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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/08/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 767/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Arbitraggio – Perizia contrattuale”
Vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e 27 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Alessio Righini, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola, n. 191, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Debernardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi sito in Firenze, Via XX Settembre, n. 78, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Jody Guetta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Via
Pieroni, n. 26, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Fabrizio Tortorella, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Lungarno
Galilei, n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI
e
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attrici:
“Voglia Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, 1) in via istruttoria, ammettere la C.t.u. richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.; 2) nel merito, > accertare e dichiarare la sussistenza di un vizio (dolo o errore) nelle decisioni assunte e nella valutazioni effettuate dal Collegio peritale istituito (a termini di polizza) al fine di quantificare (per quanto previsto e stabilito nelle clausole di cui ai contratti assicurativi stipulati dalla con la compagnia assicurativa Controparte_6 Controparte_7
l'indennizzo dovuto alla predetta società a seguito del sinistro per cui è causa;
- per
l'effetto, annullare e/o dichiarare l'invalidità/inefficacia della perizia contrattuale in atti;
- determinare il corretto indennizzo dovuto alla (a termine di polizza) in Controparte_6 conseguenza del sinistro per cui è causa;
- preso atto della intervenuta cessione alla
[...]
del credito vantato dalla 27, condannare la Parte_1 Controparte_6 Controparte_2
a provvedere al pagamento del dovuto indennizzo direttamente in favore della società cessionaria del credito;
- per il caso in cui la cessione sia invece ritenuta non operante, condannare la a provvedere al pagamento del dovuto indennizzo Controparte_2 direttamente in favore della propria assicurata 27. Il tutto oltre interessi e Controparte_6 rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali”.
Controparte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale = Dato atto che successivamente all'ultima udienza del
23/10/2023 è stata depositata la sentenza penale del Tribunale di Pisa, resa dal Giudice
Monocratico dr. Giovanni Zucconi, n. 630/2024 che si allega, con la quale è stato concluso il procedimento di primo grado a carico dei signori e Parte_2 [...]
, processo di cui sono stati acquisiti tutti i verbali e le trascrizioni nel corso Parte_3 delle precedenti udienze di questa causa civile (per cui è ovvio che risulta rilevante ed ammissibile l'acquisizione anche della sentenza che ha concluso questa fase processuale) In via preliminare = Dichiarare la nullità dell'atto di citazione o comunque l'improcedibilità della domanda attorea Nel merito, in via principale = Rigettare la domanda attorea dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in favore di Controparte_8
e/o della cessionaria del credito a seguito Controparte_6 Parte_1 dell'incendio per cui è causa = Rigettare in ogni caso la domanda di annullamento e/o dichiarazione di invalidità / inefficacia della perizia contrattuale proposta dalle attrici Nel merito, in via subordinata = Determinare e liquidare l'indennizzo assicurativo riconoscendo congruo l'importo di Euro 312.310 (di Euro 298.310 per ed Euro 14.000 per ) quantificato nella perizia contrattuale impugnata In ogni caso = Col favore delle spese di giudizio”.
: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, accertata la temerarietà dell'azione promossa dalle società attrici, le condanni al risarcimento del danno in favore del comparente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata l'improponibilità e/o l'infondatezza dell'atto di citazione: - rigettare le domande attoree;
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore del Geom. ai sensi dell'art. 96, c. 1, cod. proc. civ., ovvero Controparte_4 al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Geom. ai CP_4 sensi dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ. Con vittoria di compensi e spese”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_6 hanno convenuto in giudizio e i professionisti Controparte_2 CP_3
, e , al fine di ottenere, previo accertamento del vizio
[...] CP_5 Controparte_4 del consenso (dolo o errore) nelle decisioni assunte dal Collegio peritale istituito per la redazione di perizia contrattuale volta a quantificare l'indennizzo dovuto alla Controparte_6
[...
in conseguenza di incendio verificatosi in data 30.05.2016, l'annullamento e/o dichiarazione di invalidità/inefficacia della perizia contrattuale redatta. Hanno, altresì, chiesto di determinare l'effettivo indennizzo dovuto e, attesa l'intervenuta cessione del credito da parte della in favore della la Controparte_6 Parte_1 condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'indennizzo direttamente in favore della cessionaria.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che la svolge la propria attività nel settore di vendita, al minuto e Controparte_6 all'ingrosso, di capi di abbigliamento, calzature e relativi accessori;
- che in data 23.12.2015 ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un fabbricato sito in Perignano di Lari (PI), Via Toscana, n. 113, adibito a magazzino;
- che parte del capannone è stato concesso in sublocazione alla;
Controparte_9
- che , al fine di assicurare il fabbricato e la merce ivi contenuta, ha Controparte_6 stipulato due distinti contratti di assicurazione con Controparte_2
- che in data 30.05.2016 all'interno del suddetto fabbricato si è sviluppato un incendio, a seguito del quale è stata sporta denuncia di danneggiamento;
- che la Compagnia di assicurazione ha aperto due distinte pratiche, rispettivamente per danneggiamento merci e danneggiamento del fabbricato;
- che è stato aperto procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 423
c.p.;
- che in data 08.02.2017 è stato emesso decreto di archiviazione del procedimento, non rilevando il GIP la sussistenza dei presupposti della fattispecie delittuosa;
- che è stata, infatti, accertata la riconducibilità dell'incendio a “cause di natura accidentale e/o comunque di natura elettrica in genere”;
- che l'assicurazione è stata resa edotta dell'archiviazione e le è stata fornita la documentazione attestante il quantitativo delle merci danneggiate nell'incendio, nonché il loro prezzo di acquisto;
- che non è stato corrisposto neppure un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Assicurazione;
- che la danneggiata ha, pertanto, attivato la procedura prevista nei contratti di assicurazione per la determinazione e quantificazione del danno mediante elaborazione di perizia contrattuale;
- che, in difetto di accordo sul terzo perito che avrebbe dovuto comporre il collegio, su istanza di parte in data 14.07.2017, il Tribunale di Pisa, ha nominato il terzo perito ing.
Controparte_3
- che, con atto del 15.07.2017, 27 ha ceduto ad . O. il Controparte_6 Controparte_10 credito vantate nei confronti dell'Assicurazione;
- che le operazioni del collegio peritale si sono concluse nel mese di giugno 2018, con una decisione a maggioranza, che ha visto una netta posizione contraria del perito di parte attrice;
- che il Collegio ha quantificato i danni subiti in conseguenza dell'incendio rispettivamente in € 298.310,00 per “partita contenuto” e € 14.000,00 per spese smaltimento residuo e sgombero;
- che la danneggiata ha contestato il contenuto della perizia contrattuale, affermando che al momento dell'incendio nel fabbricato si trovava merce acquistata poco tempo prima per un prezzo di circa un milione di euro;
- che l'attrice ha incaricato un ulteriore professionista al fine di effettuare una perizia di riscontro;
- che il professionista incaricato ha evidenziato la sussistenza di gravi errori nella stima del danno nella perizia contrattuale, riconducibili ad una falsa rappresentazione della realtà;
- che, in particolare, il calcolo dell'indennizzo è stato effettuato con riferimento a un quantitativo di capi inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e dai contratti in conto vendita forniti dall'attrice;
- che non è stato preso in considerazione il volume complessivo dei residui che si sono prodotti a seguito della combustione delle merci presenti all'interno del magazzino;
- che, paradossalmente, dal calcolo operato dal Collegio, al volume conclusivamente stimato corrisponderebbe un residuo più pesante rispetto a quello relativo alla medesima merce prima dell'incendio;
- che non è stato indicato il criterio di calcolo utilizzato per pervenire alla quantificazione del valore di ogni singolo bene andato danneggiato, applicando una quantificazione monetaria nettamente inferiore al prezzo di acquisto e al valore di mercato della merce;
- che non è stata applicata la clausola “Selling Price”, prevista nei contratti di assicurazione, con riferimento al contratto internazionale di vendita stipulato con
Maghreb Distribution S.a.r.l.;
- che tale clausola prevede che, per il caso di merci andate distrutte già vendute a terzi,
l'indennizzo debba essere calcolato con riferimento al prezzo di vendita;
- che l'indennizzo correttamente stimato è pari ad € 1.163.353,14;
- che il peso della merce che il Collegio ha ritenuto essere andata distrutta confligge con il peso dei residui riferibili alla combustione delle merci di proprietà dell'attrice;
- che il Collegio è incorso in errore rilevante, essenziale e riconoscibile, risultando la perizia meritevole di annullamento;
- che il Collegio ha svolto l'incarico senza conformarsi ai principi di buona fede e correttezza caratterizzanti l'esecuzione del contratto;
- che i periti hanno ignorato le richieste provenienti dall'attrice, omettendo di fornire spiegazioni circa il proprio operato;
- che l'attività posta in essere dal Collegio è riconducibile all'ambito della perizia contrattuale, avendo ad oggetto una valutazione di natura tecnica, volta a quantificare l'indennizzo dovuto alla danneggiata in conseguenza dell'incendio;
- che sussistono i presupposti per l'annullamento della perizia, attesa la riconoscibilità e rilevanza degli errori in cui è incorso il Collegio nella scelta dei parametri di valutazione e quantificazione dell'indennizzo.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_2 domande attoree.
In particolare, ha dedotto:
- che la citazione è nulla, avendo l'attrice formulato la vocatio in ius invitando i convenuti a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza e non nel termine ordinario di venti giorni;
- che la domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- che la Compagnia ha individuato una serie di anomalie in ordine alla vicenda oggetto del giudizio;
- che, in primo luogo, è intercorso un breve lasso di tempo tra l'attivazione della copertura assicurativa da parte dell'attrice e la verificazione del sinistro (soli tre mesi);
- che la danneggiata si è assicurata per il solo rischio da incendio e non anche per quello da furto, nonostante il capannone destinato al deposito di ingenti quantità di merce si trovasse in zona scarsamente abitata e risultasse privo di custodia;
- che la polizza sottoscritta prevedeva un massimale, in caso di danno alla merce provocato da incendio, pari a € 1.000.000,00, sostanzialmente coincidente con il valore della domanda giudiziale;
- che anche la società 2 sub-conduttrice del fabbricato, ha stipulato, Controparte_11 nello stesso mese del sinistro e con la medesima compagnia, una polizza per solo rischio incendio con massimale pari a € 200.000,00, importo sostanzialmente coincidente con il danno effettivamente subito;
- che la ha poi ceduto il proprio credito alla ed Controparte_6 Parte_1
è divenuta cessionaria del credito vantato dalla 2 Controparte_11 - che i Vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio hanno solo supposto la riconducibilità dello stesso a cause accidentali o elettriche, non prendendo in considerazione l'ipotesi che le porte siano state chiuse dopo aver appiccato l'incendio;
- che, ricevuta la denuncia di sinistro, ha incaricato terzi di svolgere specifiche indagini sull'origine delle cause dell'incendio;
- che, dagli accertamenti effettuati, è emersa la presenza di più focolai ampi, ma separati all'interno del capannone, che smentiscono l'ipotesi di un guasto al quadro elettrico (non interessato dalle fiamme) e incompatibili con la presenza di ingenti quantità di merce, dal momento che altrimenti si sarebbero verificati danni più gravi alle strutture;
- che sono state, inoltre, rinvenute tracce di sostanze infiammabili in diverse quattro aree all'interno del fabbricato, congruenti con le tracce osservabili sulle strutture;
- che i suddetti elementi sono estremamente indicativi della natura dolosa dell'incendio;
- che, al fine di documentare la merce presente all'interno del capannone, la danneggiata ha fornito all'assicurazione sette fatture emesse dalla per un Parte_1 totale imponibile di € 838.534,12, oltre Iva per complessivi € 1.023.011,63, tutte emesse tra il 29.04.2016 e il 09.05.2016;
- che la merce danneggiata oggetto di campionatura è risultata priva di valore, trattandosi presumibilmente di merce prodotta molti anni addietro e senza rispettare le normative di legge;
- che è onere della danneggiata dimostrare che la merce “di marca” è stata acquistata da ditta licenziataria o da altro commerciante legato a canali ufficiali e legali;
- che, in definitiva, non c'è stato riscontro tra le indicazioni contenute nei documenti prodotti dalla danneggiata e la merce asseritamente andata distrutta;
- che, a seguito di ulteriori indagini investigative, è emerso che le società e Controparte_6 sono di fatto riconducibili allo stesso gruppo di persone fisiche;
Controparte_9
- che ha capitale sociale di circa € 1.000,00 e un indirizzo corrispondente ad un Pt_1 ufficio virtuale, dovendo escludersi che la stessa abbia unità produttive, operai, dipendenti o anche solo un ufficio reale con il quale intrattenere rapporti commerciali del tipo di quello per cui è causa;
- che anche la Maghreb Distribution S.a.r.l., società tunisina che in data 12.04.2016 avrebbe sottoscritto il contratto di acquisto della merce con la danneggiata, risulterebbe inesistente;
- che la , in un primo momento, non ha mostrato i documenti di trasporto della CP_6 merce per cui è causa (CMR); - che la documentazione successivamente fornita è ragionevolmente non veritiera, atteso che presenta notevoli difformità rispetto ai modelli di riferimento di CMR e lo spedizioniere indicato ha riferito di non aver mai effettuato il trasporto;
- che è, peraltro, illogico che la merce sia stata allestita nel capannone interessato dall'incendio, nonostante fosse noto che la stessa avrebbe dovuto essere inviata direttamente a CP_12
- che è inverosimile che la abbia venduto merce per quasi un milione di euro ad CP_6 una società tunisina senza farsi pagare alcun importo, ma anzi prevedendo un pagamento posticipato in contratto;
- che è, infine, sospetta la presenza di una fattura, tra quelle prodotte, avente ad oggetto l'acquisto di scatoloni e pallets utilizzati per riempire il magazzino, poi incendiatosi;
- che sussistono i presupposti per la non indennizzabilità del sinistro, secondo le previsioni contrattuali che prevedono la “esagerazione dolosa del danno”, tenuto altresì conto che la garanzia, in ogni caso, non opera in caso di incendio causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici;
- che grava sull'assicurato l'onere di provare che l'evento verificatosi rientra nel rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- che sono del tutto infondate le censure mosse da parte attrice alla perizia contrattuale espletata;
- che le fatture prodotte in causa non hanno rilievo probatorio, essendo dubbia la loro autenticità e probabilmente riferendosi a prestazioni inesistenti;
- che la quantità di residui depositati al termine dell'incendio – e il loro riflesso sul piano presuntivo per quantificare il numero ed il volume di prodotti presenti nel magazzino al momento dell'incendio – è elemento ampiamente analizzato dal collegio peritale;
- che il prezzo della merce è stato valutato sulla scorta dell'analisi di valore di alcuni capi- campione rinvenuti danneggiati;
- che, nel caso di specie, è priva di efficacia la clausola di selling price, apparendo artefatto il contratto di vendita della merce, in quanto stipulato con società inesistente e non trattandosi, in ogni caso, di vendita al dettaglio, ma tra grossisti;
- che gli errori lamentati con riferimento alla perizia contrattuale sono inesistenti e comunque inidonei a viziare il consenso dei periti, avendo questi ultimi espresso il loro parere sulla scorta di tutti i dati e considerazioni presentate dalle due parti e dai consulenti che rispettivamente le assistevano. Si è costituito in giudizio , contestando le circostanze di fatto e di Controparte_3 diritto dedotte da parte attrice. A sostegno delle proprie ragioni, ha rilevato:
- che il Collegio ha operato in maniera tecnicamente corretta e formalmente ineccepibile;
- che i periti hanno avuto modo di visionare non solo la documentazione contabile e contrattuale prodotta dall'attrice, ma anche plurime fotografie eseguite dalla stessa
27, corredate da planimetrie che rappresentavano la dislocazione delle merci nel CP_6 magazzino alla data del 16.05.2016, delineando una realtà diversa da quella emergente dalla sola documentazione contabile;
- che tutto il materiale in possesso del Collegio è stato utilizzato al fine di giungere ad una stima quanto più verosimile del numero delle merci presenti in magazzino al momento dell'incendio;
- che, nel contestare la stima del volume della merce, controparte non considera che il materiale residuato dall'incendio, in buona parte di consistenza spugnosa, oltre ad essere stato irrorato d'acqua dai Vigili del fuoco, è rimasto esposto alle intemperie per oltre un anno, così assorbendo una considerevole quantità d'acqua e aumentando il proprio volume;
- che il Collegio ha, pertanto, convenuto di quantificare gli oneri globali di smaltimento mediante una ripartizione esclusivamente basata sull'unico dato certo a sua disposizione, ovverosia sulle superfici rispettivamente occupate dalle due società ( e CP_6 CP_9
, senza alcun riferimento, invece, al peso o al volume del residuo;
[...]
