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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2397 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - contratti bancari e controversie tra banche, etc;
promosso da
Parte_1
. (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
[...] P.IVA_1
CIVALE FABIO (C.F. ) e GIRANI VALERIO C.F._1
( ), CORSO G. MAZZINI N. 83 47121 FORLÌ, giusta procura in atti;
C.F._2 appellante nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
MARIANI MONIA (C.F. ), domiciliato in VIA TRIESTE 41 C.F._4
LORETO, in virtù di procura in atti;
appellato
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
:
[...]
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 9 febbraio 2023, depositata in data 13 febbraio 2023 a definizione della controversia di primo grado distinta con il numero di ruolo 5733/2022 promossa dal Sig. per le ragioni Controparte_1 esposte nel sovraesteso atto di citazione in appello, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE
1 - accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in luogo del competente Tribunale di
Forlì, essendo il valore contestato nel presente giudizio superiore ad euro 5.000,00 per i motivi esposti in narrativa
e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì ai sensi
e per gli effetti dell'art. 158 c.p.c.; Par
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in ordine alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione per le ragioni esposte in narrativa;
- respingere tutte le domande formulate dal Sig. circa la richiesta di rimborso della quota parte non CP_1 maturata relativa ai costi del finanziamento, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Par
- per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione di tutte le somme versate in suo favore da in CP_1 adempimento della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 9 febbraio 2023, depositata in data 13 febbraio 2023 a definizione della controversia di primo grado distinta con il numero di ruolo
5733/2022 promossa dal Sig. pari alla somma complessiva di Euro 3.211,27 a titolo di sorte CP_1 capitale e spese di lite, oltre interessi dal dì dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: Par
- accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “IN VIA
PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in luogo del competente Tribunale di Forlì, essendo il valore contestato nel presente giudizio superiore ad euro 5.000,00; - Par accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione richieste dall'attore in ordine al contratto di cui è causa per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella Par denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare l'importo dovuto da al Cliente, tenuto conto della necessaria distinzione tra oneri up front e oneri recurring, nonché detraendo Par dall'importo dovuto la somma già versata da al Cliente pari ad euro 8.941,00; - in ogni caso compensare le somme a rispettivo credito e debito tra le parti.”
- in ogni caso compensare le spese tra le parti. Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso la CP_2 sentenza n. 135/2023 del Giudice di Pace di Forlì depositata il 13.02.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese
2 e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone appello avverso la sentenza n. 135 del 13.2.2023, con cui il Giudice di CP_2
Pace di Forlì accoglieva la domanda di condanna della banca a restituire al cliente l'importo di €
3.010,67, oltre spese legali.
1.1. Nel giudizio di primo grado, esponeva che, in data 30.01.2019, Controparte_1 stipulava con l'odierna appellante il contratto di finanziamento n. 569158, che prevedeva la restituzione del capitale lordo di € 33.480,00 (di cui € 10.794,78 a titolo di interessi) in n. 108 rate mensili di € 310,00 ciascuna, da saldare mediante cessione del quinto dello stipendio (cfr. doc. 1 fascicolo . CP_1
L'attore aggiungeva che, al momento della stipula, il contratto prevedeva a suo carico il pagamento di ulteriori costi, e segnatamente: € 225,00 per spese di istruttoria, € 3.612,00 per commissioni intermediario incaricato ed € 66,01 per oneri fiscali/erariali.
In corrispondenza della dodicesima rata, il cliente estingueva il finanziamento, tuttavia la banca non rimborsava i succitati costi (all. 2-3, in fasc. appellante), affermando che non si trattasse di oneri ripetibili poiché maturati contestualmente alla stipula;
agiva pertanto in giudizio CP_1 per l'accertamento del proprio diritto al rimborso e la condanna alla restituzione della somma.
1.2. Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore e la CP_2 carenza di legittimazione passiva;
nel merito, opinava che tali esborsi rientrassero tra i c.d. “costi up-front”, e che lo stesso contratto sottoscritto dalle parti ne ammetteva espressamente la ritenzione (clausola 10.4 contratto).
