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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 810 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1969, residente a SI (TE) alla S.S. 16 n. 84, elettivamente domiciliata a
Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Ulbar ( – pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattie professionali contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta, procedendo alla determinazione del danno complessivo unito ai precedenti accertamenti;
- Condannare l' alla costituzione della rendita ovvero alla liquidazione in conto CP_1 capitale;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali, in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 16/04/2024 ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali (“Ernia discale L5-S1, severa spondilo artrosi con protrusioni L4-L5 con radicolopatia sx e dx”) presentata in via amministrativa in data 23/05/2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di svolgere, da oltre 15 anni e per otto ore al giorno, attività lavorativa nel settore della coltivazione in serra di fiori ornamentali.
Più in particolare, ha riferito di coltivare in serra circa 60.000 piante di fiori destinati, in parte, alla vendita diretta presso il chiosco di proprietà e in parte alla vendita a stocchisti.
Ha rappresentato che l'attività di coltura dei fiori implica la lavorazione del terreno sotto le serre mediante lo spargimento dello stallatico con utilizzo di rastrelli e forche e il successivo passaggio di motocoltivatore con fresa, per due giornate di lavoro per ogni serra.
Ha dedotto di provvedere poi al posizionamento dei tubi per l'irrigazione e alla sistemazione delle reti tenendo sempre il busto flesso in avanti e per un giorno di lavoro per ogni serra.
Ha riferito di occuparsi, altresì, della piantumazione trasportando presso le serre le piantine di fiori contenute in box da circa 48 pezzi dal peso di circa 4 kg e di provvedere poi a piantarle nel terreno mediante l'ausilio di un attrezzo metallico dal peso di circa 800 gr con necessaria rotazione del busto in avanti e flessione fino a 90°.
Ha dedotto di occuparsi altresì, dopo la piantumazione, della eliminazione manuale delle piante infestanti e delle piantine malate o improduttive con cadenza di una o anche di due
2 volte a settimana per ogni serra, con impegno non inferiore alle tre ore giornaliere per tutto il periodo di coltivazione.
Ha, infine, rappresentato di svolgere anche l'attività del raccolto dei fiori da eseguirsi manualmente con tagli del fusto a raso con coltello, sempre tenendo la schiena flessa in avanti per il tempo occorrente a tagliare almeno cinque steli e con impegno pari a tre volte la settimana dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00.
Ha precisato che gli steli, una volta trasportati lungo la serra e scaricati, devono essere puliti manualmente mediante rasatura con lame al fine di formare i mazzi di fiori, il tutto mantenendo la posizione eretta e chinata in avanti con continue flessioni e torsioni del busto e senza possibilità di effettuare pause compensative a causa delle numerose commesse da evadere.
Ha evidenziato che, una volta terminato il periodo di raccolta, la serra viene nuovamente preparata per la successiva piantumazione, previa rimozione del sistema irriguo che viene sollevato fino a 170 cm e appeso lungo le parti perimetrali delle serre.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico del busto e della colonna lombo-sacrale ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della natura stagionale dell'attività svolta e della diversificazione della stessa.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 01/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e insistendo nell'accoglimento del ricorso alla luce degli esiti favorevoli della consulenza espletata.
3 2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattie di origine professionale – Ernia discale L5-S1, severa spondilo artrosi con protrusioni
L4-L5 con radicolopatia sx e dx – giusta domanda amministrativa presentata in data
23/05/2023 e non accolta dall' , deducendo di avere lavorato per oltre 15 anni come CP_1
coltivatrice diretta in serra di fiori ornamentali occupandosi della lavorazione del terreno, della piantumazione dei fiori e del raccolto degli stessi, attività tutte implicanti la movimentazione di carichi anche per lunghe distanze e in condizioni climatiche sfavorevoli, la torsione e la flessione del busto, l'assunzione di posture incongrue e l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni ad alta frequenza per i mezzi di lavoro utilizzati.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e rispettivamente figlio e Testimone_1 Testimone_2
cognato della lavoratrice) da cui è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente, sebbene coadiuvata dal di lei figlio e da altra dipendente, dell'attività di coltivazione in serra di circa
60.000 piante di fiori ornamentali destinati in parte alla vendita presso il chiostro di proprietà
4 sito presso il cimitero di SI (Te) e in parte alla vendita ad altre aziende, tra cui la ditta GA Snc.
Più in particolare, i testi escussi hanno confermato che la ricorrente si occupa della lavorazione del terreno sotto le serre (provvedendo allo spargimento dello stallatico con utilizzo di rastrelli e forche e al successivo passaggio di motocoltivatore con fresa, oltre che al posizionamento dei tubi per l'irrigazione e alla sistemazione delle reti), della piantumazione delle piantine di fiori ed, infine, della raccolta degli stessi, attività che la costringono a tenere quotidianamente la posizione eretta e chinata ed a eseguire continue e ripetute flessioni e torsioni del busto soprattutto per l'esecuzione dell'attività della piantumazione e della pulizia degli steli.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. al quale Persona_3
è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza dell'infermità denunciata
(Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) ritenendo che la stessa possa essere qualificata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo per come emerso in corso di causa e ha riconosciuto in favore della ricorrente un danno biologico valutato nella misura complessiva dell'8%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda, ha accertato quanto segue: “L'esame clinico e la lettura della documentazione medica evidenzia un quadro di lombosciatalgia in esiti di intervento per ernia del disco in L5-S1. La RM di controllo (8.4.2024) esibita evidenzia gli esiti delle laminectomie per intervento di ernia discale (13.2.2023).
La patologia denunciata è in rapporto di causa quantomeno concausale con l'attività lavorativa espletata. Con riferimento alla voce tabellare : “213 Ernia discale del tratto CP_1
lombare con disturbi trofico - sensitivi persistenti - fino a 12%” l'attuale quadro clinico in considerazione dell'intervento subito per ernia discale L5-S1, delle risultanze delle indagini strumentali in atti e del controllo RM eseguito in data 8.4.2024 è quantificabile nell' 8%.”
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “A parere del CTU, sulla base della documentazione medica presente in atti, attentamente esaminata e della visita peritale
Cont effettuata nel corso della presente indagine sulla IG , la Parte_1 causata dall'attività lavorativa di coltivatrice diretta svolta ha sviluppato un danno biologico quantificabile nell'8% dalla data della domanda amministrativa.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata
5 l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura dell'8%, a far data dalla domanda amministrativa del 23/05/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute richieste di chiarimenti al Ctu da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) va accolta in quanto casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata e, pertanto, di chiara genesi professionale.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità dell'8% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 810/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della
6 persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1969, residente a SI (TE) alla S.S. 16 n. 84, elettivamente domiciliata a
Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Ulbar ( – pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattie professionali contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta, procedendo alla determinazione del danno complessivo unito ai precedenti accertamenti;
- Condannare l' alla costituzione della rendita ovvero alla liquidazione in conto CP_1 capitale;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali, in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 16/04/2024 ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali (“Ernia discale L5-S1, severa spondilo artrosi con protrusioni L4-L5 con radicolopatia sx e dx”) presentata in via amministrativa in data 23/05/2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di svolgere, da oltre 15 anni e per otto ore al giorno, attività lavorativa nel settore della coltivazione in serra di fiori ornamentali.
Più in particolare, ha riferito di coltivare in serra circa 60.000 piante di fiori destinati, in parte, alla vendita diretta presso il chiosco di proprietà e in parte alla vendita a stocchisti.
Ha rappresentato che l'attività di coltura dei fiori implica la lavorazione del terreno sotto le serre mediante lo spargimento dello stallatico con utilizzo di rastrelli e forche e il successivo passaggio di motocoltivatore con fresa, per due giornate di lavoro per ogni serra.
Ha dedotto di provvedere poi al posizionamento dei tubi per l'irrigazione e alla sistemazione delle reti tenendo sempre il busto flesso in avanti e per un giorno di lavoro per ogni serra.
Ha riferito di occuparsi, altresì, della piantumazione trasportando presso le serre le piantine di fiori contenute in box da circa 48 pezzi dal peso di circa 4 kg e di provvedere poi a piantarle nel terreno mediante l'ausilio di un attrezzo metallico dal peso di circa 800 gr con necessaria rotazione del busto in avanti e flessione fino a 90°.
Ha dedotto di occuparsi altresì, dopo la piantumazione, della eliminazione manuale delle piante infestanti e delle piantine malate o improduttive con cadenza di una o anche di due
2 volte a settimana per ogni serra, con impegno non inferiore alle tre ore giornaliere per tutto il periodo di coltivazione.
Ha, infine, rappresentato di svolgere anche l'attività del raccolto dei fiori da eseguirsi manualmente con tagli del fusto a raso con coltello, sempre tenendo la schiena flessa in avanti per il tempo occorrente a tagliare almeno cinque steli e con impegno pari a tre volte la settimana dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00.
Ha precisato che gli steli, una volta trasportati lungo la serra e scaricati, devono essere puliti manualmente mediante rasatura con lame al fine di formare i mazzi di fiori, il tutto mantenendo la posizione eretta e chinata in avanti con continue flessioni e torsioni del busto e senza possibilità di effettuare pause compensative a causa delle numerose commesse da evadere.
Ha evidenziato che, una volta terminato il periodo di raccolta, la serra viene nuovamente preparata per la successiva piantumazione, previa rimozione del sistema irriguo che viene sollevato fino a 170 cm e appeso lungo le parti perimetrali delle serre.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico del busto e della colonna lombo-sacrale ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della natura stagionale dell'attività svolta e della diversificazione della stessa.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 01/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e insistendo nell'accoglimento del ricorso alla luce degli esiti favorevoli della consulenza espletata.
3 2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattie di origine professionale – Ernia discale L5-S1, severa spondilo artrosi con protrusioni
L4-L5 con radicolopatia sx e dx – giusta domanda amministrativa presentata in data
23/05/2023 e non accolta dall' , deducendo di avere lavorato per oltre 15 anni come CP_1
coltivatrice diretta in serra di fiori ornamentali occupandosi della lavorazione del terreno, della piantumazione dei fiori e del raccolto degli stessi, attività tutte implicanti la movimentazione di carichi anche per lunghe distanze e in condizioni climatiche sfavorevoli, la torsione e la flessione del busto, l'assunzione di posture incongrue e l'esposizione di tutto il corpo a vibrazioni ad alta frequenza per i mezzi di lavoro utilizzati.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e rispettivamente figlio e Testimone_1 Testimone_2
cognato della lavoratrice) da cui è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente, sebbene coadiuvata dal di lei figlio e da altra dipendente, dell'attività di coltivazione in serra di circa
60.000 piante di fiori ornamentali destinati in parte alla vendita presso il chiostro di proprietà
4 sito presso il cimitero di SI (Te) e in parte alla vendita ad altre aziende, tra cui la ditta GA Snc.
Più in particolare, i testi escussi hanno confermato che la ricorrente si occupa della lavorazione del terreno sotto le serre (provvedendo allo spargimento dello stallatico con utilizzo di rastrelli e forche e al successivo passaggio di motocoltivatore con fresa, oltre che al posizionamento dei tubi per l'irrigazione e alla sistemazione delle reti), della piantumazione delle piantine di fiori ed, infine, della raccolta degli stessi, attività che la costringono a tenere quotidianamente la posizione eretta e chinata ed a eseguire continue e ripetute flessioni e torsioni del busto soprattutto per l'esecuzione dell'attività della piantumazione e della pulizia degli steli.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. al quale Persona_3
è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza dell'infermità denunciata
(Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) ritenendo che la stessa possa essere qualificata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo per come emerso in corso di causa e ha riconosciuto in favore della ricorrente un danno biologico valutato nella misura complessiva dell'8%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda, ha accertato quanto segue: “L'esame clinico e la lettura della documentazione medica evidenzia un quadro di lombosciatalgia in esiti di intervento per ernia del disco in L5-S1. La RM di controllo (8.4.2024) esibita evidenzia gli esiti delle laminectomie per intervento di ernia discale (13.2.2023).
La patologia denunciata è in rapporto di causa quantomeno concausale con l'attività lavorativa espletata. Con riferimento alla voce tabellare : “213 Ernia discale del tratto CP_1
lombare con disturbi trofico - sensitivi persistenti - fino a 12%” l'attuale quadro clinico in considerazione dell'intervento subito per ernia discale L5-S1, delle risultanze delle indagini strumentali in atti e del controllo RM eseguito in data 8.4.2024 è quantificabile nell' 8%.”
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “A parere del CTU, sulla base della documentazione medica presente in atti, attentamente esaminata e della visita peritale
Cont effettuata nel corso della presente indagine sulla IG , la Parte_1 causata dall'attività lavorativa di coltivatrice diretta svolta ha sviluppato un danno biologico quantificabile nell'8% dalla data della domanda amministrativa.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata
5 l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura dell'8%, a far data dalla domanda amministrativa del 23/05/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute richieste di chiarimenti al Ctu da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) va accolta in quanto casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata e, pertanto, di chiara genesi professionale.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità dell'8% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 810/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (Ernia discale L5-S1, spondilo artrosi, protrusioni L4-L5 con radicolopatia) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della
6 persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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