- che il Collegio ha dato atto di una rappresentazione della realtà più fedele e dettagliata rispetto a quella del perito successivamente nominato dall'attrice, che non ha avuto modo di prendere parte ai sopralluoghi e ai rilievi effettuati nel corso della procedura di accertamento del danno;
- che, in ordine alla definizione del valore della merce, i periti hanno tenuto in considerazione i dati emergenti dalle fotografie, attestanti un valore inferiore a quello indicato nelle fatture;
- che, inoltre, il criterio di valutazione c.d. selling price non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per un verso, i prezzi di cui al contratto internazionale di compravendita superavano il valore effettivo di mercato dei prodotti e, per altro verso, le merci sono state vendute all'ingrosso e non al dettaglio;
- che sono allegati in modo del tutto generico i presunti elementi costitutivi del dolo;
- che parimenti infondate appaiono le argomentazioni relative agli errori in cui sarebbe incorso il Collegio;
- che, ai fini dell'annullamento, è necessaria la presenza di un errore determinante idoneo a viziare la volontà del perito, non assumendo rilevanza l'errore che, pur influenzando la quantificazione del danno e del conseguente indennizzo, non sia dovuta ad un'alterata formazione del consenso;
- che controparte non ha eccepito che i dati acquisiti e utilizzati nelle valutazioni fossero viziati ab origine;
- che parte attrice tenta di mascherare da azione di annullamento il proprio interesse a sovvertire le conclusioni ottenute dal collegio peritale, in quanto gravemente insoddisfacenti, offrendo parametri alternativi inidonei sul piano tecnico-scientifico a fornire una rappresentazione veritiera della situazione di fatto antecedente all'incendio;
- che sussistono i presupposti per la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo le stesse agito nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_4 delle deduzioni e delle domande attoree, rilevando:
- che la perizia contrattuale è vincolante per le parti, salvo i casi di vizio del consenso;
- che, nel caso di specie, controparte si limita a denunciare un mero errore nella quantificazione dell'indennizzo liquidato;
- che il Collegio non è incorso in alcuna alterata percezione della realtà, avendo svolto una complessa indagine al fine di pervenire alla corretta valutazione del danno complessivo;
- che i periti si sono avvalsi della campionatura fisica dei reperti, di esami merceologici, di fotografie scattate dall'attrice quindici giorni prima dell'incendio;
- che le fatture fornite sono state ritenute poco attendibili e significative, in quanto emesse da società polacca di comodo, costituita da soggetti legati alla stessa , non Controparte_6 attestanti il valore di mercato dei beni e dalle quali non risultano pagamenti neppure parziali;
- che il perito di parte attrice si basa soltanto sulla documentazione contabile e trascura plurimi elementi oggettivi, tecnico-scientifici;
- che, parte attrice non dà conto dell'asserita alterazione del processo di formazione della volontà dei componenti del collegio peritale, né, tanto meno, del dolo, e pertanto l'impugnazione è infondata;
- che l'impugnazione è infondata, avendo il Collegio correttamente quantificato l'indennizzo dovuto, tenuto conto che il volume e il peso delle merci andate distrutte sono stati calcolati facendo riferimento a plurimi indici, tra cui il fatto che nel magazzino non vi era solo la merce dell'attrice, ma anche della che le macerie Controparte_9 del fabbricato erano comprensive di elementi della copertura, del controsoffitto e della struttura e che i residui hanno assorbito una notevole quantità d'acqua, usata dai Vigili del fuoco e meteorica;
- che non sussistevano, inoltre, i presupposti per l'applicazione della clausola del selling price, venendo in rilievo una vendita tra grossisti e non al dettaglio ed essendo il prezzo pattuito superiore al valore di mercato della merce;
- che, nella valutazione della merce, si è, altresì, tenuto conto del fatto che l'etichettatura di numerosi capi non era conforme alle vigenti normative internazionali e comunitarie, ciò significando che i capi stessi si presentavano come datati o fabbricati da aziende non affidabili, risultando, in entrambi i casi, di basso valore economico;
- che la perizia ha operato una precisa valutazione economica sui singoli capi, tenendo conto dei risultati delle analisi condotte da soggetti specializzati;
- che sussistono i presupposti della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Nessuno si è costituito in giudizio per . CP_5
Con ordinanza del 20.06.2019, il Giudice originariamente assegnatario del fascicolo ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 24.12.2020, è stata ammessa prova per testi e per interrogatorio formale ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 328/2019 RGNR.
L'assunzione delle prove orali ammesse si è protratta per plurime udienze per concludersi in data 29.11.2022.
Assegnato a diverso Giudice il fascicolo, con ordinanza a seguito della trattazione scritta del
19.05.2023, è stata disposta l'acquisizione dei verbali delle udienze dibattimentali penali svoltesi nell'ambito del procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Pisa RGNR
328/2019, rese all'udienza del 10.06.2022 e 04.11.2022, e delle trascrizioni delle deposizioni rese di fronte al Giudice Penale in data 04.11.2022.
Con ordinanza del 09.01.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 19.12.2024, la causa è stata rinviata a causa del carico del ruolo e del numero di cause, anche più risalenti, già trattenute in decisione.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 28.05.2025, viste le conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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1. la domanda di annullamento della perizia contrattuale.
Superate le questioni preliminari di rito sollevate dalla compagnia assicurativa – del resto la stessa dà atto di avere ormai interesse ad una pronuncia nel Controparte_8 merito – possono delibarsi nel merito le domande, rispettivamente di accertamento e di condanna, proposte dalle società attrici.
Non è fondata la domanda di annullamento della perizia contrattuale volta a determinare l'indennizzo dovuto in favore della danneggiata a seguito dell'incendio Controparte_6 verificatosi in data 30.05.2016, nel fabbricato dalla stessa condotto in locazione, sito in
Perignano di Lari (PI), Via Toscana, n. 113.
Nella prospettazione attorea, il collegio peritale sarebbe incorso in gravi errori, tutti essenziali e riconoscibili, e siccome tali idonei ad invalidare l'elaborato, avendo ingenerato nei professionisti una falsa rappresentazione della realtà. In particolare, il collegio sarebbe incorso in tre rilevanti errori.
Avrebbe, innanzitutto, errato nella quantificazione della merce effettivamente presente all'interno del magazzino al momento dell'incendio, calcolando l'indennizzo su un quantitativo di capi (abbigliamento, calzature e accessori) inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, dalla documentazione di trasporto e dai contratti in conto vendita agli atti.
non avrebbe correttamente considerato il volume complessivo dei residui prodotti a CP_13 seguito della combustione delle merci presenti nel magazzino.
Infine, avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati per il calcolo del valore dei singoli beni andati danneggiati, applicando un valore inferiore a quello di mercato e, in ogni caso, non avrebbe fatto ricorso alla clausola c.d. selling price prevista nei contratti di assicurazione, per l'ipotesi, quale quella in esame, in cui il danneggiato abbia stipulato un contratto internazionale di vendita in data anteriore al sinistro.
L'indennizzo stimato nella perizia contrattuale per complessivi € 312.310,00 sarebbe, pertanto, errato, a fronte di un danno effettivo di € 1.163.353,14.
Le censure non colgono nel segno. Osserva il Tribunale che parte attrice non dimostra in cosa sarebbe consistita la falsa rappresentazione della realtà suscettibile di inficiare il processo di formazione della volontà dei periti, bensì perviene, al di là delle etichette attribuite, a denunciare (presunti) errori di natura meramente tecnica nelle loro valutazioni, irrilevanti ai fini della proposta azione caducatoria.
Sul punto, è, infatti, pacifico che l'errore suscettibile di determinare l'invalidità della perizia contrattuale è solo “l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale” (Cass. 18906/2017).
La perizia impugnata, invero, dà conto dei criteri seguiti e le valutazioni operate nel pervenire alla quantificazione dell'indennizzo, aspetti che in sede processuale i professionisti costituiti hanno avuto modo di sviluppare in modo esaustivo, chiarendo la portata delle loro inferenze e le motivazioni che li hanno indotti a valorizzare alcuni elementi e non altri nella stesura della perizia. Le difese di e di non CP_3 CP_4 solo smentiscono la circostanza che il Collegio abbia omesso di considerare elementi determinanti o abbiano supposto l'esistenza di fatti inesistenti, ma evidenziano – in uno con le ulteriori emergenze processuali – la correttezza nel merito delle loro valutazioni, tanto con riferimento alla merce presente in magazzino, quanto alla non applicazione della clausola selling price. Nulla aggiungono, sul punto, gli espletati interrogatori formali dei componenti del collegio.
