Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2427/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente l'avv. Papaleo per la parte convenuta il dott. Lo Guarro Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. La difesa con riferimento all'a.s. 2024/2025 osserva che nonostante la legge sopravvenuta, la docente non ha ricevuto l'accredito non potendo accedere al portale.
La difesa di parte resistente riferisce, quanto alla norma sopravvenuta, che l'amministrazione è in attesa del decreto attuativo. Per il resto si riporta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 12/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2427 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 22/10/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPALEO Parte_1 C.F._1
ILARIO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
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contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. con il patrocinio ex art. 417- Controparte_2 P.IVA_2
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Controparte_3
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Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.10.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato e Controparte_1
di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Parte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e per
l'effetto condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_4
mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta Elettronica del Docente la somma complessiva di €. 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per ogni anno di servizio svolto. 2) Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, comprensive di diritti, onorari (tenuto conto dell'aumento automatico del + 30% per utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non
2 possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5.Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La normativa sopravvenuta che trova applicazione con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, fa riferimento ai contratti di supplenza fino al 31.8 e pertanto non risulta rilevante nel caso di specie.
6.1 Anche la L. 207/2024 del 30.12.2024, art. 1, comma 572, nel riconoscere il diritto alla carta docente ai supplenti con contratto fino al 31.8, rimettendo all'emanando decreto ministeriale per i criteri di quantificazione dell'importo nominale della stessa, deve ritenersi applicabile per l'a.s.
2025/2026 (come risulta confermato dalla L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025), non potendo retroagire e ritenersi applicabile ad un diritto sorto nella vigenza della precedente disciplina (nel caso di specie il 9.9.2024, data di decorrenza del contratto a termine in corso).
Peraltro come dedotto e non specificamente contestato dall'amministrazione, non risulta essere stato consentita in fatto l'iscrizione al portale dedicato al fine di ottenere il beneficio richiesto.
7. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di scuola primaria, quindi “interna” al sistema delle docenze scolastiche in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso
(9.9.2024-31.8.2025), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al
30.6 o al 31.8) negli anni scolastici: 2023/2024 (4.9.2023-30.6.2024) e 2024/2025 (9.9.2024-
31.8.2025).
3 8. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i. Non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 4, co.
1bis DM 55/14, in quanto i link ipertestuali inseriti non risultano correttamente funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2023/2024 e 2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
4 Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 21,50, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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