Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 10 dicembre 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 10 dicembre 1964.