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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5257/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARINA Parte_1
MAGISTRELLI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MICHELE LIUTI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio a Jesi il 07.08.2010, alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare, sita a Maiolati Spontini in via Arezzo n. 33, di proprietà esclusiva della signora
rimane assegnata a quest'ultima, che vi abiterà insieme ai figli minori;
Pt_1
1 2) i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) il signor potrà tenerli con sé a domeniche alternate nonché, tutte le settimane, per un CP_1
giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì salvo diverso accordo diretto tra le parti, dal primo pomeriggio sino a dopo cena;
4) durante i periodi festivi, i genitori concorderanno liberamente i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, curando di garantire un criterio di alternanza;
5) il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di CP_1 Pt_1 complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
6) l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora Parte_1
7) le spese straordinarie per i minori, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
8) il padre continuerà a sottoporsi a controlli settimanali tossicologici per un anno a partire dal deposito della sentenza di separazione;
9) rinuncia a ogni ulteriore domanda;
10) compensazione delle spese di lite, con rinuncia alla solidarietà professionale tra i rispettivi difensori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1
la separazione dal coniuge alle condizioni ivi formulate. Nel medesimo ricorso, la CP_1
signora ha chiesto al Tribunale di adottare provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. in merito alla Pt_1
regolamentazione delle visite tra il sig. e i figli minori e . CP_1 Per_1 Per_2
Con decreto del 21.10.2024, il giudice relatore ha fissato l'udienza del 6.11.2024 per la convocazione delle parti e per la discussione in ordine alla sola richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c.
Con memoria depositata in data 4.11.2024, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi CP_1
alla domanda di separazione, ma formulando condizioni difformi rispetto a quelle articolate dalla ricorrente.
All'udienza del 06.11.2024, le parti si sono accordate in merito alla regolamentazione dei tempi di visita del signor con i figli minori. CP_1
Alla successiva udienza del 12.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo in merito alle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe.
2 2. Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Jesi il 07.08.2010 (cfr. certificato di matrimonio).
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, confermato dalla concorde richiesta delle parti di ottenere la separazione, induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, atteso che le condizioni concordate appaiono conformi alla loro situazione economica e corrispondenti agli interessi dei figli, dei quali non si dispone l'ascolto in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
4. Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
a Jesi (AN) in data 07.08.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Jesi (AN) al n.
33 parte 2 serie C dell'anno 2010; omologa le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5257/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. MARINA Parte_1
MAGISTRELLI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MICHELE LIUTI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: “Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio a Jesi il 07.08.2010, alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare, sita a Maiolati Spontini in via Arezzo n. 33, di proprietà esclusiva della signora
rimane assegnata a quest'ultima, che vi abiterà insieme ai figli minori;
Pt_1
1 2) i figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) il signor potrà tenerli con sé a domeniche alternate nonché, tutte le settimane, per un CP_1
giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì salvo diverso accordo diretto tra le parti, dal primo pomeriggio sino a dopo cena;
4) durante i periodi festivi, i genitori concorderanno liberamente i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, curando di garantire un criterio di alternanza;
5) il signor verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di CP_1 Pt_1 complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
6) l'assegno unico universale sarà percepito per intero dalla signora Parte_1
7) le spese straordinarie per i minori, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
8) il padre continuerà a sottoporsi a controlli settimanali tossicologici per un anno a partire dal deposito della sentenza di separazione;
9) rinuncia a ogni ulteriore domanda;
10) compensazione delle spese di lite, con rinuncia alla solidarietà professionale tra i rispettivi difensori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1
la separazione dal coniuge alle condizioni ivi formulate. Nel medesimo ricorso, la CP_1
signora ha chiesto al Tribunale di adottare provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. in merito alla Pt_1
regolamentazione delle visite tra il sig. e i figli minori e . CP_1 Per_1 Per_2
Con decreto del 21.10.2024, il giudice relatore ha fissato l'udienza del 6.11.2024 per la convocazione delle parti e per la discussione in ordine alla sola richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c.
Con memoria depositata in data 4.11.2024, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi CP_1
alla domanda di separazione, ma formulando condizioni difformi rispetto a quelle articolate dalla ricorrente.
All'udienza del 06.11.2024, le parti si sono accordate in merito alla regolamentazione dei tempi di visita del signor con i figli minori. CP_1
Alla successiva udienza del 12.02.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo in merito alle condizioni della separazione e hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe.
2 2. Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Jesi il 07.08.2010 (cfr. certificato di matrimonio).
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, confermato dalla concorde richiesta delle parti di ottenere la separazione, induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, atteso che le condizioni concordate appaiono conformi alla loro situazione economica e corrispondenti agli interessi dei figli, dei quali non si dispone l'ascolto in ragione del clima collaborativo tra i genitori.
4. Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
a Jesi (AN) in data 07.08.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Jesi (AN) al n.
33 parte 2 serie C dell'anno 2010; omologa le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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