Articolo 830 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 857Articolo 837
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
>
Versione
9 febbraio 2013
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
19 aprile 2025
Art. 830. Contingente per la Banca d'Italia 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di ((divisione o)) brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c) ufficiali inferiori: 2;
d) ispettori: 132;
e) sovrintendenti: 40;
f) appuntati e carabinieri: 819.
2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente.
L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente