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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 817/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1
COLANTONIO, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_1 C.F._2
D'ARDES, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: per parte attrice: “1) Accertare e dichiarare che l'accesso alle proprietà di parte attorea (al foglio di mappa 31 - particella 538 - sub 6 (ex1) P.S. 1 – cat. C/2, classe 1) attraverso il subalterno 11 della particella 538 (sub 5 particella 496), i n° 3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538 e un accesso, per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella
538 (sub 3 particella 496), sono tutti interdetti;
2) Condannare parte convenuta alla demolizione del muro che impedisce l'accesso alle proprietà attoree dalla gradinata così come riportato nelle planimetrie allegata dal TU (allegato n. 9) ed alla esecuzione di tutti i conseguenti interventi così
Pag. 1 a 10 come indicati dalla TU;
3) Condannare parte convenuta al ripristino di tutti gli altri accessi alle proprietà di parte attorea, sia attraverso il subalterno 11 della part. 538 che degli accessi fruibili attraverso lo scivolo carrabile entro prefiggendo termine e previa messa in sicurezza, a cura e spese di parte convenuta, della parete di contenimento dello scivolo carrabile attualmente collassata e pericolante;
4) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti da parte attorea, così come determinati dal TU, maturati fino alla totale restituzione sia dei locali completamente tutt'ora occupati dalla convenuta (mq 54,20) che di quelli parzialmente utilizzati da parte attore mq 69,16. 5) Condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite del presente procedimento e di quello ex art. 669 cpc, ivi compresa le spese di TU”; per parte convenuta: “a) in via istruttoria, come da II° memoria ex art. 183 - comma VI - c.p.c. del
30.01.2023, in particolar modo insistendo affinché venga ammessa sia la prova testimoniale sui capitoli ivi articolati (sub pagg. 3 e 4) sia pure la chiesta C.T.U. con i relativi quesiti (sub pag. 4), e che abbiansi qui per integralmente ribaditi e trascritti;
b) in via preliminare e pregiudiziale, come da comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020, e segnatamente secondo quanto dedotto sub pag. 11 del predetto atto, le cui conclusioni tutte abbiansi qui per integralmente ribadite e trascritte;
c) nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020, e segnatamente secondo quanto dedotto sub pag. 11 del suddetto atto, le cui conclusioni tutte abbiansi qui per integralmente ribadite e trascritte.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Parte_1
Vasto citando , deducendo di essere proprietario di un immobile sito in Vasto, Controparte_1 riportato al catasto al foglio di mappa 31, particella 538, sub 6 (ex1), p.s. 1, cat. C/2, classi 1 - R.C. euro 92,96, a seguito di acquisto nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/2000 del Tribunale di Vasto con decreto del 25.6.2010; ha poi asserito che i locali interrati da lui acquistati nell'ambito della procedura in questione sono circondati nei suoi confini da immobili di proprietà della e dotati di vari accessi ad esso inibiti, tanto da essere stato costretto ad eseguire in CP_1 loco un'apertura di fortuna.
Ha dedotto, altresì, di aver esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c. (rubricato al n. 916/2016 R.G. di codesto Tribunale) e che la situazione lamentata è stata accertata e descritta dal nominato C.T.U. Geom. con relazione del Persona_1
5.1.2019. Da allora gli accessi alla proprietà sono rimasti interdetti e alcuna somma a titolo risarcitorio gli è stata corrisposta.
Pag. 2 a 10 Sulla scorta delle richiamate argomentazioni, parte attrice ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , contestando integralmente le argomentazioni Controparte_1 addotte dall'attore nonché la genericità e pretestuosità dell'azione, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità dell'avversa azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e di negoziazione assistita nonché l'improponibilità e inammissibilità di tutte le domande proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge e, nel merito, contestato ogni avverso assunto.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare e pregiudiziale: 1) ritenere e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'avversa azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria e necessaria procedura di mediazione, con ogni effetto e conseguenza di legge;
2) ritenere e dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità dell'avversa azione in difetto di esperimento dell'obbligatoria procedura di negoziazione assistita, disponendo come per legge;
3) ritenere e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione, e di tutte le domande ivi proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge, emettendo ogni e più opportuno provvedimento del caso. B) Nel merito: 1) rigettare l'azione ex adverso promossa, nonché tutte le domande ivi avanzate, siccome strumentale, erronea ed infondata, sia in punto di fatto che di diritto. C) In ogni caso: 1) condannare il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze tutte di lite.”.
All'esito della trattazione e dello svolgimento, con esito negativo, della procedura di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è giunta all'udienza del 4.7.2024, nella quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
****
1) Sulle eccezioni preliminari di improponibilità, improcedibilità e inammissibilità dell'azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
Devono ritenersi superate le eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta atteso che nel corso del giudizio è stata espletata la procedura di mediazione, con esito negativo, come da verbale depositato dall'attore in data 29.11.2022.
