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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1306/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALLI MARCO
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova. al fine di ottenere la pronuncia di separazione, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, fissando la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Castiglione delle Stiviere (Mn), via delle Cave 2, resterà al marito, il quale continuerà ad abitarvi, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
3) I coniugi si danno atto che la SI.ra si è già trasferita in altra Pt_1 abitazione e che ha già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali;
4) Riguardo la casa coniugale, acquistata nel maggio del 2003, gravata da mutuo cointestato residuo di 32.000 euro circa, i coniugi si accordano come segue:
- la SI.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della Pt_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al SI. la propria CP_1 quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (Mn) via delle Cave 2, catastalmente distinto al foglio 14, mappali 1346 sub. 13 – piano 1-2 Cat. A/2 Cl. 5 e 1346 sub. 21 – piano S1 Cat. C/6 Cl. 5;
- I coniugi si danno atto che il SI. ha già corrisposto alla SI.ra CP_1 la somma di euro 43.000,00 (euro quarantatremila,00) ; Pt_1
- Il SI. si accollerà per intero il mutuo residuo nei confronti della CP_1 banca erogante;
- il trasferimento della proprietà sarà redatto da Notaio scelto dal SI.
, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. I CP_1 conseguenti oneri resteranno a carico del SI. ; CP_1
5) Nessuna pattuizione viene prevista in ordine al versamento di assegni di mantenimenti mensili essendo i coniugi autosufficienti;
6) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 19/05/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 6, parte 1, anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
Emanuele Croci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1306/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALLI MARCO
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GALLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova. al fine di ottenere la pronuncia di separazione, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, fissando la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Castiglione delle Stiviere (Mn), via delle Cave 2, resterà al marito, il quale continuerà ad abitarvi, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
3) I coniugi si danno atto che la SI.ra si è già trasferita in altra Pt_1 abitazione e che ha già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali;
4) Riguardo la casa coniugale, acquistata nel maggio del 2003, gravata da mutuo cointestato residuo di 32.000 euro circa, i coniugi si accordano come segue:
- la SI.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della Pt_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al SI. la propria CP_1 quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (Mn) via delle Cave 2, catastalmente distinto al foglio 14, mappali 1346 sub. 13 – piano 1-2 Cat. A/2 Cl. 5 e 1346 sub. 21 – piano S1 Cat. C/6 Cl. 5;
- I coniugi si danno atto che il SI. ha già corrisposto alla SI.ra CP_1 la somma di euro 43.000,00 (euro quarantatremila,00) ; Pt_1
- Il SI. si accollerà per intero il mutuo residuo nei confronti della CP_1 banca erogante;
- il trasferimento della proprietà sarà redatto da Notaio scelto dal SI.
, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. I CP_1 conseguenti oneri resteranno a carico del SI. ; CP_1
5) Nessuna pattuizione viene prevista in ordine al versamento di assegni di mantenimenti mensili essendo i coniugi autosufficienti;
6) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 19/05/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 6, parte 1, anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 26.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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