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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
Composta dai magistrati: dr. IO CH Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 690/2024 RG promossa da
Parte_1
avv. Pietro Dinoi reclamante nei confronti di
Controparte_1
avv. Nicola RS, IM RI, LA OM, ON RS
reclamata
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 660 del 2024, resa in data 18.10.2024. All'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la sentenza oggi reclamata, ha respinto l'opposizione proposta da in base al rito ex L. 92/12, confermando l'ordinanza resa Parte_1 dallo stesso Ufficio, a conclusione della fase sommaria del medesimo rito, con la quale
è stata respinta l'impugnazione del licenziamento intimato alla per giusta Pt_1 causa (ordinanza del 9.4.2024). Ha compensato le spese di lite. ha proposto reclamo avverso la sentenza suddetta chiedendone la totale Parte_1 riforma ed invocando la tutela prevista dall'art. 18 legge 300/70, comma 4. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento della tutela solo indennitaria, prevista dal comma 5, nella misura massima di legge.
La società si è costituita anche in questo Controparte_1 giudizio di reclamo chiedendone il rigetto nel merito.
Questa, in sintesi, la vicenda in esame.
La era dipendente della reclamata dal 2000, assunta prima con CFL e poi a Pt_1 tempo determinato, inquadrata nel livello E4 del CCNL Chimica Aziende Industriali.
Il licenziamento oggi contestato è stato intimato in relazione ai fatti avvenuti in data
22.6.2020 quando l'odierna reclamante avrebbe avuto una accesa discussione con il collega , nel parcheggio della società riservato ai dipendenti. In Persona_1 particolare, secondo la contestazione disciplinare, alla CH è stato rimproverato quanto segue:
Il giorno 22.6.2020 alle ore 22.14 circa, all'interno del nostro parcheggio, Ella, avvicinatasi all'auto del collega , con toni minacciosi ha detto “devi Persona_1 andare via da questo posto di lavoro, perchè non possiamo stare entrambi”.
c) Ancora più in particolare, il sig. ha tentato di chiudere la porta Persona_1 della sua auto Fiat Panda, non riuscendovi perchè Ella la ha trattenuta con forza, proferendo le seguenti espressioni nei confronti del predetto suo collega “Tu sei una persona schifosa, fai schifo;
sei un uomo di merda;
mettimi le mani addosso;
sei un uomo senza palle;
vai a cagare;
te ne devi andare da questo posto”.
d) A tal punto Ella, continuando, ha ripetutamente sputato in faccia al sig. _1
, attingendo lui e la portiera della Fiat Panda.
[...]
Il Tribunale di Siena, con la sentenza oggi reclamata, ha ritenuto dimostrato il fatto contestato e sussistente la giusta causa di licenziamento anche in base alla previsione del CCNL del settore che all'art. 40 lettera I prevede, appunto, il licenziamento del lavoratore in caso di diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento, che comporti grave perturbamento alla vita aziendale.
Secondo il Tribunale, la condotta contestata sarebbe anche tale da compromettere la stessa libertà organizzativa del datore di lavoro il quale si troverebbe nella impossibilità di disporre liberamente e pienamente dei due lavoratori nell'esercizio della propria attività d'impresa.
La con l'atto di reclamo, contesta la sentenza del Tribunale senese in punto di Pt_1 accertamento del fatto e di applicazione delle norme di legge e di contratto. In punto di fatto, la reclamante espone che con il collega era intercorsa _1 una breve relazione sentimentale nei mesi precedenti, relazione che ella stessa aveva deciso di chiudere. Dopo la rottura del rapporto, il aveva preso ad inviarle _1 numerosi messaggi (alcuni sono depositati, all.8) con il quali insisteva nel chiedere una ripresa della relazione. In seguito, il aveva iniziato ad insultarla anche _1
a voce, durante il lavoro. Insulti come “sei una troia” erano stati pronunciati anche il giorno stesso del fatto contestato, quando il era intervenuto per aprire _1
l'armadietto della reclamante che era rimasto chiuso con le chiavi all'interno. La aveva dunque deciso di cercare un chiarimento definitivo. Nega di avere Pt_1 posto in essere la condotta, almeno nei termini descritti nella lettera di contestazione e così riassume il fatto:
“Uscì lei per prima e aspettò il vicino alla sua macchina. Il suo stato d'animo
_1 era di estrema agitazione, e quando di lì a poco giunse il gli disse che era
_1 una persona cattiva, che le stava rovinando la vita, che doveva smetterla, probabilmente pronunciando qualche parola offensiva, del tutto giustificata alla luce delle vessazioni e delle offese che le venivano rivolte ormai da lunghi mesi, ultima delle quali poche ore prima. Il non le rispose ed entrò in macchina, chiudendo lo
_1 sportello e a quel punto la ricorrente, con un gesto di esasperazione, ma ancor più di disperazione per il fatto che il non mostrava il minimo senso di pentimento,
_1
o quanto meno di ravvedimento, sputò colpendo non già il , ma il vetro dello _1 sportello, che era alzato quasi per intero. Si consideri che la ricorrente è alta 173 cm., che quindi sovrastava di gran lunga la Fiat Panda nella quale il si era posto _1
a sedere e che pertanto lo sputo in nessun caso poteva averlo colpito”.
