Articolo 1 della Legge 9 agosto 1967, n. 821
Articolo 2
Versione
10 ottobre 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 10 dicembre 1964.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1967