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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4853/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4853/19 R.G.A.C., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Lanciano;
attrice
E
in Cosenza alla via Accattatis n. 53, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Polillo;
convenuto
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Altomare;
Controparte_2
terzo chiamato
CP_3
terzo chiamato, contumace
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento dei danni;
CONCLUSIONI: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo l'inadempimento di quest'ultimo alle Controparte_1
obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato in data 27.9.2011, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale in Cosenza, alla via
Accattatis, deliberati dall'assemblea e descritti in computo metrico, allegando la regolare pagina 1 di 3 esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ed il parziale ma grave inadempimento del all'obbligazione di pagamento del corrispettivo. CP_1
Tanto premesso, la società attrice concludeva come segue: “Piaccia all'on.le Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto dedotto in atti, per grave ed obbiettivo inadempimento del convenuto, in relazione alle obbligazioni cui i CP_1 rapporti dedotti in giudizio;
b) condannare il di via Accattatis n. 53, Controparte_1
al pagamento della somma di euro 71.090,00 per come esposto in narrativa, e/o alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
c) condannare il Controparte_1
di via Accattatis n. 53, al risarcimento dei danni subiti e subendi in considerazione del grave inadempimento, in corso di quantificazione, ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l'adito giudicante riterrà dovuta;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo in via preliminare di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi, individuati nell'amministratore di condominio uscente e nel direttore dei lavori , dai quali Controparte_2 CP_3
pretendeva di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
deducendo, ancora in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del , CP_1
la prescrizione dei crediti, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo connotato da identità di causa petendi e petitum, la nullità delle clausole vessatorie di cui al contratto di appalto;
concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda o comunque, in ipotesi di suo accoglimento, chiedendo di essere manlevata in tutto o in parte dai terzi chiamati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto del 9.11.2020, il giudice autorizzava il convenuto alla chiamata in causa dei terzi per l'udienza del 25.5.2021, nel rispetto dei termini a comparire.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto di ogni avversa Controparte_2
domanda in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi professionali.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_3
Istruita parzialmente la causa con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti, si susseguivano diverse udienze di rinvio su richiesta dei loro procuratori che rappresentavano la pendenza di trattative per il bonario componimento della vertenza.
pagina 2 di 3 All'udienza del 20.2.2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa nei seguenti termini: il CO avrebbe versato all'impresa IL IO snc la somma di euro 20.000,00 ed il la somma di euro 2.000,00, a totale tacitazione delle Controparte_2 pretese ed entro un anno dalla stipula dell'accordo, con un acconto da corrispondersi nell'immediatezza pari ad euro 4.000,00; le spese di giudizio sarebbero rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate.
All'udienza del 22 maggio 2025, i procuratori delle parti (ed il , presente Controparte_2
personalmente) dichiaravano di accettare la proposta formulata dal giudice, nei termini precisati a verbale nonché nel documento depositato nel fascicolo telematico il 21.5.2025, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante dell'accordo transattivo.
Chiedevano, quindi, congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il giudice provvedeva in conformità.
******************
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese fra le parti.
Cosenza il 22 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4853/19 R.G.A.C., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Lanciano;
attrice
E
in Cosenza alla via Accattatis n. 53, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Polillo;
convenuto
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Altomare;
Controparte_2
terzo chiamato
CP_3
terzo chiamato, contumace
OGGETTO: risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento dei danni;
CONCLUSIONI: come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo l'inadempimento di quest'ultimo alle Controparte_1
obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato in data 27.9.2011, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale in Cosenza, alla via
Accattatis, deliberati dall'assemblea e descritti in computo metrico, allegando la regolare pagina 1 di 3 esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ed il parziale ma grave inadempimento del all'obbligazione di pagamento del corrispettivo. CP_1
Tanto premesso, la società attrice concludeva come segue: “Piaccia all'on.le Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto dedotto in atti, per grave ed obbiettivo inadempimento del convenuto, in relazione alle obbligazioni cui i CP_1 rapporti dedotti in giudizio;
b) condannare il di via Accattatis n. 53, Controparte_1
al pagamento della somma di euro 71.090,00 per come esposto in narrativa, e/o alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
c) condannare il Controparte_1
di via Accattatis n. 53, al risarcimento dei danni subiti e subendi in considerazione del grave inadempimento, in corso di quantificazione, ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l'adito giudicante riterrà dovuta;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo in via preliminare di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi, individuati nell'amministratore di condominio uscente e nel direttore dei lavori , dai quali Controparte_2 CP_3
pretendeva di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
deducendo, ancora in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del , CP_1
la prescrizione dei crediti, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo connotato da identità di causa petendi e petitum, la nullità delle clausole vessatorie di cui al contratto di appalto;
concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda o comunque, in ipotesi di suo accoglimento, chiedendo di essere manlevata in tutto o in parte dai terzi chiamati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con decreto del 9.11.2020, il giudice autorizzava il convenuto alla chiamata in causa dei terzi per l'udienza del 25.5.2021, nel rispetto dei termini a comparire.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto di ogni avversa Controparte_2
domanda in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi professionali.
, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_3
Istruita parzialmente la causa con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti, si susseguivano diverse udienze di rinvio su richiesta dei loro procuratori che rappresentavano la pendenza di trattative per il bonario componimento della vertenza.
pagina 2 di 3 All'udienza del 20.2.2025, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa nei seguenti termini: il CO avrebbe versato all'impresa IL IO snc la somma di euro 20.000,00 ed il la somma di euro 2.000,00, a totale tacitazione delle Controparte_2 pretese ed entro un anno dalla stipula dell'accordo, con un acconto da corrispondersi nell'immediatezza pari ad euro 4.000,00; le spese di giudizio sarebbero rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate.
All'udienza del 22 maggio 2025, i procuratori delle parti (ed il , presente Controparte_2
personalmente) dichiaravano di accettare la proposta formulata dal giudice, nei termini precisati a verbale nonché nel documento depositato nel fascicolo telematico il 21.5.2025, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante dell'accordo transattivo.
Chiedevano, quindi, congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il giudice provvedeva in conformità.
******************
La congiunta richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, stante l'esito della vicenda e la congiunta richiesta delle parti.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese fra le parti.
Cosenza il 22 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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