Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai SInori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento a domanda congiunta iscritto al n. 2387/2024 R.G.V.G., promosso
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RIVECCHIO LEANDRO, C.F._1
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E DA nato a CATANIA il 03/10/1958, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RIVECCHIO LEANDRO, C.F._2
giusta procura in atti
- RICORRENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del
24/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 22/05/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale di modificare le
[...] Controparte_1
1
Tribunale il 20/03/2003 nel procedimento n. R.G. 7703/2002.
Le parti hanno rappresentato che la figlia (n. il 30/10/1993) nata dal Persona_1
loro matrimonio è divenuta economicamente autosufficiente, sicchè è venuto meno l'obbligo a carico del padre di provvedere al suo mantenimento con il versamento di una somma in favore della madre;
conseguentemente hanno chiesto che i rapporti tra i coniugi siano così disciplinati:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e saranno liberi di scegliere le rispettive residenze nell'ambito della Repubblica Italiana. In particolare il SI. continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Catania Viale Mario CP_1
Rapisardi 210 che resterà a lui assegnata;
b) Il SI. quale contributo al mantenimento della SI.ra , CP_1 Pt_1
sprovvista di redditi propri, le verserà entro e non oltre giorno 5 di ogni mese la somma di € 155,00 da rivalutarsi annualmente in relazione all'andamento del costo della vita come da indice ISTAT;
c) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza economica e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.
d) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Rileva il Collegio che le condizioni indicate dalle parti in ricorso vadano integralmente recepite, in quanto non contrarie alle norme regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, disposta la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa reso da questo Tribunale il 20/03/2003 nel procedimento n. R.G.
7703/2002, alle condizioni indicate in ricorso congiunto.
Nulla va disposto sulle spese del giudizio, in ragione della natura congiunta della causa e dell'oggetto della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2387/2024 R.G.
V.G., visti gli artt. 473-bis.29 e bis.51 c.p.c., così statuisce: dispone la modifica del decreto di omologa di questo Tribunale reso in data
20/03/2003 nel procedimento R.G. 7703/2002, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio;
nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 04.04.2025
2 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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