Pag. 3 a 10 L'esperimento di questa procedura conciliativa assolve la condizione di procedibilità della domanda a prescindere dallo svolgimento della negoziazione assistita, come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 comma 1 (“fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”) e comma 5 (“restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”) del decreto legislativo n. 132/2014.
Pertanto, le eccezioni preliminari sul punto avanzate dalla convenuta si appalesano infondate.
2) Sull'eccepita improponibilità e inammissibilità dell'avversa azione e delle domande ivi proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge.
Generica e comunque infondata risulta, poi, l'ulteriore eccezione di improponibilità e inammissibilità delle domande di parte attoree.
Queste ultime, infatti, pur se tra loro diverse e cumulate – non ostando a ciò alcuna disposizione normativa – trattandosi di domanda di accertamento di accesso intercluso alla proprietà e di condanna ad eseguire gli interventi necessari a garantire l'accesso a detta proprietà e a risarcire i danni subiti e subendi, risultano ammissibili e determinate nel loro contenuto.
Sul punto si osserva come nella narrativa dell'atto introduttivo l'attore abbia compiutamente delineato i presupposti fattuali e gli elementi giuridici dell'azione intentata, evidenziando le ragioni in relazione alle quali ha formulato le conclusioni, tant'è che la convenuta è stata in grado di prendere posizione e controdedurre diffusamente, senza tralasciare alcun aspetto della domanda.
Deve osservarsi, peraltro, che l'attore ha corredato la domanda, fin dall'atto introduttivo, con la perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, alla quale ha puntualmente rinviato quanto agli aspetti tecnici, così contribuendo a specificare maggiormente le proprie domande, da ritenersi con essa integrate.
3) Sulla utilizzabilità in giudizio della perizia svolta in sede di ATP e sulle istanze istruttorie della convenuta.
Deve ritenersi, altresì, insuscettibile di condivisione l'ulteriore doglianza di parte convenuta, in ordine alla inutilizzabilità nell'odierno giudizio della TU resa in sede di ATP, pur senza un formale provvedimento di acquisizione in giudizio, e in asserita violazione dell'art.698 c.p.c.
Pag. 4 a 10 Sul punto è sufficiente ribadire il principio di diritto a mente del quale “L'ammissione del processo verbale delle prove preventive, che condiziona l'utilizzabilità della stessa per l'accertamento dei fatti di causa, non presuppone un provvedimento formale, essendo sufficiente la materiale acquisizione agli atti del giudizio di merito” (Cass. II, n. 23693/2009; Cass. II, n. 17990/ 2004).
Peraltro, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se
“privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarne il giudice “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo: ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Orbene, nella specie la relazione svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, tempestivamente prodotta in giudizio, risulta legittima, ammissibile e pienamente utilizzabile quale elemento di prova documentale idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.
Peraltro, è risultato pacifico e incontestato tra le parti che l'odierna convenuta abbia regolarmente preso parte al preventivo giudizio di ATP e non abbia avanzato alcuna contestazione né osservazione critica, in detto giudizio, alla relazione del perito del Giudice, come dallo stesso attestato nella sua relazione.
Pertanto, detta circostanza, unitamente al fatto che l'odierna convenuta ha potuto diffusamente articolare difese nel merito del contenuto di detta perizia fin dagli atti introduttivi dell'odierno giudizio, esclude che vi sia stata alcuna lesione del suo diritto di difesa e/o del contraddittorio.
Quanto, poi, all'istanza di rinnovo della svolta TU, reiterata dalla convenuta negli atti conclusivi, deve ribadirsene l'inammissibilità, appalesandosi detta richiesta inutile e ingiustificata.
Ed infatti, non è emersa alcuna necessità di integrare e/o rinnovare la svolta perizia, attesa la sua esaustività e completezza, avendo il consulente del giudice compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per condivisibilità del metodo d'indagine utilizzato, per il rispetto del pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento e per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti, che il giudice fa proprie e condivide, non
Pag. 5 a 10 avendo motivo per dubitare della loro genuinità.
Peraltro, parte istante non ha mosso specifiche contestazioni tecniche all'accertamento svolto dal perito, limitandosi a contestare che l'interclusione fosse a sé imputabile – per avere acquistato la propria unità immobiliare successivamente all'attore – e a contestare la differente perizia di divisione redatta in seno alla procedura esecutiva immobiliare, contestazioni in questa sede ininfluenti.
Né alcuna delle parti ha allegato circostanze sopravvenute o mutamenti dello stato di fatto che avrebbero reso opportuno il rinnovo o un mero aggiornamento di detta consulenza tecnica.
Per tutti i suesposti motivi, deve concludersi per la piena utilizzabilità della prodotta TU, con rigetto della relativa doglianza di parte convenuta.
