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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4743 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4743 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARANTANO BRUNO e dell'avv. CAMPAGNA TANIA;
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LAGOTETA GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA LAZIO N. 14 ROMA presso il difensore avv.
LAGOTETA GIUSEPPE
, con il patrocinio dell'avv. ABRONZINO FABIO, elettivamente CP_2
domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE 2 00154 ROMA presso il difensore avv.
ABRONZINO FABIO;
1 APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 304/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
30/4/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha agito nei confronti di ed esposto Parte_1 Controparte_1
di avere sottoscritto con la stessa, nell'anno 2008, un contratto di somministrazione di energia elettrica;
ha esposto di avere ricevuto, a partire dal 3.1.2013, fatture recanti importi assolutamente incompatibili con i consumi riferibili al suo esercizio commerciale.
Ha concluso chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità delle fatture
n°2407585584 del 27.02.2013, facente riferimento al periodo 30.06.2009 al
30.09.2010 per €.13.265,94, n°2400004512 del 03.01.2013, facente riferimento al periodo 01.10.2010 al 30.06.2012 per €.17.743,17, n°2404968867 del 12.02.2013 e
n°2401679193 del 12.01.2013 nonché l'illegittimità del metodo di stima del consumo di energia utilizzato da ai fini della fatturazione medesima;
Controparte_1
2. condannare la convenuta al risarcimento del danno esistenziale in capo all'attore per i motivi meglio argomentati e dedotti nell'atto;
3. con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio.”;
ha esposto di avere emesso le proprie fatture sulla base dei dati di Controparte_1
prelievo comunicatigli dalla CE IS PA, distributore territorialmente competente;
ha esposto di avere provveduto ad effettuare i dovuti conguagli ogni volta che aveva ricevuto dal distributore i dati di prelievo reali e che sulla base delle ultime letture il risultava in debito per complessivi €.35.746,76; Pt_1
Ha concluso chiedendo:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2 - in via pregiudiziale, autorizzare l'esponente a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269
c.p.c., l'CE IS spa, con sede in Roma, Piazzale Ostiense n°2, differendo all'uopo la data dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare una domanda avanzata dall'attrice, perché infondata in fatto di diritto, e non provata;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice della convenuta il ragione dei consumi di energia elettrica descritti nelle fatture depositate sub doc 4, per l'importo di €.35.746,76 e, per l'effetto, condannare l'attrice
a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi convenzionali (ex art. 6.4, delle condizioni generali di fornitura) - o, in subordine, quelli di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n°231
- e la rivalutazione monetaria;
- del pari in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui Tribunale accerti che la rilevazione
e determinazione dei consumi operata da CE IS spa non è corretta e, pertanto, che non sono dovute in tutto od in parte le somme di sopra reclamate dall'esponente in via riconvenzionale verso l'attrice, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto da ad CE Controparte_1
IS spa per il servizio di distribuzione o trasporto relativamente al periodo oggetto di rideterminazione dei consumi, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a corrispondere ad CE IS PA i corrispettivi per il servizio di trasporto in misura pari alla energia che risulterà essere stata effettivamente trasportata nel periodo dal primo gennaio 2008 al 31 luglio 2013 e, conseguentemente, il suo diritto a vedersi rimborsare le eventuali somme corrisposte in eccesso ad CE
IS PA stessa.
E' stata chiamata in giudizio la CE PA, che ha contestato la fondatezza della domanda attorea nonché delle domande formulate dalla ha specificato CP_1
che il nuovo contatore installato il 7.11.2012 non necessitava di letture in loco, essendo stato raggiunto dal sistema di telelettura;
ha esposto che erano state rilevate anomalie
3 nella rilevazione dei consumi che in realtà erano risultati superiori a quelli erroneamente rilevati;
che l'utenza in questione aveva evidenziato consumi mensili pressoché uguali sia prima che dopo il cambio di contatore;
Ha concluso chiedendo:
“conclude per il rigetto di ogni domanda proposta dall'attore e/o da nei CP_1
propri confronti, perché infondata e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il Tribunale ha respinto la domanda di parte attrice sulla base degli esiti di ctu che aveva calcolato i consumi effettivi ed accolto la domanda riconvenzionale di CP_1
Ha così deciso: definitivamente pronunciando, così provvede: respinge sia la domanda di accertamento dei minori consumi sia quella di risarcimento azionate da contro la;
Parte_1 Controparte_1
accoglie la domanda della di condanna di al CP_1 Parte_1
pagamento delle fatture insolute ammontanti ad €.35.746,76, da maggiorarsi degli interessi di mora al tasso previsto all'art.6.4, delle condizioni generali di fornitura, dalla scadenza di dette fatture al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria;
dichiara la carenza di interesse all'esame di ogni altra domanda;
pone le spese della CTU a carico di;
Parte_1
condanna a rifondere alla e alla CE Parte_1 Controparte_1
IS PA le spese anticipate al CTU nonché le altre spese del giudizio che, ai sensi del DM.Giustizia n°38/2018, si liquidano, per ciascuna di dette parti, in
€.4.000,00 per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, costitutiva, istruttoria
e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
L'attore ha impugnato la sentenza.
