Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 669/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Grazia Marra, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25/10/2021;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Anna Maria Paladino
( ) e Saverio Molica ( ), giusta procura CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 702 bis c.p.c.
e in forza di Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31/03/2021;
-RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO
1
in persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_3
, alla Via Molise, n. 21 - 88100 CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: richiesta di risarcimento danni.
Conclusione delle parti: all'udienza del 16/01/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, il , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del e Controparte_1 della al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare Controparte_2
e dichiarare la responsabilità, concorrente e/o alternativa, del e della Controparte_1 Controparte_2
per i fatti per cui è causa, 2) Per l'effetto, condannare il e
[...] Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., sulla base delle accertate responsabilità, all'esecuzione
[...] delle opere e degli interventi individuati dall'Ing. in Sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696- CP_3 bis c.p.c. iscritto al n. 3043/2019 R.G., fatte salve diverse opere che risulteranno necessarie in corso di causa;
3) Ritenere congrue le spese per gli interventi eseguiti dal di cui ai documenti contabili allegati, pari Parte_1 ad € 6.976,00 e, per l'effetto, dichiararne il diritto alla integrale refusione e condannare le resistenti, in solido o nella diversa misura, ripartizione e quota parte ritenuta di giustizia, al versamento del relativo importo, o della diversa, maggiore o minore somma ritenuta dovuta dal maggiorata di accessori come per legge;
4) Parte_2
Disporre l'integrale refusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, per € 3.879,88 e di consulenza tecnica di parte sostenuti dal , nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, per € Parte_1
2.808,08 e, per l'effetto, condannare le resistenti, in solido o nella diversa misura, ripartizione e quota parte ritenuta di giustizia, al versamento dei relativi importi, o delle diverse, maggiori o minori somme ritenute dovute dal Tribunale, maggiorate di accessori come per legge;
5) Con condanna delle parti resistenti alla refusione delle spese e competenze del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e del presente giudizio”.
A sostegno del ricorso il ha esposto quanto di seguito: Parte_1
2 - di essere stato più volte interessato, al verificarsi di fenomeni piovosi, da allagamenti dovuti all'irregolare deflusso di acqua fangosa proveniente dalla collinetta sovrastante di proprietà comunale, che insiste alle spalle del muro di cinta;
- che detti allagamenti sono eziologicamente riconducibili alla inidoneità delle opere di contenimento, deflusso, scolo e canalizzazione delle acque, eseguite dal , Controparte_1 ad assolvere correttamente la loro funzione;
- che, in particolare, è stata allegata idonea documentazione fotografica e riproduzioni video che hanno comprovato come, al verificarsi di fenomeni piovosi, il fango proveniente dalla collinetta, superando il muro di cinta del , si è riversata negli spazi condominiali Parte_1 antistanti le abitazioni, nelle aree adibite a parcheggio e nelle cantine, invadendo tutti i sopradetti spazi e arrecando considerevole danneggiamento alle parti condominiali.
- di essersi rivolto, al fine di ripulire gli spazi e l'area in diverse occasioni, a ditte CP_4 specializzate, producendo la documentazione relativa ai giustificativi di spese;
- di avere più volte diffidato l'Amministrazione comunale ad attuare tutti gli interventi utili onde eliminare i pregiudizi denunciati, senza ottenere però alcun risultato;
- che, con nota prot. n. 30344 del 30/03/2017, il , nel riscontrare quanto Controparte_1 lamentato dall'odierno ricorrente, ha rilevato di aver effettuato numerosi interventi manutentivi sulle opere idrauliche a protezione del con ripristino della loro funzionalità e Parte_1 indubbi benefici per la sicurezza dell'area condominiale;
- che nella stessa missiva, peraltro, l'Ente comunale ha rappresentato che: “A seguito di colate di fango, ad oggi ancora ben visibili, provenienti da terreni a monte del di proprietà della Parte_1 CP_2
, a seguito di arature svolte con incuria e senza cautela, la funzionalità di tratti di opere idrauliche è
[...] stata compromessa riducendo la sicurezza dell'area condominiale”;
- di aver promosso, stante il perdurare della situazione sopra descritta ed essendo necessario procedere alla individuazione e rimozione delle cause relative ai lamentati allagamenti, ricorso ex art. 696 c.p.c., contraddistinto con R.G. n. 3043/2019, chiedendo la nomina di un C.T.U. al fine di individuare le cause relative ai lamentati allagamenti e le opere necessarie per porvi rimedio;
- che, a definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il C.T.U. designato, ing. , nella relazione tecnica finale del 19/05/2020, ha accertato “l'esistenza degli Persona_1 allagamenti all'interno della corte del . La causa è da attribuire in parte al Parte_1
3 sottodimensionamento delle opere di smaltimento degli apporti idrici provenienti dal canale di raccolta presente nella corte del condominio Azzurra 83 e in parte alla conformazione del terreno di proprietà fondazione Betania
e alle tecniche agricole di lavorazione del suolo effettuate.
