Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 901/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 901/2017
TRA
(C.F. – Avv. Giacomo Prinzi Parte_1 C.F._1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Grillo Controparte_1 P.IVA_1
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) In via principale, ritenere e dichiarare improcedibili le domande proposte da Contr
2) Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto.
3) Conseguentemente, ordinare alla Agenzia del Territorio, Conservatoria dei
RR.II. la cancellazione di tutte le eventuali iscrizioni pregiudizievoli derivanti dal titolo revocato.
4) Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento delle spese processuale da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso gli altri.
Conclusioni di parte opposta:
1
l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
In via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 98/2017, con il quale l'opposta ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 26.128,52 a seguito dell'omesso versamento delle rate del finanziamento concesso successive al febbraio 2012, dolendosi:
- del difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per non essere stata comunicata alcuna cessione da parte della titolare del rapporto, la Controparte_2
- dell'avvenuta applicazione di tassi usurari;
- della mancanza di proporzione nel rapporto tra la rata, pari ad € 451,00 mensili, ed il reddito;
- della carenza di comunicazione di qualsivoglia messa in mora, diffida di pagamento e decadenza dal beneficio del termine;
- della mancata considerazione dell'avvenuto pagamento di importi superiori a quelli ingiunti, pari a complessivi € 16.687,00, corrispondenti a 37 rate da € 451,00 Contr ciascuna, oltre che del fatto che il RID su c/c tratto su non era mai stato revocato dal cliente, venendo interrotto dalla finanziaria a causa di vicende societarie che la riguardavano.
Proponeva altresì comanda di risarcimento del danno per ingiustificata iscrizione al
CRIF, domanda che non veniva però riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che deve perciò intendersi rinunziata.
La convenuta si costituiva contestando tutte le doglianze avverse e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
In particolare, evidenziava che la è stata fusa per incorporazione Controparte_2 in non trattandosi quindi di cessione del credito, bensì di successione Controparte_4
a titolo universale in tutti i rapporti giuridici;
che nel ricorso in monitorio era stata chiesto il solo residuo in linea capitale alla data dell'ultima rata pagata, come risultante dal piano di ammortamento e dall'elenco rate pagate e quelle impagate;
che era stata inviata diffica del 30/10/2013; la legittimità dei tassi di interesse pattuiti ed applicati;
l'impossibilità per la di rideterminare unilateralmente la rata di un finanziamento se le condizioni CP_1
2 economiche del debitore peggiorano, circostanza, peraltro, mai comunicata né dimostrata;
la legittimità della segnalazione al CRIF.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
La ingiungente ha puntualmente dimostrato la propria legittimazione attiva, CP_1
la fonte del proprio credito e l'entità delle rate non pagate.
Con la propria seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente ha chiesto di provare circostanze mai dedotte prima, in quanto tali inammissibili, e comunque del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, non essendo stata né contestata una violazione del merito creditizio al momento della stipula (maggio 2009), né puntualmente circostanziata la situazione economico-reddituale a quella data.
A fronte della documentazione prodotta dalla controparte (doc. 3), l'opponente non ha neppure contestato l'avvenuta ricezione della diffida del 30/10/2013, che realizza la previsione contrattuale del diritto della società a dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine dopo il mancato pagamento (pacifico) di due rate.
Quanto alla mancata revoca del RID, trattasi di circostanza che potrebbe eventualmente giustificare l'incolpevole, omesso versamento delle prime rate successive, ma non certo l'interruzione definitiva di tutti i pagamenti, specie dopo la ricezione della diffida.
Infondata risulta infine la doglianza relativa ai tassi di interesse praticati, tenuto conto che la ctu espletata in corso di giudizio, logicamente e congruamente motivata, ha consentito di accertare che “gli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento stipulato da parte opponente sotto la data del 7.05.2009 non hanno superato il Tasso Soglia della categoria di riferimento”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 950,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 901/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 98/2017;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dell'opponente.
Patti, 27/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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