Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5534 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/05/1976 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 05/04/1973 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Abramo Lincoln n.13, presso lo studio dell'avv. Cammarata Daniela che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di decidere il luogo del loro domicilio dandone reciproca comunicazione.
b)I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, avendo ognuno entrate proprie derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa di dipendenti;
c) Le figlie minori e continueranno a godere dell'assistenza di entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, sita in Palermo nella Via Mater Dolorosa, 141, di proprietà del di lei padre ed alla stessa concessa in comodato d'uso gratuito, mantenendo inalterata, così come è previsto in materia familiare, la responsabilità genitoriale;
mentre il sig. , continuerà a vivere in Marzano nella casa CP_1 acquistata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale facendosi carico di provvedere per intero , e fino alla scadenza naturale, al pagamento del mutuo acceso presso la Banca
Credit Agricole spa;
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di eventuale futura villeggiatura;
ed in ogni caso gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, consentendo a questi ultimi di comunicare con l'altro genitore. I genitori si impegnano espressamente affinché i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita delle minori e condividendo le scelte educative e formative così da rendere effettiva la loro bigenitorialità; il sig. compatibilmente con le esigenze delle minori, e del proprio lavoro, avrà la CP_1 facoltà di tenerle con sé almeno una volta al mese, nel momento in cui si recherà presso il luogo di residenza delle figlie, curando di prelevarle dall'abitazione materna e di riaccompagnarle, secondo orari e modalità che verranno concordate di volta in volta, con un preavviso di almeno 15 gg e comunque, concordemente, anche tenuto conto della distanza geografica del luogo di residenza dei coniugi, i periodi di visita/frequentazione, potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche della volontà delle minori, nonché degli impegni futuri di studio, sportivi e sociali delle medesime.
- Durante le feste natalizie e di fine anno, le minori, con il criterio dell'alternanza annuale, trascorreranno con uno dei propri genitori un periodo non inferiore a 10 gg, che varierà in relazione alle esigenze lavorative del sig. e alle esigenze ed alla volontà delle figlie;
CP_1
2 - lo stesso criterio delle festività natalizie verrà adottato con riguardo alle festività pasquali, tenuto conto, tuttavia, del minor numero di giorni destinati per le vacanze scolastiche;
Parimenti, le minori trascorreranno con uno dei genitori, in maniera alternata, le festività di calendario.
- in ordine alle vacanze estive, i minori, potranno trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi da individuare esattamente e da comunicare alla Sig.ra entro il 15 giugno;
Parte_1 resta inteso che diverse modalità potranno essere stabilite di volta in volta dai genitori e secondo le esigenze di crescita delle minori.
d) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di € 400,00, pari ad € 200,00 per ciascuna figlia;
la somma di €. 400,00 mensile sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra e rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla data di Parte_1 deposito del presente ricorso, in base alle variazioni degli indici ISTAT. mentre le spese straordinarie, scolastiche e mediche non mutuabili saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto in ordine alla individuazione delle spese rimborsabili, i genitori, resi edotti delle linee guida di riferimento adottati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Avvocati, concordemente stabiliscono che tra le “spese straordinarie” che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) , anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
- le spese mediche relative a: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) trasporto pubblico;
4) mensa;
- Tra le spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori, figurano:
- le spese mediche relative a: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati dal SSN;
- le spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) eventuale alloggio presso la sede universitaria qualora il figlio decidesse di intraprendere un percorso universitario fuori sede;
- le spese extrascolastiche relative a: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) viaggi e vacanze.
- le parti convengono che in ogni caso, le superiori spese, ove non aventi carattere d'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate e, comunque, dovranno essere rimborsate mensilmente alla parte che le ha sostenute, previa, nel caso in cui venga richiesta, esibizione di scontrini, fatture e ricevute fiscali, anche a mezzo sms, mail, fax, pec, ecc… Laddove non sarà manifestato un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il silenzio sarò inteso come consenso alla spesa.
- La deducibilità delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
- Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico, che allo stato viene percepito per intero dal sig. , verrà versato dallo stesso direttamente ed unitamente all'assegno di CP_1 mantenimento sopra fissato di € 400,00, sul conto della sig.ra Parte_1
Con la sottoscrizione del presente accordo, finalizzato alla separazione consensuale, il sig.
, si impegna a spedire direttamente nel domicilio materno, tutti i beni di proprietà CP_1 esclusiva e di cui all'elenco stilato a parte, della sig.ra e che arredano la casa in Parte_1
3 comproprietà , entro e non oltre la data del 28 febbraio 2025; concordemente le parti stabiliscono che le spese ordinarie per la spedizione dei beni mobili verrà suddivisa in parti uguali;
mentre gli arredi delle camerette delle figlie dell'unità abitativa in Marzano resteranno ivi allocati in modo di consentire alle minori di soggiornarvi nei periodi in cui si recheranno dal padre;
e) Le parti con la sottoscrizione del presente atto manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello delle minori e alla presente dichiarazione viene attribuito il valore di nulla osta da valere davanti a qualsiasi autorità competente;
f) Le parti si impegnano espressamente ad adottare tutti gli accordi sopra richiamati con efficacia immediata dal momento della sottoscrizione per poi essere il tutto omologato secondo i tempi della giustizia;
g) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 04/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 28 - P. II – serie A- Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
4