Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CO Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1029/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSEPPE ARCOLEO N. 39, presso lo studio dell'Avv. AMATO STEFANIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ARCOLEO n. 39, presso lo studio dell'Avv. AMATO VALERIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/2/2025, come parzialmente modificato con nota depositata il 17/3/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 08/09/2016).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, parzialmente modificate con nota depositata il 17/3/2025 con riferimento al punto 12, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico;
ciò a tutela dei figli minori;
2) La SI.ra rimarrà a vivere nell'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale sito in via Montuoro Rinaldo n. 12, Palermo unitamente ai figli, anche in considerazione che l'immobile gli è stato donato del padre Persona_1
[...]
3) il SI. sposterà la propria residenza in altro immobile Controparte_1 che comunicherà successivamente, rappresentando che già vive fuori la casa coniugale presso l'abitazione di un amico;
4) In ordine alla condizione economica e patrimoniale la SI.ra Pt_1
ed il sig. sono disoccupati e faranno separatamente
[...] Controparte_1 richiesta di ADI;
5) Per quanto concerne i figli CO e verranno affidati Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Palermo nella via Montuoro Rinaldo n. 12,
Palermo;
6) Il SI. avrà il diritto di vedere i figli minori CO e CP_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei minori, due giorni a settimana, ed in particolare il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
o comunque compatibilmente con gli impegni dei genitori ed a fine settimana alterne il sabato o la domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00, sempre previo accordi tra i coniugi;
7) disporre che i figli minori trascorrano con entrambi i genitori ad alternanza il giorno di Natale o Capodanno nonché il giorno di Pasqua e
2 Pasquetta da concordarsi previo preavviso con la madre;
8) Le date e gli orari sopra previsti dovranno essere osservati e in caso di variazione, imprevisto o forza maggiore, è fatto specifico obbligo di avvisare per tempo l'altro coniuge;
9) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
entrambi autorizzano l'espatrio del figlio minore per i viaggi di turismo e di istruzione;
il rilascio del passaporto per i figli minorenni dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
10) Entrambi i genitori avranno il dovere ed il diritto di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore. Le decisioni di maggiore rilievo ed interesse saranno prese da entrambi in comune accordo, indipendentemente dall'affidamento;
11) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore;
12)Viene fissato concordemente dalle parti che l'assegno unico dei figli
CO e venga percepito dalla SI.ra nella misura Per_2 Parte_1 del 100%, per un totale di € 526,00 , circa, anche a titolo di mantenimento per i figli CO e , considerato lo stato di disoccupazione del Per_2 padre;
Controparte_1
13) Il SI. si impegna a versare il 50% delle spese di carattere CP_1 straordinario che saranno affrontate da entrambi i genitori ,così meglio specificate:
A) Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
- le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche / dentistiche ed interventi chirurgici presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in
3 quanto non erogate dal servizio sanitario nazionale;
spese scolastiche : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico
(tessera abbonamento bus/treno) dal l uogo di residenza all'istituto scolastico,
e) mensa, f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare i n costanza di matrimonio b) spese per regali in occasione di feste per i compagni di scuola.
B) Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi, figurano: - le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche da Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strut ture private, e) analisi cliniche, f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla f requentazione questi dovrà comunque contribuire nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pe rnottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica);
-le spese extrascolastiche relativea: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter, pre – scuola e dopo scuola se non presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
4 lezioni) per ciclomotori, motocicli o autoveicoli, presso scuole guida private;
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore,
i) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli, l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In ogni caso, il diritto al rimborso di tutte le spese straordinarie sopraindicate resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Relativamente alle sole spese di natura straordinaria aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intende sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni. I coniugi prevedono concordemente che l'altro genitore, entro i sette giorni successivi, può proporre una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro reputare consentita e quindi rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Ancora i coniugi concordano che in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.
Con successiva nota sottoscritta dai coniugi e depositata il 17 marzo 2025,
a modifica e integrazione del punto 12 “viene fissato concordemente dalle parti che l'assegno unico dei figli CO e venga percepito dalla SI.ra Per_2
nella misura del 100%, per un totale di € 526,00 , ed a titolo di Parte_1 mantenimento per i figli CO e , il sig. si impegna a Per_2 CP_1 versare la somma di € 150,00 cadauno”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
5 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 64 P. 1, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore CO Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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