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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3844 /2025
Segue verbale di udienza del 04/11/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa UD AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3844/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAROPPO NICOLA MARIA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Resistente
Oggetto: retribuzione;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.03.2025, l'istante in epigrafe indicata chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, calcolata in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro, nonché l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in ricorso, con il favore delle spese processuali.
* Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.03.2025 da così provvede: Parte_1
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
UD AN
2
Segue verbale di udienza del 04/11/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa UD AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3844/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAROPPO NICOLA MARIA Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Resistente
Oggetto: retribuzione;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.03.2025, l'istante in epigrafe indicata chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, calcolata in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro, nonché l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in ricorso, con il favore delle spese processuali.
* Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.03.2025 da così provvede: Parte_1
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
UD AN
2