Ha dedotto l'erroneità e illogicità della sentenza che aveva accolto gli esiti della ctu in modo acritico. Ha esposto che invece la ctu non era attendibile.
Ha esposto che il Giudice di prime cure, facendo proprie in maniera acritica le risultanze della CTU, non aveva considerato che, in seguito alla sostituzione del
4 contatore, in assenza di una lettura effettiva ma solo di quella stimata dei consumi effettuati in precedenza a detta sostituzione, il CTU non avrebbe in nessun modo potuto confermare la genuinità delle bollette emesse da , mancando un dato Controparte_1
fondamentale, ovvero i conteggi effettuati sul vecchio contatore.
In assenza di un elemento certo, vale a dire la funzionalità del precedente contatore istallato presso l'esercizio commerciale del ed in assenza di letture effettive Pt_1
del contatore, non era possibile fornire con certezza, come erroneamente aveva fatto il
CTU, risposte rispetto all'effettività dei consumi.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e delle domande avanzate in primo grado, con il rigetto di quella riconvenzionale avanzata da CP_1
ed CE spa hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
CE ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché proposto nei confronti di EA
S.p.A. in proprio, anziché nei confronti di EA S.p.A., in qualità di mandataria di
CE IS S.P.A (oggi ; ha chiesto di accertare l'intervenuto CP_3
giudicato sul capo di sentenza che ha liquidato le spese in favore di CE IS
S.p.A., atteso che detto capo della decisione non è stato investito da alcuna censura da parte dell'appellante.
CE ha chiesto anche la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui nell'epigrafe, viene indicata EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in luogo di EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA TR S.p.A. (oggi ; CP_3
L'appello è infondato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di appello solleva da CE PA che ha lamentato che la notifica sarebbe stata effettuata nei confronti di CE PA senza specificazione della qualità di mandataria di CE
IS S.P.A (oggi . CP_3
La costituzione dell'appellata, infatti, che si è difesa nel merito e soprattutto ha avanzato istanza di correzione materiale della sentenza, che non avrebbe potuto
5 chiedere se non nella qualità di parte effettiva del procedimento, ha sanato ogni eventuale vizio della citazione.
L'appello si fonda sulle censure alla ctu e sul rilievo di una recezione acritica delle sue conclusioni.
Si tratta di un motivo infondato.
Appare opportuno richiamare la regola di giudizio di fattispecie come quella in esame.
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020;Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023), in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Il Ctu ha confermato il corretto funzionamento del contatore attualmente installato (e montato in data 7/11/12) e dei consumi da questo calcolati.
6 Per quanto riguarda il contatore precedentemente operante, la cui verifica materiale non è stata ovviamente effettuata in quanto non più presente, l'ausiliario ha dedotto il sostanziale corretto rilevamento dei consumi poiché di fatto corrispondenti a quelli registrati dal nuovo contatore. Si tratta di una conclusione motivata e condivisibile, in assenza di deduzione e prova da parte dell'appellante di significativi cambiamenti degli elementi di fatto che condizionano i suoi consumi.
Pertanto, risulta corretta la scelta del Tribunale di adottare come presupposto per la decisione gli accertamenti contenuti nella ctu.
L'appello, in ragione di quanto premesso, deve essere respinto.
Deve essere accolta l'istanza di correzione materiale avanzata da CE PA
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022), nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma.
Nel merito della richiesta, dalla documentazione allegata in primo grado emerge con evidenza che la parte convenuta si era costituita come EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA TR S.p.A. (oggi e non come EA CP_3
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore come erroneamente indicato in sentenza.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese di lite del grado di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 304/19 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
7 2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese dell'appello che liquida per ciascuna parte in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Corregge l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 304/19 emessa dal
Tribunale ordinario di Roma, nel senso che nell'epigrafe della sentenza ove è scritto EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, venga scritto e si legga “EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA
TR S.p.A. (oggi ). Manda alla cancelleria per gli CP_3
adempimenti di competenza;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il versamento di un importo pari al contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4743 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARANTANO BRUNO e dell'avv. CAMPAGNA TANIA;
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LAGOTETA GIUSEPPE, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA LAZIO N. 14 ROMA presso il difensore avv.