Al fine di rimuovere le cause che determinano gli allagamenti, è necessario eseguire le seguenti opere:
a) Canale proprietà Comune di CP_1
1) Ricostruzione dell'attuale canale danneggiato per 50 metri nel tratto terminale prima dell'innesco al pozzo;
2) Sistemazione della scarpata di monte attraverso l'utilizzo di viminate vive atte a contenere il terreno eventualmente anche con l'utilizzo di geostuoie;
3) Ridurre o azzerare gli apporti idrici convogliati dal canale principale nel collettore ubicato all'interno della corte del 83. Parte_1
b) Terreno proprietà : Controparte_2
1) Lavorazioni lungo le curve di livello con minima lavorazione del suolo;
2) Realizzazione coltivazioni a strisce interrotte.
Infine… “Vista l'assenza di danni permanenti subiti dal e vista l'insufficiente Parte_1 Parte_1 documentazione allegata agli atti riguardo i costi sostenuti per la pulizia a seguito delle inondazioni subite, di nessuna spesa può essere certificata la congruità rinviando all'Organo Giudicante espletare approfondimenti in merito”.
Per tutti i motivi esposti, il Condominio ricorrente ha quindi inteso agire innanzi all'Autorità giudiziaria contro il e la al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti all'interno e all'esterno, a seguito dei numerosi allagamenti provocati dai fenomeni piovosi.
Con memoria di costituzione del 07/05/2021, il ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo al Tribunale di
Catanzaro di: “In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto meramente esplorativo e generico, non avendo in alcun modo parte ricorrente provato una qualsivoglia responsabilità del CP_1 nella vicenda in esame;
2) Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e
[...] rigettare comunque ogni domanda proposta contro il in quanto del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e salvo gravame, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per i motivi esposti in atti ed estromettere dal giudizio Controparte_1
l'Amministrazione convenuta con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
4 La invece, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi Controparte_2 confronti, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione piena, a seguito di rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Daniela Dante del
27/09/2021 nell'interesse del , con comparsa di costituzione di nuovo Parte_1 difensore del 25/10/2021 è stata nominata, in sua sostituzione, l'Avv. Maria Grazia Marra.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché mediante CTU tecnica e, a tal fine, è stato nominato quale
CTU, l'ing. , al fine di rendere gli opportuni chiarimenti tecnici ed integrativi in Persona_1 ordine alla CTU da lui stesso redatta nel procedimento di A.T.P. recante R.G. n. 3043/2019 in data 19/05/2020 e, in particolare:
“Sulla base degli atti di causa, in particolare della relazione resa nel procedimento di ATP n. 3043/2019 r.g., acquisite le necessarie informazioni anche in forma documentale nel contraddittorio delle parti, espletato ogni più utile accertamento anche in loco:
1) Specifichi il CTU l'imputabilità delle cause degli allagamenti verificatisi nella corte condominiale del attore;
Parte_1
2) Determini percentualmente, in caso di concorso di cause, il grado di responsabilità delle parti;
3) Accerti se le opere/lavorazioni indicate come risolutive delle cause degli allagamenti siano state medio tempore effettuate;
n caso di riposta negativa al precedente quesito, indichi la parte tenuta ad effettuare le singole opere/lavorazioni;
4) Specifichi se le spese sostenute dal attore per ovviare ai danni conseguenti ai suddetti allagamenti, Parte_1 avvenuti in data 22/11/2011 e in data 19/11/2013, come provate e documentate in atti, siano congrue”.