1.3. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea circa l'esigenza di un'elevata protezione del consumatore con suo diritto al rimborso del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento, senza alcuna rilevanza tra costi up front e costi recurring.
2. Avverso tale sentenza propone gravame formulando 3 motivi di gravame: con CP_2 il primo, reitera l'eccezione di incompetenza, evidenziando come la condanna alla restituzione dei costi del credito imporrebbe una previa pronuncia caducatoria circa la nullità della clausola contrattuale, il che renderebbe il valore indeterminato, o quantomeno pari al valore del finanziamento;
con il secondo motivo ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
3 asserendo che l'appellato non avesse diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di
“commissione” in quanto si trattava di provvigioni già corrisposte all'intermediario per l'attività svolta;
con la terza doglianza lamenta infine un'errata interpretazione da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso anticipato ex art. 125-sexies TUB senza alcun esame della disposizione in parola, né delle modifiche legislative e giurisprudenziali intervenute successivamente.
2.1. Ebbene, l'eccezione d'incompetenza è infondata.
Contrariamente a quanto deduce l'appellante, secondo cui la domanda di rimborso implica un accertamento sull'effettiva validità del contratto e dunque un automatico mutamento del valore della causa, si rammenta che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro “assume rilevanza quanto in concreto richiesto dall'attore, e non l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto in ordine all'esistenza
o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda (nella specie, rapporto di finanziamento), comporta lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ.
n. 4638/2002).
2.2. Con riferimento al caso di specie, dunque, la valutazione del valore ai fini della competenza è da operarsi entro i limiti della domanda di restituzione delle somme come quantificata dall'attore in atto di citazione.
Posto quanto sopra, ai fini della determinazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10
c.p.c., si tiene conto del valore economico della prestazione (o del bene) in contestazione, cioè il petitum mediato, di talché l'elemento dal quale ricavare il valore della causa è l'ammontare di cui l'attore chiedeva la condanna nei confronti del convenuto (ossia € 3.010,67), con conseguente radicamento in primo grado della competenza per valore in capo al Giudice di Pace.
2.3. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non persuade.
La domanda dell'attore origina infatti dal rapporto contrattuale tra lo stesso e la ed è CP_2 proprio in virtù di tale rapporto che il Cliente corrispondeva i compensi per l'intermediazione.
La circostanza dedotta dall'appellante per cui quest'ultima (in qualità di agente) abbia in seguito corrisposto tali somme ad un terzo intermediario (che ha prestato la propria attività ai fini della
4 conclusione del prestito) è irrilevante, in quanto, in forza del contratto concluso dalle parti, è su stessa che graverebbe l'eventuale obbligo al rimborso. CP_2
L'attore, dunque, al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, agiva legittimamente nei confronti del soggetto titolare dell'interesse a lui contrapposto;
pertanto, non si ravvisa difetto di legittimazione.
3. A questo punto, va esaminato il terzo motivo di appello relativo all'entità del rimborso ex art. 125-sexies TUB, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Al riguardo, giova dare conto che, con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2°, della legge 23 luglio
2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1°, Cost., in relazione all'art. 16, par. 1, Dir. 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza OR (Corte Giustizia dell'Unione Europea,
11.9.2019, causa C-383/18, sez. III).
La questione di costituzionalità emergeva nell'ambito di un giudizio promosso da un consumatore e che, tra le restituzioni spettanti all'esito del rimborso anticipato ed integrale di un prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel dicembre 2014, non si era visto computare gli oneri sostenuti al momento della conclusione del contratto.
Lo stesso, pertanto, nel contestare il metodo di calcolo delle restituzioni, chiedeva l'applicazione della sentenza e la conseguente liquidazione delle maggiori somme sulla scorta della più CP_3 ampia interpretazione fornita dai giudici comunitari in tema di "costi totali del credito" rimborsabili a seguito di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, tale da includere sia i costi c.d. recurring connessi alla durata del credito, che quelli "up-front" derivanti dalla semplice conclusione del contratto.
3.1. Ebbene, la fattispecie di cui sopra è pienamente assimilabile al caso portato all'attenzione del Tribunale adito, quale giudice di appello.
In questa sede, è sufficiente rammentare che, con l'approvazione della Direttiva 2008/48/CE di disciplina del credito al consumo, l'art. 16, paragrafo 1, ha regolato espressamente l'ipotesi del
"rimborso anticipato", attribuendo al consumatore la facoltà di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi derivanti dal contratto e prevedendo il consequenziale diritto alla «riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
5 3.2. La disposizione, recepita dall'art. 125-sexies TUB, è stata originariamente interpretata nel senso della ripetibilità dei soli costi recurring, connessi alla durata del contratto e non maturati al momento del rimborso del capitale.
Tale impostazione caratterizzata dalla distinzione tra costi recurring ed up front, accolta dalla normativa secondaria della Banca d'Italia, è stata respinta dalla pronuncia della Corte di Giustizia
UE, 11 settembre 2019, emessa nella causa C-383/18, c.d. sentenza "OR", secondo la quale l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE «deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore».
3.3. In questo quadro, s'inserisce l'art. 11-octies, comma 2°, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, portato all'esame della Consulta e che, oltre a riformulare l'art. 125-sexies TUB nel senso rispondente all'interpretazione della Corte di Giustizia con la sentenza "OR", ha però limitato l'efficacia nel tempo della citata disposizione ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge, e cioè per quelli sottoscritti dopo il 25 luglio
2021.
L'articolo 11-octies, comma 2°, cit., ha mantenuto la distinzione tra costi recurring ed up front per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, con la conseguenza che - in base a tale disposizione - sarebbero stati ripetibili esclusivamente i costi recurring, attraverso il rinvio alla normativa di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti
(secondo periodo del comma 2° dell'art. 11-octies).
3.4. Tale impostazione - ad avviso del giudice rimettente - contrasterebbe sia con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di giustizia violando gli artt. 11 e
117, comma 1°, Cost., che con l'art. 3 Cost., realizzando una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, tra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 263, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza OR, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
6 3.5. Tale pronuncia, pertanto, sostituendo il precedente art. 125-sexies, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
La Consulta chiarisce che il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring si pone in contrasto con la sentenza “ , che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti. CP_3
In altri termini, il legislatore italiano aveva inteso, attraverso il richiamo alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, circoscrivere temporalmente gli effetti della sentenza OR.
In concreto, ciò significava continuare ad applicare alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova legge l'art. 125-sexies TUB la formulazione originariamente definita in base alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza e che - ai fini restitutori
- aveva adottato la prassi applicativa di distinguere tra costi up-front e recurring.
3.6. In ultima analisi, il legislatore italiano aveva chiaramente voluto escludere la rimborsabilità dei costi up-front per le estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
La Corte Costituzionale - nel censurare tale intervento legislativo - chiarisce che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, rese in sede di rinvio pregiudiziale, sono considerate quali parametri sovranazionali cui l'ordinamento interno si conforma per effetto degli artt. 11 e 117, comma 1°, Cost. ed elide l'inciso contenuto nell'art. 125-sexies: «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
A fronte di quanto sopra, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla sentenza OR.
3.7. In ordine all'eccezione di parte appellante relativa alla presenza nel contratto di una clausola che legittimi la ritenzione dei compensi per l'attività svolta dall'intermediario, tale argomentazione non è condivisibile.
Pronunciandosi su un caso analogo, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, pronunciava il seguente principio di diritto: “l'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del
7 credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Di conseguenza, a fronte della natura abusiva della suddetta clausola, spetta al giudice accertare se essa sia stata oggetto di espressa trattativa tra le parti, e in difetto di rilevarne, anche d'ufficio, la nullità.
Ebbene, a riprova dell'asserita specifica trattativa intercorsa con il cliente in merito a tale clausola la non ha prodotto altro che una generica sottoscrizione in calce al contratto (redatto in CP_2 forma standardizzata mediante un formulario), inidonea a comprovare l'assolvimento di adeguati doveri informativi e di una negoziazione consapevole, pertanto la clausola deve ritenersi nulla.
3.8. Sotto il profilo del calcolo, l'appellante contesta il criterio pro-rata temporis applicato dal
Giudice di pace.
A tal proposito, si rileva quanto segue.
Il criterio pro-rata temporis, che prevede - in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1370 c.c.
e 35 cod. cons. - il rimborso dei costi in proporzione al numero di rate restanti al momento dell'estinzione anticipata rispetto a quelle totali originariamente previste, va preferito in un'ottica di interpretazione più favorevole al consumatore, come condiviso dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi (“in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione, stipulato prima del 25 luglio 2021, deve applicarsi l'art. 125-sexies t.u.b. in vigore al momento della conclusione del contratto, il quale va interpretato — come indicato da C. Cost. 22 dicembre 2022, n. 263 — in conformità dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE come a sua volta interpretato dalla sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-
383/18, caso OR. Ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, ivi inclusi in quota parte i costi c.d. up front, secondo il criterio pro rata temporis, risultando illegittima una distinzione tra tali costi e quelli c.d. “recurring”, ex multis, Tribunale Torino 20/03/2023”).
3.9. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma del capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali per asserita violazione dell'art. 92 c.p.c.
Tale motivo non può trovare accoglimento, posto che il Giudice di prime cure risulta aver correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
8 Non vi sono infatti le condizioni per la compensazione delle spese, posto che in materia vige un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, che non ha subito significativi mutamenti dal
2019 in avanti.
3.10. In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace va confermata, con integrazione della motivazione nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nei sensi di cui sopra la sentenza n. 135/23 emessa dal
Giudice di Pace di Forlì in data 13.02.2023; condanna a rifondere, in favore dell'avv. Monia Mariani, procuratore dichiaratosi CP_2 antistatario, le spese del presente grado d'appello che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
9
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2397 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - contratti bancari e controversie tra banche, etc;
promosso da
Parte_1
. (C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
[...] P.IVA_1
CIVALE FABIO (C.F. ) e GIRANI VALERIO C.F._1
( ), CORSO G. MAZZINI N. 83 47121 FORLÌ, giusta procura in atti;
C.F._2 appellante nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
MARIANI MONIA (C.F. ), domiciliato in VIA TRIESTE 41 C.F._4
LORETO, in virtù di procura in atti;
appellato
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
:
[...]
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 9 febbraio 2023, depositata in data 13 febbraio 2023 a definizione della controversia di primo grado distinta con il numero di ruolo 5733/2022 promossa dal Sig. per le ragioni Controparte_1 esposte nel sovraesteso atto di citazione in appello, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE
1 - accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in luogo del competente Tribunale di
Forlì, essendo il valore contestato nel presente giudizio superiore ad euro 5.000,00 per i motivi esposti in narrativa
e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì ai sensi
e per gli effetti dell'art. 158 c.p.c.; Par
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in ordine alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione per le ragioni esposte in narrativa;
- respingere tutte le domande formulate dal Sig. circa la richiesta di rimborso della quota parte non CP_1 maturata relativa ai costi del finanziamento, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
Par
- per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione di tutte le somme versate in suo favore da in CP_1 adempimento della sentenza n. 135/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 9 febbraio 2023, depositata in data 13 febbraio 2023 a definizione della controversia di primo grado distinta con il numero di ruolo
5733/2022 promossa dal Sig. pari alla somma complessiva di Euro 3.211,27 a titolo di sorte CP_1 capitale e spese di lite, oltre interessi dal dì dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: Par
- accogliere le domande già proposte da nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “IN VIA
PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, in luogo del competente Tribunale di Forlì, essendo il valore contestato nel presente giudizio superiore ad euro 5.000,00; - Par accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione richieste dall'attore in ordine al contratto di cui è causa per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella Par denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare l'importo dovuto da al Cliente, tenuto conto della necessaria distinzione tra oneri up front e oneri recurring, nonché detraendo Par dall'importo dovuto la somma già versata da al Cliente pari ad euro 8.941,00; - in ogni caso compensare le somme a rispettivo credito e debito tra le parti.”
- in ogni caso compensare le spese tra le parti. Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla avverso la CP_2 sentenza n. 135/2023 del Giudice di Pace di Forlì depositata il 13.02.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese
2 e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone appello avverso la sentenza n. 135 del 13.2.2023, con cui il Giudice di CP_2
Pace di Forlì accoglieva la domanda di condanna della banca a restituire al cliente l'importo di €
3.010,67, oltre spese legali.
1.1. Nel giudizio di primo grado, esponeva che, in data 30.01.2019, Controparte_1 stipulava con l'odierna appellante il contratto di finanziamento n. 569158, che prevedeva la restituzione del capitale lordo di € 33.480,00 (di cui € 10.794,78 a titolo di interessi) in n. 108 rate mensili di € 310,00 ciascuna, da saldare mediante cessione del quinto dello stipendio (cfr. doc. 1 fascicolo . CP_1
L'attore aggiungeva che, al momento della stipula, il contratto prevedeva a suo carico il pagamento di ulteriori costi, e segnatamente: € 225,00 per spese di istruttoria, € 3.612,00 per commissioni intermediario incaricato ed € 66,01 per oneri fiscali/erariali.
In corrispondenza della dodicesima rata, il cliente estingueva il finanziamento, tuttavia la banca non rimborsava i succitati costi (all. 2-3, in fasc. appellante), affermando che non si trattasse di oneri ripetibili poiché maturati contestualmente alla stipula;
agiva pertanto in giudizio CP_1 per l'accertamento del proprio diritto al rimborso e la condanna alla restituzione della somma.
1.2. Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore e la CP_2 carenza di legittimazione passiva;
nel merito, opinava che tali esborsi rientrassero tra i c.d. “costi up-front”, e che lo stesso contratto sottoscritto dalle parti ne ammetteva espressamente la ritenzione (clausola 10.4 contratto).
1.3. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea circa l'esigenza di un'elevata protezione del consumatore con suo diritto al rimborso del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento, senza alcuna rilevanza tra costi up front e costi recurring.
2. Avverso tale sentenza propone gravame formulando 3 motivi di gravame: con CP_2 il primo, reitera l'eccezione di incompetenza, evidenziando come la condanna alla restituzione dei costi del credito imporrebbe una previa pronuncia caducatoria circa la nullità della clausola contrattuale, il che renderebbe il valore indeterminato, o quantomeno pari al valore del finanziamento;
con il secondo motivo ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione passiva,
3 asserendo che l'appellato non avesse diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di
“commissione” in quanto si trattava di provvigioni già corrisposte all'intermediario per l'attività svolta;
con la terza doglianza lamenta infine un'errata interpretazione da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso anticipato ex art. 125-sexies TUB senza alcun esame della disposizione in parola, né delle modifiche legislative e giurisprudenziali intervenute successivamente.
2.1. Ebbene, l'eccezione d'incompetenza è infondata.
Contrariamente a quanto deduce l'appellante, secondo cui la domanda di rimborso implica un accertamento sull'effettiva validità del contratto e dunque un automatico mutamento del valore della causa, si rammenta che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro “assume rilevanza quanto in concreto richiesto dall'attore, e non l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto in ordine all'esistenza
o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda (nella specie, rapporto di finanziamento), comporta lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell'intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l'eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.” (ex multis, Cass. civ.
n. 4638/2002).
2.2. Con riferimento al caso di specie, dunque, la valutazione del valore ai fini della competenza è da operarsi entro i limiti della domanda di restituzione delle somme come quantificata dall'attore in atto di citazione.
Posto quanto sopra, ai fini della determinazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10
c.p.c., si tiene conto del valore economico della prestazione (o del bene) in contestazione, cioè il petitum mediato, di talché l'elemento dal quale ricavare il valore della causa è l'ammontare di cui l'attore chiedeva la condanna nei confronti del convenuto (ossia € 3.010,67), con conseguente radicamento in primo grado della competenza per valore in capo al Giudice di Pace.
2.3. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non persuade.
La domanda dell'attore origina infatti dal rapporto contrattuale tra lo stesso e la ed è CP_2 proprio in virtù di tale rapporto che il Cliente corrispondeva i compensi per l'intermediazione.
La circostanza dedotta dall'appellante per cui quest'ultima (in qualità di agente) abbia in seguito corrisposto tali somme ad un terzo intermediario (che ha prestato la propria attività ai fini della
4 conclusione del prestito) è irrilevante, in quanto, in forza del contratto concluso dalle parti, è su stessa che graverebbe l'eventuale obbligo al rimborso. CP_2
L'attore, dunque, al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, agiva legittimamente nei confronti del soggetto titolare dell'interesse a lui contrapposto;
pertanto, non si ravvisa difetto di legittimazione.
3. A questo punto, va esaminato il terzo motivo di appello relativo all'entità del rimborso ex art. 125-sexies TUB, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Al riguardo, giova dare conto che, con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2°, della legge 23 luglio
2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1°, Cost., in relazione all'art. 16, par. 1, Dir. 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza OR (Corte Giustizia dell'Unione Europea,
11.9.2019, causa C-383/18, sez. III).
La questione di costituzionalità emergeva nell'ambito di un giudizio promosso da un consumatore e che, tra le restituzioni spettanti all'esito del rimborso anticipato ed integrale di un prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel dicembre 2014, non si era visto computare gli oneri sostenuti al momento della conclusione del contratto.
Lo stesso, pertanto, nel contestare il metodo di calcolo delle restituzioni, chiedeva l'applicazione della sentenza e la conseguente liquidazione delle maggiori somme sulla scorta della più CP_3 ampia interpretazione fornita dai giudici comunitari in tema di "costi totali del credito" rimborsabili a seguito di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, tale da includere sia i costi c.d. recurring connessi alla durata del credito, che quelli "up-front" derivanti dalla semplice conclusione del contratto.
3.1. Ebbene, la fattispecie di cui sopra è pienamente assimilabile al caso portato all'attenzione del Tribunale adito, quale giudice di appello.
In questa sede, è sufficiente rammentare che, con l'approvazione della Direttiva 2008/48/CE di disciplina del credito al consumo, l'art. 16, paragrafo 1, ha regolato espressamente l'ipotesi del
"rimborso anticipato", attribuendo al consumatore la facoltà di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi derivanti dal contratto e prevedendo il consequenziale diritto alla «riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
5 3.2. La disposizione, recepita dall'art. 125-sexies TUB, è stata originariamente interpretata nel senso della ripetibilità dei soli costi recurring, connessi alla durata del contratto e non maturati al momento del rimborso del capitale.
Tale impostazione caratterizzata dalla distinzione tra costi recurring ed up front, accolta dalla normativa secondaria della Banca d'Italia, è stata respinta dalla pronuncia della Corte di Giustizia
UE, 11 settembre 2019, emessa nella causa C-383/18, c.d. sentenza "OR", secondo la quale l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE «deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore».
3.3. In questo quadro, s'inserisce l'art. 11-octies, comma 2°, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, portato all'esame della Consulta e che, oltre a riformulare l'art. 125-sexies TUB nel senso rispondente all'interpretazione della Corte di Giustizia con la sentenza "OR", ha però limitato l'efficacia nel tempo della citata disposizione ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge, e cioè per quelli sottoscritti dopo il 25 luglio
2021.
L'articolo 11-octies, comma 2°, cit., ha mantenuto la distinzione tra costi recurring ed up front per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, con la conseguenza che - in base a tale disposizione - sarebbero stati ripetibili esclusivamente i costi recurring, attraverso il rinvio alla normativa di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti
(secondo periodo del comma 2° dell'art. 11-octies).
3.4. Tale impostazione - ad avviso del giudice rimettente - contrasterebbe sia con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di giustizia violando gli artt. 11 e
117, comma 1°, Cost., che con l'art. 3 Cost., realizzando una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, tra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021.
Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 263, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza OR, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
6 3.5. Tale pronuncia, pertanto, sostituendo il precedente art. 125-sexies, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
La Consulta chiarisce che il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring si pone in contrasto con la sentenza “ , che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti. CP_3
In altri termini, il legislatore italiano aveva inteso, attraverso il richiamo alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, circoscrivere temporalmente gli effetti della sentenza OR.
In concreto, ciò significava continuare ad applicare alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova legge l'art. 125-sexies TUB la formulazione originariamente definita in base alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza e che - ai fini restitutori
- aveva adottato la prassi applicativa di distinguere tra costi up-front e recurring.
3.6. In ultima analisi, il legislatore italiano aveva chiaramente voluto escludere la rimborsabilità dei costi up-front per le estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
La Corte Costituzionale - nel censurare tale intervento legislativo - chiarisce che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, rese in sede di rinvio pregiudiziale, sono considerate quali parametri sovranazionali cui l'ordinamento interno si conforma per effetto degli artt. 11 e 117, comma 1°, Cost. ed elide l'inciso contenuto nell'art. 125-sexies: «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
A fronte di quanto sopra, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato i principi stabiliti dalla sentenza OR.
3.7. In ordine all'eccezione di parte appellante relativa alla presenza nel contratto di una clausola che legittimi la ritenzione dei compensi per l'attività svolta dall'intermediario, tale argomentazione non è condivisibile.
Pronunciandosi su un caso analogo, infatti, la Suprema Corte, con ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, pronunciava il seguente principio di diritto: “l'art. 125 del
TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del
7 credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33".
Di conseguenza, a fronte della natura abusiva della suddetta clausola, spetta al giudice accertare se essa sia stata oggetto di espressa trattativa tra le parti, e in difetto di rilevarne, anche d'ufficio, la nullità.
Ebbene, a riprova dell'asserita specifica trattativa intercorsa con il cliente in merito a tale clausola la non ha prodotto altro che una generica sottoscrizione in calce al contratto (redatto in CP_2 forma standardizzata mediante un formulario), inidonea a comprovare l'assolvimento di adeguati doveri informativi e di una negoziazione consapevole, pertanto la clausola deve ritenersi nulla.
3.8. Sotto il profilo del calcolo, l'appellante contesta il criterio pro-rata temporis applicato dal
Giudice di pace.
A tal proposito, si rileva quanto segue.
Il criterio pro-rata temporis, che prevede - in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1370 c.c.
e 35 cod. cons. - il rimborso dei costi in proporzione al numero di rate restanti al momento dell'estinzione anticipata rispetto a quelle totali originariamente previste, va preferito in un'ottica di interpretazione più favorevole al consumatore, come condiviso dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi (“in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione, stipulato prima del 25 luglio 2021, deve applicarsi l'art. 125-sexies t.u.b. in vigore al momento della conclusione del contratto, il quale va interpretato — come indicato da C. Cost. 22 dicembre 2022, n. 263 — in conformità dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE come a sua volta interpretato dalla sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-
383/18, caso OR. Ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, ivi inclusi in quota parte i costi c.d. up front, secondo il criterio pro rata temporis, risultando illegittima una distinzione tra tali costi e quelli c.d. “recurring”, ex multis, Tribunale Torino 20/03/2023”).
3.9. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante chiede la riforma del capo relativo alla condanna al pagamento delle spese legali per asserita violazione dell'art. 92 c.p.c.
Tale motivo non può trovare accoglimento, posto che il Giudice di prime cure risulta aver correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
8 Non vi sono infatti le condizioni per la compensazione delle spese, posto che in materia vige un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, che non ha subito significativi mutamenti dal
2019 in avanti.
3.10. In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace va confermata, con integrazione della motivazione nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma nei sensi di cui sopra la sentenza n. 135/23 emessa dal
Giudice di Pace di Forlì in data 13.02.2023; condanna a rifondere, in favore dell'avv. Monia Mariani, procuratore dichiaratosi CP_2 antistatario, le spese del presente grado d'appello che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 20 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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