LAGOTETA GIUSEPPE
, con il patrocinio dell'avv. ABRONZINO FABIO, elettivamente CP_2
domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE 2 00154 ROMA presso il difensore avv.
ABRONZINO FABIO;
1 APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 304/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
30/4/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha agito nei confronti di ed esposto Parte_1 Controparte_1
di avere sottoscritto con la stessa, nell'anno 2008, un contratto di somministrazione di energia elettrica;
ha esposto di avere ricevuto, a partire dal 3.1.2013, fatture recanti importi assolutamente incompatibili con i consumi riferibili al suo esercizio commerciale.
Ha concluso chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità delle fatture
n°2407585584 del 27.02.2013, facente riferimento al periodo 30.06.2009 al
30.09.2010 per €.13.265,94, n°2400004512 del 03.01.2013, facente riferimento al periodo 01.10.2010 al 30.06.2012 per €.17.743,17, n°2404968867 del 12.02.2013 e
n°2401679193 del 12.01.2013 nonché l'illegittimità del metodo di stima del consumo di energia utilizzato da ai fini della fatturazione medesima;
Controparte_1
2. condannare la convenuta al risarcimento del danno esistenziale in capo all'attore per i motivi meglio argomentati e dedotti nell'atto;
3. con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio.”;
ha esposto di avere emesso le proprie fatture sulla base dei dati di Controparte_1
prelievo comunicatigli dalla CE IS PA, distributore territorialmente competente;
ha esposto di avere provveduto ad effettuare i dovuti conguagli ogni volta che aveva ricevuto dal distributore i dati di prelievo reali e che sulla base delle ultime letture il risultava in debito per complessivi €.35.746,76; Pt_1
Ha concluso chiedendo:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2 - in via pregiudiziale, autorizzare l'esponente a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269
c.p.c., l'CE IS spa, con sede in Roma, Piazzale Ostiense n°2, differendo all'uopo la data dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare una domanda avanzata dall'attrice, perché infondata in fatto di diritto, e non provata;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice della convenuta il ragione dei consumi di energia elettrica descritti nelle fatture depositate sub doc 4, per l'importo di €.35.746,76 e, per l'effetto, condannare l'attrice
a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi convenzionali (ex art. 6.4, delle condizioni generali di fornitura) - o, in subordine, quelli di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n°231
- e la rivalutazione monetaria;
- del pari in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui Tribunale accerti che la rilevazione
e determinazione dei consumi operata da CE IS spa non è corretta e, pertanto, che non sono dovute in tutto od in parte le somme di sopra reclamate dall'esponente in via riconvenzionale verso l'attrice, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto da ad CE Controparte_1
IS spa per il servizio di distribuzione o trasporto relativamente al periodo oggetto di rideterminazione dei consumi, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a corrispondere ad CE IS PA i corrispettivi per il servizio di trasporto in misura pari alla energia che risulterà essere stata effettivamente trasportata nel periodo dal primo gennaio 2008 al 31 luglio 2013 e, conseguentemente, il suo diritto a vedersi rimborsare le eventuali somme corrisposte in eccesso ad CE
IS PA stessa.
E' stata chiamata in giudizio la CE PA, che ha contestato la fondatezza della domanda attorea nonché delle domande formulate dalla ha specificato CP_1
che il nuovo contatore installato il 7.11.2012 non necessitava di letture in loco, essendo stato raggiunto dal sistema di telelettura;
ha esposto che erano state rilevate anomalie
3 nella rilevazione dei consumi che in realtà erano risultati superiori a quelli erroneamente rilevati;
che l'utenza in questione aveva evidenziato consumi mensili pressoché uguali sia prima che dopo il cambio di contatore;
Ha concluso chiedendo:
“conclude per il rigetto di ogni domanda proposta dall'attore e/o da nei CP_1
propri confronti, perché infondata e comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il Tribunale ha respinto la domanda di parte attrice sulla base degli esiti di ctu che aveva calcolato i consumi effettivi ed accolto la domanda riconvenzionale di CP_1
Ha così deciso: definitivamente pronunciando, così provvede: respinge sia la domanda di accertamento dei minori consumi sia quella di risarcimento azionate da contro la;
Parte_1 Controparte_1
accoglie la domanda della di condanna di al CP_1 Parte_1
pagamento delle fatture insolute ammontanti ad €.35.746,76, da maggiorarsi degli interessi di mora al tasso previsto all'art.6.4, delle condizioni generali di fornitura, dalla scadenza di dette fatture al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria;
dichiara la carenza di interesse all'esame di ogni altra domanda;
pone le spese della CTU a carico di;
Parte_1
condanna a rifondere alla e alla CE Parte_1 Controparte_1
IS PA le spese anticipate al CTU nonché le altre spese del giudizio che, ai sensi del DM.Giustizia n°38/2018, si liquidano, per ciascuna di dette parti, in
€.4.000,00 per compensi di avvocato relativi alle fasi di studio, costitutiva, istruttoria
e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
L'attore ha impugnato la sentenza.
