Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 821/2023 promosso da
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22 luglio 1956 e residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata al presente atto
(All. A), dagli avvocati Valeria Mazzoletti (C.F. ; indirizzo C.F._2
PEC del Foro di Milano, e Francesca Maso Email_1
(C.F. ; indirizzo PEC C.F._3 Email_2
del Foro di Venezia, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo
PEC: nonché presso lo studio dei nominati Email_1
procuratori ( , in (20121) Milano, via Privata Controparte_1
Fratelli Gabba n. 3, fax n. 02.62086008 giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), quale P.IVA_1
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999 e iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della
Banca d'Italia del 07 giugno 2017, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa
[...]
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro Parte_2
delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. P.IVA_2
1888273), giusta procura del 12/03/2019 a ministero della Dr.ssa Persona_1
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), nato a [...] il [...], giusta procura rilasciata il C.F._4
21/10/2022 e in pari data registrata, autenticata nella firma dal Dr. Persona_2
Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Racc. n. 4129), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Marco Pesenti (C.F. n. - indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_5
- fax n. 0248011624) e Francesco Concio (C.F. Email_3
– indirizzo P.E.C. - C.F._6 Email_4
fax n. 0248011624) giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso lo Studio dell' Avv. Enrico Torresan (C.F.
- indirizzo P.E.C. C.F._7 Email_5
– fax n. 0422580733), in Corso del Popolo n. 35, Treviso;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente : Parte_1
“Voglia l'on. le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ferme restando ogni ulteriore deduzione, eccezione, precisazione e istanza anche istruttoria, nonché produzione documentale, nei termini di legge, così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE 14 - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria svolta da nei confronti del sig. per Controparte_2 Parte_1
carenza di legittimazione attiva della ricorrente, e comunque la sua infondatezza, per le ragioni esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dal sig. per conformità al “modello ABI” e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
inefficaci e nulle le clausole di cui agli artt. nn. 2, 6 e 8 della Fideiussione;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria del sig. per il decorso del termine semestrale di cui all'art. Parte_1
1957 c.c.; IN VIA RICONVENZIONALE - condannare a Controparte_2
cancellare il nominativo del sig. presso la Centrale Rischi;
IN OGNI Parte_1
CASO: - emettere ogni pronuncia o statuizione connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con condanna di alla refusione, in favore del Controparte_2
sig. , delle competenze e delle spese del presente giudizio, oltre oneri e Parte_1
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accessori come per legge”.
Per la convenuta opposta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere alle parti termine per avviare la procedura di mediazione;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta opposta, dell'importo di Euro 56.915,42, oltre interessi convenzionali di mora dal 10/08/2010 al saldo;
ovvero, al pagamento dalla diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal
Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa, oltre oneri e accessori come per legge e spese vive. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183 co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Si chiede, infine, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del monitorio, essendosi la relativa procedura svolta nelle forme del processo civile telematico.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 con cui la società chiedeva ed otteneva la pronuncia di un decreto Controparte_2 ingiuntivo nei confronti del sig. per l'importo di Euro 56.915,42, quale Parte_1
saldo passivo del conto corrente n. 1804.22 acceso dalla società presso la CP_4
Filiale di Limena della Banca Antonveneta S.p.A., oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2023 il sig. proponeva tempestiva Parte_1
opposizione con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 30 gennaio 2023, contestando, in via principale, la legittimazione attiva di Controparte_2
deducendo il difetto di titolarità del credito e comunque la sua infondatezza.
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In secondo luogo, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito e, in via subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità parziale della fideiussione sottoscritta per conformità al “modello ABI” e, per l'effetto, dichiararsi inefficaci e nulle le clausole di cui agli artt. nn. 2, 6 e 8 della fideiussione.
In via ulteriormente subordinata, domandava accertarsi e dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di a Controparte_2
cancellare il proprio nominativo dalla Centrale Rischi.
Si costituiva in giudizio la società con comparsa depositata in Controparte_2
data 10 maggio 2023, contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, e in via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di Euro 56.915,42 oltre interessi convenzionali di mora dal 10 agosto 2010 al saldo, ovvero della diversa somma accertata in corso di giudizio.
All'udienza dell'11 maggio 2023, questo giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il sig. depositava la prima memoria istruttoria in data 12 luglio 2023, Parte_1
ribadendo il difetto di titolarità del credito in capo a e insistendo sulla CP_2
prescrizione del diritto di credito, sulla nullità parziale della fideiussione per conformità al modello ABI con riguardo agli artt. 2, 6 e 8, sull'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Con la propria prima memoria istruttoria allegava e produceva, Controparte_2
a riprova della titolarità del credito, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e una dichiarazione confermativa della cedente Banca MPS, contestando altresì le eccezioni avversarie in merito all'intervenuta prescrizione e alla nullità parziale della fideiussione.
