Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
159/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra nata a [...] il [...] e res. in Ferrere d'asti via Torino n°42 CF: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente procedimento in forza di procura speciale dall'Avv. Cinzia Garoglio del
Foro di Asti CF: ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in C.F._2
Asti via Morelli n° 22
Avverso
nato a [...] il [...] – residente in [...] – Parte_2 cod.fisc.: – elettivamente domiciliato in Asti – Via Incisa n. 10 – presso lo studio e la C.F._3 persona dell'avv. Giuseppe Leuzzi (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4 procura speciale
OSSERVATO
Parte attrice svolge qui opposizione avverso il Di n. 1121 del 2023 Tribunale di Asti.
Deduce:
“Per mezzo del procedimento monitorio, con immediata esecutorietà del decreto emesso dal Tribunale di
Asti, parte dichiarava di vantare un credito pari ad € 2700/00 nei confronti Parte_3 dell'ex Conduttrice , a titolo di mancato preavviso di mesi 6 per la disdetta del contratto di Parte_1 locazione registrato in Asti 1/12/2022, avente ad oggetto l'immobile- ammobiliato- sito in Asti via Luigi
Ranco n 11, con canone mensile di € 450/00.
Con il presente atto la sig.ra , in veste di Attore in opposizione, formula preliminarmente istanza ex Pt_1 art 649 cpc, nonché insta per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in assenza dell'an debetaur fondante la pretesa creditoria
Il presente giudizio è soggetto a condizione di procedibilità, trattandosi di obbligazione nascente da contratto di locazione per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, e tale condizione ad oggi non è stata soddisfatta.
In fatto
In data 18/12/2023 alla sig.ra veniva notificato il ricorso per Decreto Ingiuntivo, Pt_1 pedissequo decreto ed atto di precetto, con il quale il Tribunale di Asti Le ingiungeva di pagare immediatamente alla notifica del ricorso, in favore del sig. nato a [...]( Sa) il Parte_2
L'asserito credito della controparte trae origine dal contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti, registrato in data 1/12/2022, cui ha fatto seguito la disdetta per gravi motivi della conduttrice in data 26/06/2023 a firma Avv. Garoglio ( doc 2 controparte) in assenza del preavviso semestrale. Dalchè la richiesta creditoria conteggiata sulle 6 mensilità. Nulla quaestio sui canoni di locazione maturati in virtù del contratto, tutti interamente saldati dalla conduttrice.
Tutto ciò premesso, con il presente atto la sig.ra si oppone al decreto ingiuntivo emesso, Parte_1 chiedendone la revoca e formulando istanza ex art 649 cpc, per i seguenti
MOTIVI
1) In via preliminare
In merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto numero 1121/2023 ex art
649 cpc . Sussistenza dei gravi motivi
Preliminarmente, si rede necessario sottolineare un presupposto di lavoro:
La valutazione dei gravi motivi( per concedere ex art 649 cpc la sospensione) è rimessa alla discrezionalità del giudice. Si considerano tali sia la probabile fondatezza dell'opposizione, sia la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all'opponente all'esecuzione del decreto. Ancora, possono configurare gravi motivi anche la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all'art. 642 del c.p.c.
Fatta questa indispensabile premessa, nel caso di specie i gravi motivi fondanti la presente istanza, sono rappresentati: 1) dalla riconsegna delle chiavi dell'immobile locato contestualmente alla disdetta del contratto, come riconosciuto dallo stesso locatore 2) dall'esistenza dei gravi motivi legittimanti la disdetta , di cui ampiamente infra
Nessun pregiudizio può inoltre essere arrecato al creditore dal ritardo dell'esecuzione, mentre, l'eventuale azione in executivis potrebbe pregiudicare senza alcun dubbio il conduttore, sottoposto ad azione esecutiva prima che il credito azionato venga accertato.
