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13 dicembre 1950
13 dicembre 1950
Art. 3.
Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533 .
Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533 .