La circostanza, ontologicamente alternativa, della presenza del dolo nel processo di falsificazione della realtà operato nella perizia, è rimasta attestata su un piano declamatorio, difettando qualsiasi elemento volto ad identificare la volontà decettiva dei membri del collegio o di alcuni di essi.
Ne consegue che le domande di annullamento della perizia contrattuale sono rigettate, non potendo trovare spazio l'alternativa determinazione del quantum dell'indennizzo richiesta da parte attrice.
2. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo.
Ciò posto, non può accogliersi la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennizzo in favore, alternativamente, delle società e 27 Parte_1 Controparte_6
Com'è noto, la perizia contrattuale, la cui natura giuridica, comunemente ricondotta alla figura del mandato collettivo è stata di recente messa in discussione (cfr. Cass. Civ. Sez. III
n. 7795/2025), si limita a determinare una stima dell'indennizzo liquidabile, e non si occupa della spettanza del diritto alla liquidazione (cfr. polizza art. 2.3).
Osta al riconoscimento del diritto anelato da parte attrice, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'applicazione della clausola di cui all'art.
2.9 delle condizioni di polizza “esagerazione dolosa del danno”. Alla stregua della pattuizione in esame, il contraente o l'assicurato che “dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indici materiali del reato ed
i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.”
Gli elementi processualmente raccolti nell'ambito del processo, tra cui la prova atipica proveniente dal procedimento penale a carico di legale rappresentante Parte_2 della (in concorso con ) per truffa ai danni Controparte_6 Parte_3 dell'assicurazione in relazione agli stessi fatti di cui è causa, Controparte_8 conducono inequivocabilmente al riconoscimento dei presupposti della condizione escludente l'indennizzo.
Preme chiarire che, ad onta delle argomentazioni delle attrici, l'assenza di un giudicato penale di condanna (essendo stata impugnata la sentenza n. 630/2024 del Tribunale di Pisa agli atti) non impedisce al Tribunale civile di considerare quanto emerso nel corso del dibattimento nel processo penale, che completa un quadro asseverativo già solido e coerente nel disvelare le evidenti anomalie nella prospettazione dei danni ipoteticamente subiti dalla in conseguenza dell'incendio in data 30.5.2016. Controparte_6
In sintesi, a prescindere dalle origini (dolose o meno) dell'incendio e dalla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di truffa ai danni dell'assicurazione, ciò che rileva ai fini di cui è causa è la condotta di mala fede degli assicurati che hanno posto alla base della loro pretesa fatti (perimento per incendio di beni) quantomeno parzialmente inesistenti e documentazione inveritiera, come contestato dall'assicurazione.
Premesso che spetta al cliente dimostrare che l'evento rispetto al quale richiede la copertura rientra nei limiti del rischio assicurato, come delineato nel contratto, a fronte delle molteplici, coerenti e ragionevoli eccezioni svolte dall'assicurazione, sarebbe stato onere dell'attore confutarle. Ciò non è avvenuto.
Ed invero, concentrando l'attenzione sugli elementi essenziali di inverosimiglianza della vicenda rappresentata dalle società attrici, il Tribunale evidenzia quanto segue. Emerge ex actis che è stata costituita il 6/10/2015, tra compagna di Controparte_14 CP_15 [...]
, e mentre è sorta in data Parte_3 Parte_2 Parte_1
9.3.2016 (2 mesi prima dell'incendio di cui è causa) tra lo stesso e il contabile Pt_3
, e che entrambe le società avevano capitale sociale irrisorio. Controparte_16 [...]
per stesse allegazioni attorea priva di una sede fisica, in base a quanto Parte_1 processualmente emerso (cfr. anche dichiarazione di ai CC di Lari) non è stata mai Pt_3 operativa, salvo nei 2 mesi che hanno preceduto l'incendio di cui è causa, e avrebbe in tale contesto venduto alla il 4/4/2016 (20 giorni dopo la sua costituzione) Controparte_14 tessuti e capi di abbigliamento per l'importo di €. 838.534 totali rispetto ai quali tuttavia non ha allegato, prima che asseverato, in che modo avrebbe acquistato da terzi siffatta merce che avrebbe poi rivenduto alla , come l'avrebbe pagata o l'avrebbe dovuta CP_14 pagare (e a quale soggetto), o in alternativa come l'avrebbe prodotta/assemblata (in tempi tuttavia incompatibili con la vita della società e la sua organizzazione). Sul punto è emblematica la deposizione in sede di dibattimento penale di , che attesta Controparte_16 di aver accompagnato in Polonia per aiutarlo ad aprire la Parte_3 Parte_1
, e che non è stato in grado di chiarire nessuno dei predetti elementi, tanto relativi
[...] alle fatture di vendita, al soggetto dal quale la neonata società ha acquistato i beni e ai pagamenti, pur essendo non soltanto socio al 20% della predetta società (indicato, si noti, come corrispettivo della sua opera professionale), ma anche il contabile di fiducia.
Ancora più confusa, oltre che economicamente insensata, è l'opzione di acquisto che coinvolgerebbe la società tunisina Maghreb Distribution Sarl, della quale sono ignoti sede e amministratore, e della cui esistenza è persino legittimo dubitare (cfr. risultanze delle indagini agli atti, rispetto alle quali parte attrice nulla ha aggiunto o chiesto di provare), e che tuttavia si sarebbe resa acquirente dalla del complesso di merce per un Controparte_14 totale di quasi 1.000.000,00 di euro, non pagati né garantiti neppure in parte.
A ciò si aggiungano le irrisolte anomalie relative ai documenti di trasporto prodotti a dimostrazione del trasferimento della merce dalla Polonia alla sede di in Controparte_14
Perignano (PI): gli stessi presentano il logo errato in due punti (cfr. doc. 15 convenuta e docc. Q1 e Q2 attrici), e la società Controparte_17
cui sarebbe riferibile, ha negato sia la paternità della sigla sui CMR, sia di aver
[...] effettuato trasporto suddetto. Orbene, le attrici non hanno precisato quale società avrebbe, allora, effettuato il trasporto, né hanno documentato – a fronte di un quadro che rendeva inverosimile la loro narrativa – quanto e come hanno pagato per il trasporto suddetto.
Orbene, lasciando sullo sfondo gli ulteriori, significativi, elementi critici nella ricostruzione attorea, quanto esposto è senz'altro sufficiente ad integrare la clausola contrattuale che preclude l'indennizzo per la condotta dell'assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, tanto sotto il profilo della dichiarazione di cose distrutte che non esistevano
(almeno per la gran parte) al momento del sinistro, quanto sotto quello dell'aver adoperato mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti.
Per quanto esposto, pertanto, la domanda è rigettata.
3. Le spese di giudizio. I presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi avuto riguardo allo scaglione di valore delle rispettive domande. Sussistono altresì i presupposti per la condanna delle società attrici, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nei confronti di e di CP_3
CP_4
Com'è noto, l'art. 96 comma I c.p.c. delinea una fattispecie tipica e speciale di responsabilità aquiliana (cfr., tra le altre, Cass., 21 novembre 2017, n. 27623).
Coerentemente con la natura risarcitoria-compensativa dell'istituto, i presupposti di operatività sono dal dettato normativo individuati, oltre che dalla necessaria istanza di parte, nella totale soccombenza di colui che ponga in essere l'illecito processuale (V., ex multis, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24158) e nella sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta temeraria, caratterizzata da mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso in esame sussistono tanto il presupposto oggettivo, tanto quello soggettivo, evidenziandosi una prospettazione del tutto avulsa da supporti di prova (dolo) e un'altra basata su elementi manifestamente insussistenti e/o artatamente ideati.
Sussistono altresì, per le stesse ragioni, giustificati motivi per la condanna officiosa ex art. 96 III comma c.p.c. in favore dell'assicurazione.