Si ribadisce, infine, avendovi la convenuta insistito in sede conclusionale, che le prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. vanno ritenute in parte documentali (nn.2-3-5) e in parte attinenti a circostanze valutative o non demandabili a testi
(nn.1-4) e comunque irrilevanti a fini decisori, pertanto, inammissibili.
4) Nel merito: sulla fondatezza della domanda di accertamento e condanna al ripristino degli accessi.
La prodotta TU svolta in sede di ATP nel procedimento di istruzione preventiva n.916/16 tra le odierne parti del giudizio, già sopra ritenuta ammissibile e utilizzabile, ha accertato, all'esito di appositi sopralluoghi sul posto, cui hanno partecipato le parti e il CTP dell'odierno attore, che il piano interrato allibrato nel catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 31, particella 538 subalterno 6, pervenuto in proprietà all'attore in virtù di decreto di trasferimento del 25.06.2010 reso nella procedura esecutiva n.50/2000 del Tribunale di Vasto, trascritto in atti in data
24.12.2010 (prodotto in giudizio), fa parte di un edificio strutturato su quattro livelli di cui uno interrato destinato a cantine e rimessa, un piano terra destinato a scuola materna e ristorante, i piani superiori ad abitazioni.
Il piano interrato, nel suo complesso, è risultato essere di due sole proprietà, la parte centrale di proprietà dello mentre tutto l'intorno di proprietà della , e dotato di uno scivolo Pt_1 CP_1 di accesso carrabile inutilizzabile per evidente stato di collasso dei muri di contenimento. Altri accessi all'interrato sono risultati presenti dall'interno delle proprietà private del piano terra,
Pag. 6 a 10 quali il vano scala posto nell'angolo Sud-Ovest dell'edificio e da un pertuso non autorizzato aperto da parte ricorrente nel sottoscala della rampa posta centralmente all'edificio.
Alla luce della planimetria allegata alla perizia prodotta dall'attore (all.4) risulta evidente come la porzione di interrato dello sia completamente circondato dalla porzione di proprietà Pt_1 della . CP_1
Ha, altresì, accertato il consulente che “Al momento del sopralluogo la proprietà della resistente
è risultata in uso della stessa e comodamente accessibile attraverso il Controparte_1 subalterno 11 della particella 538 (subalterno 5 particella 496), sempre di sua proprietà mentre la proprietà del ricorrente è risultata solo in parte in uso dello stesso e accessibile solo attraverso un angusto pertuso, ricavato sulla parete di un sottoscala, da cui per mezzo di una scala posticcia si raggiunge dapprima un pianerottolo e dopo alcuni gradini parte della proprietà. (Veggasi foto n° 3
e 4). L'altra parte della proprietà del ricorrente risulta a questo inaccessibile ed è in uso della resistente che la usa come magazzino.”.
Sulla base, poi, della relazione tecnica redatta in sede esecutiva e delle planimetrie ad essa allegate, ha riscontrato il TU che l'unità immobiliare acquistata dallo aveva accesso solo Pt_1 attraverso la proprietà della resistente. Più precisamente, alla luce dell'indicazione grafica dei punti di accesso all'immobile di cui alla planimetria allegata alla relazione tecnica redatta in sede esecutiva (all.9) si evince che poteva accedersi alla proprietà dello attraverso cinque Pt_1 punti posti nei locali interrati individuati dal subalterno 11 (ex part. 496 sub 5) e dal subalterno 7 della particella 538 del foglio 31 del Comune di Vasto, nonché per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella 538 (sub 3 particella 496), quest'ultima risultata ostruita da un muro che impedisce all'attore l'accesso al ballatoio di sua proprietà.
Peraltro, al momento del sopralluogo del TU , tutti gli accessi sopra detti sono risultati Per_1 interdetti e tali da non consentire al ricorrente di accedere ai locali di sua proprietà e una parte di essi persino utilizzati e occupati dalla odierna resistente come magazzino (cfr. pag.4 TU), né la situazione risulta essere mutata nel tempo, viste le contrapposte allegazioni delle parti.
Sulla scorta delle riportate evidenze documentali, merita accoglimento la domanda di parte attrice di accertamento della interdizione degli accessi alla proprietà di parte attorea attraverso il subalterno 11 della particella 538 (ex sub 5 part.496) e i n.3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538, così come indicati graficamente dalla planimetria allegata alla TU svolta nella procedura esecutiva n.50/2000 R.G. Es. Imm. e richiamata e allegata alla TU nel
Pag. 7 a 10 procedimento di ATP n.916/16 R.G. (all.9), con conseguente condanna della convenuta al ripristino di detti accessi. Come chiarito dal TU, in ogni caso, l'accesso previsto attraverso il subalterno 11 della particella 538 sarebbe immediatamente fruibile, senza opere da realizzare o opere da sostenere.
Egualmente a dirsi quanto all'accesso attraverso il subalterno 9 della particella 538 (ex sub 3 part. 496) e alla chiesta condanna della convenuta alla demolizione del muro che impedisce l'accesso attraverso la gradinata atteso che, come chiarito dal TU il muro realizzato impedisce all'attore l'accesso al ballatoio che è parte della sua proprietà ed è, invece, utilizzato da parte convenuta quale ripostiglio a beneficio del locale ristorante.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna della convenuta al ripristino dell'accesso tramite lo scivolo carrabile, previa messa in sicurezza della parete di contenimento collassata e pericolante, atteso che non viene fornita alcuna prova che detto passaggio fosse presente e accessibile al tempo dell'acquisto da parte dello e che sia posto sulla Pt_1 proprietà della . CP_1
5) Sulla domanda risarcitoria.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
L'attore si è limitato, genericamente, a chiedere ristoro delle poste risarcitorie quantificate in sede di ATP, senza nulla allegare e provare in ordine ai presupposti dell'azione risarcitoria e, in specie, di sussistenza dei danni risarcibili.
Anzitutto non è dovuta all'attore la somma di € 1.150,00 oltre iva quantificata dal TU a titolo di costi da sostenere per la demolizione del tramezzo necessaria per rientrare nel possesso del pianerottolo di arrivo della scala di collegamento tra piano interrato e piano terra, atteso che non vi è alcuna prova che detta somma sia stata sostenuta dall'odierno attore e, in ogni caso, risultando la pretesa già soddisfatta dalla condanna della convenuta alla demolizione del muro in questione, dovendone sostenere i relativi costi.
Quanto, poi, alla ulteriore somma quantificata a titolo di mancato utilizzo della porzione di proprietà interdetta, occupata dalla convenuta e solo parzialmente fruibile da parte dell'attore, va ribadito il principio, di ordine generale in ambito risarcitorio, che il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in re ipsa, per cui tale danno può e deve essere provato, facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo. La prova può essere
Pag. 8 a 10 data anche sulla base di presunzioni semplici tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale alleggerimento dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. civ. ordinanza n. 36251/2021).
Da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, hanno stabilito che "Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Da tale principio generale deriva che l'accertata inutilizzabilità di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria, dovendo l'attore provare di averne effettivamente subito danni suscettibili di ristoro e quanto meno allegare di non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero di aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.
In parole povere, cioè, non basta chiedere il risarcimento provando che l'immobile non è più godibile ma servirà provare altresì in che modo l'indisponibilità provoca un danno. Una recente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 10583 del 18 aprile 2024) ha ribadito che “il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi”, che devono essere puntualmente allegati dal danneggiato.
In conclusione, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
6) Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e dei parametri medi.
Tuttavia, l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e il rigetto delle pretese risarcitorie giustificano, a parere del giudicante, una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3.
Pag. 9 a 10 Per le stesse motivazioni vanno poste egualmente a carico di parte convenuta, previa compensazione di 1/3, le spese di lite della procedura di ATP (RG. n.916/16), liquidate come in dispositivo, ivi inclusa la TU svolta in detta procedura già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che l'accesso alla proprietà di parte attorea (foglio di mappa 31 - particella
538 - sub 6 (ex1) P.S.
1 - ctg C/2, classe 1) attraverso il subalterno 11 della particella 538 (sub 5 particella 496), i n° 3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538 e un accesso, per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella 538 (sub 3 particella 496) sono interdetti;
- condanna parte convenuta al ripristino di detti accessi nonché alla demolizione del muro che impedisce l'accesso alla proprietà attorea dalla gradinata, così come riportato nella planimetria allegata dal TU (allegato n. 9);
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa per un terzo le spese di lite, complessivamente liquidate in € 5.077,00 per compensi dell'odierno giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, e pone la residua parte, pari a € 3.384,66 per compensi dell'odierno giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, a carico di CP_1
nonché in € 2.225,00 per compensi del giudizio di istruzione preventiva rubricato al n.
[...]
R.G. 916/16, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, e pone la residua parte, pari a € 1.483,32 per compensi del giudizio di istruzione preventiva rubricato al n.
R.G. 916/16, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, a carico di
; Controparte_1
- pone definitivamente le spese di TU svolta in seno al giudizio di istruzione preventiva rubricato al n. R.G. 916/16, liquidate come da separato decreto, in capo all'attore nella misura di
1/3 e in capo alla convenuta nella misura di 2/3.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 10.1.2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 817/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO Parte_1 C.F._1
COLANTONIO, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELE Controparte_1 C.F._2
D'ARDES, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: per parte attrice: “1) Accertare e dichiarare che l'accesso alle proprietà di parte attorea (al foglio di mappa 31 - particella 538 - sub 6 (ex1) P.S. 1 – cat. C/2, classe 1) attraverso il subalterno 11 della particella 538 (sub 5 particella 496), i n° 3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538 e un accesso, per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella
538 (sub 3 particella 496), sono tutti interdetti;
2) Condannare parte convenuta alla demolizione del muro che impedisce l'accesso alle proprietà attoree dalla gradinata così come riportato nelle planimetrie allegata dal TU (allegato n. 9) ed alla esecuzione di tutti i conseguenti interventi così
Pag. 1 a 10 come indicati dalla TU;
3) Condannare parte convenuta al ripristino di tutti gli altri accessi alle proprietà di parte attorea, sia attraverso il subalterno 11 della part. 538 che degli accessi fruibili attraverso lo scivolo carrabile entro prefiggendo termine e previa messa in sicurezza, a cura e spese di parte convenuta, della parete di contenimento dello scivolo carrabile attualmente collassata e pericolante;
4) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti da parte attorea, così come determinati dal TU, maturati fino alla totale restituzione sia dei locali completamente tutt'ora occupati dalla convenuta (mq 54,20) che di quelli parzialmente utilizzati da parte attore mq 69,16. 5) Condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite del presente procedimento e di quello ex art. 669 cpc, ivi compresa le spese di TU”; per parte convenuta: “a) in via istruttoria, come da II° memoria ex art. 183 - comma VI - c.p.c. del
30.01.2023, in particolar modo insistendo affinché venga ammessa sia la prova testimoniale sui capitoli ivi articolati (sub pagg. 3 e 4) sia pure la chiesta C.T.U. con i relativi quesiti (sub pag. 4), e che abbiansi qui per integralmente ribaditi e trascritti;
b) in via preliminare e pregiudiziale, come da comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020, e segnatamente secondo quanto dedotto sub pag. 11 del predetto atto, le cui conclusioni tutte abbiansi qui per integralmente ribadite e trascritte;
c) nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020, e segnatamente secondo quanto dedotto sub pag. 11 del suddetto atto, le cui conclusioni tutte abbiansi qui per integralmente ribadite e trascritte.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Parte_1
Vasto citando , deducendo di essere proprietario di un immobile sito in Vasto, Controparte_1 riportato al catasto al foglio di mappa 31, particella 538, sub 6 (ex1), p.s. 1, cat. C/2, classi 1 - R.C. euro 92,96, a seguito di acquisto nella procedura esecutiva immobiliare n. 50/2000 del Tribunale di Vasto con decreto del 25.6.2010; ha poi asserito che i locali interrati da lui acquistati nell'ambito della procedura in questione sono circondati nei suoi confini da immobili di proprietà della e dotati di vari accessi ad esso inibiti, tanto da essere stato costretto ad eseguire in CP_1 loco un'apertura di fortuna.
Ha dedotto, altresì, di aver esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c. (rubricato al n. 916/2016 R.G. di codesto Tribunale) e che la situazione lamentata è stata accertata e descritta dal nominato C.T.U. Geom. con relazione del Persona_1
5.1.2019. Da allora gli accessi alla proprietà sono rimasti interdetti e alcuna somma a titolo risarcitorio gli è stata corrisposta.
Pag. 2 a 10 Sulla scorta delle richiamate argomentazioni, parte attrice ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , contestando integralmente le argomentazioni Controparte_1 addotte dall'attore nonché la genericità e pretestuosità dell'azione, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità dell'avversa azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e di negoziazione assistita nonché l'improponibilità e inammissibilità di tutte le domande proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge e, nel merito, contestato ogni avverso assunto.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare e pregiudiziale: 1) ritenere e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'avversa azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria e necessaria procedura di mediazione, con ogni effetto e conseguenza di legge;
2) ritenere e dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità dell'avversa azione in difetto di esperimento dell'obbligatoria procedura di negoziazione assistita, disponendo come per legge;
3) ritenere e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione, e di tutte le domande ivi proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge, emettendo ogni e più opportuno provvedimento del caso. B) Nel merito: 1) rigettare l'azione ex adverso promossa, nonché tutte le domande ivi avanzate, siccome strumentale, erronea ed infondata, sia in punto di fatto che di diritto. C) In ogni caso: 1) condannare il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze tutte di lite.”.
All'esito della trattazione e dello svolgimento, con esito negativo, della procedura di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è giunta all'udienza del 4.7.2024, nella quale le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
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1) Sulle eccezioni preliminari di improponibilità, improcedibilità e inammissibilità dell'azione in mancanza di esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e di negoziazione assistita.
Devono ritenersi superate le eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta atteso che nel corso del giudizio è stata espletata la procedura di mediazione, con esito negativo, come da verbale depositato dall'attore in data 29.11.2022.
Pag. 3 a 10 L'esperimento di questa procedura conciliativa assolve la condizione di procedibilità della domanda a prescindere dallo svolgimento della negoziazione assistita, come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 comma 1 (“fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”) e comma 5 (“restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”) del decreto legislativo n. 132/2014.
Pertanto, le eccezioni preliminari sul punto avanzate dalla convenuta si appalesano infondate.
2) Sull'eccepita improponibilità e inammissibilità dell'avversa azione e delle domande ivi proposte, in manifesto difetto di tutti i requisiti e presupposti di legge.
Generica e comunque infondata risulta, poi, l'ulteriore eccezione di improponibilità e inammissibilità delle domande di parte attoree.
Queste ultime, infatti, pur se tra loro diverse e cumulate – non ostando a ciò alcuna disposizione normativa – trattandosi di domanda di accertamento di accesso intercluso alla proprietà e di condanna ad eseguire gli interventi necessari a garantire l'accesso a detta proprietà e a risarcire i danni subiti e subendi, risultano ammissibili e determinate nel loro contenuto.
Sul punto si osserva come nella narrativa dell'atto introduttivo l'attore abbia compiutamente delineato i presupposti fattuali e gli elementi giuridici dell'azione intentata, evidenziando le ragioni in relazione alle quali ha formulato le conclusioni, tant'è che la convenuta è stata in grado di prendere posizione e controdedurre diffusamente, senza tralasciare alcun aspetto della domanda.
Deve osservarsi, peraltro, che l'attore ha corredato la domanda, fin dall'atto introduttivo, con la perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, alla quale ha puntualmente rinviato quanto agli aspetti tecnici, così contribuendo a specificare maggiormente le proprie domande, da ritenersi con essa integrate.
3) Sulla utilizzabilità in giudizio della perizia svolta in sede di ATP e sulle istanze istruttorie della convenuta.
Deve ritenersi, altresì, insuscettibile di condivisione l'ulteriore doglianza di parte convenuta, in ordine alla inutilizzabilità nell'odierno giudizio della TU resa in sede di ATP, pur senza un formale provvedimento di acquisizione in giudizio, e in asserita violazione dell'art.698 c.p.c.
Pag. 4 a 10 Sul punto è sufficiente ribadire il principio di diritto a mente del quale “L'ammissione del processo verbale delle prove preventive, che condiziona l'utilizzabilità della stessa per l'accertamento dei fatti di causa, non presuppone un provvedimento formale, essendo sufficiente la materiale acquisizione agli atti del giudizio di merito” (Cass. II, n. 23693/2009; Cass. II, n. 17990/ 2004).
Peraltro, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se
“privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarne il giudice “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo: ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.
Orbene, nella specie la relazione svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, tempestivamente prodotta in giudizio, risulta legittima, ammissibile e pienamente utilizzabile quale elemento di prova documentale idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite.
Peraltro, è risultato pacifico e incontestato tra le parti che l'odierna convenuta abbia regolarmente preso parte al preventivo giudizio di ATP e non abbia avanzato alcuna contestazione né osservazione critica, in detto giudizio, alla relazione del perito del Giudice, come dallo stesso attestato nella sua relazione.
Pertanto, detta circostanza, unitamente al fatto che l'odierna convenuta ha potuto diffusamente articolare difese nel merito del contenuto di detta perizia fin dagli atti introduttivi dell'odierno giudizio, esclude che vi sia stata alcuna lesione del suo diritto di difesa e/o del contraddittorio.
Quanto, poi, all'istanza di rinnovo della svolta TU, reiterata dalla convenuta negli atti conclusivi, deve ribadirsene l'inammissibilità, appalesandosi detta richiesta inutile e ingiustificata.
Ed infatti, non è emersa alcuna necessità di integrare e/o rinnovare la svolta perizia, attesa la sua esaustività e completezza, avendo il consulente del giudice compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per condivisibilità del metodo d'indagine utilizzato, per il rispetto del pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento e per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti, che il giudice fa proprie e condivide, non
Pag. 5 a 10 avendo motivo per dubitare della loro genuinità.
Peraltro, parte istante non ha mosso specifiche contestazioni tecniche all'accertamento svolto dal perito, limitandosi a contestare che l'interclusione fosse a sé imputabile – per avere acquistato la propria unità immobiliare successivamente all'attore – e a contestare la differente perizia di divisione redatta in seno alla procedura esecutiva immobiliare, contestazioni in questa sede ininfluenti.
Né alcuna delle parti ha allegato circostanze sopravvenute o mutamenti dello stato di fatto che avrebbero reso opportuno il rinnovo o un mero aggiornamento di detta consulenza tecnica.
Per tutti i suesposti motivi, deve concludersi per la piena utilizzabilità della prodotta TU, con rigetto della relativa doglianza di parte convenuta.
Si ribadisce, infine, avendovi la convenuta insistito in sede conclusionale, che le prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. vanno ritenute in parte documentali (nn.2-3-5) e in parte attinenti a circostanze valutative o non demandabili a testi
(nn.1-4) e comunque irrilevanti a fini decisori, pertanto, inammissibili.
4) Nel merito: sulla fondatezza della domanda di accertamento e condanna al ripristino degli accessi.
La prodotta TU svolta in sede di ATP nel procedimento di istruzione preventiva n.916/16 tra le odierne parti del giudizio, già sopra ritenuta ammissibile e utilizzabile, ha accertato, all'esito di appositi sopralluoghi sul posto, cui hanno partecipato le parti e il CTP dell'odierno attore, che il piano interrato allibrato nel catasto fabbricati del Comune di Vasto al foglio 31, particella 538 subalterno 6, pervenuto in proprietà all'attore in virtù di decreto di trasferimento del 25.06.2010 reso nella procedura esecutiva n.50/2000 del Tribunale di Vasto, trascritto in atti in data
24.12.2010 (prodotto in giudizio), fa parte di un edificio strutturato su quattro livelli di cui uno interrato destinato a cantine e rimessa, un piano terra destinato a scuola materna e ristorante, i piani superiori ad abitazioni.
Il piano interrato, nel suo complesso, è risultato essere di due sole proprietà, la parte centrale di proprietà dello mentre tutto l'intorno di proprietà della , e dotato di uno scivolo Pt_1 CP_1 di accesso carrabile inutilizzabile per evidente stato di collasso dei muri di contenimento. Altri accessi all'interrato sono risultati presenti dall'interno delle proprietà private del piano terra,
Pag. 6 a 10 quali il vano scala posto nell'angolo Sud-Ovest dell'edificio e da un pertuso non autorizzato aperto da parte ricorrente nel sottoscala della rampa posta centralmente all'edificio.
Alla luce della planimetria allegata alla perizia prodotta dall'attore (all.4) risulta evidente come la porzione di interrato dello sia completamente circondato dalla porzione di proprietà Pt_1 della . CP_1
Ha, altresì, accertato il consulente che “Al momento del sopralluogo la proprietà della resistente
è risultata in uso della stessa e comodamente accessibile attraverso il Controparte_1 subalterno 11 della particella 538 (subalterno 5 particella 496), sempre di sua proprietà mentre la proprietà del ricorrente è risultata solo in parte in uso dello stesso e accessibile solo attraverso un angusto pertuso, ricavato sulla parete di un sottoscala, da cui per mezzo di una scala posticcia si raggiunge dapprima un pianerottolo e dopo alcuni gradini parte della proprietà. (Veggasi foto n° 3
e 4). L'altra parte della proprietà del ricorrente risulta a questo inaccessibile ed è in uso della resistente che la usa come magazzino.”.
Sulla base, poi, della relazione tecnica redatta in sede esecutiva e delle planimetrie ad essa allegate, ha riscontrato il TU che l'unità immobiliare acquistata dallo aveva accesso solo Pt_1 attraverso la proprietà della resistente. Più precisamente, alla luce dell'indicazione grafica dei punti di accesso all'immobile di cui alla planimetria allegata alla relazione tecnica redatta in sede esecutiva (all.9) si evince che poteva accedersi alla proprietà dello attraverso cinque Pt_1 punti posti nei locali interrati individuati dal subalterno 11 (ex part. 496 sub 5) e dal subalterno 7 della particella 538 del foglio 31 del Comune di Vasto, nonché per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella 538 (sub 3 particella 496), quest'ultima risultata ostruita da un muro che impedisce all'attore l'accesso al ballatoio di sua proprietà.
Peraltro, al momento del sopralluogo del TU , tutti gli accessi sopra detti sono risultati Per_1 interdetti e tali da non consentire al ricorrente di accedere ai locali di sua proprietà e una parte di essi persino utilizzati e occupati dalla odierna resistente come magazzino (cfr. pag.4 TU), né la situazione risulta essere mutata nel tempo, viste le contrapposte allegazioni delle parti.
Sulla scorta delle riportate evidenze documentali, merita accoglimento la domanda di parte attrice di accertamento della interdizione degli accessi alla proprietà di parte attorea attraverso il subalterno 11 della particella 538 (ex sub 5 part.496) e i n.3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538, così come indicati graficamente dalla planimetria allegata alla TU svolta nella procedura esecutiva n.50/2000 R.G. Es. Imm. e richiamata e allegata alla TU nel
Pag. 7 a 10 procedimento di ATP n.916/16 R.G. (all.9), con conseguente condanna della convenuta al ripristino di detti accessi. Come chiarito dal TU, in ogni caso, l'accesso previsto attraverso il subalterno 11 della particella 538 sarebbe immediatamente fruibile, senza opere da realizzare o opere da sostenere.
