Sentenza breve 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/03/2022, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00441/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2022, proposto da
Belvedere Lido S.a.s. di AR OL e ON AN TA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 130 del 7.12.2021, notificata con nota/PEC del 13.12.2021 prot. n.0034152 a firma del Responsabile del Settore VII del Comune di Porto Cesareo, e occorrendo anche della nota prot. 32988 del 30.11.2021 di “ricognizione dei manufatti caratterizzati dalla clausola di stagionalità”; nonché della nota del 22.12.2021 prot. n.0035543 avente ad oggetto “comunicazione prot. n.32338 del 23.11.2021 di mantenimento fino al 31.3.2022 delle strutture che costituiscono lo stabilimento balneare Lido Belvedere – comunicazione di inammissibilità” a firma del Responsabile del Settore VIII del medesimo Comune; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 – ex art.1 comma 246 L. n.145/2018 ovvero ex art.103 co.2 D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii.— delle strutture costituenti lo stabilimento balneare Lido Belvedere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La società ricorrente è titolare da circa venti anni di uno stabilimento balneare denominato “Lido Belvedere” in località Torre Chianca del Comune di Porto Cesareo.
- Lo stabilimento è esercitato in parte su proprietà privata (in Catasto fl.21 ptc. 904, 921 e 922) finitima al demanio marittimo ed in parte su area demaniale marittima in concessione n. 3 del 26.2.2008 prorogata ex lege al 31.12.2023.
- Esso è composto da un chiosco principale ed altre strutture accessorie, tutti aventi caratteristiche di facile amovibilità.
- Tale struttura, nella sua ultima ed attuale posizione e conformazione, risulta assentita con regolare permesso di costruire n. 27 del 4.6.2021 e di autorizzazione paesaggistica n. 20 del 21.3.2019.
- I detti due titoli edilizio e paesaggistico assentono opere stagionali da rimuoversi ad ogni fine stagione estiva, tranne che per il “ manufatto casa del custode ”, di talché la ricorrente avrebbe dovuto smontare le strutture di stabilimento il 31.10.2021.
- Stante la “clausola di stagionalità” apposta ai suddetti titoli abilitativi, la Belvedere Lido S.a.s., con nota in data 23.11.2021, ha rappresentato la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 1, comma 246, della L. n. 145/2018 ed all’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ha comunicato di mantenere montate le strutture di stabilimento sino al 31.3.2022 ( id est , termine di cessazione dello stato di emergenza).
- Con ordinanza n. 130 del 7.12.2021, comunicata il 13.12.2021, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, vista la clausola di stagionalità presente nei titoli e la rilevata presenza in loco delle strutture alla data del 25.11.2021, ne ha ingiunto la “ demolizione/smontaggio con ripristino dello stato dei luoghi preesistente entro 90 giorni dalla notifica ”, minacciando nel contempo l’irrogazione della sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.
- Con successiva nota prot. n. 35543 del 22.12.2021 il Responsabile del Settore VIII, riscontrando la comunicazione del 23.11.2021, ha disconosciuto l’applicabilità delle nominate disposizioni, con la seguente motivazione: “ Considerato preliminarmente che il comma 246 dell’art. 1 della L. 145/2018 consentiva di poter mantenere fino al 31/12/2020 i manufatti amovibili già installati e che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii., si riferisce alla validità dei permessi, atti abilitativi ecc., la cui scadenza è compresa tra il 31/01/2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, e per quanto concerne i permessi di costruire di cui all’art. 10 del DPR n. 380/2001 essa si riferisce ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001; Considerato inoltre che il permesso di costruire n. 27 del 4/6/2021 è stato rilasciato successivamente all’entrata in vigore delle predetta disposizioni legislative e che le stesse, ad ogni modo, o non incidono sulle condizioni specifiche contenute nei titoli edilizi, che nel caso di cui si discorre consiste o nell’obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno; Richiamato il diniego definitivo prot. n. 33112 del 01/12/2021 con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di costruire per il mantenimento annuale delle strutture di che trattasi; Vista l’ordinanza n. 130 del 07/12/2021 con la quale è stata ingiunta la demolizione/smontaggio delle strutture di che trattasi; Per quanto sopra si comunica l’inammissibilità della comunicazione prot. n. 32338 del 23/11/2021 sopra detta restando confermati i contenuti dell’ordinanza n. 130 del 07/12/2021 e del diniego definitivo prot. n. 33112 del 01/12/2021 ”.
- La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, errore sui presupposti; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per irragionevolezza, errore sui presupposti; III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per irragionevolezza, errore sui presupposti.
Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- Preliminarmente occorre precisare che i provvedimenti ripristinatori e demolitori impugnati scaturiscono unicamente ed essenzialmente dalla presenza ab origine di una clausola di stagionalità all’interno del permesso di costruire n. 27/2021 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 20/2019; il provvedimento di rigetto dell’istanza di mantenimento del 1.12.2021, prot. n. 33112, lascia immutata la prescrizione di stagionalità già presente nei titoli abilitativi su cui il Comune fonda i provvedimenti gravati.
- Deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, il cui positivo apprezzamento comporta l’annullamento sia dell’ordinanza n. 130 del 7.12.2021 del Comune di Porto Cesareo, sia della nota del 22.12.2021, prot. n. 0035543, del medesimo Comune, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, in ragione dell’assorbimento.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Si tratta di una norma che si applica indipendentemente dall’art.1, comma 246, della L. n. 145/2018 e dagli effetti annessi a detta ultima disposizione, e senza neppure che vi sia necessità di un’istanza o comunicazione da parte degli interessati, trattandosi di proroga della validità dei titoli abilitativi che discende ope iuris automaticamente e direttamente dalla legge.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- In ragione di quanto appena esposto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati, perché adottati in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica l’irripetibilità delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO