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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a
[...] Parte_2
Comiso (RG), il 15.12.1941 ed ivi residente in c.da Bellona n. 186 (C.F.: , C.F._1 con sede in Comiso (RG), Via Nunzio Digiacomo n. 36 (C.F. - P.I. ), rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Schinina' Riccardo CF: , domiciliato presso detto C.F._2 difensore, in forza di procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._3 sede in Gela, Via Stentinello n. 5 (C.F. – P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Annarita Lorefice (C.F.: , C.F._4
Avv. LOREFICE (CF: ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
24/06/1981, CF: , rappresentata e difesa da sé medesima C.F._4
-convenuti opposti-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento-
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 4.04.2024, il (di Parte_1 seguito proponeva formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 C.F._5 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 101/2024
R.G., notificato in data 26.02.2024 su istanza della con il quale parte Controparte_4 opponente era stata stata condannata al pagamento della somma di € 13.383,69 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come da domanda, oltre ai compensi professionali della procedura monitoria liquidati in € 567,00.
Eccepiva l'opponente di avere già provveduto al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria dalla e portato dalla fattura n. 166 del 13.01.2022, mediante il Controparte_5 bonifico bancario effettuato in data 04.02.2022 (doc.
3- Distinta di pagamento fatt. n. 166 del
04.02.2022).
Si costituiva la dichiarando di rinunziare al decreto ingiuntivo richiesto e chiedendo CP_4
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “a spese compensate”.
Tali richieste venivano reiterate nella prima udienza, tenuta in modalità cartolare in data 15 novembre 2024.
Parte opposta, però, a fronte della richiesta di controparte protestava le spese di lite.
***
Invero, la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale
“diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,10 luglio 2001, n.
9332; Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Trib. Lamezia Terme 21 febbraio 2013).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civ., sez. III,
8 giugno 2005, n. 11962).
Il venir meno dell'interesse ad agire e ad ottenere una pronuncia lascia, tuttavia, spazio alla richiesta di condanna alle spese di lite, le quali andranno liquidate - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia secondo una "prognosi postuma" consistente nel valutare, in via sommaria, quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuta la nuova deliberazione. In definitiva, tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso in esame non può affermarsi che l'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere si sia verificato dopo l'introduzione del giudizio, ovvero dopo la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento, atteso che non è contestato ed anzi risulta dalla documentazione prodotta che l'estinzione della pretesa creditoria è precedente alla richiesta di ingiunzione di pagamento.
Ciò non muta, però, nella sostanza la decisione della controversia.
Il decreto ingiuntivo emesso viene revocato e parte opposta va condannata alle spese di lite.
Va rilevato, peraltro, che la condanna alle spese di lite consegue pure nell'ipotesi di rinunzia agli atti del giudizio, a meno che le parti non concordino per una loro compensazione.
Nella liquidazione, peraltro, non potrà non tenersi conto del comportamento processuale di parte opposta che ha prontamente rinunziato al decreto ingiuntivo ottenuto e della semplicità delle questioni affrontate, sicché ai parametri di riferimento vanno applicati i minimi.
Secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia da 5.201 a 26.000), si liquida €.
460 per fase studio, €. 389 per fase introduttiva ed €. 500 per fase decisionale, atteso che il procedimento viene definito alla prima udienza.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita Di
Pietro, così provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 101/2024 R.G.
-condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.349,00, Controparte_4 oltre 15% s.g., cpa e iva se dovuta, oltre ad €. 145,50 per spese vive, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Riccardo Schininà.
Gela, lì 28.01.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a
[...] Parte_2
Comiso (RG), il 15.12.1941 ed ivi residente in c.da Bellona n. 186 (C.F.: , C.F._1 con sede in Comiso (RG), Via Nunzio Digiacomo n. 36 (C.F. - P.I. ), rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Schinina' Riccardo CF: , domiciliato presso detto C.F._2 difensore, in forza di procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_2 C.F._3 sede in Gela, Via Stentinello n. 5 (C.F. – P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Annarita Lorefice (C.F.: , C.F._4
Avv. LOREFICE (CF: ), nata a [...] il CP_3 C.F._4
24/06/1981, CF: , rappresentata e difesa da sé medesima C.F._4
-convenuti opposti-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento-
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 4.04.2024, il (di Parte_1 seguito proponeva formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 C.F._5 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 101/2024
R.G., notificato in data 26.02.2024 su istanza della con il quale parte Controparte_4 opponente era stata stata condannata al pagamento della somma di € 13.383,69 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come da domanda, oltre ai compensi professionali della procedura monitoria liquidati in € 567,00.
Eccepiva l'opponente di avere già provveduto al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria dalla e portato dalla fattura n. 166 del 13.01.2022, mediante il Controparte_5 bonifico bancario effettuato in data 04.02.2022 (doc.
3- Distinta di pagamento fatt. n. 166 del
04.02.2022).
Si costituiva la dichiarando di rinunziare al decreto ingiuntivo richiesto e chiedendo CP_4
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “a spese compensate”.
Tali richieste venivano reiterate nella prima udienza, tenuta in modalità cartolare in data 15 novembre 2024.
Parte opposta, però, a fronte della richiesta di controparte protestava le spese di lite.
***
Invero, la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale
“diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,10 luglio 2001, n.
9332; Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Trib. Lamezia Terme 21 febbraio 2013).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civ., sez. III,
8 giugno 2005, n. 11962).
Il venir meno dell'interesse ad agire e ad ottenere una pronuncia lascia, tuttavia, spazio alla richiesta di condanna alle spese di lite, le quali andranno liquidate - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia secondo una "prognosi postuma" consistente nel valutare, in via sommaria, quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuta la nuova deliberazione. In definitiva, tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso in esame non può affermarsi che l'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere si sia verificato dopo l'introduzione del giudizio, ovvero dopo la richiesta di emissione dell'ingiunzione di pagamento, atteso che non è contestato ed anzi risulta dalla documentazione prodotta che l'estinzione della pretesa creditoria è precedente alla richiesta di ingiunzione di pagamento.
Ciò non muta, però, nella sostanza la decisione della controversia.
Il decreto ingiuntivo emesso viene revocato e parte opposta va condannata alle spese di lite.
Va rilevato, peraltro, che la condanna alle spese di lite consegue pure nell'ipotesi di rinunzia agli atti del giudizio, a meno che le parti non concordino per una loro compensazione.
Nella liquidazione, peraltro, non potrà non tenersi conto del comportamento processuale di parte opposta che ha prontamente rinunziato al decreto ingiuntivo ottenuto e della semplicità delle questioni affrontate, sicché ai parametri di riferimento vanno applicati i minimi.
Secondo lo scaglione di riferimento (valore della controversia da 5.201 a 26.000), si liquida €.
460 per fase studio, €. 389 per fase introduttiva ed €. 500 per fase decisionale, atteso che il procedimento viene definito alla prima udienza.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita Di
Pietro, così provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo n. 43/2024 emesso il 16.02.2024 dal Tribunale di Gela in seno al procedimento monitorio n. 101/2024 R.G.
-condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.349,00, Controparte_4 oltre 15% s.g., cpa e iva se dovuta, oltre ad €. 145,50 per spese vive, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Riccardo Schininà.
Gela, lì 28.01.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro