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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dora Bonifacio Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516/2022 R.G.,
tra cf: ), in persona del legale rappr. pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Scuderi, presso il cui studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37, è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(cf: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Seminara, presso il cui studio in Catania, corso delle Province 203,
è elettivamente domiciliata;
appellata
Avente ad oggetto: rapporto a convenzione.
All'udienza collegiale del 23.12.2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.3.2022, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.2.2022 con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato in parte prescritta (quanto alle pretese anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso) ed in parte rigettato (quanto al periodo successivo) la domanda proposta dall'appellante - titolare di residenza sanitaria assistenziale convenzionata
- diretta alla condanna dell' al pagamento di Controparte_1
euro 653.158,50 quale importo, in tesi, illegittimamente decurtato - in forza del piano di rientro per il triennio 2007/2009, successivamente alla sua conclusione - sui corrispettivi liquidati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 aprile 2017 per le prestazioni sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti o disabili non assistibili a domicilio, oltre gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n.231 del 2002.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
Posta in decisione, allo scadere dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta all'esame del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione di prime cure per avere ritenuto che la pretesa da essa azionato fosse soggetta al termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. Rileva l'appellante che non sussistono i presupposti per operare la prescrizione breve, applicandosi invece quella decennale, la periodicità dei pagamenti dipendendo esclusivamente dall'invio dei rendiconti e delle fatture da parte della struttura convenzionata.
Con i restanti motivi di gravame l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comunque infondata la propria pretesa a percepire, a partire dal 2011, la tariffa giornaliera, per ciascun assistito, senza la decurtazione del 5 % prevista dall'accordo Stato-Regione attuativo del piano di rientro per il triennio
2007/2009 recepito con DA 6.8.2007.
In sintesi, deduce:
2 i) ha errato il primo giudice ad interpretare il decreto assessoriale del 30.12.2010 nel senso della prosecuzione delle misure di contenimento tariffarie anche per il triennio 2010-2012;
ii) a partire dal 2011 vi è stata una riespansione automatica delle tariffe senza la necessità - erroneamente ritenuta dal giudice di prime cure - di un decreto attuativo regionale;
iii) anche il D.A. 25.1.2013 è stato erratamente interpretato dal tribunale, in quanto esso non contiene alcuna determinazione tariffaria, occupandosi invece di adeguare il decreto del 24.5.2010 alla sentenza del TAR Palermo;
anche, poi, a ritenere che detto DA 25.1.2013 avesse riconfermato la decurtazione tariffaria, esso sarebbe illegittimo - e va disapplicato - per violazione del programma operativo per il triennio
2010/2012, che non ha previsto alcuna prosecuzione del piano di rientro;
in ogni caso l'appellante ha comunque diritto alle maggiori tariffe per gli anni 2011 e 2012; su tali questioni nessuna pronuncia ha reso il tribunale;
iv) nessuna rilevanza ostativa all'accoglimento della domanda assumono le convenzioni stipulate inter partes, le cui previsioni negoziali, siccome contrastanti con il venir meno della decurtazione, sono affette da nullità, ai sensi degli artt. 1339
e 1419 c.c., con conseguente sostituzione con gli importi dovuti.
2.) Ritiene la Corte che - ad eccezione del primo - tutti i restanti motivi sopra elencati siano infondati.
Con riguardo alla contestata durata del termine prescrizionale oggetto del primo motivo, occorre in tal caso ribadire quanto già affermato in altre decisioni di questa
Corte, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. non
è applicabile alle obbligazioni - quali quelle in discorso - nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche ai debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale.
Ferma, pertanto, la prescrizione decennale, nondimeno la pretesa dell'appellante
è - con riferimento all'intero periodo dedotto in domanda - infondata nel merito.
3 Sulle questioni poste coi motivi dal secondo al sesto questa Corte di appello si è ripetutamente pronunciata (con le sentenze n. 427/2023, n. 926/2024, n. 1454/2024), in senso sfavorevole all'appellante.
3.) Occorre premettere, in fatto, quanto segue.
Con D.A. 17.12.2004 è stabilito che: “La retta pro-capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente di tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, è stabilita in E 117,70 di cui E 82,81 a carico del ed E 34,89 a carico dell'utente, quale retta unica CP_2
per tutte le tipologie di strutture” (art. 1).
Con D.A. 6.8.2007 è approvato l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale.
Nell'ambito dell'obiettivo specifico B.2, riguardante la “Assistenza territoriale residenziale e riabilitativa”, erano previsti i seguenti Obiettivi Operativi: “B.2.1 -
Incremento dell'attività delle strutture di assistenza territoriale pubblica residenziale, in particolari zone del territorio, del 10% nel triennio, con effetto dal secondo semestre 2007; B.2.2 - Riduzione del 5% dei costi per l'assistenza territoriale residenziale erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere, con effetto dall'1 ottobre 2007; B.2.3 - Riduzione del 5% dei costi per
l'assistenza territoriale di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78, erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere, con effetto dall'1 ottobre
2007; B.2.4 - Sistema multidimensionale per l'ammissione a prestazioni assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare per anziani ed altri tipi di pazienti non autosufficienti”.
Con D.A. 18.10.2007, adottato in dichiarata attuazione del Piano di rientro, è stabilito che “a decorrere dall'1 ottobre 2007, la retta pro capite per le R.S.A. è determinata in euro 111,80 di cui euro 78,66 a carico del F.S.R. ed euro 33,14 a carico del cittadino, …”.
4 Con l'art. 3 del D.A 20.5.2010, recante “Indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per soggetti fragili”, si stabilisce:
“Per quanto attiene gli aspetti tariffari si rimanda alla previsione di cui al punto 10 dell'allegato di cui all'art. 1 del presente decreto, intendendo superate tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia ove in contrasto con il presente decreto”. Il punto 10 dell'allegato di cui all'art. 1 fissa in € 111,80 la retta giornaliera Parte spettante alle “comprensiva di tutte le prestazioni socio sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto
8” (farmaci). “Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di €
106,20”.
Con D.A. 30.12.2010 viene resa esecutiva la delibera della Giunta Regionale della
Regione Siciliana di “Approvazione del programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Nella tabella di raccordo del programma operativo relativa all'Obiettivo Specifico B.2 (“Assistenza territoriale residenziale e riabilitativa”), si legge che lo “status” dello stesso è “Concluso”, fermo restando che vengono indicati specifici “Interventi di sviluppo” da realizzare nelle azioni nn. 5.1 (“Potenziamento rete regionale RSA”), 5.5 (“Potenziamento rete regionale cure palliative e terapie del dolore”) e 5.8 (“Realizzazione di attività semiresidenziale”).
Con D.A. 23.1.2013, in ottemperanza alla sentenza del TAR Palermo n. 2509 del
2012, è modificato il punto 10 dell'allegato di cui all'art. 1 del D.A. 20.5.2010, con riferimento alla quota di compartecipazione al pagamento della retta gravante sull'assistito. Nell'adottare il DA in questione vengono ribaditi gli importi già stabiliti con il D.A. 20.5.2010.
4.) Ciò premesso in fatto, e passando all'esame dei motivi 2-6 di gravame, il collegio, nel riportarsi (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), alle motivazioni dei summenzionati precedenti di questa Corte, in sintesi, ribadisce quanto segue:
5 i) la riduzione tariffaria non è venuta meno con la presentazione del Programma
Operativo 2010-2012: “Nessun riferimento, dunque, viene fatto del programma all'ammontare delle rette oggetto di precedente decurtazione, ribadita ed estesa con decreto assessoriale del 24/5/2010, dovendosi peraltro evidenziare come il programma operativo in parola sia in sé inidoneo ad abrogare - in difetto di esplicita indicazione - il decreto assessoriale del 24/5/2010, e ciò non solo per la natura prevalentemente programmatica che riveste, ma altresì per le finalità che lo stesso persegue, volte alla realizzazione delle misure di contenimento della spesa sanitaria, cui è segnatamente indirizzato il decreto assessoriale del 24/5/2010”;
ii) le tariffe sono state comunque determinate con il D.A. 24.5.2010 e poi con il
D.A. 25.1.2013;
iii) non può darsi luogo alla invocata disapplicazione dei detti decreti assessoriali ex art. 5 L. 2248/1865, in quanto “la verifica di legittimità del provvedimento autoritativo che tali tariffe prevede comporterebbe nell'ambito di questo giudizio un esame diretto della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario che, pertanto, non può disapplicarlo”; iv) “anche a prescindere dalla reiterazione e dalla conferma contenuti nel D.A. del 25.1.2013, è con il D.A. del 24.5.2010 che l'autorità amministrativa sanitaria, operando incontestatamente nell'ambito delle sue prerogative, dopo avere dettato il quadro generale degli “Indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per soggetti fragili”, ha fissato in € 111,80 la retta Part giornaliera spettante alle “comprensiva di tutte le prestazioni socio sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8” (farmaci) ed ha disposto che: “Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di € 106,20”. Orbene, se è vero che l'importo della retta giornaliera fino al 60° giorno coincide con quello della retta stabilita nel 2004 sì come decurtata dal D.A. 18.10.2007, ciò non toglie che il D.A. 24.5.2010 regolamenti ex se l'intera materia, introducendo novità, anche in campo tariffario,
6 del tutto assenti nel D.A. 18.10.2007, esso sì adottato in dichiarata, mera esecuzione del Piano di Rientro 2007-2009. Invero, innanzitutto ha introdotto CP_3
una riduzione del 5% della retta base per i ricoveri dal 61° giorno al 12° mese. Si tratta di una disposizione, peraltro, nemmeno contestata dall'appellante, da cui emerge evidente la circostanza che il potere regolatorio esercitato dall'Assessore per la Salute con il D.A. in esame non costituisce mera e diretta attuazione del Piano di Rientro. Ancora, con il D.A. 24.5.2010, a differenza del regime vigente in forza del D.A. 18.10.2007, la retta giornaliera non comprende la spesa per farmaci ed infine anche la quota di partecipazione a carico del ricoverato viene innalzata al
50%, dal 30% originariamente stabilito. In pratica, così venendosi ad escludere qualsivoglia rilevanza della temporaneità della riduzione tariffaria prevista nel
Piano di Rientro 2007-2009, la riespansione della tariffa originaria va in nuce esclusa essendo nelle more sopravvenuta una nuova, complessiva, riorganizzazione della rete regionale di residenzialità per soggetti fragili che di per sé giustifica la
Part fissazione delle rette riconosciute alle , a nulla rilevando che le stesse vengano
a coincidere con quelle decurtate”.
5.) L'appello va in definitiva respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in favore di parte appellata nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri medi di cui alle vigenti tabelle, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di alcuna attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”).
Ricorrono i presupposti in capo all'appellante per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello;
7 condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.18.511,00, oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Dora Bonifacio
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