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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 45 del
2025 promosso su istanza depositata in data 30.05.2025;
[...]
(CF ) residente in [...] C.F._1
ON MB n.15 assistito e difeso dall'Avv. Laura Cattaneo;
• letta la domanda del ricorrente;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott. Per_1
ai sensi dell'art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo complessivo
[...] sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevato che nel 2020, anno in cui è stata fatta richiesta per la nomina di un Gestore della Crisi, il debitore era residente in [...] e il Gestore è stato correttamente nominato ai sensi dell'art. 7 della Legge 3/2012 nella sede del
Circondario del Tribunale competente;
• rilevato la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è oggi residente in [...];
• rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• ritenuto che il debitore non è più assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto imprenditore oramai da tempo cessato e sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 2lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 569.050,15 e il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui dispone risulta chiaramente insufficiente, per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
• considerato che nella relazione ai sensi dell'art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di CP_1 soddisfarsi su un attivo sufficiente, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 283 comma 2 CCII, in quanto nel suo patrimonio sono rinvenibili, oltre all'eccedenza del reddito rispetto alle esigenze esistenziali, anche due immobili, n. 2 biciclette, ed un telaio di gokart;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (CF CP_1
), residente in [...] C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il dott. ; Persona_2
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Erminio Maria Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 45 del
2025 promosso su istanza depositata in data 30.05.2025;
[...]
(CF ) residente in [...] C.F._1
ON MB n.15 assistito e difeso dall'Avv. Laura Cattaneo;
• letta la domanda del ricorrente;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott. Per_1
ai sensi dell'art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo complessivo
[...] sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevato che nel 2020, anno in cui è stata fatta richiesta per la nomina di un Gestore della Crisi, il debitore era residente in [...] e il Gestore è stato correttamente nominato ai sensi dell'art. 7 della Legge 3/2012 nella sede del
Circondario del Tribunale competente;
• rilevato la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è oggi residente in [...];
• rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• ritenuto che il debitore non è più assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto imprenditore oramai da tempo cessato e sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 2lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 569.050,15 e il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui dispone risulta chiaramente insufficiente, per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
• considerato che nella relazione ai sensi dell'art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di CP_1 soddisfarsi su un attivo sufficiente, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 283 comma 2 CCII, in quanto nel suo patrimonio sono rinvenibili, oltre all'eccedenza del reddito rispetto alle esigenze esistenziali, anche due immobili, n. 2 biciclette, ed un telaio di gokart;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (CF CP_1
), residente in [...] C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il dott. ; Persona_2
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Erminio Maria Tremolada