Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10478 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
1 047 8/02 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N.5250/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.28081 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE LAVORO Ud. 21.5.02 Composta dagii iii.mi Sigg.ri viagistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RT RI, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Col di Lana, 11, presso l'avv. Paolo Marrone, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO s.p.a., in persona del Direttore dott. Marco Piuri, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, 110 presso l'avv. 7 8 2 -1- 2 Giovanni Merla, rappresentata e difesa giusta delega in calce dall'avv. Giuseppe Catalano;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.5836 del 16.6.1999. Reg. gen. n.914/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Catalano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 giugno 1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da AR RT nei confronti di Ferrovie Nord di Milano IZ s.p.a , avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello. Osservava in motivazione che al rapporto degli autoferrotranvieri è inapplicabile la norma sulle promozioni automatiche di cui all'art. 2103 c.c., essendo la materia regolata con carattere di specialità dall'art. 18 all. A. del R.D. 1931 n. 148. Aggiungeva che la norma escludeva dalla promozione automatica i posti da ricoprirsi mediante esame. Rilevava, quindi che l'art. 15 prevede che i regolamenti aziendali regolino gli avanzamenti e le promozioni, termini che riteneva fungibili. Nella -2- specie per il posto cui era stato adibito il RT il regolamento prevede la prova selettiva, che era stata indetta e non superata dall'appellante, che non poteva chiedere in base alle norme indicate la promozione automatica per l'adibizione alle mansioni per 18 mesi. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il RT;
resiste con controricorso la Ferrovie Nord Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del R.D. n. 148 del 1931 e dell'art. 2103 c.c. e la violazione delle norme ermeneutiche di interpretazione del CCNL il RT prospetta la tesi che l'art. 15 del R.D. n148/1931 demandi ai regolamenti di regolare due forme di progressione in carriera: le promozioni (con meccanismi concorsuali o a scelta del datore di lavoro) e gli avanzamenti, censurando la tesi del Tribunale che i due termini sarebbero usati come sinonimi. Rileva, quindi, che il regolamento aziendale, che prevede solo forme concorsuali di avanzamento viola l'art. 15 che prevede due forme di progressione e l'art. 18 che prevede la possibilità di progressione per scelta del datore di lavoro. Il regolamento aziendale delle Ferrovie Nord Milano deve conseguentemente ritenersi nullo e va disapplicato. Venendo meno la regola speciale di progressione automatica, secondo il ricorrente, è imprescindibile il ricorso alla regola generale dell'art. 2103 c.c. che fonda il diritto del ricorrente alla promozione. La censura è infondata. -3- Pur essendo condivisibile la tesi che nel regolamento del 1931 i termini promozione e avanzamento non sono sinonimi, non lo è altrettanto quella che un regolamento aziendale debba a pena di nullità contemplare entrambe le forme di progressione, ed in particolare anche forme automatiche o avanzamenti. Il senso della norma, interpretata secondo il canone dell'art. 12 delle preleggi, è di prevedere che tutte le forme di progressione in carriera debbano essere regolamentate, ma non vi è alcun elemento letterale, logico o sistematico dal quale desumere la necessità della previsione degli avanzamenti accanto alle progressioni concorsuali degli avanzamenti. Se, infatti, la previsione dell'art. 15 del R.D. n. 148 del 1931 e le esigenze della sicurezza del traffico, che sottendono allo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, portano a ritenere che un regolamento non possa escludere meccanismi concorsuali, non può dirsi altrettanto delle forme automatiche di carriera nell'ambito delle quali opera l'art. 18, non essendovi alcun elemento letterale o logico che possa fondare l'assunto. Il regolamento delle Ferrovie Nord, che esclude gli avanzamenti automatici in favore di meccanismi selettivi, limitando quindi anche il potere del datore di lavoro in materia, appare conforme ai principi della sicurezza del traffico che ispirano lo speciale rapporto e non viola l'art. 15 del RD n. 148 del 1931. Né vale a svalutare la logicità della tutela di queste esigenze, l'osservazione del ricorrente, infine, che anche in una centrale nucleare può trovare applicazione l'art. 2103 c.c. e determinare la promozione di persone di non vagliata professionalità a compiti che comportano - 4- rischi per la collettività. Il rilievo, infatti, propone i limiti della normativa generale, piuttosto che evidenziare vizi della interpretazione di quella speciale. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 21,20 ,oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002 Rez areti Fermande shal Il Consigliere est. Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 LUG. 2002 IL CANCELLIERE 3 3 6 . N T L O L H A M J , A O D R T E S T I N G A R E E L S D R L E O D -5-