Le condanne ex art. 96 c.p.c. I e III comma sono dosate in dispositivo nella misura di 1/3 in relazione alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_6 in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in favore di e Controparte_3 di in € 11.000,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali 15% e Controparte_4
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed in favore di in € Controparte_8
29.193,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_6 in favore di e di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I Controparte_3 Controparte_4 comma, della somma pari ad 1/3 dei compensi liquidati al netto delle imposizioni fiscali, e al pagamento in favore di ai sensi dell'art. 96 Controparte_8
c.p.c. III comma, dell'importo pari ad 1/3 dei compensi liquidati al netto delle imposizioni fiscali. Pisa, 11 agosto 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 767/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Arbitraggio – Perizia contrattuale”
Vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e 27 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Alessio Righini, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola, n. 191, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Debernardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi sito in Firenze, Via XX Settembre, n. 78, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Jody Guetta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Via
Pieroni, n. 26, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 C.F._2
Fabrizio Tortorella, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, Lungarno
Galilei, n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI
e
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Attrici:
“Voglia Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, 1) in via istruttoria, ammettere la C.t.u. richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.; 2) nel merito, > accertare e dichiarare la sussistenza di un vizio (dolo o errore) nelle decisioni assunte e nella valutazioni effettuate dal Collegio peritale istituito (a termini di polizza) al fine di quantificare (per quanto previsto e stabilito nelle clausole di cui ai contratti assicurativi stipulati dalla con la compagnia assicurativa Controparte_6 Controparte_7
l'indennizzo dovuto alla predetta società a seguito del sinistro per cui è causa;
- per
l'effetto, annullare e/o dichiarare l'invalidità/inefficacia della perizia contrattuale in atti;
- determinare il corretto indennizzo dovuto alla (a termine di polizza) in Controparte_6 conseguenza del sinistro per cui è causa;
- preso atto della intervenuta cessione alla
[...]
del credito vantato dalla 27, condannare la Parte_1 Controparte_6 Controparte_2
a provvedere al pagamento del dovuto indennizzo direttamente in favore della società cessionaria del credito;
- per il caso in cui la cessione sia invece ritenuta non operante, condannare la a provvedere al pagamento del dovuto indennizzo Controparte_2 direttamente in favore della propria assicurata 27. Il tutto oltre interessi e Controparte_6 rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali”.
Controparte_2
“Voglia l'Onorevole Tribunale = Dato atto che successivamente all'ultima udienza del
23/10/2023 è stata depositata la sentenza penale del Tribunale di Pisa, resa dal Giudice
Monocratico dr. Giovanni Zucconi, n. 630/2024 che si allega, con la quale è stato concluso il procedimento di primo grado a carico dei signori e Parte_2 [...]
, processo di cui sono stati acquisiti tutti i verbali e le trascrizioni nel corso Parte_3 delle precedenti udienze di questa causa civile (per cui è ovvio che risulta rilevante ed ammissibile l'acquisizione anche della sentenza che ha concluso questa fase processuale) In via preliminare = Dichiarare la nullità dell'atto di citazione o comunque l'improcedibilità della domanda attorea Nel merito, in via principale = Rigettare la domanda attorea dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in favore di Controparte_8
e/o della cessionaria del credito a seguito Controparte_6 Parte_1 dell'incendio per cui è causa = Rigettare in ogni caso la domanda di annullamento e/o dichiarazione di invalidità / inefficacia della perizia contrattuale proposta dalle attrici Nel merito, in via subordinata = Determinare e liquidare l'indennizzo assicurativo riconoscendo congruo l'importo di Euro 312.310 (di Euro 298.310 per ed Euro 14.000 per ) quantificato nella perizia contrattuale impugnata In ogni caso = Col favore delle spese di giudizio”.
: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, accertata la temerarietà dell'azione promossa dalle società attrici, le condanni al risarcimento del danno in favore del comparente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata l'improponibilità e/o l'infondatezza dell'atto di citazione: - rigettare le domande attoree;
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore del Geom. ai sensi dell'art. 96, c. 1, cod. proc. civ., ovvero Controparte_4 al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Geom. ai CP_4 sensi dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ. Con vittoria di compensi e spese”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_6 hanno convenuto in giudizio e i professionisti Controparte_2 CP_3
, e , al fine di ottenere, previo accertamento del vizio
[...] CP_5 Controparte_4 del consenso (dolo o errore) nelle decisioni assunte dal Collegio peritale istituito per la redazione di perizia contrattuale volta a quantificare l'indennizzo dovuto alla Controparte_6
[...
in conseguenza di incendio verificatosi in data 30.05.2016, l'annullamento e/o dichiarazione di invalidità/inefficacia della perizia contrattuale redatta. Hanno, altresì, chiesto di determinare l'effettivo indennizzo dovuto e, attesa l'intervenuta cessione del credito da parte della in favore della la Controparte_6 Parte_1 condanna dell'Assicurazione al pagamento dell'indennizzo direttamente in favore della cessionaria.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che la svolge la propria attività nel settore di vendita, al minuto e Controparte_6 all'ingrosso, di capi di abbigliamento, calzature e relativi accessori;
- che in data 23.12.2015 ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un fabbricato sito in Perignano di Lari (PI), Via Toscana, n. 113, adibito a magazzino;
- che parte del capannone è stato concesso in sublocazione alla;
Controparte_9
- che , al fine di assicurare il fabbricato e la merce ivi contenuta, ha Controparte_6 stipulato due distinti contratti di assicurazione con Controparte_2
- che in data 30.05.2016 all'interno del suddetto fabbricato si è sviluppato un incendio, a seguito del quale è stata sporta denuncia di danneggiamento;
- che la Compagnia di assicurazione ha aperto due distinte pratiche, rispettivamente per danneggiamento merci e danneggiamento del fabbricato;
- che è stato aperto procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 423
c.p.;
- che in data 08.02.2017 è stato emesso decreto di archiviazione del procedimento, non rilevando il GIP la sussistenza dei presupposti della fattispecie delittuosa;
- che è stata, infatti, accertata la riconducibilità dell'incendio a “cause di natura accidentale e/o comunque di natura elettrica in genere”;
- che l'assicurazione è stata resa edotta dell'archiviazione e le è stata fornita la documentazione attestante il quantitativo delle merci danneggiate nell'incendio, nonché il loro prezzo di acquisto;
- che non è stato corrisposto neppure un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Assicurazione;
- che la danneggiata ha, pertanto, attivato la procedura prevista nei contratti di assicurazione per la determinazione e quantificazione del danno mediante elaborazione di perizia contrattuale;
- che, in difetto di accordo sul terzo perito che avrebbe dovuto comporre il collegio, su istanza di parte in data 14.07.2017, il Tribunale di Pisa, ha nominato il terzo perito ing.
Controparte_3
- che, con atto del 15.07.2017, 27 ha ceduto ad . O. il Controparte_6 Controparte_10 credito vantate nei confronti dell'Assicurazione;
- che le operazioni del collegio peritale si sono concluse nel mese di giugno 2018, con una decisione a maggioranza, che ha visto una netta posizione contraria del perito di parte attrice;
- che il Collegio ha quantificato i danni subiti in conseguenza dell'incendio rispettivamente in € 298.310,00 per “partita contenuto” e € 14.000,00 per spese smaltimento residuo e sgombero;
- che la danneggiata ha contestato il contenuto della perizia contrattuale, affermando che al momento dell'incendio nel fabbricato si trovava merce acquistata poco tempo prima per un prezzo di circa un milione di euro;
- che l'attrice ha incaricato un ulteriore professionista al fine di effettuare una perizia di riscontro;
- che il professionista incaricato ha evidenziato la sussistenza di gravi errori nella stima del danno nella perizia contrattuale, riconducibili ad una falsa rappresentazione della realtà;
- che, in particolare, il calcolo dell'indennizzo è stato effettuato con riferimento a un quantitativo di capi inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e dai contratti in conto vendita forniti dall'attrice;
- che non è stato preso in considerazione il volume complessivo dei residui che si sono prodotti a seguito della combustione delle merci presenti all'interno del magazzino;
- che, paradossalmente, dal calcolo operato dal Collegio, al volume conclusivamente stimato corrisponderebbe un residuo più pesante rispetto a quello relativo alla medesima merce prima dell'incendio;
- che non è stato indicato il criterio di calcolo utilizzato per pervenire alla quantificazione del valore di ogni singolo bene andato danneggiato, applicando una quantificazione monetaria nettamente inferiore al prezzo di acquisto e al valore di mercato della merce;
- che non è stata applicata la clausola “Selling Price”, prevista nei contratti di assicurazione, con riferimento al contratto internazionale di vendita stipulato con
Maghreb Distribution S.a.r.l.;
- che tale clausola prevede che, per il caso di merci andate distrutte già vendute a terzi,
l'indennizzo debba essere calcolato con riferimento al prezzo di vendita;
- che l'indennizzo correttamente stimato è pari ad € 1.163.353,14;
- che il peso della merce che il Collegio ha ritenuto essere andata distrutta confligge con il peso dei residui riferibili alla combustione delle merci di proprietà dell'attrice;
- che il Collegio è incorso in errore rilevante, essenziale e riconoscibile, risultando la perizia meritevole di annullamento;
- che il Collegio ha svolto l'incarico senza conformarsi ai principi di buona fede e correttezza caratterizzanti l'esecuzione del contratto;
- che i periti hanno ignorato le richieste provenienti dall'attrice, omettendo di fornire spiegazioni circa il proprio operato;
- che l'attività posta in essere dal Collegio è riconducibile all'ambito della perizia contrattuale, avendo ad oggetto una valutazione di natura tecnica, volta a quantificare l'indennizzo dovuto alla danneggiata in conseguenza dell'incendio;
- che sussistono i presupposti per l'annullamento della perizia, attesa la riconoscibilità e rilevanza degli errori in cui è incorso il Collegio nella scelta dei parametri di valutazione e quantificazione dell'indennizzo.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le Controparte_2 domande attoree.