Ad oggi inoltre, non vi sono procedure esecutive o gravami di altro genere pendenti a carico della sig.ra
CP_1
[...
stato quindi, se da un canto non vi è pregiudizio per il presunto creditore nell'attendere l'esito del giudizio, dall'altro sussiste una reale e fondata presunzione di accoglimento della presente opposizione ed un concreto e reale pregiudizio per il debitore, che si vedrebbe esposto ad una azione esecutiva basata su un provvedimento sommario poi revocato. 2) In merito alla infondatezza, insussistenza del credito/ diritto sostanziale quivi vantato dal Convenuto opposto a) Riconsegna delle chiavi al locatore/proprietario contestualmente alla disdetta del contratto
Disdettato il contratto, la sig.ra riconsegnava le chiavi dell'immobile ai legittimi proprietari ( fatto Pt_1 incontestato poichè riconosciuto da questi ultimi), che le ritiravano.
Parimenti, il locatore tratteneva dette chiavi, non formulando alcuna offerta formale di restituzione.
Pertanto, a far tempo dal Mese di Luglio 2023, il sig. riacquistava il pieno possesso dell'immobile Pt_2 locato, libero da persone e cose di proprietà del conduttore.
Orbene:” Il conduttore adempie all'obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi. Nel caso in cui l'immobile risulti ancora ingombro da masserizie, potrebbero eventualmente essere ravvisati dei profili risarcitori. Tuttavia, la consegna materiale delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale e, con esso, dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione.
Ed ancora:” La consegna delle chiavi di un immobile concesso in locazione ben può essere interpretata come una manifestazione della volontà dei contraenti, di risolvere anticipatamente il contratto (con il conseguente venir meno dell'obbligo del pagamento dei canoni), specialmente ove emerga che il locatore abbia acconsentito a tale dazione e manchino elementi idonei a fornire una diversa ricostruzione degli accordi tra le parti. “
Nel caso di specie, il proprietario ha ritirato e non riconsegnato al conduttore le chiavi dell'immobile locato, potendo di fatto riutilizzarlo immediatamente, inoltre a tutt'oggi, non sono state formalizzate valide motivazioni, contrarie alla possibilità per la conduttrice di rilasciare senza preavviso l'alloggio.
Anzi, la concorde volontà contrattuale di risolvere il contratto senza preavviso, era emersa già durante le trattative .
La sig.ra necessitava infatti di un punto d'appoggio in Asti in via temporanea ed urgente, quindi Pt_1 aveva sin dai primi contatti, esplicitato al sig. questa sua esigenza, ricevendo assicurazioni in Pt_2 merito e con impegno che sarebbe stata sua facoltà disdettare il contratto in qualunque momento, senza necessità di preavviso. Si proverà ampiamente in sede istruttoria come tale circostanza sia stata determinante nella formazione della volontà della conduttrice, che ha sottoscritto il negozio proprio in virtù di tale condizione. Circostanza per altro ribadita dal sig. anche nei mesi seguenti. Pt_2
Sussistenza di gravi sopraggiunti motivi fondanti la disdetta
Come già evidenziato, la sig.ra sottoscriveva il contratto di locazione in un momento di estrema Pt_1 aleatorietà e transizione e proprio
per questi motivi
, si rendeva indispensabile per Lei e la GL poter rilasciare l'appartamento immediatamente e senza preavviso. Circostanze note ed accettate dal proprietario.
Nel Dicembre 2022 la sig.ra era titolare di un bar caffetteria in Ferrere, abitava con la GL Pt_1 minorenne in un appartamento soprastante, di sua proprietà esclusiva, gravato da mutuo ipotecario e seppur sporadicamente, l'ex marito sig. , versava piccole somme a beneficio della GL . Controparte_2
A far tempo dal maggio 2023 il sig. cessava qualunque versamento, pertanto la sig.ra si CP_2 Pt_1 vedeva costretta notificare atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, per recuperare la somma di € 6919/83 in favore della GL convivente( doc 1) .