La reclamante esclude che, come si legge nella lettera di contestazione di addebito, il sig. possa essere stato presente ai fatti. Questi, infatti, arrivò nei Parte_2 pressi della Fiat Panda dove si trovavano la ricorrente e al suo interno il , _1 quando l'episodio era già avvenuto.
Dal punto di vista giuridico evidenzia la mancanza della giusta causa di licenziamento e comunque la eccessiva gravità della sanzione applicata rispetto al fatto contestato.
Non ricorre, secondo la reclamante, una ipotesi di “diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento, che comporti grave perturbamento alla vita aziendale”. Non si tratta di diverbio perché il è rimasto in silenzio _1 durante il fatto, non si è giunti alle “vie di fatto” ed il tutto si è svolto nel parcheggio esterno al luogo di lavoro.
Resiste l' chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1 Così riassunti i termini della vicenda e le difese delle parti, secondo la Corte il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
La decisione del presente reclamo comporta necessariamente due operazioni: l'accertamento dei fatti, alla luce della prova espletata in fase sommaria, e la valutazione di tali fatti sotto il profilo della giusta causa di licenziamento, anche alla luce delle previsioni del CCNL del settore.
Orbene, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, è vero che il teste Pt_2
è giunto nel parcheggio quando lo “scontro” in questione era già iniziato ed
[...] ha osservato i due senza avvicinarsi. Queste le sue dichiarazioni:
adr io sono sopravvenuto alla scena;
adr ho avuto quindi la percezione dello scontro tra i due;
adr sono passati circa due anni;
adr lui si trovava in macchina, e lei in piedi in prossimità della portiera;
adr l'auto era parcheggiata all'interno del cancello aziendale, vicino al cancello;
adr mi pare una Panda, in ogni caso una utilitaria;
adr io mi sono reso conto di una discussione accesa e non sono intervenuto;
adr mi sono reso conto di chi fossero entrambi;
adr classici insulti di nei confronti di;
Pt_1 _1
adr replicava;
_1
adr espressioni specifiche oggi non ricordo;
adr vista la scena ho cominciato ad allontanarmi, mi sono reso conto che lei alla fine ha sputato verso di lui, che cercava di chiudere la portiera, ma lei vi opponeva resistenza;
adr non sono in grado di dire oggi se il finestrino fosse aperto o chiuso, la portiera semiaperta;
adr non era chiusa, direi aperta per 90°, erano molto vicini;
adr la persona del ha ricevuto lo sputo, lui non ha sputato;
_1
al , è stato sentito anche il : Tes_1 Pt_2 _1
adr quando è successa l'aggressione saranno state, a fine turno, le 22:15;
adr avevo la macchina parcheggiata sul piazzale anteriore proprio vicino al cancello d'uscita, 5 metri;
adr una zona, quella lì d'ingresso principale, abbastanza illuminata;
adr mi sono avvicinato alla macchina, la aveva parcheggiato la sua macchina Pt_1 un poco dietro la mia e stava lì in piedi dietro alla mia macchina con una mano appoggiata sul tetto, ho presente questo dettaglio;
adr il testimone è arrivato verso metà della situazione, quasi alla fine, dopo Pt_2
5-6 minuti, anche se questi momenti intensi è difficile calcolare esattamente;
adr io le ho chiesto cosa ci facesse e cosa volesse, e lei mi dice tu devi andare via, tutti e due non ci possiamo stare, io non posso, devi andare via tu;
adr io mi sono mostrato sorpreso e le ho detto che non me ne sarei andato non ravvisandone motivo, all'interno della mai avuta una parola, una CP_1 discussione;
adr lei cominciava ad innervosirsi ed io visto questo ho aperto la portiera della Panda ho sistemato lo zaino e mi sono seduto;
adr lei ha fatto forza più volte per non farmi chiudere lo sportello, questa sua opposizione proprio con il corpo è durata molto a lungo non solo due o tre volte, ma io mi sono controllato, anche per paura di farle male, e solo alla fine con tutta la forza sono riuscito a chiuderlo;
adr ha cominciato a offendermi, che non ho le palle, sono un coglione, son un figlio di p… mi ha sputato attingendomi in faccia più volte, il finestrino era chiuso:
adr volevo evitare questa situazione, soprattutto con una donna, io di solito le donne le amo, a lei le volevo bene, se si incontrano quelle sbagliate vuol dire con non sono stato attento prima, le volevo veramente bene, dopo ho capito che ero stato uno sprovveduto a non capire con chi avevo a che fare, aveva detto a mia moglie che mi faceva fare una brutta fine e così è successo e mi sono dovuto separare con tre figlie da mia moglie, ma le ho voluto bene e non l'ho denunciata. Per me era una storia chiusa, io sono una persona buona.
Per quanto riguarda i precedenti messaggi, il ha dichiarato: _1 adr prendo in esame gli screenshot in atti che mi esibisce, io ho cancellato tutto perché ho eliminato la scheda, per una vicenda di passaggio tra gestori, per rabbia ho distrutto tutto, si riferiscono a scambi tra di noi intercorsi, si riferiscono a un momento in cui ero molto preso di lei, ma pure lei lo era, poi all'improvviso lei ebbe uno strano cambiamento”.
Si tratta, quindi, di una discussione piuttosto accesa che è avvenuta nel parcheggio dell'azienda, senza la presenza di colleghi o clienti, tranne il che è arrivato Pt_2 nel corso dello “scontro” ma non si è avvicinato. La non nega di avere sputato Pt_1 addosso al ma sostiene di avere colpito lo sportello dell'auto e non lui. A _1 monte, c'è la rottura del rapporto sentimentale che il non aveva accettato, _1 come risulta dai messaggi depositati (all. 8). Da questi messaggi emerge che il
[...]
, nella prima fase era più insistente (“voglio baciarti”, “ti desidero”) poi si _1 proponeva come amico. La comunque, gli ha scritto più volte di smetterla e di Pt_1 accettare la chiusura del rapporto (“ti ho chiesto cortesemente di non scrivermi”, “ho fatto la mia scelta, la storia è chiusa”). Sul fatto che egli la insultasse sul posto di lavoro non è emersa nessuna prova ma si può ritenere plausibile che le eventuali offese non siano state pronunciate davanti ad altri. Dal punto di vista normativo la fattispecie non si può ricondurre alla previsione del CCNL perché non si è giunti alle vie di fatto e soprattutto perché non emerge alcun
“grave perturbamento alla vita aziendale”. In questo senso, anche la reclamata riconosce che il fatto non è riconducibile ad una specifica ipotesi disciplinare contenuta nel CCNL.
In ogni caso, è bene ricordare che in tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (Cass. 14063 del 2019).
Del resto, neppure la fattispecie rientra in una delle ipotesi nelle quali il CCNL prevede una sanzione conservativa. Al riguardo, la reclamante richiama l'ipotesi prevista nell'art. 39, comma 1, lett. n), del CCNL, secondo la quale “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore: (…) n) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni e modelli dell'organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, definiti in coerenza con le specifiche linee guida nazionali, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene”. Si tratta, all'evidenza, di una previsione del tutto generica che non consente una chiara riconduzione ad essa della vicenda in esame.
Si deve quindi valutare se il fatto contestato, come acclarato sulla base delle prove assunte e delle stesse ammissioni della reclamante, abbia una rilevanza disciplinare e se integri, in tal caso, una giusta causa di licenziamento.
È noto, infatti, che nel regime previsto dall'art.18 della legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria (comma IV) può essere accordata solo in caso di insussistenza del fatto contestato ovvero quando il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. L'insussistenza del fatto, inoltre, include anche le ipotesi nelle quali la condotta contestata sussista nella sua materialità ma sia priva di rilevanza disciplinare. Nelle altre ipotesi (comma V) spetta solo una indennità economica, senza ripristino del rapporto di lavoro.
Orbene, secondo la Corte è corretto ritenere che il fatto non sia privo di rilevanza disciplinare. Non si tratta, a ben guardare, di una condotta extra-lavorativa perché il fatto è avvenuto nel parcheggio della società e riguarda un collega di lavoro. Il comportamento della CH esorbita da quella che può essere considerata una legittima protesta nei confronti del collega, per quanto accesa e accalorata. Sembra alla Corte, infatti, che l'atto di sputare addosso al collega sia particolarmente offensivo e contrario ad ogni regola di correttezza che il lavoratore deve osservare sul posto di lavoro. Sotto questo aspetto, la reclamata evidenzia che il fatto è avvenuto durante il periodo del COVID, quando era necessario mantenere una serie di precauzioni e distanze nel contatto tra le persone.
Era presente, sia pur discosto, anche un secondo collega ed anche questo aspetto connota il disvalore della condotta contestata in quanto il fatto non è rimasto circoscritto alla sfera privata dei due soggetti interessati. Sotto questo aspetto, però, è bene notare che ben diversa sarebbe stata la gravità del fatto se esso fosse avvenuto alla presenza di più colleghi o di clienti del datore di lavoro. In questo caso, il danno di immagine subito dalla società sarebbe stato evidente così come il possibile pregiudizio al miglior funzionamento del lavoro.
Questi elementi inducono ad escludere la possibile applicazione del comma IV, richiesto dalla reclamante in via principale.
Ritiene, tuttavia, la Corte che il fatto contestato alla per quanto sussistente, Pt_1 non sia talmente grave da giustificare il licenziamento, “avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”.
Si deve infatti considerare che il diverbio rappresenta l'epilogo di una vicenda privata nella quale il , non accettando la fine della relazione, ha continuato a fare _1 pressione sulla alternando lusinghe (“sei bellissima”), offese (“tanti auguri per Pt_1
i tuoi tanti amanti”) e offerte di amicizia, come attestano i messaggi depositati. Lo stesso ha riferito di avere cancellato i messaggi “per rabbia” e, questo, _1 conferma sia lo stato d'animo nel quale si trovava l'uomo che la pressione alla quale è stata sottoposta la per la sua decisione di troncare la relazione (“anche se Pt_1 non ti posso avere per sempre io non ti mollo”). La discussione è avvenuta fuori dagli ambienti di lavoro e senza la presenza di altre persone ad eccezione del che è arrivato in un secondo momento e non si è Pt_2 avvicinato. Fatta esclusione per lo sputo, del quale la gravità non può essere negata, non emerge che la discussione sia stata eccessiva o tanto meno violenta.
Tenuto conto, infine, della mancanza di precedenti disciplinari specifici in un rapporto di lavoro di circa 20 anni, ritiene la Corte che la sanzione del licenziamento non risulti proporzionata alla gravità del fatto contestato alla CH.
In questi termini ritiene la Corte di non concordare con la decisione reclamata che deve quindi essere riformata. In tema di licenziamento disciplinare, come detto, qualora emerga una sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa;
in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte ( Cass. ord. 25534 del 2018).
Deve quindi trovare applicazione il 5 comma dell'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012; il Giudice deve dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto. La misura della indennità spettante deve essere determinata “tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
Orbene, considerando la notevole anzianità di servizio della lavoratrice (circa 20 anni), la natura del datore di lavoro ( farmaceutica), la mancanza di precedenti CP_1 disciplinari ed il fatto che la abbia agito come reazione ad una prolungata Pt_1 pressione subita dal , ritiene la Corte di determinare in 24 mensilità la _1 misura della indennità spettante al ricorrente per il licenziamento illegittimo. La misura mensile della retribuzione, indicata dalla reclamante, non è stata contestata dalla società reclamata.
Il reclamo, quindi, merita accoglimento nei limiti suddetti.
Spese
La riforma della sentenza reclamata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Le spese di lite del giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti in misura pari alla metà tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande della lavoratrice. Per il resto seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano, per l'intero, ai sensi del
DM 147 del 2022, secondo il valore indeterminato della causa, in € 6.715,00 per le due fasi del primo grado (€ 3.809,00 per la fase sommaria con istruttoria, € 2.906,00 per il giudizio di opposizione) ed € 3.473,00 per il reclamo.
Per questi motivi
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla CH con lettera del 23.7.2020.
Dichiara il rapporto di lavoro risolto con decorrenza dalla data del licenziamento.
Condanna la società a pagare alla Controparte_1
CH una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € 2.468,45, con interessi e rivalutazione come per legge.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna
[...]
a rifondere al reclamante la restante metà, con Controparte_1 distrazione. Liquida l'intero in € 10.188,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
IO CH
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
Composta dai magistrati: dr. IO CH Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 690/2024 RG promossa da
Parte_1
avv. Pietro Dinoi reclamante nei confronti di
Controparte_1
avv. Nicola RS, IM RI, LA OM, ON RS
reclamata
Avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 660 del 2024, resa in data 18.10.2024. All'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la sentenza oggi reclamata, ha respinto l'opposizione proposta da in base al rito ex L. 92/12, confermando l'ordinanza resa Parte_1 dallo stesso Ufficio, a conclusione della fase sommaria del medesimo rito, con la quale
è stata respinta l'impugnazione del licenziamento intimato alla per giusta Pt_1 causa (ordinanza del 9.4.2024). Ha compensato le spese di lite. ha proposto reclamo avverso la sentenza suddetta chiedendone la totale Parte_1 riforma ed invocando la tutela prevista dall'art. 18 legge 300/70, comma 4. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento della tutela solo indennitaria, prevista dal comma 5, nella misura massima di legge.
La società si è costituita anche in questo Controparte_1 giudizio di reclamo chiedendone il rigetto nel merito.
Questa, in sintesi, la vicenda in esame.
La era dipendente della reclamata dal 2000, assunta prima con CFL e poi a Pt_1 tempo determinato, inquadrata nel livello E4 del CCNL Chimica Aziende Industriali.
Il licenziamento oggi contestato è stato intimato in relazione ai fatti avvenuti in data
22.6.2020 quando l'odierna reclamante avrebbe avuto una accesa discussione con il collega , nel parcheggio della società riservato ai dipendenti. In Persona_1 particolare, secondo la contestazione disciplinare, alla CH è stato rimproverato quanto segue:
Il giorno 22.6.2020 alle ore 22.14 circa, all'interno del nostro parcheggio, Ella, avvicinatasi all'auto del collega , con toni minacciosi ha detto “devi Persona_1 andare via da questo posto di lavoro, perchè non possiamo stare entrambi”.
c) Ancora più in particolare, il sig. ha tentato di chiudere la porta Persona_1 della sua auto Fiat Panda, non riuscendovi perchè Ella la ha trattenuta con forza, proferendo le seguenti espressioni nei confronti del predetto suo collega “Tu sei una persona schifosa, fai schifo;
sei un uomo di merda;
mettimi le mani addosso;
sei un uomo senza palle;
vai a cagare;
te ne devi andare da questo posto”.
d) A tal punto Ella, continuando, ha ripetutamente sputato in faccia al sig. _1
, attingendo lui e la portiera della Fiat Panda.
[...]
Il Tribunale di Siena, con la sentenza oggi reclamata, ha ritenuto dimostrato il fatto contestato e sussistente la giusta causa di licenziamento anche in base alla previsione del CCNL del settore che all'art. 40 lettera I prevede, appunto, il licenziamento del lavoratore in caso di diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento, che comporti grave perturbamento alla vita aziendale.
Secondo il Tribunale, la condotta contestata sarebbe anche tale da compromettere la stessa libertà organizzativa del datore di lavoro il quale si troverebbe nella impossibilità di disporre liberamente e pienamente dei due lavoratori nell'esercizio della propria attività d'impresa.
La con l'atto di reclamo, contesta la sentenza del Tribunale senese in punto di Pt_1 accertamento del fatto e di applicazione delle norme di legge e di contratto. In punto di fatto, la reclamante espone che con il collega era intercorsa _1 una breve relazione sentimentale nei mesi precedenti, relazione che ella stessa aveva deciso di chiudere. Dopo la rottura del rapporto, il aveva preso ad inviarle _1 numerosi messaggi (alcuni sono depositati, all.8) con il quali insisteva nel chiedere una ripresa della relazione. In seguito, il aveva iniziato ad insultarla anche _1
a voce, durante il lavoro. Insulti come “sei una troia” erano stati pronunciati anche il giorno stesso del fatto contestato, quando il era intervenuto per aprire _1
l'armadietto della reclamante che era rimasto chiuso con le chiavi all'interno. La aveva dunque deciso di cercare un chiarimento definitivo. Nega di avere Pt_1 posto in essere la condotta, almeno nei termini descritti nella lettera di contestazione e così riassume il fatto:
“Uscì lei per prima e aspettò il vicino alla sua macchina. Il suo stato d'animo
_1 era di estrema agitazione, e quando di lì a poco giunse il gli disse che era
_1 una persona cattiva, che le stava rovinando la vita, che doveva smetterla, probabilmente pronunciando qualche parola offensiva, del tutto giustificata alla luce delle vessazioni e delle offese che le venivano rivolte ormai da lunghi mesi, ultima delle quali poche ore prima. Il non le rispose ed entrò in macchina, chiudendo lo
_1 sportello e a quel punto la ricorrente, con un gesto di esasperazione, ma ancor più di disperazione per il fatto che il non mostrava il minimo senso di pentimento,
_1
o quanto meno di ravvedimento, sputò colpendo non già il , ma il vetro dello _1 sportello, che era alzato quasi per intero. Si consideri che la ricorrente è alta 173 cm., che quindi sovrastava di gran lunga la Fiat Panda nella quale il si era posto _1
a sedere e che pertanto lo sputo in nessun caso poteva averlo colpito”.
La reclamante esclude che, come si legge nella lettera di contestazione di addebito, il sig. possa essere stato presente ai fatti. Questi, infatti, arrivò nei Parte_2 pressi della Fiat Panda dove si trovavano la ricorrente e al suo interno il , _1 quando l'episodio era già avvenuto.
Dal punto di vista giuridico evidenzia la mancanza della giusta causa di licenziamento e comunque la eccessiva gravità della sanzione applicata rispetto al fatto contestato.
Non ricorre, secondo la reclamante, una ipotesi di “diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento, che comporti grave perturbamento alla vita aziendale”. Non si tratta di diverbio perché il è rimasto in silenzio _1 durante il fatto, non si è giunti alle “vie di fatto” ed il tutto si è svolto nel parcheggio esterno al luogo di lavoro.
Resiste l' chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1 Così riassunti i termini della vicenda e le difese delle parti, secondo la Corte il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
La decisione del presente reclamo comporta necessariamente due operazioni: l'accertamento dei fatti, alla luce della prova espletata in fase sommaria, e la valutazione di tali fatti sotto il profilo della giusta causa di licenziamento, anche alla luce delle previsioni del CCNL del settore.
Orbene, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, è vero che il teste Pt_2
è giunto nel parcheggio quando lo “scontro” in questione era già iniziato ed
[...] ha osservato i due senza avvicinarsi. Queste le sue dichiarazioni:
adr io sono sopravvenuto alla scena;
adr ho avuto quindi la percezione dello scontro tra i due;
adr sono passati circa due anni;
adr lui si trovava in macchina, e lei in piedi in prossimità della portiera;
adr l'auto era parcheggiata all'interno del cancello aziendale, vicino al cancello;
adr mi pare una Panda, in ogni caso una utilitaria;
adr io mi sono reso conto di una discussione accesa e non sono intervenuto;
adr mi sono reso conto di chi fossero entrambi;
adr classici insulti di nei confronti di;
Pt_1 _1
adr replicava;
_1
adr espressioni specifiche oggi non ricordo;
adr vista la scena ho cominciato ad allontanarmi, mi sono reso conto che lei alla fine ha sputato verso di lui, che cercava di chiudere la portiera, ma lei vi opponeva resistenza;
adr non sono in grado di dire oggi se il finestrino fosse aperto o chiuso, la portiera semiaperta;
adr non era chiusa, direi aperta per 90°, erano molto vicini;
adr la persona del ha ricevuto lo sputo, lui non ha sputato;
_1
al , è stato sentito anche il : Tes_1 Pt_2 _1
adr quando è successa l'aggressione saranno state, a fine turno, le 22:15;
adr avevo la macchina parcheggiata sul piazzale anteriore proprio vicino al cancello d'uscita, 5 metri;
adr una zona, quella lì d'ingresso principale, abbastanza illuminata;
adr mi sono avvicinato alla macchina, la aveva parcheggiato la sua macchina Pt_1 un poco dietro la mia e stava lì in piedi dietro alla mia macchina con una mano appoggiata sul tetto, ho presente questo dettaglio;
adr il testimone è arrivato verso metà della situazione, quasi alla fine, dopo Pt_2
5-6 minuti, anche se questi momenti intensi è difficile calcolare esattamente;
adr io le ho chiesto cosa ci facesse e cosa volesse, e lei mi dice tu devi andare via, tutti e due non ci possiamo stare, io non posso, devi andare via tu;
adr io mi sono mostrato sorpreso e le ho detto che non me ne sarei andato non ravvisandone motivo, all'interno della mai avuta una parola, una CP_1 discussione;
adr lei cominciava ad innervosirsi ed io visto questo ho aperto la portiera della Panda ho sistemato lo zaino e mi sono seduto;
adr lei ha fatto forza più volte per non farmi chiudere lo sportello, questa sua opposizione proprio con il corpo è durata molto a lungo non solo due o tre volte, ma io mi sono controllato, anche per paura di farle male, e solo alla fine con tutta la forza sono riuscito a chiuderlo;
adr ha cominciato a offendermi, che non ho le palle, sono un coglione, son un figlio di p… mi ha sputato attingendomi in faccia più volte, il finestrino era chiuso:
adr volevo evitare questa situazione, soprattutto con una donna, io di solito le donne le amo, a lei le volevo bene, se si incontrano quelle sbagliate vuol dire con non sono stato attento prima, le volevo veramente bene, dopo ho capito che ero stato uno sprovveduto a non capire con chi avevo a che fare, aveva detto a mia moglie che mi faceva fare una brutta fine e così è successo e mi sono dovuto separare con tre figlie da mia moglie, ma le ho voluto bene e non l'ho denunciata. Per me era una storia chiusa, io sono una persona buona.
