Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]v, c.f.: Parte_1
; C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Iovino;
- appellante -
CONTRO
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo via
Generale V. Streva, 14, P.I.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Landolina,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti del intese ad accertare il grave Controparte_1 inadempimento contrattuale della convenuta per illegittima sospensione della n. 1781/2020 r.g.
fornitura di energia elettrica nel marzo 2015 e per ritardo nel riallaccio dell'utenza, nonché alla condanna della società al pagamento di un indennizzo e al risarcimento del danno, con sentenza n. 1330 del 28.4.2020 rigettava le domande dell'attore e quella riconvenzionale di recupero della morosità pregressa, e compensava tra le parti le spese di lite. ha interposto appello, di cui l'appellata società, costituendosi, ha Parte_1 invocato il rigetto.
All'esito di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal giorno 8.5.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato le domande risarcitorie per carenza di prova del danno. Deduce che il mero inadempimento per illegittima sospensione della fornitura comporta, sulla base della Tabella 1 della delibera
AEEG 333/07 e ARG/elt 198/11, il pagamento di un indennizzo e dà diritto al risarcimento del danno nei casi in cui siano stati lesi in modo grave i diritti inviolabili della persona.
Il rilievo è fondato nei limiti appresso indicati. aveva disdetto il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato Parte_1 con la società per l'appartamento di via Pistoia, 21 in Palermo, di sua CP_2 proprietà, il 30.11.2011 e aveva quindi concesso in locazione l'immobile, dapprima a , fino al 6.7.2012 e poi ad Persona_1 Persona_2 intestatario della fornitura al momento della verifica antifrode eseguita da Enel
TR il 18.6.2013, conclusasi con esito positivo. ha attivato CP_3 nei confronti di la procedura di recupero di un asserito credito relativo ai Pt_1 consumi di energia elettrica nel periodo intercorso tra l'aprile 2009 (data in cui sarebbe stato registrato un calo dei consumi nell'immobile) e l'ingresso nel 2011 della nuova inquilina.
Il primo giudice, dopo avere riconosciuto – con accertamento non contestato in n. 1781/2020 r.g. 3
questa sede – l'inadempimento della società fornitrice per aver ridotto e poi cessato la fornitura di energia elettrica sul presupposto infondato della morosità dell'utente, ha ritenuto che la mancanza di concreti elementi di prova delle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento e la celerità con la quale la fornitura è stata ripristinata, fossero d'ostacolo all'accoglimento della domanda attorea. ha sostenuto che la riduzione dal 9.2.2015 della potenza erogata fino al Pt_1
15% e la totale dismissione dal 4.3.2015 della fornitura di energia hanno arrecato al proprio nucleo familiare, composto da quattro persone, notevoli disagi, avendo impedito il funzionamento degli elettrodomestici di comune uso e gravemente compromesso le normali abitudini e attività domestiche.
Ritiene la Corte che delle due tipologie di ristoro invocate da non spetti Pt_1
quello di cui alla Tabella 1 della delibera AEEG 333/07 e ARG/elt 198/11, previsto per il caso di violazione di uno specifico standard di qualità della prestazione in ragione di euro 105,00 una tantum, mentre sia dovuto, a copertura di ogni pregiudizio, il risarcimento del danno causato dalla ridotta e poi cessata fruizione di un bene di prima necessità qual è l'energia elettrica, causa di grave nocumento alla qualità della vita dell'intera famiglia, comprendente due minori.
Tenuto conto della durata e della natura delle conseguenze dell'inadempimento, protrattesi oltre cinquanta giorni, il danno può essere mediamente liquidato in via equitativa nella misura di euro 50,00 al giorno, perciò in complessivi euro
2.500,00, al pagamento dei quali, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dev'essere condannata, con gli interessi Controparte_1
legali dalla data della presente sentenza al soddisfacimento del credito.
L'esito della lite comporta la condanna della società appellata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 2.200,00, con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002; e per il grado di appello, nella complessiva somma di euro n. 1781/2020 r.g. 4
2.350,00, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Iovino che ha reso la dichiarazione di legge;
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1330 del 28.4.2020, appellata da condanna al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 2.500,00, oltre agli Parte_1
interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfacimento del credito;
condanna alle spese del primo grado del Controparte_1 giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 2.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., e ne ordina il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002; condanna alle spese di appello, che liquida Controparte_1 nella complessiva somma di euro 2.350,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo Iovino.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1781/2020 r.g.