Articolo 1 della Legge 10 luglio 1971, n. 542
Articolo 2
Versione
22 agosto 1971
Art. 1.
E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Padova, per il prezzo di lire 760 milioni, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto, e le rimanenti nei due anni successivi, di una porzione pari a circa 49 mila metri quadrati dell'immobile militare denominato Caserma Prandina, sito in detta citta', censito alla sezione F - foglio IV - mappale 48 fabbricato urbano, previa dismissione al patrimonio disponibile dello Stato.
E' fatto obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico.
Entrata in vigore il 22 agosto 1971