Successivamente, a seguito della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 19/2023 dichiarativa CP_ dell'apertura della Giudiziale con provvedimento CP_2 Controparte_2 del 01/07/2024, è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio, il quale è stato poi riassunto dal ex art. 303 c.p.c. in data 24/10/2024 e, anche nel giudizio Parte_1 riassunto, la , in persona del Curatore e _6 legale rappresentante pro tempore, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita.
Espletata tutta l'attività istruttoria, con provvedimento del 27/10/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/01/2025, nella quale è stata trattenuta in
5 decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di seguito riportati.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
, in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore, la _6 quale, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita nel presente giudizio.
Entrando nel merito della fattispecie, si osserva la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Sul punto, la giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ha affermato che: “È vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr. Cass. Ord. n.
1896/2015).
Dunque, alla stregua dei criteri interpretativi sopra enunciati, quando la parte attrice dimostra che l'evento dannoso ha avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a quest'ultimo la dimostrazione del fortuito.
Inoltre, si rileva che, superata l'adozione della natura demaniale del bene quale discrimine per l'individuazione della disciplina applicabile, pacifica è ormai l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia alla Pubblica Amministrazione per i beni demaniali soggetti ad
6 uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (cfr. Cass. n. 5669/2010; Cass. n. 24617/2007).
In conclusione, quindi, la Corte di cassazione sul punto ha affermato che: “a) Il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
d) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (cfr. Cass.
Ord. n. 25856/2017; Cass. Ord. n. 12027 /2017; Cass. Ord. n. 25856/2017; Cass. Ord. n.
2478/2018).
Ciò premesso, applicando i principi sopra menzionati al caso di specie, la domanda formulata da parte attrice deve trovare accoglimento, poiché l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha accertato la responsabilità concorrente nella causazione dei danni provocati all'interno e all'esterno del in capo al convenuto ex art. 2051 Parte_1 Controparte_1
c.c..
In particolare, in tema di an debeatur, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del procedimento di ATP, il quale, a seguito di approfondita analisi e studio degli atti prodotti dalle parti, ha precisato che:
a) In ordine al quesito n. 1 secondo cui: “Previa verifica dello stato dei luoghi, accerti il C.T.U.
l'esistenza degli allagamenti all'interno dell'area condominiale di parte ricorrente, nonché le cause che li determinano, nonché le opere necessarie per porvi rimedio”, ha così rilevato: “E' stata accertata l'esistenza
7 degli allagamenti all'interno della corte del condominio Azzurra 83. La causa è da attribuire in parte al sottodimensionamento delle opere di smaltimento degli apporti idrici provenienti dal canale di raccolta presente nella corte del 83 e in parte alla conformazione del terreno di proprietà fondazione Betania Parte_1
e alle tecniche agricole di lavorazione del suolo effettuate.
Al fine di rimuovere le cause che determinano gli allagamenti è necessario eseguire le seguenti opere:
a) Canale di proprietà del di CP_1 CP_1
1) Ricostruzione dell'attuale canale danneggiato per 50 metri nel tratto terminale prima dell'innesco al pozzo;
2) Sistemazione della scarpata di monte attraverso l'utilizzo di viminate vive atte a contenere il terreno eventualmente anche con l'utilizzo di geostuoie;
3. Ridurre o azzerare gli apporti idrici convogliati dal canale principale nel collettore ubicato all'interno della corte del 83. Parte_1
b) Terreno di proprietà della : Controparte_2
1) Lavorazioni lungo le curve di livello con minima lavorazione del suolo;
2) Realizzazione coltivazioni a strisce interrotte” (v. pag. 24 relazione finale CTU proc. ATP R.G. n.