In particolare, ha dedotto:
- che la citazione è nulla, avendo l'attrice formulato la vocatio in ius invitando i convenuti a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza e non nel termine ordinario di venti giorni;
- che la domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- che la Compagnia ha individuato una serie di anomalie in ordine alla vicenda oggetto del giudizio;
- che, in primo luogo, è intercorso un breve lasso di tempo tra l'attivazione della copertura assicurativa da parte dell'attrice e la verificazione del sinistro (soli tre mesi);
- che la danneggiata si è assicurata per il solo rischio da incendio e non anche per quello da furto, nonostante il capannone destinato al deposito di ingenti quantità di merce si trovasse in zona scarsamente abitata e risultasse privo di custodia;
- che la polizza sottoscritta prevedeva un massimale, in caso di danno alla merce provocato da incendio, pari a € 1.000.000,00, sostanzialmente coincidente con il valore della domanda giudiziale;
- che anche la società 2 sub-conduttrice del fabbricato, ha stipulato, Controparte_11 nello stesso mese del sinistro e con la medesima compagnia, una polizza per solo rischio incendio con massimale pari a € 200.000,00, importo sostanzialmente coincidente con il danno effettivamente subito;
- che la ha poi ceduto il proprio credito alla ed Controparte_6 Parte_1
è divenuta cessionaria del credito vantato dalla 2 Controparte_11 - che i Vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio hanno solo supposto la riconducibilità dello stesso a cause accidentali o elettriche, non prendendo in considerazione l'ipotesi che le porte siano state chiuse dopo aver appiccato l'incendio;
- che, ricevuta la denuncia di sinistro, ha incaricato terzi di svolgere specifiche indagini sull'origine delle cause dell'incendio;
- che, dagli accertamenti effettuati, è emersa la presenza di più focolai ampi, ma separati all'interno del capannone, che smentiscono l'ipotesi di un guasto al quadro elettrico (non interessato dalle fiamme) e incompatibili con la presenza di ingenti quantità di merce, dal momento che altrimenti si sarebbero verificati danni più gravi alle strutture;
- che sono state, inoltre, rinvenute tracce di sostanze infiammabili in diverse quattro aree all'interno del fabbricato, congruenti con le tracce osservabili sulle strutture;
- che i suddetti elementi sono estremamente indicativi della natura dolosa dell'incendio;
- che, al fine di documentare la merce presente all'interno del capannone, la danneggiata ha fornito all'assicurazione sette fatture emesse dalla per un Parte_1 totale imponibile di € 838.534,12, oltre Iva per complessivi € 1.023.011,63, tutte emesse tra il 29.04.2016 e il 09.05.2016;
- che la merce danneggiata oggetto di campionatura è risultata priva di valore, trattandosi presumibilmente di merce prodotta molti anni addietro e senza rispettare le normative di legge;
- che è onere della danneggiata dimostrare che la merce “di marca” è stata acquistata da ditta licenziataria o da altro commerciante legato a canali ufficiali e legali;
- che, in definitiva, non c'è stato riscontro tra le indicazioni contenute nei documenti prodotti dalla danneggiata e la merce asseritamente andata distrutta;
- che, a seguito di ulteriori indagini investigative, è emerso che le società e Controparte_6 sono di fatto riconducibili allo stesso gruppo di persone fisiche;
Controparte_9
- che ha capitale sociale di circa € 1.000,00 e un indirizzo corrispondente ad un Pt_1 ufficio virtuale, dovendo escludersi che la stessa abbia unità produttive, operai, dipendenti o anche solo un ufficio reale con il quale intrattenere rapporti commerciali del tipo di quello per cui è causa;
- che anche la Maghreb Distribution S.a.r.l., società tunisina che in data 12.04.2016 avrebbe sottoscritto il contratto di acquisto della merce con la danneggiata, risulterebbe inesistente;
- che la , in un primo momento, non ha mostrato i documenti di trasporto della CP_6 merce per cui è causa (CMR); - che la documentazione successivamente fornita è ragionevolmente non veritiera, atteso che presenta notevoli difformità rispetto ai modelli di riferimento di CMR e lo spedizioniere indicato ha riferito di non aver mai effettuato il trasporto;
- che è, peraltro, illogico che la merce sia stata allestita nel capannone interessato dall'incendio, nonostante fosse noto che la stessa avrebbe dovuto essere inviata direttamente a CP_12
- che è inverosimile che la abbia venduto merce per quasi un milione di euro ad CP_6 una società tunisina senza farsi pagare alcun importo, ma anzi prevedendo un pagamento posticipato in contratto;
- che è, infine, sospetta la presenza di una fattura, tra quelle prodotte, avente ad oggetto l'acquisto di scatoloni e pallets utilizzati per riempire il magazzino, poi incendiatosi;
- che sussistono i presupposti per la non indennizzabilità del sinistro, secondo le previsioni contrattuali che prevedono la “esagerazione dolosa del danno”, tenuto altresì conto che la garanzia, in ogni caso, non opera in caso di incendio causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici;
- che grava sull'assicurato l'onere di provare che l'evento verificatosi rientra nel rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- che sono del tutto infondate le censure mosse da parte attrice alla perizia contrattuale espletata;
- che le fatture prodotte in causa non hanno rilievo probatorio, essendo dubbia la loro autenticità e probabilmente riferendosi a prestazioni inesistenti;
- che la quantità di residui depositati al termine dell'incendio – e il loro riflesso sul piano presuntivo per quantificare il numero ed il volume di prodotti presenti nel magazzino al momento dell'incendio – è elemento ampiamente analizzato dal collegio peritale;
- che il prezzo della merce è stato valutato sulla scorta dell'analisi di valore di alcuni capi- campione rinvenuti danneggiati;
- che, nel caso di specie, è priva di efficacia la clausola di selling price, apparendo artefatto il contratto di vendita della merce, in quanto stipulato con società inesistente e non trattandosi, in ogni caso, di vendita al dettaglio, ma tra grossisti;
- che gli errori lamentati con riferimento alla perizia contrattuale sono inesistenti e comunque inidonei a viziare il consenso dei periti, avendo questi ultimi espresso il loro parere sulla scorta di tutti i dati e considerazioni presentate dalle due parti e dai consulenti che rispettivamente le assistevano. Si è costituito in giudizio , contestando le circostanze di fatto e di Controparte_3 diritto dedotte da parte attrice. A sostegno delle proprie ragioni, ha rilevato:
- che il Collegio ha operato in maniera tecnicamente corretta e formalmente ineccepibile;
- che i periti hanno avuto modo di visionare non solo la documentazione contabile e contrattuale prodotta dall'attrice, ma anche plurime fotografie eseguite dalla stessa
27, corredate da planimetrie che rappresentavano la dislocazione delle merci nel CP_6 magazzino alla data del 16.05.2016, delineando una realtà diversa da quella emergente dalla sola documentazione contabile;
- che tutto il materiale in possesso del Collegio è stato utilizzato al fine di giungere ad una stima quanto più verosimile del numero delle merci presenti in magazzino al momento dell'incendio;
- che, nel contestare la stima del volume della merce, controparte non considera che il materiale residuato dall'incendio, in buona parte di consistenza spugnosa, oltre ad essere stato irrorato d'acqua dai Vigili del fuoco, è rimasto esposto alle intemperie per oltre un anno, così assorbendo una considerevole quantità d'acqua e aumentando il proprio volume;
- che il Collegio ha, pertanto, convenuto di quantificare gli oneri globali di smaltimento mediante una ripartizione esclusivamente basata sull'unico dato certo a sua disposizione, ovverosia sulle superfici rispettivamente occupate dalle due società ( e CP_6 CP_9
, senza alcun riferimento, invece, al peso o al volume del residuo;
[...]
- che il Collegio ha dato atto di una rappresentazione della realtà più fedele e dettagliata rispetto a quella del perito successivamente nominato dall'attrice, che non ha avuto modo di prendere parte ai sopralluoghi e ai rilievi effettuati nel corso della procedura di accertamento del danno;
- che, in ordine alla definizione del valore della merce, i periti hanno tenuto in considerazione i dati emergenti dalle fotografie, attestanti un valore inferiore a quello indicato nelle fatture;
- che, inoltre, il criterio di valutazione c.d. selling price non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per un verso, i prezzi di cui al contratto internazionale di compravendita superavano il valore effettivo di mercato dei prodotti e, per altro verso, le merci sono state vendute all'ingrosso e non al dettaglio;
- che sono allegati in modo del tutto generico i presunti elementi costitutivi del dolo;
- che parimenti infondate appaiono le argomentazioni relative agli errori in cui sarebbe incorso il Collegio;
- che, ai fini dell'annullamento, è necessaria la presenza di un errore determinante idoneo a viziare la volontà del perito, non assumendo rilevanza l'errore che, pur influenzando la quantificazione del danno e del conseguente indennizzo, non sia dovuta ad un'alterata formazione del consenso;
- che controparte non ha eccepito che i dati acquisiti e utilizzati nelle valutazioni fossero viziati ab origine;
- che parte attrice tenta di mascherare da azione di annullamento il proprio interesse a sovvertire le conclusioni ottenute dal collegio peritale, in quanto gravemente insoddisfacenti, offrendo parametri alternativi inidonei sul piano tecnico-scientifico a fornire una rappresentazione veritiera della situazione di fatto antecedente all'incendio;
- che sussistono i presupposti per la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo le stesse agito nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_4 delle deduzioni e delle domande attoree, rilevando:
- che la perizia contrattuale è vincolante per le parti, salvo i casi di vizio del consenso;
- che, nel caso di specie, controparte si limita a denunciare un mero errore nella quantificazione dell'indennizzo liquidato;
- che il Collegio non è incorso in alcuna alterata percezione della realtà, avendo svolto una complessa indagine al fine di pervenire alla corretta valutazione del danno complessivo;
- che i periti si sono avvalsi della campionatura fisica dei reperti, di esami merceologici, di fotografie scattate dall'attrice quindici giorni prima dell'incendio;
- che le fatture fornite sono state ritenute poco attendibili e significative, in quanto emesse da società polacca di comodo, costituita da soggetti legati alla stessa , non Controparte_6 attestanti il valore di mercato dei beni e dalle quali non risultano pagamenti neppure parziali;
- che il perito di parte attrice si basa soltanto sulla documentazione contabile e trascura plurimi elementi oggettivi, tecnico-scientifici;
- che, parte attrice non dà conto dell'asserita alterazione del processo di formazione della volontà dei componenti del collegio peritale, né, tanto meno, del dolo, e pertanto l'impugnazione è infondata;
- che l'impugnazione è infondata, avendo il Collegio correttamente quantificato l'indennizzo dovuto, tenuto conto che il volume e il peso delle merci andate distrutte sono stati calcolati facendo riferimento a plurimi indici, tra cui il fatto che nel magazzino non vi era solo la merce dell'attrice, ma anche della che le macerie Controparte_9 del fabbricato erano comprensive di elementi della copertura, del controsoffitto e della struttura e che i residui hanno assorbito una notevole quantità d'acqua, usata dai Vigili del fuoco e meteorica;
- che non sussistevano, inoltre, i presupposti per l'applicazione della clausola del selling price, venendo in rilievo una vendita tra grossisti e non al dettaglio ed essendo il prezzo pattuito superiore al valore di mercato della merce;
- che, nella valutazione della merce, si è, altresì, tenuto conto del fatto che l'etichettatura di numerosi capi non era conforme alle vigenti normative internazionali e comunitarie, ciò significando che i capi stessi si presentavano come datati o fabbricati da aziende non affidabili, risultando, in entrambi i casi, di basso valore economico;
- che la perizia ha operato una precisa valutazione economica sui singoli capi, tenendo conto dei risultati delle analisi condotte da soggetti specializzati;
- che sussistono i presupposti della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Nessuno si è costituito in giudizio per . CP_5
Con ordinanza del 20.06.2019, il Giudice originariamente assegnatario del fascicolo ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con successiva ordinanza del 24.12.2020, è stata ammessa prova per testi e per interrogatorio formale ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 328/2019 RGNR.
L'assunzione delle prove orali ammesse si è protratta per plurime udienze per concludersi in data 29.11.2022.
Assegnato a diverso Giudice il fascicolo, con ordinanza a seguito della trattazione scritta del
19.05.2023, è stata disposta l'acquisizione dei verbali delle udienze dibattimentali penali svoltesi nell'ambito del procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Pisa RGNR
328/2019, rese all'udienza del 10.06.2022 e 04.11.2022, e delle trascrizioni delle deposizioni rese di fronte al Giudice Penale in data 04.11.2022.
Con ordinanza del 09.01.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato, infine, a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 19.12.2024, la causa è stata rinviata a causa del carico del ruolo e del numero di cause, anche più risalenti, già trattenute in decisione.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 28.05.2025, viste le conclusioni precisate dalle parti come da rispettive note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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1. la domanda di annullamento della perizia contrattuale.
Superate le questioni preliminari di rito sollevate dalla compagnia assicurativa – del resto la stessa dà atto di avere ormai interesse ad una pronuncia nel Controparte_8 merito – possono delibarsi nel merito le domande, rispettivamente di accertamento e di condanna, proposte dalle società attrici.
Non è fondata la domanda di annullamento della perizia contrattuale volta a determinare l'indennizzo dovuto in favore della danneggiata a seguito dell'incendio Controparte_6 verificatosi in data 30.05.2016, nel fabbricato dalla stessa condotto in locazione, sito in
Perignano di Lari (PI), Via Toscana, n. 113.
Nella prospettazione attorea, il collegio peritale sarebbe incorso in gravi errori, tutti essenziali e riconoscibili, e siccome tali idonei ad invalidare l'elaborato, avendo ingenerato nei professionisti una falsa rappresentazione della realtà. In particolare, il collegio sarebbe incorso in tre rilevanti errori.
Avrebbe, innanzitutto, errato nella quantificazione della merce effettivamente presente all'interno del magazzino al momento dell'incendio, calcolando l'indennizzo su un quantitativo di capi (abbigliamento, calzature e accessori) inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, dalla documentazione di trasporto e dai contratti in conto vendita agli atti.
non avrebbe correttamente considerato il volume complessivo dei residui prodotti a CP_13 seguito della combustione delle merci presenti nel magazzino.
Infine, avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati per il calcolo del valore dei singoli beni andati danneggiati, applicando un valore inferiore a quello di mercato e, in ogni caso, non avrebbe fatto ricorso alla clausola c.d. selling price prevista nei contratti di assicurazione, per l'ipotesi, quale quella in esame, in cui il danneggiato abbia stipulato un contratto internazionale di vendita in data anteriore al sinistro.
L'indennizzo stimato nella perizia contrattuale per complessivi € 312.310,00 sarebbe, pertanto, errato, a fronte di un danno effettivo di € 1.163.353,14.
Le censure non colgono nel segno. Osserva il Tribunale che parte attrice non dimostra in cosa sarebbe consistita la falsa rappresentazione della realtà suscettibile di inficiare il processo di formazione della volontà dei periti, bensì perviene, al di là delle etichette attribuite, a denunciare (presunti) errori di natura meramente tecnica nelle loro valutazioni, irrilevanti ai fini della proposta azione caducatoria.
Sul punto, è, infatti, pacifico che l'errore suscettibile di determinare l'invalidità della perizia contrattuale è solo “l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale” (Cass. 18906/2017).
La perizia impugnata, invero, dà conto dei criteri seguiti e le valutazioni operate nel pervenire alla quantificazione dell'indennizzo, aspetti che in sede processuale i professionisti costituiti hanno avuto modo di sviluppare in modo esaustivo, chiarendo la portata delle loro inferenze e le motivazioni che li hanno indotti a valorizzare alcuni elementi e non altri nella stesura della perizia. Le difese di e di non CP_3 CP_4 solo smentiscono la circostanza che il Collegio abbia omesso di considerare elementi determinanti o abbiano supposto l'esistenza di fatti inesistenti, ma evidenziano – in uno con le ulteriori emergenze processuali – la correttezza nel merito delle loro valutazioni, tanto con riferimento alla merce presente in magazzino, quanto alla non applicazione della clausola selling price. Nulla aggiungono, sul punto, gli espletati interrogatori formali dei componenti del collegio.
La circostanza, ontologicamente alternativa, della presenza del dolo nel processo di falsificazione della realtà operato nella perizia, è rimasta attestata su un piano declamatorio, difettando qualsiasi elemento volto ad identificare la volontà decettiva dei membri del collegio o di alcuni di essi.
Ne consegue che le domande di annullamento della perizia contrattuale sono rigettate, non potendo trovare spazio l'alternativa determinazione del quantum dell'indennizzo richiesta da parte attrice.
2. La domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo.
Ciò posto, non può accogliersi la domanda di condanna alla corresponsione dell'indennizzo in favore, alternativamente, delle società e 27 Parte_1 Controparte_6
Com'è noto, la perizia contrattuale, la cui natura giuridica, comunemente ricondotta alla figura del mandato collettivo è stata di recente messa in discussione (cfr. Cass. Civ. Sez. III
n. 7795/2025), si limita a determinare una stima dell'indennizzo liquidabile, e non si occupa della spettanza del diritto alla liquidazione (cfr. polizza art. 2.3).
Osta al riconoscimento del diritto anelato da parte attrice, in via assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'applicazione della clausola di cui all'art.
2.9 delle condizioni di polizza “esagerazione dolosa del danno”. Alla stregua della pattuizione in esame, il contraente o l'assicurato che “dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indici materiali del reato ed
i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.”
Gli elementi processualmente raccolti nell'ambito del processo, tra cui la prova atipica proveniente dal procedimento penale a carico di legale rappresentante Parte_2 della (in concorso con ) per truffa ai danni Controparte_6 Parte_3 dell'assicurazione in relazione agli stessi fatti di cui è causa, Controparte_8 conducono inequivocabilmente al riconoscimento dei presupposti della condizione escludente l'indennizzo.
Preme chiarire che, ad onta delle argomentazioni delle attrici, l'assenza di un giudicato penale di condanna (essendo stata impugnata la sentenza n. 630/2024 del Tribunale di Pisa agli atti) non impedisce al Tribunale civile di considerare quanto emerso nel corso del dibattimento nel processo penale, che completa un quadro asseverativo già solido e coerente nel disvelare le evidenti anomalie nella prospettazione dei danni ipoteticamente subiti dalla in conseguenza dell'incendio in data 30.5.2016. Controparte_6
In sintesi, a prescindere dalle origini (dolose o meno) dell'incendio e dalla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di truffa ai danni dell'assicurazione, ciò che rileva ai fini di cui è causa è la condotta di mala fede degli assicurati che hanno posto alla base della loro pretesa fatti (perimento per incendio di beni) quantomeno parzialmente inesistenti e documentazione inveritiera, come contestato dall'assicurazione.
Premesso che spetta al cliente dimostrare che l'evento rispetto al quale richiede la copertura rientra nei limiti del rischio assicurato, come delineato nel contratto, a fronte delle molteplici, coerenti e ragionevoli eccezioni svolte dall'assicurazione, sarebbe stato onere dell'attore confutarle. Ciò non è avvenuto.
Ed invero, concentrando l'attenzione sugli elementi essenziali di inverosimiglianza della vicenda rappresentata dalle società attrici, il Tribunale evidenzia quanto segue. Emerge ex actis che è stata costituita il 6/10/2015, tra compagna di Controparte_14 CP_15 [...]
, e mentre è sorta in data Parte_3 Parte_2 Parte_1
9.3.2016 (2 mesi prima dell'incendio di cui è causa) tra lo stesso e il contabile Pt_3
, e che entrambe le società avevano capitale sociale irrisorio. Controparte_16 [...]
per stesse allegazioni attorea priva di una sede fisica, in base a quanto Parte_1 processualmente emerso (cfr. anche dichiarazione di ai CC di Lari) non è stata mai Pt_3 operativa, salvo nei 2 mesi che hanno preceduto l'incendio di cui è causa, e avrebbe in tale contesto venduto alla il 4/4/2016 (20 giorni dopo la sua costituzione) Controparte_14 tessuti e capi di abbigliamento per l'importo di €. 838.534 totali rispetto ai quali tuttavia non ha allegato, prima che asseverato, in che modo avrebbe acquistato da terzi siffatta merce che avrebbe poi rivenduto alla , come l'avrebbe pagata o l'avrebbe dovuta CP_14 pagare (e a quale soggetto), o in alternativa come l'avrebbe prodotta/assemblata (in tempi tuttavia incompatibili con la vita della società e la sua organizzazione). Sul punto è emblematica la deposizione in sede di dibattimento penale di , che attesta Controparte_16 di aver accompagnato in Polonia per aiutarlo ad aprire la Parte_3 Parte_1
, e che non è stato in grado di chiarire nessuno dei predetti elementi, tanto relativi
[...] alle fatture di vendita, al soggetto dal quale la neonata società ha acquistato i beni e ai pagamenti, pur essendo non soltanto socio al 20% della predetta società (indicato, si noti, come corrispettivo della sua opera professionale), ma anche il contabile di fiducia.
Ancora più confusa, oltre che economicamente insensata, è l'opzione di acquisto che coinvolgerebbe la società tunisina Maghreb Distribution Sarl, della quale sono ignoti sede e amministratore, e della cui esistenza è persino legittimo dubitare (cfr. risultanze delle indagini agli atti, rispetto alle quali parte attrice nulla ha aggiunto o chiesto di provare), e che tuttavia si sarebbe resa acquirente dalla del complesso di merce per un Controparte_14 totale di quasi 1.000.000,00 di euro, non pagati né garantiti neppure in parte.
A ciò si aggiungano le irrisolte anomalie relative ai documenti di trasporto prodotti a dimostrazione del trasferimento della merce dalla Polonia alla sede di in Controparte_14
Perignano (PI): gli stessi presentano il logo errato in due punti (cfr. doc. 15 convenuta e docc. Q1 e Q2 attrici), e la società Controparte_17
cui sarebbe riferibile, ha negato sia la paternità della sigla sui CMR, sia di aver
[...] effettuato trasporto suddetto. Orbene, le attrici non hanno precisato quale società avrebbe, allora, effettuato il trasporto, né hanno documentato – a fronte di un quadro che rendeva inverosimile la loro narrativa – quanto e come hanno pagato per il trasporto suddetto.
Orbene, lasciando sullo sfondo gli ulteriori, significativi, elementi critici nella ricostruzione attorea, quanto esposto è senz'altro sufficiente ad integrare la clausola contrattuale che preclude l'indennizzo per la condotta dell'assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, tanto sotto il profilo della dichiarazione di cose distrutte che non esistevano
(almeno per la gran parte) al momento del sinistro, quanto sotto quello dell'aver adoperato mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti.
Per quanto esposto, pertanto, la domanda è rigettata.
3. Le spese di giudizio. I presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, parametri medi avuto riguardo allo scaglione di valore delle rispettive domande. Sussistono altresì i presupposti per la condanna delle società attrici, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nei confronti di e di CP_3
CP_4
Com'è noto, l'art. 96 comma I c.p.c. delinea una fattispecie tipica e speciale di responsabilità aquiliana (cfr., tra le altre, Cass., 21 novembre 2017, n. 27623).
Coerentemente con la natura risarcitoria-compensativa dell'istituto, i presupposti di operatività sono dal dettato normativo individuati, oltre che dalla necessaria istanza di parte, nella totale soccombenza di colui che ponga in essere l'illecito processuale (V., ex multis, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24158) e nella sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta temeraria, caratterizzata da mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso in esame sussistono tanto il presupposto oggettivo, tanto quello soggettivo, evidenziandosi una prospettazione del tutto avulsa da supporti di prova (dolo) e un'altra basata su elementi manifestamente insussistenti e/o artatamente ideati.
Sussistono altresì, per le stesse ragioni, giustificati motivi per la condanna officiosa ex art. 96 III comma c.p.c. in favore dell'assicurazione.
Le condanne ex art. 96 c.p.c. I e III comma sono dosate in dispositivo nella misura di 1/3 in relazione alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_6 in favore dei convenuti delle spese di lite, liquidate in favore di e Controparte_3 di in € 11.000,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali 15% e Controparte_4
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed in favore di in € Controparte_8
29.193,00 per compensi, oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Controparte_6 in favore di e di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I Controparte_3 Controparte_4 comma, della somma pari ad 1/3 dei compensi liquidati al netto delle imposizioni fiscali, e al pagamento in favore di ai sensi dell'art. 96 Controparte_8
c.p.c. III comma, dell'importo pari ad 1/3 dei compensi liquidati al netto delle imposizioni fiscali. Pisa, 11 agosto 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.