Per quanto riguarda i precedenti messaggi, il ha dichiarato: _1 adr prendo in esame gli screenshot in atti che mi esibisce, io ho cancellato tutto perché ho eliminato la scheda, per una vicenda di passaggio tra gestori, per rabbia ho distrutto tutto, si riferiscono a scambi tra di noi intercorsi, si riferiscono a un momento in cui ero molto preso di lei, ma pure lei lo era, poi all'improvviso lei ebbe uno strano cambiamento”.
Si tratta, quindi, di una discussione piuttosto accesa che è avvenuta nel parcheggio dell'azienda, senza la presenza di colleghi o clienti, tranne il che è arrivato Pt_2 nel corso dello “scontro” ma non si è avvicinato. La non nega di avere sputato Pt_1 addosso al ma sostiene di avere colpito lo sportello dell'auto e non lui. A _1 monte, c'è la rottura del rapporto sentimentale che il non aveva accettato, _1 come risulta dai messaggi depositati (all. 8). Da questi messaggi emerge che il
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, nella prima fase era più insistente (“voglio baciarti”, “ti desidero”) poi si _1 proponeva come amico. La comunque, gli ha scritto più volte di smetterla e di Pt_1 accettare la chiusura del rapporto (“ti ho chiesto cortesemente di non scrivermi”, “ho fatto la mia scelta, la storia è chiusa”). Sul fatto che egli la insultasse sul posto di lavoro non è emersa nessuna prova ma si può ritenere plausibile che le eventuali offese non siano state pronunciate davanti ad altri. Dal punto di vista normativo la fattispecie non si può ricondurre alla previsione del CCNL perché non si è giunti alle vie di fatto e soprattutto perché non emerge alcun
“grave perturbamento alla vita aziendale”. In questo senso, anche la reclamata riconosce che il fatto non è riconducibile ad una specifica ipotesi disciplinare contenuta nel CCNL.
In ogni caso, è bene ricordare che in tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (Cass. 14063 del 2019).
Del resto, neppure la fattispecie rientra in una delle ipotesi nelle quali il CCNL prevede una sanzione conservativa. Al riguardo, la reclamante richiama l'ipotesi prevista nell'art. 39, comma 1, lett. n), del CCNL, secondo la quale “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore: (…) n) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni e modelli dell'organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, definiti in coerenza con le specifiche linee guida nazionali, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale o all'igiene”. Si tratta, all'evidenza, di una previsione del tutto generica che non consente una chiara riconduzione ad essa della vicenda in esame.
Si deve quindi valutare se il fatto contestato, come acclarato sulla base delle prove assunte e delle stesse ammissioni della reclamante, abbia una rilevanza disciplinare e se integri, in tal caso, una giusta causa di licenziamento.
È noto, infatti, che nel regime previsto dall'art.18 della legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria (comma IV) può essere accordata solo in caso di insussistenza del fatto contestato ovvero quando il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. L'insussistenza del fatto, inoltre, include anche le ipotesi nelle quali la condotta contestata sussista nella sua materialità ma sia priva di rilevanza disciplinare. Nelle altre ipotesi (comma V) spetta solo una indennità economica, senza ripristino del rapporto di lavoro.
Orbene, secondo la Corte è corretto ritenere che il fatto non sia privo di rilevanza disciplinare. Non si tratta, a ben guardare, di una condotta extra-lavorativa perché il fatto è avvenuto nel parcheggio della società e riguarda un collega di lavoro. Il comportamento della CH esorbita da quella che può essere considerata una legittima protesta nei confronti del collega, per quanto accesa e accalorata. Sembra alla Corte, infatti, che l'atto di sputare addosso al collega sia particolarmente offensivo e contrario ad ogni regola di correttezza che il lavoratore deve osservare sul posto di lavoro. Sotto questo aspetto, la reclamata evidenzia che il fatto è avvenuto durante il periodo del COVID, quando era necessario mantenere una serie di precauzioni e distanze nel contatto tra le persone.
Era presente, sia pur discosto, anche un secondo collega ed anche questo aspetto connota il disvalore della condotta contestata in quanto il fatto non è rimasto circoscritto alla sfera privata dei due soggetti interessati. Sotto questo aspetto, però, è bene notare che ben diversa sarebbe stata la gravità del fatto se esso fosse avvenuto alla presenza di più colleghi o di clienti del datore di lavoro. In questo caso, il danno di immagine subito dalla società sarebbe stato evidente così come il possibile pregiudizio al miglior funzionamento del lavoro.
Questi elementi inducono ad escludere la possibile applicazione del comma IV, richiesto dalla reclamante in via principale.
Ritiene, tuttavia, la Corte che il fatto contestato alla per quanto sussistente, Pt_1 non sia talmente grave da giustificare il licenziamento, “avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”.
Si deve infatti considerare che il diverbio rappresenta l'epilogo di una vicenda privata nella quale il , non accettando la fine della relazione, ha continuato a fare _1 pressione sulla alternando lusinghe (“sei bellissima”), offese (“tanti auguri per Pt_1
i tuoi tanti amanti”) e offerte di amicizia, come attestano i messaggi depositati. Lo stesso ha riferito di avere cancellato i messaggi “per rabbia” e, questo, _1 conferma sia lo stato d'animo nel quale si trovava l'uomo che la pressione alla quale è stata sottoposta la per la sua decisione di troncare la relazione (“anche se Pt_1 non ti posso avere per sempre io non ti mollo”). La discussione è avvenuta fuori dagli ambienti di lavoro e senza la presenza di altre persone ad eccezione del che è arrivato in un secondo momento e non si è Pt_2 avvicinato. Fatta esclusione per lo sputo, del quale la gravità non può essere negata, non emerge che la discussione sia stata eccessiva o tanto meno violenta.
Tenuto conto, infine, della mancanza di precedenti disciplinari specifici in un rapporto di lavoro di circa 20 anni, ritiene la Corte che la sanzione del licenziamento non risulti proporzionata alla gravità del fatto contestato alla CH.
In questi termini ritiene la Corte di non concordare con la decisione reclamata che deve quindi essere riformata. In tema di licenziamento disciplinare, come detto, qualora emerga una sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa;
in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte ( Cass. ord. 25534 del 2018).
Deve quindi trovare applicazione il 5 comma dell'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012; il Giudice deve dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto. La misura della indennità spettante deve essere determinata “tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
Orbene, considerando la notevole anzianità di servizio della lavoratrice (circa 20 anni), la natura del datore di lavoro ( farmaceutica), la mancanza di precedenti CP_1 disciplinari ed il fatto che la abbia agito come reazione ad una prolungata Pt_1 pressione subita dal , ritiene la Corte di determinare in 24 mensilità la _1 misura della indennità spettante al ricorrente per il licenziamento illegittimo. La misura mensile della retribuzione, indicata dalla reclamante, non è stata contestata dalla società reclamata.
Il reclamo, quindi, merita accoglimento nei limiti suddetti.
Spese
La riforma della sentenza reclamata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Le spese di lite del giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti in misura pari alla metà tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande della lavoratrice. Per il resto seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano, per l'intero, ai sensi del
DM 147 del 2022, secondo il valore indeterminato della causa, in € 6.715,00 per le due fasi del primo grado (€ 3.809,00 per la fase sommaria con istruttoria, € 2.906,00 per il giudizio di opposizione) ed € 3.473,00 per il reclamo.
Per questi motivi
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla CH con lettera del 23.7.2020.
Dichiara il rapporto di lavoro risolto con decorrenza dalla data del licenziamento.
Condanna la società a pagare alla Controparte_1
CH una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € 2.468,45, con interessi e rivalutazione come per legge.
Compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna
[...]
a rifondere al reclamante la restante metà, con Controparte_1 distrazione. Liquida l'intero in € 10.188,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
IO CH