3043/2019).
b) In ordine al quesito n. 2 secondo cui: “Accerti altresì l'esistenza di danni arrecati all'area condominiale, nonché le opere necessarie per porvi rimedio quantificandone il relativo costo. Qualora il fosse già intervenuto per il ripristino, accerti la congruità delle spese affrontate e documentate”, ha Parte_1 così concluso: “Vista l'insufficiente documentazione allegata agli atti riguardo i costi sostenuti per la pulizia a seguito delle inondazioni subite, di nessuna spesa può essere certificata la congruità rinviando all'Organo
Giudicante espletare approfondimenti in merito” (v. pag. 25 relazione finale CTU proc. ATP R.G. n.
3043/201, all. fasc. telematico).
In seguito, con provvedimento del 20/10/2022 questo Tribunale ha ritenuto opportuno sottoporre al sopra citato CTU ing. ulteriori quesiti integrativi rispetto alla Persona_1
CTU espletata, ai quali lo stesso consulente ha così concluso:
a) In ordine al quesito integrativo n. 1) secondo cui: “Specifichi il CTU l'imputabilità delle cause degli allagamenti verificatisi nella corte condominiale del Condominio attore, il CTU ha così precisato: “Gli allagamenti alla corte del sono stati causati dall'ingente portata convogliata dal canale Parte_1 principale al pozzo di raccolta e smaltimento, superiore alla portata che può defluire dallo stesso attraverso il sistema fognario presente nella corte condominiale.
8 Per tale motivo, l'imputabilità delle cause degli allagamenti è da imputare prevalentemente al CP_1
esecutore delle opere di regimentazione idraulica.
[...]
In minor misura, anche le modalità con cui sono state effettuate le lavorazioni agricole sui terreni di proprietà della , posti a monte delle opere idrauliche di regimentazione, hanno influito sull'entità degli Controparte_2 allagamenti, in quanto hanno facilitato il ruscellamento superficiale, costituito dalla porzione liquida della pioggia efficace e dal trasporto solido, aumentando la portata di recapito” (v. pag. 18 Relazione Finale CTU del 10/03/2023).
b) In ordine al quesito integrativo n. 2) secondo cui: “Determini percentualmente, in caso di concorso di cause, il grado di responsabilità delle parti”, ha così concluso: “E' stato rilevato un concorso di cause per gli allagamenti alla corte del , percentualmente stimabile in: Parte_1
- 80% di responsabilità a carico del in quanto la portata idrica immessa nel pozzo di Controparte_1 raccolta e smaltimento è superiore alla portata massima che può defluire dal collettore fognario, anche al netto della maggiore aliquota prodotta da pratiche agricole irregolari);
- 20% di responsabilità a carico della in quanto le errate lavorazioni del terreno Controparte_2 acclive (pratiche agricole irregolari e/o, comunque, non rispettose dell'opera idraulica confinante) hanno determinato negli anni un surplus di portata” (v. pag. 18-19 Relazione Finale CTU del 10/03/2023).
c) In ordine al quesito integrativo n. 3) secondo cui: “Accerti se le opere/lavorazioni indicate come risolutive delle cause degli allagamenti siano state medio tempore effettuate;
in caso di riposta negativa al precedente quesito, indichi la parte tenuta ad effettuare le singole opere/lavorazioni”, il CTU nominato ha precisato che: “Il non ha effettuato gli interventi risolutivi previsti in fase di A.T.P. Controparte_1 che riguardano:
1) Ricostruzione dell'attuale canale danneggiato per 50 metri nel tratto terminale prima dell'innesco al pozzo;
2) Sistemazione della scarpata di monte attraverso l'utilizzo di viminate vive atte a contenere il terreno eventualmente anche con l'utilizzo di geostuoie;
3) Ridurre o azzerare gli apporti idrici convogliati dal canale principale nel collettore ubicato all'interno della corte del 83. Parte_1
Pertanto, rimane a carico del procedere alla realizzazione di questi tre interventi. Controparte_1
In merito ai terreni fondazione Betania è possibile evidenziare che, alla data del sopralluogo, erano incolti.
Lasciandoli in tale stato, la ha intrapreso opportuni accorgimenti al fine di eliminare Controparte_2 le proprie responsabilità, che, in passato, hanno influito parzialmente sull'entità degli allagamenti a danno del
. Parte_1
9 Nell'ipotesi di utilizzo del terreno, la dovrà provvedere ad attivare le seguenti pratiche Controparte_2 agricole:
1) Lavorazioni lungo le curve di livello con minima lavorazione del suolo;
2) Realizzazione coltivazioni a strisce interrotte (v. pag. 19-20 Relazione Finale CTU del 10/03/2023 all. fasc. telematico).
d) Infine, in ordine al quesito integrativo n. 4) secondo il quale;
“Specifichi se le spese sostenute dal attore per ovviare ai danni conseguenti ai suddetti allagamenti, avvenuti in data 22/11/2011 e in Parte_1 data 19.11.2013, come provate e documentate in atti, siano congrue”, il consulente tecnico ha così risposto: “Il ha documentato pagamenti inerenti la fattura numero 69, emessa dalla Parte_1 in data 08/01/2014, per lavori di pulizia del piazzale condominiale. Parte_3
Complessivamente il ha corrisposto la somma di € 3.299,76 (comprensivi di € 410,00 di cui non è Parte_1 certa la causale e quindi la fattura di riferimento), rispetto al totale della fattura pari a € 4.026,00.
Al fine di valutare la congruità dell'importo fatturato pari a € 4.026,00 è necessario rilevare che, tra la documentazione allegata in atti, non sono disponibili fotografie della corte condominiale prima e dopo l'intervento effettuato dalla al fine di constatare oggettivamente l'entità del lavoro svolto. Parte_3
Per questo motivo, sulla base delle supposizioni sopra indicate, in assenza di elementi oggettivi di riscontro dei lavori effettuati dalla è possibile solo ipotizzare la congruità dell'importo fatturato e Parte_3 parzialmente pagato” (v. pag. 20-21 Relazione Finale CTU del 10/03/2023 all. fasc. telematico).
Pertanto, alla luce della CTU espletata nel presente giudizio, dalla quale non vi è motivo di doversene discostare, deve ravvisarsi una responsabilità concorrente dei convenuti CP_1
e nella causazione dei danni
[...] _6 verificatisi nel confronti del , ripartita nella misura del 80% in capo al Parte_1
e del 20% in capo alla Controparte_1 Controparte_2
Di contro, non si ritengono condivisibili gli assunti del convenuto , Controparte_1 secondo il quale: “La C.T.U. redatta nel giudizio per accertamento tecnico preventivo non attribuisce alcuna responsabilità al ma individua una serie di concause per gli eventi lamentati dal Controparte_1 attore. Parte_1
A ciò occorre aggiungere che la pubblica amministrazione non può intervenire per compiere opere che invece competono, per come previsto dal codice della strada, ai proprietari dei fondi che devono mantenerli in stato tale da impedire frane e cedimenti… è evidente che i fenomeni lamentati dal sono attribuibili Parte_1 alle eccezionali precipitazioni, ad un difettoso smaltimento delle acque da parte del ed ai Parte_1
10 lavori eseguiti dalla . Ne consegue quindi che alcuna responsabilità può essere addebitata Controparte_2 alla Pubblica Amministrazione resistente e certamente non nella misura dell'80%.” (v. pag.
6-7 comparsa conclusionale ), in quanto il suddetto consulente tecnico, nella propria Controparte_1
Relazione Tecnica finale, ha precisato che: “Gli allagamenti documentati ed accertati in fase di A.T.P. sono stati prodotti a causa dell'ingente portata idrica convogliata dal canale principale (realizzato dal CP_1
nel pozzo di raccolta e smaltimento. Attraverso i calcoli idraulici effettuati nella precedente C.T.U. è
[...] stato accertato che, durante eventi meteorici di intensità rilevante, il solo apporto liquido delle precipitazioni, trascurando la porzione solida di dilavamento superficiale, è sufficiente a generare la crisi del sistema fognario.