Con la propria seconda memoria istruttoria il sig. ribadiva le difese già Parte_1
svolte, producendo documentazione attestante la persistente segnalazione della
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posizione in Centrale Rischi.
All'udienza del 14 dicembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24 ottobre 2024, in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così sintetizzato l'iter processuale e i termini essenziali del presente giudizio, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione attorea di difetto di titolarità del credito in capo a risultando provata l'avvenuta cessione in Controparte_2
blocco dei crediti deteriorati dalla pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2017, n. 151, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993.
A tale riguardo, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, valorizzando le peculiarità delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla L. 130/1999, abbia ormai recepito il principio per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del
10/02/2023).
Nel caso di specie, l'inclusione della posizione debitoria in contestazione nell'ambito oggettivo della cessione del 20.12.2017 trova ulteriore conferma, quantomeno sul piano inferenziale e presuntivo, nella dichiarazione resa in tal senso dalla cedente
Banca MPS.
L'omogeneità del credito azionato alle categorie contemplate nell'avviso di cessione e la conferma dell'istituto cedente costituiscono elementi probatori idonei a superare la contestazione dell'opponente circa la titolarità del credito azionato in via monitoria.
È invece fondata (e costituisce ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione)
l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
Il credito azionato in via monitoria è chiaramente soggetto all'ordinario termine
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decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
Risulta dalla documentazione acquisita al giudizio che la dante causa dell'odierna convenuta, Banca Antonveneta S.p.a., avesse formalizzato la revoca degli affidamenti alla debitrice principale costituendola in mora e intimandole l'immediato CP_4
pagamento, già in data 19 maggio 2010.
Detta intimazione risulta contestualmente inoltrata anche al fideiussore sig. Parte_1
.
[...]
Il recesso della banca dalle aperture di credito in precedenza concesse ha quindi determinato la piena ed integrale esigibilità del saldo passivo del conto corrente intestato alla società e, conseguentemente, l'avvio della decorrenza del termine di prescrizione decennale del credito.
Risulta altresì che il decorso del termine prescrizionale è stato poi interrotto da due successive lettere di messa in mora inviate al e datate 19 maggio 2010 e 11 Parte_1
agosto 2010.
Tuttavia, agli atti del presente giudizio non v'è però traccia documentale di nessuna ulteriore iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, di recupero del credito anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione da parte dell'odierna convenuta in data
15.11.2022.
Quest'ultima pretende di giovarsi, nel rapporto con il fideiussore, degli effetti interruttivi permanenti, derivanti dal fallimento della debitrice principale, chiuso nel luglio 2013.
Tuttavia, parte opponente correttamente richiama il consolidato principio di diritto secondo il quale soltanto la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, in quanto atto equipollente alla domanda giudiziale, può comportare ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. rispetto al creditore particolare del fallito l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del
19/04/2018), laddove, invece, nel caso di specie si è limitata ad Controparte_2
allegare soltanto una mera istanza di accesso al fascicolo del fallimento, mancando quindi di dimostrare la sussistenza dell'evento interruttivo permanente dalla medesima invocato.
Conseguentemente, l'iniziativa monitoria posta in essere ben oltre il decennio dall'ultimo atto interruttivo documentato deve ritenersi irrimediabilmente tardiva, in
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quanto volta alla realizzazione di un credito che, rispetto al fideiussore, si era ormai estinto per prescrizione ordinaria.
L'accoglimento di detta eccezione preliminare di merito ha portata assorbente e consente di soprassedere dalla disamina delle ulteriori censure svolte da parte opponente.
L'accertamento giudiziale dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di garanzia impone infine all'intermediario di provvedere all'aggiornamento della relativa segnalazione in Centrale Rischi (dal doc. 6 di parte opponente risulta, infatti, che il sig. non è segnalato a sofferenza, ma unicamente quale garante della Parte_1
peraltro con l'indicazione allo stato del rapporto: “garanzia non attivata”). CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di valore individuato dalla domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 271/2023 emesso dal Tribunale di Treviso in data 20 gennaio
2023, ordinando a in persona del l.r.p.t. di cessare la Controparte_2
segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del rapporto di garanzia oggetto di causa dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione in favore del Controparte_2
sig. delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 406,50 Parte_1 per anticipazioni e in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 07/04/2025.
Il giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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