito il lamentato sviamento di clientela e il conseguente danno. Sul punto ritiene la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il tribunale abbia operato una corretta ed adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, e che non sia punto necessaria un'integrazione istruttoria, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari e sufficienti per pervenire alla decisione. Giustamente il tribunale ha valorizzato la testimonianza di
[...]
, legale rappresentante di l'impresa già cliente di Tes_1 Parte_3
poi committente di Parte_2 Controparte_3
ha riferito di aver deciso di cambiare fornitore in quanto vi era Tes_1
incertezza sul futuro dell'impresa in particolare ha Parte_2
dichiarato che, recatosi presso la sede di ed avendo Parte_2
notato l'assenza in laboratorio di tre operai addetti alla lavorazione del marmo, aveva parlato con , apprendendo da lui che i tre Controparte_4
addetti erano stati posti in cassa integrazione, o comunque era stato loro ridotto l'orario di lavoro, e che il capannone sarebbe andato all'asta fallimentare;
ha ricordato che tali voci giravano da tempo ma che nessuno della ditta lo aveva informato;
da qui il suo risentimento, atteso che, come cliente pluriennale, si sarebbe aspettato di essere messo al corrente della situazione dell'impresa cui era solito rivolgersi per le lavorazioni.
L'attendibilità di non appare in alcun modo inficiata dal Tes_1
riferimento temporale della sua decisione di cambiare fornitore, datata a circa un anno e mezzo prima della sua deposizione (e quindi all'incirca al mese di agosto 2022), quando invece ciò si sarebbe verificato solo al principio del 2023 (come da deposizione SA e come riscontrato dagli ordini di Area 67 a fino a tale epoca, documentati in Parte_2
atti), trattandosi di una mera imprecisione priva di rilevanza.
Si osserva, invece, la perfetta coerenza tra la circostanza della riduzione dell'orario lavorativo dei dipendenti di - che si colloca Parte_2
alla data del 7 febbraio 2023 - e la revoca dell'ultimo ordine dato da Pt_3
67 - datata 14 febbraio 2023 - motivata appunto con l'acquisizione della conoscenza della prima circostanza da parte di , in particolare Tes_1
tenuto conto della fonte di tale conoscenza, interna all'impresa, ovvero fratello della legale rappresentante;
quand'anche Controparte_4
avesse sentito (anche) da della riduzione dell'orario dei Tes_1 CP_1 dipendenti, decisiva era stata quindi la conferma, avuta da Ottobre, delle voci già da tempo circolanti in merito alla situazione dell'impresa.
Né la riferita “arrabbiatura” di , per non essere stato Tes_1
informato prima della situazione di difficoltà dell'impresa
[...]
contrasta con la fiducia precedentemente sempre accordata alla Parte_2
famiglia degli imprenditori, Ottobre, in quanto è anzi proprio la fiducia in qualche modo tradita dall'assenza di informazioni a legittimare il risentimento espresso dal teste, con una schiettezza invero incompatibile con il sospetto di non genuinità formulato dall'appellante.
Alla luce della deposizione di , apparsa del tutto sincera ed Tes_1
attendibile, si rivela privo di consistenza l'assunto dell'appellante circa il ruolo determinante che avrebbe avuto nello sviamento del cliente CP_1
Area 67 da a avendo decisamente Parte_2 CP_3 Tes_1
escluso che la ragione della sostituzione del fornitore dei manufatti in marmo fosse da individuare in e riferito che il suo Controparte_1
interlocutore presso era sempre stato il titolare SA;
CP_3
nessuna concreta rilevanza riveste infine il riferimento di alla Tes_1
sua necessità che l'impresa fornitrice fosse “in zona” (aspetto sottolineato dall'appellante, che evidenzia come ha sede nei pressi di Tione CP_3
di Trento, mentre 67 ha sede nell'Alto Garda), atteso che il concetto Pt_3
di “zona” per la vicinanza del fornitore è relativo e riferibile anche semplicemente al territorio della provincia di Trento, e dovendo soprattutto essere ricordato che aveva già avuto modo di rifornirsi in Pt_3
precedenza da reputandola quindi affidabile. CP_3
Quanto poi alla dichiarazione del dipendente dell'appellante,
già resa per iscritto e sostanzialmente confermata nella Testimone_2
testimonianza, sulla circostanza riferitagli da nel febbraio 2023 che CP_1
Area 67 si sarebbe rivolta ad si osserva che nel febbraio 2023 CP_3
era venuto a conoscenza della riduzione dell'orario di lavoro Tes_1 degli operai di e la comunicazione fatta a da Parte_2 Tes_2
rifletteva esattamente quanto riferito dallo stesso , senza CP_1 Tes_1
introdurre alcun elemento a carico di sul preteso sviamento di CP_1
clientela.