In effetti, durante la fase di riempimento del pozzo, il sistema fognario subisce un aumento di pressione, che causa lo scoperchiamento con tracimazione dei pozzetti posti all'interno della corte condominiale.
Da quanto rilevato è evidente che la causa degli allagamenti è da imputare prevalentemente al CP_1
esecutore delle opere di regimentazione idraulica” (v. pag. 10-11 Relazione Finale CTU del
[...]
10/03/2023).
Inoltre, si evidenzia che il non abbia fornito alcuna prova in merito alla Controparte_1 sussistenza di caso fortuito o forza maggiore tali da poterla esonerare da qualsivoglia responsabilità per le cose in custodia, secondo il paradigma di cui all'art. 2051 c.c..
Ora, per ciò che concerne il quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della
Relazione Tecnica effettuata dall'ing. nel presente giudizio, che, all'esito Persona_1 dell'esame attento della documentazione in atti, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato quanto segue: “Complessivamente il ha corrisposto la Parte_1 somma di € 3.299,76 (comprensivi di € 410,00 di cui non è certa la causale e quindi la fattura di riferimento), rispetto al totale della fattura pari a € 4.026,00.
Al fine di valutare la congruità dell'importo fatturato pari a € 4.026,00 è necessario rilevare che, tra la documentazione allegata in atti, non sono disponibili fotografie della corte condominiale prima e dopo l'intervento effettuato dalla al fine di constatare oggettivamente l'entità del lavoro svolto (v. pag. 20-21 Parte_3
Relazione Finale CTU del 10/03/2023).
Ne deriva che, in ragione della responsabilità concorrente dei convenuti Controparte_1
e , l'importo accertato di € 3.299,76, quale _6 somma spesa dal attore per ovviare ai danni conseguenti agli allagamenti subiti a Parte_1 seguito delle forti piogge, deve essere così ripartita:
-€ 2.639,80 (80% di € 3.299,76) a carico del;
Controparte_1
11 - € 659,95 (20% di € 3.299,76) a carico della _6
.
[...]
Trattandosi di debito di valore, devono essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento dannoso (22/11/2011), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_4
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Per ciò che concerne, invece, la posizione processuale dell'odierna convenuta contumace in persona del suo Curatore e legale _6 rappresentante pro tempore, in ordine all'onere della prova, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.” (Cass. n. 14860/2013).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, si accoglie la domanda avanzata da parte del , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché nei Controparte_1 confronti della , in persona del Curatore e _6 legale rappresentante pro tempore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 (scaglione come da valore della causa individuato in quello tra € 1.101 e € 5.200) sulla base del principio del decisum (cfr. Cass.
n.10984/2021).
Anche le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate in atti, nonché le spese relative al procedimento di A.T.P. (R.G. n. 3043/2019), comprese le spese di CTU, vengono poste solidalmente a carico del , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e della in persona del suo _6
Curatore e legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara la contumacia della in _6
persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore;
- Accoglie la domanda formulata dal , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del , in persona del suo Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti della
[...]
in persona del suo Curatore e legale _6 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, li condanna al pagamento della somma di €
3.299,76 a titolo di tutti i danni conseguenti agli allagamenti subiti all'interno e all'esterno del a seguito dei fenomeni piovosi, che deve essere così ripartita: Parte_1
- a) € 2.639,80 (80% di € 3.299,76) a carico del;
Controparte_1
- b) € 659,95 (20% di € 3.299,76) a carico della _6
, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
[...]
- Condanna, in via solidale, il in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e la in _6 persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti del , che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.552,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, in via solidale, in persona del suo Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e la in _6 persona del suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, relative al procedimento di ATP recante R.G. n. 3043/2019, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 3.056,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio, già liquidate in atti, come da separato Decreto del 24/04/2023 e le spese di CTU del procedimento di A.T.P. (R.G. n.
n. 3043/2019) già liquidate in atti, come da Decreto del 08/09/2020, in solido, a carico a carico del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
13 tempore e della in persona del suo _6
Curatore e legale rappresentante pro tempore.
Catanzaro, lì 26/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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