Egualmente a dirsi quanto all'accesso attraverso il subalterno 9 della particella 538 (ex sub 3 part. 496) e alla chiesta condanna della convenuta alla demolizione del muro che impedisce l'accesso attraverso la gradinata atteso che, come chiarito dal TU il muro realizzato impedisce all'attore l'accesso al ballatoio che è parte della sua proprietà ed è, invece, utilizzato da parte convenuta quale ripostiglio a beneficio del locale ristorante.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna della convenuta al ripristino dell'accesso tramite lo scivolo carrabile, previa messa in sicurezza della parete di contenimento collassata e pericolante, atteso che non viene fornita alcuna prova che detto passaggio fosse presente e accessibile al tempo dell'acquisto da parte dello e che sia posto sulla Pt_1 proprietà della . CP_1
5) Sulla domanda risarcitoria.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
L'attore si è limitato, genericamente, a chiedere ristoro delle poste risarcitorie quantificate in sede di ATP, senza nulla allegare e provare in ordine ai presupposti dell'azione risarcitoria e, in specie, di sussistenza dei danni risarcibili.
Anzitutto non è dovuta all'attore la somma di € 1.150,00 oltre iva quantificata dal TU a titolo di costi da sostenere per la demolizione del tramezzo necessaria per rientrare nel possesso del pianerottolo di arrivo della scala di collegamento tra piano interrato e piano terra, atteso che non vi è alcuna prova che detta somma sia stata sostenuta dall'odierno attore e, in ogni caso, risultando la pretesa già soddisfatta dalla condanna della convenuta alla demolizione del muro in questione, dovendone sostenere i relativi costi.
Quanto, poi, alla ulteriore somma quantificata a titolo di mancato utilizzo della porzione di proprietà interdetta, occupata dalla convenuta e solo parzialmente fruibile da parte dell'attore, va ribadito il principio, di ordine generale in ambito risarcitorio, che il danno subìto dal proprietario non può ritenersi in re ipsa, per cui tale danno può e deve essere provato, facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull'impossibilità di sfruttarlo. La prova può essere
Pag. 8 a 10 data anche sulla base di presunzioni semplici tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale alleggerimento dell'onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. civ. ordinanza n. 36251/2021).
Da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, hanno stabilito che "Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Da tale principio generale deriva che l'accertata inutilizzabilità di un immobile di per sé non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria, dovendo l'attore provare di averne effettivamente subito danni suscettibili di ristoro e quanto meno allegare di non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero di aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.
In parole povere, cioè, non basta chiedere il risarcimento provando che l'immobile non è più godibile ma servirà provare altresì in che modo l'indisponibilità provoca un danno. Una recente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 10583 del 18 aprile 2024) ha ribadito che “il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi”, che devono essere puntualmente allegati dal danneggiato.
In conclusione, la domanda risarcitoria va integralmente rigettata.
6) Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e dei parametri medi.
Tuttavia, l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e il rigetto delle pretese risarcitorie giustificano, a parere del giudicante, una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3.
Pag. 9 a 10 Per le stesse motivazioni vanno poste egualmente a carico di parte convenuta, previa compensazione di 1/3, le spese di lite della procedura di ATP (RG. n.916/16), liquidate come in dispositivo, ivi inclusa la TU svolta in detta procedura già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che l'accesso alla proprietà di parte attorea (foglio di mappa 31 - particella
538 - sub 6 (ex1) P.S.
1 - ctg C/2, classe 1) attraverso il subalterno 11 della particella 538 (sub 5 particella 496), i n° 3 accessi attraverso il subalterno 7 della particella 538 e un accesso, per la sola gradinata, attraverso il subalterno 9 della particella 538 (sub 3 particella 496) sono interdetti;
- condanna parte convenuta al ripristino di detti accessi nonché alla demolizione del muro che impedisce l'accesso alla proprietà attorea dalla gradinata, così come riportato nella planimetria allegata dal TU (allegato n. 9);
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa per un terzo le spese di lite, complessivamente liquidate in € 5.077,00 per compensi dell'odierno giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, e pone la residua parte, pari a € 3.384,66 per compensi dell'odierno giudizio di merito, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, a carico di CP_1
nonché in € 2.225,00 per compensi del giudizio di istruzione preventiva rubricato al n.
[...]
R.G. 916/16, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, e pone la residua parte, pari a € 1.483,32 per compensi del giudizio di istruzione preventiva rubricato al n.
R.G. 916/16, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, a carico di
; Controparte_1
- pone definitivamente le spese di TU svolta in seno al giudizio di istruzione preventiva rubricato al n. R.G. 916/16, liquidate come da separato decreto, in capo all'attore nella misura di
1/3 e in capo alla convenuta nella misura di 2/3.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 10.1.2025
Il Giudice
Elisa Ciabattoni
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