A seguito della notifica degli atti esecutivi, il sig. assumeva ricorrenti atteggiamenti intimidatori e CP_2 minacciosi nei confronti della sig.ra , anche all'interno del bar di sua proprietà. Pt_1 Tale stato di cose, unitamente all'aggravarsi della propria situazione finanziaria, spingeva la sig.ra , Pt_1 nel Mese di Luglio 2023, a chiudere la sua attività e nell'Agosto a vendere l'appartamento, estinguendo il mutuo rimanente senza alcun residuo di denaro.( doc 2-3) A far tempo da tale data, la sig.ra con la Pt_1 GL si è trasferita altrove, eliminando ogni contatto e comunicazione con l'ex marito.
Va da sé che la natura e la gravità di queste situazioni, coinvolgenti anche una minore, impedivano alla sig.ra di palesare con il sig. i gravi motivi sottesi alla disdetta del contratto, ma di fatto, Pt_1 Pt_2 rendevano impossibile alla Conduttrice finanche far fronte al canone mensile.
Concludeva chiedendo:
Adversis rejectis.,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti in composizione monocratica, previe le declaratorie del caso e di legge e rigettate tutte le avverse istanze,
In via preliminare: Disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà ex art 649 cpc del decreto ingiuntivo opposto n° 1121/2023 del 09/11/2023 Rg 2562/2023 in odio a a firma Dott.ssa Parte_1
Bertolino, per i motivi tutti di cui in parte narrativa, anche inaudita altera parte
Nel merito ed in via principale:
Revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto nei confronti dell'esponente, il decreto ingiuntivo n° n° 1121/2023 del 09/11/2023 Rg 2562/2023 emesso dal Tribunale di Asti: dott.ssa Bertolino, e ciò per insussistenza del credito azionato ed infondatezza delle domande del Convenuto Opposto.
Disporre per l'effetto, la caducazione degli eventuali atti esecutivi compiuti, con pari ordine al Creditore di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente iscritta in forza del decreto ingiuntivo revocato.
In subordine,
In caso di accertamento circa la sussistenza del credito azionato, disporre la riduzione dell' importo dovuto al minor valore che si accerterà in corso di causa.
La opposizione non può esser accolta.
Pacifico che la opponente abbia inteso interrompere ex abrupto il rapporto contrattuale, senza prestare ossequio al preavviso semestrale, pur in contratto statuito, le motivazioni, come svolte in atto introduttivo, non sono tali da esonerare la conduttrice dal pagamento dei canoni di locazione, per il semestre di riferimento.
Da un lato, non possono opporsi alla controparte contrattuale (locatore) le motivazioni di carattere personale, per come sopra riportate, in forza delle quali la opponente riteneva di poter operare recesso immediato dalla locazione, diversamente opinando creandosi un vulnus al carattere imperativo (avente forza di legge) del rapporto contrattuale.
D'altronde, che il proprietario abbia ricevuto ante tempus le chiavi dell'immobile, non può valere in sé quale “ratifica” della altrui condotta [si trattava anzi di contegno necessitato, dato che la locatrice aveva manifestato la intenzione di abbandonare la abitazione, per cui le chiavi non potevano esser da queste trattenute] né esclude la operatività della clausola, attinente alla necessità del preavviso.
Previsione, la cui ratio è anche quella di consentire al proprietario di godere di un lasso di tempo adeguato, al fine di decidere circa il successivo reimpiego del bene. E' evidente che un abbandono improvviso non può che pregiudicare detto interesse del locatore, interesse di rilievo giuridico siccome anche statuito normativamente: onde non può assumere rilevanza la argomentazione, svolta dalla difesa opponente, secondo cui la parte opposta sarebbe comunque rientrata nella disponibilità dell'immobile, con la riconsegna delle chiavi, così non patendo nocumento alcuno dal rilascio “anticipato” – restando invece pur sempre ferma ed evidente la violazione alle ragioni del proprietario, che sottostanno alla previsione del preavviso, ovverosia il diritto ad un lasso di tempo congruo, come sopra detto, tra la manifestazione della volontà del conduttore di lasciare il bene, ed il rilascio effettivo.
La opposizione va dunque respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese avversarie, che liquida in € 2500 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 22.4.2025
Il gi dott. Perfetti