Ha dedotto l'erroneità e illogicità della sentenza che aveva accolto gli esiti della ctu in modo acritico. Ha esposto che invece la ctu non era attendibile.
Ha esposto che il Giudice di prime cure, facendo proprie in maniera acritica le risultanze della CTU, non aveva considerato che, in seguito alla sostituzione del
4 contatore, in assenza di una lettura effettiva ma solo di quella stimata dei consumi effettuati in precedenza a detta sostituzione, il CTU non avrebbe in nessun modo potuto confermare la genuinità delle bollette emesse da , mancando un dato Controparte_1
fondamentale, ovvero i conteggi effettuati sul vecchio contatore.
In assenza di un elemento certo, vale a dire la funzionalità del precedente contatore istallato presso l'esercizio commerciale del ed in assenza di letture effettive Pt_1
del contatore, non era possibile fornire con certezza, come erroneamente aveva fatto il
CTU, risposte rispetto all'effettività dei consumi.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e delle domande avanzate in primo grado, con il rigetto di quella riconvenzionale avanzata da CP_1
ed CE spa hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
CE ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché proposto nei confronti di EA
S.p.A. in proprio, anziché nei confronti di EA S.p.A., in qualità di mandataria di
CE IS S.P.A (oggi ; ha chiesto di accertare l'intervenuto CP_3
giudicato sul capo di sentenza che ha liquidato le spese in favore di CE IS
S.p.A., atteso che detto capo della decisione non è stato investito da alcuna censura da parte dell'appellante.
CE ha chiesto anche la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui nell'epigrafe, viene indicata EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in luogo di EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA TR S.p.A. (oggi ; CP_3
L'appello è infondato.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di appello solleva da CE PA che ha lamentato che la notifica sarebbe stata effettuata nei confronti di CE PA senza specificazione della qualità di mandataria di CE
IS S.P.A (oggi . CP_3
La costituzione dell'appellata, infatti, che si è difesa nel merito e soprattutto ha avanzato istanza di correzione materiale della sentenza, che non avrebbe potuto
5 chiedere se non nella qualità di parte effettiva del procedimento, ha sanato ogni eventuale vizio della citazione.
L'appello si fonda sulle censure alla ctu e sul rilievo di una recezione acritica delle sue conclusioni.
Si tratta di un motivo infondato.
Appare opportuno richiamare la regola di giudizio di fattispecie come quella in esame.
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020;Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023), in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Il Ctu ha confermato il corretto funzionamento del contatore attualmente installato (e montato in data 7/11/12) e dei consumi da questo calcolati.
6 Per quanto riguarda il contatore precedentemente operante, la cui verifica materiale non è stata ovviamente effettuata in quanto non più presente, l'ausiliario ha dedotto il sostanziale corretto rilevamento dei consumi poiché di fatto corrispondenti a quelli registrati dal nuovo contatore. Si tratta di una conclusione motivata e condivisibile, in assenza di deduzione e prova da parte dell'appellante di significativi cambiamenti degli elementi di fatto che condizionano i suoi consumi.
Pertanto, risulta corretta la scelta del Tribunale di adottare come presupposto per la decisione gli accertamenti contenuti nella ctu.
L'appello, in ragione di quanto premesso, deve essere respinto.
Deve essere accolta l'istanza di correzione materiale avanzata da CE PA
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022), nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma.
Nel merito della richiesta, dalla documentazione allegata in primo grado emerge con evidenza che la parte convenuta si era costituita come EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA TR S.p.A. (oggi e non come EA CP_3
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore come erroneamente indicato in sentenza.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese di lite del grado di appello, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 304/19 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Respinge l'appello;
7 2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese dell'appello che liquida per ciascuna parte in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Corregge l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 304/19 emessa dal
Tribunale ordinario di Roma, nel senso che nell'epigrafe della sentenza ove è scritto EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, venga scritto e si legga “EA S.p.A., in qualità di mandataria di EA
TR S.p.A. (oggi ). Manda alla cancelleria per gli CP_3
adempimenti di competenza;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il versamento di un importo pari al contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8