La pretesa risarcitoria della società appellante nei confronti di
è pertanto del tutto infondata, non essendo accertato alcun Controparte_1
nesso di causalità tra il suo rapporto di lavoro presso e la Controparte_3
perdita, per l'appellante, della cliente il cui amministratore Parte_3
operò in autonomia la scelta di rivolgersi ad altra impresa per le lavorazioni occorrenti, non riponendo più fiducia nella stabilità dell'attività imprenditoriale di Parte_2
Ne consegue l'infondatezza dell'appello di Parte_2
che deve essere pertanto respinto.
L'appello incidentale, in cui si lamenta Controparte_1
dell'importo delle spese di lite liquidate a suo favore, è invece fondato e meritevole di accoglimento.
I compensi per la difesa sono stati liquidati in complessivi € 2.000,00, a fronte di una notula spese presentata dal difensore dell'opposto per €
11.283,00, con valori riferiti allo scaglione delle cause di lavoro da €
26.00,01 ad € 52.000,00.
La S.C. ha insegnato che il giudice, nella liquidazione delle spese, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (cfr. tra le tante CASS, 22672/2023; CASS.
8824/2017). Nella fattispecie, il tribunale ha liquidato il compenso per la difesa dell'opposto non solo non conformemente alla notula depositata dal difensore, senza esporre la motivazione della decurtazione effettuata, ma anche sotto i limiti dei parametri indicati nelle tabelle di cui al d.m.
147/2022, ove sono riportati i seguenti importi medi per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in cui si colloca la causa in oggetto (valore € 27.928,88): per la fase di studio € 3.245,00, per la fase introduttiva € 1.202,00, per la fase istruttoria € 1.880,00, per la fase decisionale € 2.930,00.
Come da insegnamento della S.C. (cfr. CASS. 9815/2023, CASS.
9818/2023, CASS. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice
è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto e con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, in particolare, in forza della modifica introdotta dall'art. 1 del d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi.
La liquidazione delle spese operata dal tribunale è pertanto illegittima e le spese del primo grado debbono essere conseguentemente rideterminate. Reputa la Corte che non sia da recepire l'importo complessivamente richiesto dalla difesa dell'opposto, pari ad € 11.283,00, eccedente di € 2.026,00 rispetto alla somma dei valori medi per ciascuna fase del processo, somma richiesta per la fase riguardante la sospensione della provvisoria esecutorietà del monitorio opposto, e ciò in quanto l'attività difensiva svolta per tale fase (che si è sostanziata nella partecipazione all'udienza fissata ad hoc e al deposito di una comparsa in cui è stato affrontato l'argomento della sospensione, con esposizione per il resto di difese riproposte nella seconda comparsa di costituzione) non può essere liquidata in base alla tabella 10 del d.m. 147/22, “procedimenti cautelari”, da riferire, secondo la Corte, a procedimenti cautelari autonomi e non a fasi para-cautelari quale quella della sospensione dell'esecutività del monitorio opposto, ex art. 649 c.p.c.; l'attività difensiva svolta può invece comportare un lieve aumento rispetto al valore medio ed in particolare con un incremento per la fase introduttiva e per la fase di trattazione, con liquidazione complessiva dell'importo del compenso pari ad € 10.182,70 (rispetto alla somma dei valori medi per tutte le fasi ascendente ad € 9.257,00).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi per il medesimo scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata.
Ricorrono i presupposti dell'imposizione all'appellante del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Rovereto, giudice del Parte_2
lavoro, n. 16/2024 del 18/4/2024
Respinge l'appello di Parte_2
In accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale Controparte_1
riforma della sentenza appellata, condanna a Parte_2
rifondere a le spese della lite, liquidate in € 10.182,70 Controparte_1
quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 7.377,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti dell'imposizione a Parte_2
del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r.
[...]
115/2002 Trento, 8/5/2025
Il c. est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano